128. - P ro fitti di reg im e - F o rn itu re ad o rg an i d e lla R .S .I. - P agam ento d a p a rte del governo legittim o - Non av o cab ilità dei re la tiv i p ro fitti.
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Non sono passibili dì avocazione i profitti derivanti da forniture ad organi ed amministrazioni della Repubblica sociale italiana (nella specie aH’ammini- strazione delle Ferrovie dello Stato) quando lo Stato legittimo ne abbia disposto il pagamento a norma del D.L.L. 8 maggio 1946 n. 428, riconoscendo così cbe l’esecuzione di tali lavori o forniture è avvenuta esclusivamente nell’interesse dei pubblici servizi e non già del tedesco invasore.
C om m . C entr., Bea. B p ec. P r o f . R e g ., 1 g i u g n o 1951, n. 24775 (G iur. I m p . D. R. N„ 1951, 504).
Confr. C. O. 1 aprile 1948 n. 96692 in questa rivista 1950 68, 12 ; C.C. 19 maggio 1948 n. 98243 in G.I.D.R.N., 1951, 39.
129. - R . M. - O pificio - Im pianto ferro viario - Esenzione decen n ale - Non com pete. (A rt. 3, leg g e 15 lu g lio 1 9 0 6 , n. 3 8 3 ; 7 leg g e 11 lu g lio 1 88 9 , n . 6 2 1 4 ; 5. R.D .L. 3 0 dicem bre 1 9 2 3 , n. 3 0 6 9 ; Legge 8 giu gn o 1936, n. 1 2 3 1 ).
Un impianto ferroviario, sia pure attrezzato secondo i più recenti studi tecnici, non può essere equiparato ad un opificio, e, pertanto, ad esso non spetta l’esenzione decennale portata dall’art. 3 della legge 15 luglio 1906 n. 383 e suc cessivi decreti di proroga.
C o m m . C entr. Bez. I, 9 g i u g n o 1950, n. 14289 (R iv . L e g . F i s e . 1952, 403) Confr. Comm. Centr. 2 maggio 1935 in G.I.D., 1935, 282; id., 2 maggio 1941 in R iv. L eg. Fis., 1942, 186; id„ 17 gennaio 1940, i v i , 9411, 4 3; id., 3 agosto 1942, i v i, 1942, 616.
130. - P ro fitti di regim e - E lem ento subiettivo - Insufficienza - Prova degli in crem en ti p atrim o n ia li co nseguiti - N ecessità.
Nel disporre l ’avocazione dei profitti o degli incrementi patrimoniali con seguiti per la carica ricoperta (art. 6) o per l’attività svolta nel fascismo o a sostegno del regime fascista (art. 11) la legge non richiede soltanto l ’estremo subiettivo della carica ricoperta e dell’esplicazione di un’attività politica fasci sta, ma vuole anche che si dimostri che chi ricopriva quelle determinate cari che abbia effettivamente realizzato, nel periodo sospetto, degli incrementi patri moniali, oppure che si provi l ’effettivo conseguimento di profitti « derivanti dall’attività politica fascista, da ogni attività a sostegno dei fascismo dalla posizione avuta nel regime fascista ».
C o m m . C entr. Bez. B p ec. P r o f . R e g ., 17 g i u g n o 1950, n. 14612 (G iur. I m p />. R. N„ 1951, 487).
Conf., C. C. 16 maggio 1949 in questa Rivista 1950, II, 70, n. 1 9 ; 24 giugno 1948 n 99240, i v i , 1949, II, 264, n. 238.
1 31 . - P ro fitti d i regim e - Compenso a l seq u estratario di beni eb raici - Ina- vocabilità.
Non è soggetto ad avocazione, come profitti di regime, il compenso perce pito dal sequestratario di beni appartenenti ad un cittadino di razza ebraica, semprechè tale compenso non costituisca che la normale remunerazione del l’opera prestata per l’amministrazione e conservazione dei beni sequestrati. C o m m . C entr., Bez. P r o f . R e g . , 26 g i u g n o 1950, n. 14948 (G iur. I m p D R e
N., 1951, 480). ' '
Non constano precedenti giurisprudenziali.
Affermazione di un principio generale. Chiara applicazione art. 11 d 1 26 mar zo 1946, n. 134.
1 32 . - P ro fitti di contingenza - Increm ento p a trim o n ia le non giu stificato - Inavocabilità.
P ro fitti di contingenza - A ccertam ento - M utam ento nom en iu ris da parte delle com m issioni - In am m issib ilità.
