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L’evoluzione storica dell’e-democracy.

LA RAPPRESENTANZA POLITICA IN COSTITUZIONE: LA CRISI DELLA RAPPRESENTANZA PARLAMENTARE

3.1. La democrazia elettronica: alcune considerazioni preliminari.

3.1.1. L’evoluzione storica dell’e-democracy.

Il progressivo impiego delle tecnologie dell’informazione – elemento caratterizzante della c.d. “terza rivoluzione industriale” 337 – ha infatti

trasformato profondamente l’organizzazione della società ed ha influito sullo stesso circuito della rappresentanza politica, creando nuovi canali di partecipazione democratica – secondo forme (apparentemente) meno bisognose della mediazione partitica – modificando lo stile della comunicazione politica ed il processo di formazione dell’opinione pubblica 338.

Tali fenomeni hanno portato alla nascita della c.d. “democrazia digitale” secondo fasi progressive: dall’impiego dei primi computer come strumenti per il trattamento dei dati – utilizzati soprattutto nel settore pubblico come strumenti di e-governance – allo sviluppo della rete internet che – in uno con la diffusione capillare, prima, dei personal computer, poi, di varie tipologie di device capaci di una connessione in tempo reale 339– ha creato un sistema interattivo, globale

e decentralizzato fondato su una comunicazione essenzialmente orizzontale 340,

337 E infatti, alla prima rivoluzione industriale del XVII secolo – incentrata sullo sviluppo delle

macchine e sulla tecnologia dei processi produttivi – ad alla successiva rivoluzione industriale del XIX secolo – legata, oltre che allo sviluppo scientifico, all’organizzazione industriale e della forza lavoro – si è aggiunta, nel corso del XX secolo, una terza svolta epocale, quella della rivoluzione informatica, legata alla trasmissione ed all’elaborazione delle informazioni secondo procedure automatizzate. Sul punto si rinvia a D. FISICHELLA, Lineamenti di scienza politica. Concetti, problemi, teorie, Roma, 1994, p. 137 ss.

338 Cfr. sul punto A. P

APA, Democrazia dell’informazione e formazione dell’opinione pubblica, in Atti del Convegno “Democrazia diretta vs democrazia rappresentativa. Profili problematici nel costituzionalismo contemporaneo”, in federalismi.it, Milano, n. 1/2017; M. CUNIBERTI, Nuove tecnologie della comunicazione e trasformazioni della democrazia, in Nuove tecnologie e libertà della comunicazione. Profili costituzionali e pubblicistici, Milano, 2008, p. 349 ss.

339 Sulla definitiva rivoluzione imposta dalla diffusione degli smartphone – anche per gli effetti

che tale fenomeno produce inevitabilmente nel modo di intendere la partecipazione politica in senso ampio – cfr. S. STIEGLITZ, T. BROCKMANN, The impact of smartphones on e- participation, in Proceedings of the 46th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), Maui, 2013, p. 1734-1743.

fino, da ultimo, alla diffusione delle piattaforme informatiche quali veri e propri laboratori di democrazia “dal basso” 341.

A tali fasi del progresso tecnologico sono corrisposte altrettante visioni “utopistiche” sui possibili futuri sviluppi della democrazia: dalle teorie sulla c.d. “teledemocrazia” o “videodemocrazia” degli anni ’80 – in cui si sottolineavano le prospettive sull’eguaglianza nell’accesso alle informazioni e sulla partecipazione al dibattito politico 342 – alla letteratura sulle c.d. “comunità

virtuali” tipica degli anni 90’ – viste come nuova opportunità di costituire esperienze e dinamiche comunitarie ormai perdute nella società contemporanea post-industriale 343 – fino ad arrivare al XXI secolo, con la concezione della c.d.

soprattutto per la differente prospettiva comunicativa, laddove, mentre la prima si configurava come forma di comunicazione tendenzialmente unilaterale e verticale – i cui contenuti erano determinati dall’alto – la seconda consente il passaggio ad una comunicazione orizzontale – che permette la partecipazione dal basso di tutti gli utenti-cittadini, senza alcuna limitazione all’ingresso, se non quella legata al possesso della strumentazione hardware e delle conoscenze necessarie – e diffusiva, in quanto consente la condivisione di contenuti on-line. Sul punto si veda F. DONATI, voce Internet (Diritto costituzionale), in Enciclopedia del diritto, Milano, 2014, p. 532-545; P. COSTANZO, Il fattore tecnologico e le sue conseguenze, Relazione al Convegno annuale AIC su “Costituzionalismo e globalizzazione”, Salerno, 23- 24 novembre 2012, in www.astrid.eu. Sulle caratteristiche della c.d. videopolitica e sulla verticalizzazione della comunicazione cfr.

