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DIRITTO PENALE DELL’IMMIGRAZIONE

2.6 Il decreto sicurezza Salvin

Il 24 settembre del 2018, il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità il cosiddetto “decreto Salvini”, entrato in vigore il 4 dicembre 2018, su immigrazione e sicurezza. Il decreto si compone di tre titoli: il primo si occupa di riforma del diritto d’asilo e della cittadinanza, il secondo di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata, e l’ultimo di amministrazione e gestione dei beni sequestrati e confiscati alla mafia.

62 SAVIO G. (2011), La nuova disciplina delle espulsioni risultante dalla

l.129/2011. Disponibile su http://www.migrantitorino.it/wp-

content/uploads/2011/09/LEGGE-129.pdf

63 Ai sensi dell'art. 3, n.7 della direttiva 2008/115/CE per “rischio di fuga” si intende

“la sussistenza in un caso individuale di motivi basati su criteri oggettivi definiti per legge per ritenere che un cittadino di un Paese terzo oggetto di una procedura di rimpatrio possa tentare la fuga”. La normativa italiana prevedeva un'ampia gamma di tali ipotesi, dal caso in cui lo straniero avesse violato il diritto di reingresso o non avesse rispettato il termine concesso per la partenza volontaria, ai casi in cui allo straniero mancassero semplicemente documenti validi o alloggi idonei.

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In sintesi, prevede: l'abolizione della protezione umanitaria64,

l'estensione del trattenimento nei CPR (Centri di permanenza per il rimpatrio, ex CIE), il trattenimento dei richiedenti asilo e degli irregolari ai valichi di frontiera, maggiori fondi per i rimpatri, la revoca o il diniego della protezione internazionale e dello status di rifugiato, la restrizione del sistema di accoglienza, l'esclusione dal registro anagrafico dei richiedenti asilo, la riforma della cittadinanza.

Il primo articolo contiene nuove disposizioni in materia di concessione di asilo, e prevede di fatto l’abrogazione della protezione per motivi umanitari, prevista, invece, dal Testo unico. Oggi, la legge prevede che la questura conceda un permesso di soggiorno agli stranieri che presentano “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”, oppure alle persone che fuggono da emergenze come conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in paesi non

64 Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5, comma 6, decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevedeva un terzo livello di protezione, introdotto nel 1998 e mantenuto fino a ottobre 2018. In Italia, la protezione umanitaria è stata una categoria residuale, concessa per ragioni diverse e piuttosto discrezionali, che potevano andare da problemi di salute a condizioni di grave povertà nel paese (o regione) d’origine di un richiedente asilo. La durata massima del permesso di soggiorno per motivi umanitari era di due anni. (Fonte Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione https://www.asgi.it/wp- content/uploads/2017/07/2017_Scheda-ASGI-permesso-umanitario_def..pdf.). Inoltre era previsto un quarto livello di protezione, cioè la protezione temporanea, per rilevanti esigenze umanitarie, situazioni di conflitto, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in paesi non appartenenti alla Comunità europea.

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appartenenti all’Unione europea. La protezione umanitaria può essere riconosciuta anche a quegli stranieri, che non è possibile espellere, perché potrebbero essere oggetto di persecuzione nel loro paese o in caso siano vittime di sfruttamento lavorativo o di tratta. La durata è variabile da sei mesi a due anni ed è rinnovabile.

Nel 2017 in Italia sono state presentate 130mila domande di protezione internazionale65: il 52% delle richieste è stato

respinto; nel 25% dei casi è stata concessa la protezione umanitaria; nell’8% è stato riconosciuto lo status di rifugiato; un altro 8% ha ottenuto la protezione sussidiaria; il restante 7% ha ottenuto altri tipi di protezione.

Con il decreto Salvini, questo tipo di permesso di soggiorno non può più essere concesso dalle questure e dalle commissioni territoriali, né dai tribunali in seguito a un ricorso per un diniego. Viene introdotto, invece, un permesso di soggiorno per alcuni “casi speciali”, cioè per alcune categorie di persone: vittime di violenza domestica o grave sfruttamento lavorativo, bisognosi di cure mediche, perché in uno stato di salute gravemente compromesso, o provenienti da paesi in situazioni di “contingente ed eccezionale calamità”. È previsto, infine, un

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permesso di soggiorno per chi si distingue per “atti di particolare valore civile”.

In merito al trattamento degli immigrati nei CPR, l'articolo 2 del decreto Salvini sposta il limite di trattenimento da 90 giorni a un massimo di 18066.

L’articolo 3 prevede che i richiedenti asilo possano essere trattenuti per un periodo di al massimo 30 giorni nei cosiddetti

hotspots per accertarne l’identità e la cittadinanza.

L’articolo 4, ancora, prevede che gli irregolari possano essere trattenuti negli uffici di frontiera, qualora non vi sia disponibilità di posti nei Cpr, oltre nei Cpr stessi, e con l’autorizzazione del giudice di pace, su richiesta del questore.

L’articolo 6 prevede lo stanziamento di più fondi per i rimpatri: 500mila € nel 2018, un milione e mezzo di euro nel 2019 e un altro milione e mezzo nel 2020.

Il decreto estende, poi, la lista dei reati che comportano la revoca dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria: vengono inclusi anche i reati, come violenza sessuale, produzione, detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione, furto, furto in appartamento, minaccia o violenza a pubblico ufficiale. La domanda può inoltre essere sospesa

66 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPPUBLICA ITALIANA anno 159, numero

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quando il richiedente abbia in corso un procedimento penale per uno dei reati, che, in caso di condanna definitiva, comporterebbe il diniego dell’asilo. Inoltre, se il rifugiato torna nel paese d’origine, anche temporaneamente, perde la protezione internazionale e quella sussidiaria.

Il Sistema per l’accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati (Sprar) viene limitato solo a chi è già titolare di protezione internazionale o ai minori stranieri non accompagnati.

L’articolo 13 prevede che i richiedenti asilo non si possano iscrivere all’anagrafe e non possano quindi accedere alla residenza.

Infine, viene modificata la legge italiana sulla cittadinanza del 1992. La domanda per l’acquisizione della cittadinanza può essere rigettata, diversamente dal passato, anche se presentata da chi ha sposato un cittadino o cittadina italiana. Il contributo richiesto per la domanda aumenta da 200 a 250 €, inoltre è prolungato fino a 48 mesi il termine per la concessione della cittadinanza, per la residenza e per il matrimonio. È inoltre introdotta la possibilità di revocare (o negare) la cittadinanza a chi viene condannato in via definitiva per reati legati al terrorismo. La revoca è possibile entro tre anni dalla condanna definitiva, per decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno.

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