P ro fitti di g u e rra e contingenza - C om pravendita im m o b ili - T ributo a p p licab ile.
L Incremento patrimoniale, non giustificato non può servire di base per un accertamento di profitti di contingenza.
Ove 1 Ufficio distrettuale abbia posto a base dell’accertamento per profitti di contingenza un « incremento patrimoniale ingiustificato », non possono le Commissioni di merito mutare tale titolo in « improvvisato affarismo ».
L a. compra vendita di stabili in proprio, l ’acquisto di immobili sinistrati e riparati in proprio per essere rivenduti, non costituisce attività assoggettabile ali imposta sui profitti di contingenza rientrando fra le attività normali sog- gtete eventualmente a ll’imposta sui profitti di guerra.
C o m m . C entr. Sez. IX, 10 l u g l i o erte, n. 26999 (R i v . T rib., 1952, 36).
Confr., Comm. dist. di Rossano, 21 marzo 1950, 402 in questa Rivista, 1951 II ioao' ;o i L ° : 30 marZ° 1950’ RÌV' l r i h - 1950’ 351> n- 11838 : C. C. 29 marzo 1949, n, 2037, in questa Riv., 1949, II, 264, n. 241.
133'. : , . R; - M onta ta u rin a - R eddito non accertato catastalm en te - Intassa-“ ^ a r t‘ I T ’ V/ 24 .agosto 1 97 7 , n. 4021 - 2 9, 3 0 , L. 8 g iu gn o 1936, n . 1231 - R.D .L. 4 a p rile 1 9 3 9 , n. 5 8 9 - R.D . 29 g iu gn o 1939, n. 9 7 6 ). 11 r ®44it0 derivante al diretto coltivatore del fondo (proprietario o posses sore) dall esercizio, della monta dei tori, alimentati con i prodotti del fondo stesso, deve essere compreso nel complessivo reddito agrario accertato catastal mente a nome dello stesso. Ove questo non si verifichi, il predetto reddito non può essere assoggettato alla ordinaria imposta di R. M. cat. B.
C om m . C entr., Sez. Un., 10 n o v e m b r e 1951, n. 29243 (R iv . T r ib 1952 1081 2 - à a % l lugli0 1947’ n- 91419’ i v i ’ 1948- 323 ; 22 maggio 1950’, n. 13506, In genere sull’argomento, v. la nota del prof. Griziotti, «Come interpretare la
iK ì,- lmp.osta SU1 redditi agrari etc. », in questa Rivista, II, 1952 2 sge e bibliogr. ivi cit. e le massime n. 16, 17, ivi, 1952, II con prec.
134fA rt.K‘q T ^ “ t" , .nobile Ci “ ^ - I ta li“ - A vanzi di gestione - T assab ilità. (.Artt. 3, 8 , T . U. 2 4 agosto 1 8 7 7 , n . 4 0 2 1 ).
all A;0 -1-, rappresentano corrispettivo di servizi prestati da®l1. muffici assistenza automobilisti » e sono quindi tassabili per la parte che costituisce avanzo di gestione.
Dir. Gen. I m p ., 23 o t t o b r e 1951, n. 352770 (R iv . L e g. F ise., 1952 129)
P er U concetto di avanzo di gestione ai fini della sua tassabilità di r. m v n' 5Ó67 Ìe f 1QA9 1q1 ° ’ n 261? f “ GM<r' ÌmP' d i r ' 1941> n- 87 ! Cass. 25 febb. 1942, n 506, i v i 1942, 94 ; Cass. 15 maggio 1944, n. 375, i v i 1946, n. 36; C. C. 22 no-6I^ f t o 11', 79320’ i v i ’ 1948> n. 6 ; C. C. 7 gennaio 1948, n. 94278, i v i 1949 n. 56 ; C. C. 9 luglio 1941, n. 44140, ivi, 1942, n. 88. ’ ’
II. - IMPOSTE INDIRETTE
135. - R egistro - F inan ziam ento a i com uni p er costruzione d i cam pi sportivi - A tti d i fin anziam en to - Esenzione - Non com pete - A p ertu ra di credito in conto corrente - M utuo d e lla som m a a c h iu su ra del conto - T assazione r92a3r,an.'3269)' ’ ^ 2 1 gÌUgn° 19 28’ 15 8 ° ’ 9 T*U- 30 <1:^™brc
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Le esenzioni tributarie costituendo norme di eccezione, escludono l ’appli cazione analogica, ma non quella estensiva sotto il punto di vista logico e sistematico.