A. BARBERA, op. ult. cit., p. 878, il quale osserva come “il posto della piazza è progressivamente occupato da una «agorà elettronica». In essa i messaggi non sono più orizzontali ma frutto di un rapporto verticale mentre la relazione con lo spettatore è di tipo unidirezionale e l’immagine – ci dice McLuhan – è già essa stessa un messaggio, al di là della parola. Da allora in poi chi controllerà i mezzi televisivi potrà controllare il nucleo stesso della comunicazione politica, come mai avvenuto fin qui. La comunità da rappresentare si riduce a una somma di individui sottoposta passivamente ai mezzi di informazione, e si riducono le possibilità degli individui di formarsi autonomamente un’opinione attraverso la discussione: lo scorrere delle immagini sostituisce il discorrere su cui si basava il liberale goverment by discussion”.

341 Sul punto cfr. M. D

ASSU, R. MENOTTI, Digital power and democracy, in aspeniaonline.it, n. 80-81, 2018, http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/dass/dassu- menotti_aspen_12_12_18.pdf.

342 Cfr. sul punto B.J. B

ARBER, Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age, Berkeley, 1984.

343 H. R

“nuova democrazia” – caratterizzata dall’ampliamento della partecipazione ai processi democratici attraverso l’utilizzo della rete internet – e del c.d. “WEB 2.0” – che si prefigge, in definitiva, di creare un “ponte diretto” tra le consultazioni on-line ed il processo politico decisionale 344.

Per riassumere efficacemente i profili sopra illustrati, si possono individuare tre dimensioni fondamentali in cui si è storicamente sviluppata l’e-democracy, legate, rispettivamente, all’accesso pubblico all’informazione, allo sviluppo della discussione e del confronto politico e, da ultimo, alla possibilità di utilizzare gli strumenti di e-democracy quale mezzo di decisione politica 345.

Sotto il primo profilo, è indubbio che la facilitazione dell’accesso all’informazione ed ai temi del dibattito pubblico consenta di valorizzare la componente funzionale della libertà di manifestazione del pensiero 346 quale

Reading, 1993, trad. it. in Comunità virtuale. Parlare, incontrarsi, vivere nel ciberspazio, Milano, 1994, http://www.well.com/www/hlr/vcbook/.

344 E infatti, il risultato più evidente e più significativo finora raggiunto dall’e-democracy è

stato senz’altro l’incredibile avanzamento delle possibilità di accesso e di scambio di informazioni relative alla sfera pubblica, che hanno certamente alimentato il dibattito politico e la partecipazione dei cittadini alla vita politica. E, tuttavia, al miglioramento di tali condizioni, non è ancora corrisposta la capacità di incidere significativamente sui processi decisionali in seno alle istituzioni democratiche. In questo senso, cfr. J.VAN DIJK, Digital Democracy: Vision and Reality, in I. SNELLEN, M. THAENS, W. VAN DE DONK, Public Administration in the Information Age: Revisited. Amsterdam, 2012, p. 53 ss., il quale nota come nonostante la diffusione capillare di piattaforme digitali di confronto e consultazione politica e della facilità di accesso alle informazioni nella prassi della vita politica delle moderne democrazie emergono “no perceivable effect of these debates on decision-making of institutional politics”. Sulle implicazioni delle teorie del c.d. Web 2.0 applicato alle democrazie rappresentative si tornerà nel prosieguo.

345 Tripartizione, questa, ripresa anche da T. V

EDEL, The Idea of Electronic Democracy: Origins, Visions and Questions, in Parliamentary Affairs, vol. 59, n. 2, Parigi, 2006, p. 226- 235; nonché, da ultimo, dal c.d. “e-participation index” delle Nazioni Unite (cfr. https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/Overview/E-Participation-Index): “The index measures e-participation according to a three-level model of participation including: 1) e- information (the provision of information on the internet), 2) e-consultation (organizing public consultations online), and 3) e-decision-making (involving citizens directly in decision processes) (UN, 2016: 54)”.

346 Cfr. A. P

elemento fondamentale per il corretto funzionamento del sistema democratico

347: la formazione dei cittadini e l’aggiornamento costante rispetto all’attualità

politica, infatti, alimenta l’interesse verso i temi del pubblico dibattito, crea le condizioni perché vi sia un – reale – controllo diffuso sull’operato dei governanti 348, facilita una partecipazione consapevole alle elezioni e concorre a rendere effettiva la responsabilità politica dei rappresentanti 349.

