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Il quadro generale su espulsioni e respingiment

DIRITTO PENALE DELL’IMMIGRAZIONE

3.2 Il quadro generale su espulsioni e respingiment

Respingimenti ed espulsioni sono i due provvedimenti con i quali lo Stato italiano predispone l’allontanamento dal proprio territorio dei cittadini di Paesi che non appartengono all’Unione europea e degli apolidi, che sono considerati stranieri in senso tecnico, secondo il dettato dell'art. 1, comma 1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito T.U., e dunque non hanno titolo per soggiornare sul suolo italiano. I respingimenti (art. 10 T.U.) sono disposti dall’autorità amministrativa di pubblica sicurezza e possono essere di due tipi:

• respingimento immediato (art. 10 comma 1, T.U.), disposto dalla polizia di frontiera ed immediatamente eseguito;

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• respingimento differito nel tempo (art. 10, comma 2, T.U.), disposto dal questore.

Per quanto riguarda le espulsioni, invece, si distinguono in due grandi categorie, a seconda dell’autorità che emette il provvedimento75:

• espulsione emessa dall’autorità amministrativa di pubblica sicurezza, nei confronti di stranieri che siano in condizione di soggiorno irregolare, o che siano ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica, per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (art. 13 T.U.)

• espulsione emessa dall’autorità giudiziaria, in conseguenza di quattro differenti tipologie di procedimenti penali: espulsione a titolo di misura di sicurezza, disposta nei confronti del condannato straniero socialmente pericoloso (art. 15 T.U., codice penale e altre leggi); espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione, riguardante il detenuto straniero in fase di espiazione di una condanna definitiva, negli ultimi due anni di esecuzione della pena (art. 16 T.U.); espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della pena riguardante lo straniero in situazione di soggiorno irregolare, che deve essere condannato per un reato punito con la reclusione inferiore a due anni (art. 16 T.U.); espulsione a titolo di sanzione

75 SAVIO G. (2016), Espulsioni e respingimenti: i profili sostanziali, ASGI,

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alternativa della pena pecuniaria (art. 16, T.U.) applicabile dal giudice di pace in caso di condanna per i reati d’ingresso e soggiorno illegale (art. 10 bis, T.U.) e d’inottemperanza, anche reiterata, all’ordine di allontanamento del questore (art. 14, commi 5 ter e quater, T.U.).

3.2.1 Il respingimento immediato alla frontiera

Il respingimento immediato alla frontiera rappresenta l’atto attraverso il quale la polizia di frontiera respinge lo straniero che si presenta ai valichi privo dei requisiti richiesti dal T.U. per l’ingresso nel territorio dello Stato (art. 10, comma 1, T.U.). Tali requisiti, previsti dall’art. 4, commi 1, 3, 6, del T.U., e dagli artt. 5 e 13 del Codice frontiere Schengen (Regolamento CE 15 marzo 2006, n. 562), sono:

• possesso di passaporto valido o documento equipollente; • possesso di un visto d’ingresso, salvo i casi di esenzione, qualora sia prescritto (art. 4. comma 1, T.U.);

• possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno;

• disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, per il ritorno nel Paese di provenienza;

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Schengen) ai fini della non ammissione;

• non essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico, per la sicurezza esterna dello Stato ovvero interna, la salute pubblica, le relazioni internazionali di uno degli Stati membri;

• non essere destinatario di un provvedimento di espulsione;

• non essere destinatario di un divieto di rientro in quanto espulso, salvo aver ottenuto dal Ministero dell’Interno l’apposita autorizzazione prevista dall’art.13 T.U.

Al respingimento provvede direttamente l’ufficio di polizia di frontiera dopo il controllo al valico, e rinvia immediatamente lo straniero nello Stato da cui proviene, impedendone così l’ingresso nel territorio di un altro Stato.

È da sottolineare che, nel caso in cui uno straniero venga respinto alla frontiera perché sprovvisto dei requisiti, ciò non comporta un divieto di reingresso, né una qualche segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen. Detto ciò, lo straniero può presentarsi nuovamente alla frontiera con i requisiti completi ed entrare nello Stato nazionale in un qualsiasi altro momento.

Il respingimento alla frontiera ha la natura di un provvedimento immediato, disposto, secondo l’art. 13, paragrafo 2, del Codice frontiere Schengen, solo con una motivazione scritta che indichi le

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ragioni precise e che sia notificata all’interessato.

In diritto interno è previsto, in base all’art. 3, comma 3, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, che il respingimento debba essere comunicato allo straniero mediante la consegna a mano o attraverso notificazione del provvedimento scritto e motivato. In più, tale notifica deve contenere anche l’indicazione delle eventuali modalità di impugnazione. Il destinatario del provvedimento di respingimento, tuttavia, non commette reato di ingresso illegale previsto dall’art. 10

bis, T.U., proprio perché non si verifica l’ingresso nel territorio

nazionale.

3.2.2 Il respingimento differito con accompagnamento alla frontiera

Il respingimento differito nel tempo è previsto in due circostanze76:

• quando lo straniero, entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, è fermato all’ingresso o subito dopo in una condizione analoga alla quasi flagranza; • quando lo straniero, pur essendo privo dei requisiti per l’ingresso, è stato temporaneamente ammesso nel territorio dello Stato per necessità di pubblico soccorso.

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Ciò che distingue i due tipi di respingimento è il fatto che, nel caso in cui sia immediato, lo straniero non fa ingresso in Italia, essendo immediatamente respinto alla frontiera; nella seconda ipotesi, lo straniero entra fisicamente nel territorio nazionale, ma viene intercettato subito dopo l’avvenuto ingresso, oppure è ammesso in Italia per ragioni di soccorso, come nei numerosi casi di sbarco sulle coste italiane.

A differenza delle ipotesi di respingimento immediato, lo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento disposto dal questore risponde della contravvenzione di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (art. 10 bis, T.U.).