Le esenzioni accordate agli Enti pubblici per la esecuzione di determinate opere (nella fattispecie campo sportivo) non sono applicabili a quegli atti che non hanno in sè una destinazione diretta, in modo categorico e irrevocabile, a ll’esecuzione dell’opera, quale l ’acquisto delle aree e il finanziamento delle spese occorrenti per la esecuzione dell’opera, non potendosi a priori escludere che detti atti siano distolti dalla loro destinazione primitiva.
Sono soggetti a separata tassazione la apertura di credito in conto corrente e il mutuo con ammortamento della somma che sarà per risultare a ll’epoca della chiusura del conto, trattandosi di rapporti giuridici non necessariamente derivanti e connessi.
C ass. Sez. I, 19 n o v e m b r e 1951-7 f e b b r a i o 1952 - C o m u n e d i S i e n a c. F in a n z a (R i v . L e g . F is e. , 1952, 392).
Cass. 9 maggio-19 agosto 1947 i v i 1947, 317.
136. - Enti ecclesiastici (re g im e trib u tario d e g li) - Im posta di registro - Atti di lib e ra lità a favore d i istitu ti con fin i di culto o di relig io n e - Esenzione d a ll’im posta anche in caso di reg istrazio n e tard iv a - In ap p licab lità d ella sanzione d i decadenza del beneficio p revista d a ll’art. 110 leg g e d i registro - E ventuale ap p lic a b ilità d e lla sopratassa p revista d al 2° com m a d e ll’art. 9 9 d ella legge d i registro (a r t. 1 R.D .L. 9 a p rile 1 9 2 5 , n. 3 8 0 ; a rt. 2 9 lett. H concordato; artt. 9 9, 2° com m a E 1 10 T . U. le g g e d i r e g is tro ).
Salvo applicazione della sopratassa di cui a ll’art. 99 2° comma, della legge di registro, e sempre che essa non sia stata condonata in' base a provvedimenti di amnistia, è esente da imposta di registro, giusta il combinato disposto del- l ’art. 1 r.d.l. 9 aprile 1925, n. 380 e dell’art. 29 lett. h) del Concordato, un atto di liberalità a favore di un istituto religioso avente fine di culto o di religione, anche se registrato tardivamente, non essendo applicabile alla fattispecie la san zione di decadenza prevista dall’art. 110 della legge di registro, che riguarda esclusivamente gli atti a tassa ridotta o a tassa fissa ma non quelli esenti da imposta.
C om m . C entr. Sez. VII, 13 o t t o b r e 1947 - S a m tu a r io N o s tr o S i g n o r e d i P o n t e l u n g o d i A l b e n g a c. U ffic io d e l r e g i s t r o d i S a v o n a (D ir. F e c i ., 1951, 1174). Confr. Cass. 12 aprile 1946, 430 i v i p. 57 nonché in questa riv. 1938, II, 346, 222 ; vedi anche norm. amm. fin 72 del 4 aprile 1940 n. 53942; C. C. 25 marzo 1941, n. 29348 Qiur. im p . r e g . 1942, 158 e In questa riv. 1942, II, p. 143 ; C. C. 25 m ar zo 1941 n. 39248, in R iv . l e g . fis., 1942, 361.
137. - R egistro - Sentenza che d ic h ia ra a q u ale contraente spetti il rim borso d ell’im posta percetta su atto d ich iarato n u llo - Non fa stato n ei rig u a rd i d e ll’am m in istrazion e - Atto com piuto da persona in capace - A n n u llab ilità - R im borso - Non com pete. (A rtt. 1 2, 14 T.U. 3 0 dicem bre 1 92 3 , n . 3 2 6 9 ; 9 cod. proc. c iv .; 4 2 8 , 1425 cod. C iv .).
La sentenza del pretore con la quale si stabilisca a chi delle parti contraenti spetti il rimborso dell’imposta di registro percetta su di un atto successivamente dichiarato nullo (nella specie, per incapacità del venditore) ha valore solo nei rapporti fra i contraenti, anche se nel relativo giudizio sia intervenuta la Finanza. Nonostante tale sentenza, quindi, l ’Amministrazione finanziaria ben può riesaminare la domanda di rimborso per accertare se ricorrano o meno le condizioni volute dalla legge per effettuare la restituzione dell’imposta.
Per potersi fa r luogo alla restituzione dell’imposta di registro percetta su di un atto dichiarato nullo, occorre : che la nullità sia dichiarata per sentenza in contradditorio fra i contraenti; che si tratti di vizio radicale; che il vizio non dipenda dalla volontà delle parti.