Government: l’auspicio ad una rivoluzione digitale europea come risposta al deficit democratico, in www.forumcostituzionale.it, n. 12, 2018: “Internet e le innovazioni

tecnologiche rappresentano uno sviluppo della libertà fondamentale di manifestazione del proprio pensiero, così marcato da rimodulare al proprio interno una sotto-categoria indicata col pseudonimo di “libertà informatica”. Tale espressione configura il diritto di partecipazione alla società virtuale, al cui interno ogni individuo partecipante è sovrano nelle sue decisioni. Una libertà che non si limita più a diffondere e manifestare le proprie opinioni e pensieri, ma che si estrinseca nella costituzione di rapporti, nella trasmissione e ricezioni di informazioni senza vincoli e limitazioni. Tutto ciò non ha comportato conseguenze solo in una prospettiva personalistica tramite un’accresciuta capacità di autodeterminazione dell’individuo, ma si sta riflettendo anche sui caratteri della democrazia stessa, la quale vede affiancarsi alla tradizionale forma rappresentativa una c.d. “democrazia di massa”: basata non tanto sul presupposto della delega, quanto sulla “partecipazione del cittadino alla vita della collettività in forma di partecipazione al potere pubblico”.

347 Sulla concezione funzionale dell’art. 21 Cost. cfr. già P. B

ARILE, Libertà di manifestazione del pensiero, Milano, 1975, p. 10. Cfr. A. PAPA, op. ult. cit., p. 7-8: “Questo secondo angolo visuale, complementare al primo, trasforma la manifestazione del pensiero in un processo nel quale assume rilevanza non solo colui che si esprime per informare (in senso lato), ma anche – e anzi soprattutto – il destinatario della diffusione della notizia o dell’opinione, con la conseguente configurazione di un “diritto ad essere informati” quale situazione giuridica soggettiva piena. Ciò comporta la necessità di garantire il pluralismo, anche nella forma della pari opportunità di accesso ai mezzi di informazione, e l’attendibilità del pensiero (che in quanto espresso per informare assume la connotazione del sapere e della competenza) che viene diffuso”.

348 Cfr. J.B. B

ARBER, Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age, in University of California Press, Berkeley, p. 276, che osserva come l’eguaglianza nell’accesso alle informazioni costituisca il presupposto principale per la corretta formulazione del giudizio politico e per la partecipazione attiva come “responsible citizen”.

349 Sul punto cfr. S. C

OLEMAN, G. MOSS, Under construction: the field of online deliberation research, in Journal of information technology & politics, 9, 2012, p. 4, i quali osservano, peraltro, che “There exist more opportunities than ever before for citizens wishing to have their say, via the media or directly to local and national governments, but there is a more pervasive sense of disappointment than ever before that citizens are outside the citadels of

Le possibilità offerte dall’accesso generalizzato alle informazioni relative alla sfera pubblica ed all’attualità politica costituiscono, al tempo stesso, il presupposto fondamentale per il secondo profilo di sviluppo dell’e-democracy, quello collegato al confronto ed alla condivisione di contenuti nella “sfera pubblica digitale”: la diffusione della rete internet, infatti, ha indubbiamente delineato nuovi luoghi – o “non luoghi” 350 – di discussione pubblica,

fondamentali per lo sviluppo critico delle idee. Da tempo, infatti, la “piazza” – in senso fisico – ha smesso di essere il luogo privilegiato della dialettica politica, sicché le possibilità offerte dalla rete consentono di disporre di una rinnovata “agorà digitale”, in cui alimentare il confronto democratico: il c.d. “cyber- spazio”, infatti, per la sua stessa struttura presenta una naturale predisposizione a costituire il “terreno di coltura” ideale di nuove forme di confronto e di dialogo democratico e di “auto-organizzazione politica”. La stessa configurazione della rete come fenomeno – tendenzialmente – “de-regolato” ha contribuito alla sua percezione come “sfera pubblica globale” 351, nella quale si prospettano nuovi

spazi di libertà – inimmaginabili fino a poco tempo fa – sostanzialmente sottratti al “controllo” dello Stato, almeno nell’assetto attuale 352.

power, and that those within do not know how to listen to them”. 350 Così G. F

IORIGLIO, Democrazia elettronica. Presupposti e strumenti, Padova, 2017, p. 237.

351 Cfr. sul punto J. H

ABERMAS, Internet and Public Sphere. What the web Can’t Do, intervista con M. SCHWERING., trad. it. L. CEPPA, Resetdoc.org, 2014, https://www.resetdoc.org/story/internet-and-public-sphere-what-the-web-cant-do/; G.T. HOSKINS, Meet the habermasses: Charting the emergence of a social media-enabled public sphere in new democracies, in International Journal of Technology, Knowledge and Society, 2013, 9, p. 25-39; M.D. WEST, Is the Internet an Emergent Public Sphere?, in Journal of Mass Media Ethics, 2013, 28, p. 155- 159.

