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1 – Fase discendente – Conformità e adeguamento dell’ordinamento regionale all’ordinamento europeo

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SEZ II - Gabinetto del Presidente della Giunta V) AGENDA DIGITALE

VI. 1 – Fase discendente – Conformità e adeguamento dell’ordinamento regionale all’ordinamento europeo

Per quanto concerne la conformità e l’adeguamento dell’ordinamento regionale all’ordinamento europeo nelle materie del governo del territorio (curate ora, a seguito della riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale, da tre Servizi5 della Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente), richiamiamo di seguito, con i dovuti aggiornamenti, quanto illustrato nell’ultima Relazione annuale sullo stato di conformità, evidenziando innanzitutto che in tali materie l'attività legislativa e regolamentare della Regione riguarda principalmente la disciplina della pianificazione territoriale, paesaggistica ed urbanistica e delle attività edilizie, nell'ambito regionale.

Nell'ordinamento dell'Unione europea mancano, allo stato attuale, discipline specifiche sul governo del territorio, intendendo per governo del territorio la regolazione degli usi e delle trasformazioni del territorio e degli effetti delle politiche socio-economiche su di esso incidenti (6), ma vi incidono varie disposizioni contenute in direttive ascrivibili alle politiche europee in materia di ambiente, energia, industria e mercato interno. In questo quadro sintetizziamo i punti principali delle incidenze tra le disposizioni Ue e l'ordinamento della nostra Regione in materia di governo del territorio, dando atto degli inerenti stati di conformità e delle relative attività compiute nel corso dell'ultimo anno o attualmente in corso:

a) disciplina urbanistica, consumo di suolo e valutazione degli effetti ambientali di piani e programmi (decisione n. 1386/2013/UE - direttiva 2001/42/Ce) – Nel 2016 la Giunta regionale ha avviato un processo di riforma generale della disciplina urbanistica regionale (Lr 20/2000 ssmm), volto principalmente all'obiettivo di contenimento del consumo di suolo (in coerenza all’obiettivo del consumo di suolo a saldo zero entro il 2050, definito dal Programma di Azione Ambientale 20142020 7° PAA -approvato con decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio), alla promozione degli interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana e all'adeguamento rispetto al riassetto del sistema delle autonomie locali nell'ordinamento statale. La bozza

5 Servizi 467 (Giuridico del Territorio, disciplina dell'edilizia, sicurezza e legalità), 455 (Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio) e 353 (Qualità urbana e politiche abitative).

6 Per un approfondimento delle relazioni tra le materie del governo del territorio e l’ordinamento europeo rimandiamo a quanto illustrato nel Rapporto conoscitivo 2015, ove si ricordava, in particolare, la vicenda del fallito tentativo dell’Unione di approvare una Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce un quadro per la protezione del suolo, presentata dalla Commissione europea il 22.09.2006, e poi, dopo la rilevata assenza delle necessarie volontà all’interno del Consiglio, ritirata dalla Commissione il 21.05.2014. Su tale vicenda espresse rammarico la nostra Assemblea legislativa, nella Risoluzione conclusiva della Sessione comunitaria 2014 (atto 07.05.2014 n. 5486, pag. 11). A fronte della rilevata carenza della legislazione Ue sulle tematiche del governo del territorio, si deve peraltro considerare che le stesse tematiche trovano maggiore considerazione nei programmi ed in generale nei documenti di indirizzo politico dell’Ue: vedi, per esempio, gli impegni assunti in ordine all’uso sostenibile del suolo, e ad una politica di protezione del suolo, nell’ambito del 7° Programma di Azione per l’Ambiente

preliminare del progetto di nuova legge urbanistica regionale è stata presentata alla Prima Commissione dell’Assemblea legislativa regionale il 03.11.2016 (http://territorio.regione.emilia-romagna.it/in-evidenza/nuovalrurb). Nell'ambito di tale processo di riforma è prevista una maggiore integrazione tra le procedure di approvazione degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica e le procedure di valutazione degli effetti ambientali, già definite nell'attuale disciplina urbanistica regionale in coerenza alle disposizioni della direttiva 2001/42/CE e alle correlate disposizioni statali di recepimento (Dlgs 152/2006 ssmm);

b) promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (direttiva 2009/28/CE): in conformità alle norme statali di recepimento (dlgs 28/2011 e dm 10.09.2010), e in collaborazione con gli altri settori regionali coinvolti, dopo l'emanazione di criteri localizzativi per l’autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (delibere dell’Assemblea 28/2010, per la fonte fotovoltaica, e 51/2011 per le fonti eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica), e susseguenti atti specificativi, e dopo vari interventi legislativi (Lr 7/2014 integrativa degli articoli da 24 a 24-quinquies della Lr 26/2004, sulla programmazione energetica territoriale; Lr 9/2015 introduttiva del comma 2-bis nell'art. 7 della Lr 15/2013 edilizia, sul raccordo tra la disciplina regionale sulle installazioni fotovoltaiche e le pertinenti disposizioni di cui al dlgs 28/2011) proseguono le attività volte all'attuazione della direttiva europea;

c) miglioramento della prestazione energetica nell’edilizia (direttive 2010/31/UE 2012/27/UE): in attuazione della direttiva 2010/31/UE sul miglioramento della prestazione energetica nell’edilizia e della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, e delle inerenti disposizioni statali (in particolare decreti legislativi 192/2005 e 28/2011, e decreto legge 63/2013 convertito con legge 90/2013), ed in collaborazione con la DG Economia, proseguono le attività per l'applicazione delle relative disposizioni regionali (vedi Lr 26/2004 riformata con Lr 7/2014, sulla programmazione energetica territoriale - DGR 967/2015 sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici;

DGR 1275/2015 sull'attestazione della prestazione energetica degli edifici; DGR 304/2016 sul contributo richiesto ai soggetti certificatori; DGR 1715/2016 che modifica la 967/2015 sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici);

d) controllo dell’urbanizzazione nelle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante (direttiva 2012/18/UE): il principio del controllo dell’urbanizzazione nelle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante (già definito dall'art. 12 della direttiva 96/82/CE, cd. Seveso II, ed ora dall'art. 13 della direttiva 2012/28/UE, cd. Seveso III, e già recepito nella normativa statale con l'art. 14 del dlgs 334/1999 e poi con l'art. 22 del dlgs 105/2015, e con il vigente dm 9 maggio 2011), è stato recepito nel nostro ordinamento regionale con gli articoli 12, 13 e 18 della Lr 26/2003, come aggiornata con Lr 9/2016, e l'art. A-3-bis Lr 20/2000). Proseguono le collaborazioni con le altre strutture regionali e le amministrazioni locali coinvolte per l'attuazione delle medesime disposizioni di recepimento (vedi anche DGR 1239/2016 -Nuova direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della Lr 26/2003 s.m.i recante "Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”).

Per quanto sopra si può dare atto che l'attuale corpo normativo della nostra Regione in materia di governo del territorio risulta conforme alle riconducibili disposizioni europee, e gli inerenti processi di aggiornamento sono compiuti in coerenza all'evoluzione delle medesime disposizioni europee e delle relative disposizioni statali di recepimento, e che non si rilevano al momento pertinenti procedure di infrazione, avviate dalla Commissione europea nei confronti della nostra Regione, né, in generale, ipotesi di infrazione rispetto alle vigenti disposizioni dell'Unione europea, per le norme regionali inerenti il governo del territorio.

VI.2 Fase ascendente - Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017

Il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 (Comunicazione COM(2016)710 del 25.10.2016, titolata “Realizzare un’Europa che protegge, dà forza e difende) non presenta alcuna nuova iniziativa, o iniziativa di “refit”, in materia di protezione del suolo, usi sostenibili del territorio e in generale in materia di governo del territorio.

In ordine a tale assenza di iniziative della Commissione, si può peraltro ricordare il rammarico e le speranze già espresse dall’Assemblea legislativa nel 2014, nella risoluzione conclusiva della Sessione comunitaria (atto 07.05.2014 n. 5486, pag. 11) in ordine al fallito tentativo dell’Unione europea di approvare la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce un quadro per la protezione del suolo, presentata dalla Commissione europea il 22.09.2006, e poi, dopo la rilevata assenza delle necessarie volontà all’interno del Consiglio, ritirata dalla Commissione il 21.05.2014.

VII) AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

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