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Il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nel pacchetto sicurezza del

DIRITTO PENALE DELL’IMMIGRAZIONE

2.4 Il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

2.4.1 Il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nel pacchetto sicurezza del

Con il pacchetto sicurezza del 2009 sono state modificate, come già detto, anche le disposizioni in tema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

In particolare, tale disciplina è contenuta nell’art. 12 del T.U. distinto, in base alle modifiche apportate dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, in ipotesi semplici e aggravate. Il primo comma del suddetto articolo si occupava del favoreggiamento dell’ingresso clandestino relativo alle ipotesi semplici, la cui condotta tipica consiste nel compiere “atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato, del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente”. A differenza della previgente fattispecie, che tipizzava esclusivamente il favoreggiamento dell’ingresso illegale nello Stato italiano, con questa previsione si vuole contrastare, invece, il passaggio di clandestini dal territorio nazionale verso altri Paesi della comunità europea, ossia le situazioni fattuali, nelle quali gli stranieri, oggetto del traffico, non sono diretti ad entrare nel territorio italiano per rimanervi, ma solo per transitarvi al fine di raggiungere la destinazione finale del loro illegale

64 progetto migratorio.

Rispetto alle formulazioni precedenti, lo sforzo del legislatore è stato quello di indicare con maggiore precisione le forme di agevolazione sanzionabili, attraverso l’elencazione di quelle condotte tipiche che, nella normativa, costituiscono i ruoli qualificati all’interno delle organizzazioni criminali: “promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato”. Il tentativo, nella pratica, è stato più simbolico che reale57, poiché i comportamenti declinati

all’interno della disposizione non sono quelli che danno origine a perplessità applicative, in quanto forme di favoreggiamento chiare. Rispetto a tutte le altre situazioni, che possono – queste sì – destare dubbi all’interprete, permane l’ambigua formula degli “atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello Stato”.

Anche il terzo comma dell’art. 12 è stato riformato: salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuova, diriga, organizzi, finanzi o trasporti stranieri nel territorio dello Stato, compia altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona,

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senza cittadinanza o titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione dai cinque ai quindici anni e con la multa di 15.000 € per ogni persona. La sanzione è prevista nel caso in cui: a) il fatto riguardi l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata sia esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata sia sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto sia commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto abbiano la disponibilità di armi o materie esplodenti. La nuova formulazione del terzo comma, in cui scompare il riferimento al fine di profitto, ed è più elevato il trattamento sanzionatorio, oggi è inquadrabile più chiaramente nell’ambito delle circostanze aggravanti58. Pur essendo definita direttamente dal

legislatore come una variazione della pena, al pari delle circostanze a effetto speciale, in realtà gli elementi indicati nelle varie lettere della disposizione, sono da annoverare nell’ambito

58 PECCIOLI A. (2009), Il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nella

giurisprudenza e la riforma del 2009 in “DIRITTO PENALE E PROCESSO”, 01

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degli elementi circostanziali. I contenuti di queste previsioni sono i medesimi della precedente formulazione, con l’unica eccezione della lettera e), relativa alla disponibilità di armi e materie esplodenti, che costituisce una novità dell’intervento riformatore.

Il nuovo comma 3-bis e il comma 3-ter, nella sostanza, non cambiano molto rispetto alla formulazione precedente. Le uniche differenze concernono il riferimento allo sfruttamento anche lavorativo del migrante, nonché il fine del profitto, che, eliminato – però – dal terzo comma, ritorna in questa previsione per giustificare un maggiore incremento sanzionatorio.

I commi 3-quarter e 3-quinquies, invece, sono rimasti inalterati59.

Da un punto di vista generale, tutto l’intervento novellistico60

appare connotato, non dall’esigenza di rendere più efficace la normativa, ma dallo scopo di inasprire il trattamento sanzionatorio attraverso la mera trasposizione delle previsioni, senza toccare realmente i contenuti.

Fuori dei casi di favoreggiamento dell’ingresso, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l’art. 12, comma 5, del

59 LANZA E. (2011). Ibidem. 60 LANZA E. (2011). Ibidem

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T.U., non modificato da interventi normativi successivi, prevede un’altra fattispecie delittuosa, che integra gli estremi del favoreggiamento della permanenza illegale, andando a punire “chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisca la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni” (corrispondenti a 15.494 €). La disposizione è connotata dalle medesime ambiguità dell’illecito di favorire l’ingresso, per l’incidenza della condotta criminosa su di un fatto penalmente non rilevante. Malgrado questa similitudine, tra le due ipotesi esiste un’importante differenza, relativa all’atteggiamento soggettivo che deve qualificare le condotte. Mentre, infatti, per il concretizzarsi del delitto di favoreggiamento dell’ingresso clandestino sono sufficienti la consapevolezza e la volontà di compiere attività dirette a trasgredire le norme del Testo Unico, il reato di favoreggiamento della permanenza prevede, innanzitutto, come elemento di fattispecie, il «fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero»: è, questa, una tipica ipotesi di dolo specifico, che riduce l’ambito di operatività della disposizione.

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Il favorire la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato è punito, inoltre, qualora l’agente abbia operato «nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo». Invero, difficile appare l’esegesi di questa disposizione. La giurisprudenza ritiene che la norma, per quanto ambigua e mal formulata, si riferisca alle condotte di agevolazione del soggiorno in Italia caratterizzate dall’intento di reclutare persone da destinare alla prostituzione o minori da sfruttare in attività illecite. Infatti, l’ambito delle attività punite a norma dell’art. 12 è costituito dal favoreggiamento dell’ingresso clandestino, di cui al primo comma, e dalle relative ipotesi aggravate, di cui al terzo comma. Il carattere residuale del quinto comma, che si apre con una clausola di riserva, trova applicazione solo quando non fosse ravvisabile un’attività di concorso nel più grave delitto, di cui al primo comma.

Al fine di individuare l’esatto ambito di operatività della norma, non possono rilevare in maniera specifica le circostanze aggravanti diverse dal fine di prostituzione e di sfruttamento dei minori, perché esse non costituiscono comportamenti in grado di manifestarsi autonomamente rispetto alla figura-base. La realizzazione della fattispecie in concorso o l’uso di vettori internazionali, così come altre circostanze, rappresentano, infatti, mere modalità di favoreggiamento dell’ingresso illegale,

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mentre la finalità di lucro costituisce già il dolo specifico del reato di agevolazione della permanenza e, quindi, non ha rilevanza ulteriore. Nel favoreggiamento della permanenza nell’ambito delle attività punite a norma dell’art. 12, è presupposto l’ingresso irregolare dello straniero. Al di fuori delle ipotesi di concorso nel più grave delitto del primo comma, si segue uno schema del tutto analogo a quello che coordina i delitti di associazione di stampo mafioso e di assistenza agli associati. Il fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero qualificherebbe le condotte rilevanti soltanto qualora la condizione di irregolarità sia stata acquisita in una fase successiva all’ingresso lecito.