352 Sottolinea la necessità di una regolazione normativa della rete S. RODOTÀ, Una Costituzione per Internet, in Politica del diritto, n. 3, 2010, p. 339 ss., il quale osserva come se è vero che internet si configura come “il più grande spazio pubblico che l’umanità abbia conosciuto (...) la rete che avvolge l’intero pianeta”, d’altra parte tale spazio non ha un vero e proprio “regolatore”, per cui “diritti senza terra vagano alla ricerca di un costituzionalismo globale che dia loro ancoraggio e garanzia”.

Da qui il terzo ed ultimo profilo di sviluppo dell’e-democracy, che attiene proprio alla definizione di strumenti che, sfruttando le – innegabili – capacità diffusive e partecipative dell’IT, consentano di incidere sul processo di formazione di decisioni politiche concrete 353.

In questa prospettiva – accogliendo le concezioni più radicali delle teorie sulla c.d. “nuova democrazia” – l’e-democracy, allo stato attuale, sarebbe chiamata a svolgere tre funzioni fondamentali, legate, rispettivamente, all’attività di “controllo diffuso” dell’operato dei rappresentanti, alla capacità di “dettare” i programmi politici delle principali forze partitiche e, infine, alla possibilità di incidere sul – e, potenzialmente, di sostituirsi alle istituzioni rappresentative nel – processo di decisione politica 354.

Tale ultimo passaggio sembrerebbe prospettare il superamento dell’attuale sistema costituzionale liberal-democratico – incentrato, prevalentemente, sulle

353 Si pensi, in particolare, alla possibilità di consultare i cittadini sui principali temi politici

(e-consultations) o perfino di consentire la loro partecipazione nella redazione e presentazione di progetti normativi (e-deliberative designs, e-initiatives, e-petitions, etc.). Individua nell’attività deliberativa il carattere propriamente distintivo dell’e-democracy – rispetto alle molteplici modalità di utilizzo delle ICT nelle declinazioni dell’e-governance e dell’e- government – A. CHADWICK, Bringing E-Democracy Back In: Why It Matters For Future Research On E-Governance, in Social Science Computer Review, vol. 21, n. 4, p. 448 ss. 354 Si tratta di funzioni che riprendono le fasi di sviluppo sopra descritte nell’“evoluzione

storica” dell’e-democracy sotto la specifica prospettiva del contributo effettivo alla definizione delle decisioni politiche. In questo senso, si v. lo studio già citato “Prospect for e-democracy in Europe”, op. cit., p. 58, che riassume tali profili nella tripartizione tra 1) monitoring, 2) agenda setting, e 3) decision-making: “A basic category of e-participation mainly serves a monitoring and control function and comprises participatory activities which focus on politically relevant digital information, online deliberation and exchange (e-information, e- deliberation) with the potential to enhance transparency and control of political processes, actors and decisions” (…) A second category of participatory practices which are aided by digital tools and mainly contribute to setting the political agenda may also start with accessing politically relevant information (e-information) and discussing political issues (e- deliberation), but extend to activities such as mobilising support for political projects (e- campaigning), and submitting formal requests to government institutions (e-petitions). (…) Finally, e-participation which contributes to decision-making processes directly or indirectly comprises providing cognitive or evaluative input to political decisions (e-consultation), setting priorities for or determining budget expenditure (e-participative budgeting), and casting votes on political alternatives (e-voting)”.

forme della democrazia rappresentativa – verso un nuovo modello, in cui i mezzi tecnici dell’e-democracy consentirebbero di far crescere il peso ponderale della c.d. democrazia partecipativa e, in definitiva, di assegnare una nuova – e per certi versi, inedita – centralità alle forme e agli strumenti della democrazia diretta nella sua variante “digitale”.

Per affrontare compiutamente tale tematica, è necessario, preliminarmente, analizzare l’impatto dell’e-democracy sulle dinamiche dei moderni sistemi democratici – svolgendo un compiuto giudizio critico sulla natura e sui limiti della democrazia digitale – osservandone, in particolare, l’incidenza trasversale sulla triplice ripartizione delle forme di esercizio della sovranità popolare accolta nel nostro ordinamento costituzionale, e cioè, rispettivamente, sulle forme della c.d. democrazia decentrata o partecipativa, sugli istituti di c.d.

democrazia diretta e, infine, sullo stesso modello della c.d. democrazia rappresentativa 355.

3.2. Un nuovo modello di democrazia partecipativa: la c.d. “democrazia