La nullità radicale si ha quando un negòzio è incapace di produrre gli effetti voluti dalle parti senza possibilità a queste di sanarlo neanche col decorso del tempo.
L ’atto compiuto da persona non interdetta ma incapace di intendere e di volere ha piena efficacia giuridica fino a quando non sia intervenuta una sen tenza che ne pronunzi l ’annullamento. Trattandosi in tale ipotesi di a n n u lla b i - lità , e non di n u l l i t à radicale od originaria, l ’annullamento del negozio giuri- ridico non dà diritto alla restituzione della relativa imposta di registro. C o m m . C entr., Sez. VI, 9 n o v e m b r e 1949, n. 6870 (R iv . L e g . F ise., 1952, 79). Sulla prima massima non constano precedenti giurisprudenziali. Le altre costi tuiscono ius receptum.
1 38 . - R egistro - Com m issione cen trale - A udizione personale - In am m issib i lità - G iudizio d i valutazio n e - A ppello a lla p ro vin ciale - Q uestione d i d i ritto ^ - Inosservanza solve et rep ete - R invio a lla sezione sp eciale - Asse gnazione a l coniuge u su fru ttu a rio dei b eni soggetti ad u su fru tto - Divi sione d i godim ento - Im posta fissa. (A rtt. 2 9, R.D .L. 7 agosto 1936, n . 1 6 3 9 ; 4 8 , R.D . 8 lu g lio 1 93 7 , n . 1 5 1 6 ; 4 R.D .L. 5 m arzo 1 9 4 2 , n. 1 8 6 ; 8 9, 9 0 ta riffa a ll. A, T .U . 3 0 dicem bre 1923, n. 3 2 6 9 ).
In materia di imposte indirette sugli affari, non è consentita l ’audizione personale nanti la Commissione Centrale.
Prospettata alla Commissione Provinciale in sede di appello, e cioè in un giudizio di valutazione, relativo a trasferimento per atto tra vivi, una que stione di diritto, la detta Commissione non può senz’altro dichiarare impro ponibile il gravame per inosservanza del s o l v e e t r e p e t e , ma deve sospendere ogni deliberazione e rinviare la controversia alla Sezione speciale della Com missione stessa competente a risolvere in primo grado le questioni di diritto. L ’atto col quale viene assegnata al coniuge usufruttuario la quota di beni immobili sui quali deve godere l ’usufrutto, è soggetto ad imposta fissa di regi stro, come « divisione di godimento di beni », per cui è superfluo l’accertamento valore, salvo l ’eventuale tassazione del conguaglio ove risulti che la quota su cui grava l ’usufrutto eccede i limiti dei diritti spettanti a ll’usufruttuario. C o m m . C entr., Sez. VI, 11 n o v e m b r e 1949, n. 6945 ( R i v . L e g. F i s e 1952 81) Confr. C. C. VI, 7 giugno 1949, i v i, 1949, 790 ; 20 febbr. 1941, ivi, 1941, 778. 1 39 . - R egistro - R ettifica c atastale - Im posta fissa - L im iti - T rasferim en to
suolo - A ccessioni - E nunciazione so cietà d i fatto - T assab ilità. (A rtt. 4 7, 67 T.U. 30 dicem bre 1 92 3 , n . 3 2 6 9 ; 1, 9 9 , 111, tariffa a ll. A ; 9 3 4 , cod. c iv .; 5 6 7 , cod. proc. c iv .).
. registrazione di un atto di rettifica catastale con imposta fissa è am missibile soltanto quando si tra tti di rettificare un errore incorso nella reda zione del catasto o un errore intervenuto nelle scritturazioni successive. Non e, quindi ammissibile, quando, come nel caso in esame, si tratti di fa r mutare la intestazione eseguita in base a precedente atto di acquisto.
Le accessioni, ai fini della imposta di registro, si presumono trasferite in sieme col suolo, salvo che la presunzione non sia distrutta da un atto che abbia acquistato data certa a mezzo della registrazione.
La dichiarazione, contenuta in un atto, che l ’acquisto di un immobile è stato fatto con denaro sociale, con la richiesta da parte dei soci, di rettificare 1 errore catastale, importa la enunciazione di una società di fatto, tassabile a norma dell’art. 62 del T. U. 30 dicembre 1923, n. 3269 qualora non venga pro vato che la costituzione della società risulti da altro atto già registrato. C o m m . C entr., Sez. VI, 14 n o v e m b r e 1949, n. 7022 ( R i v . L e g. F i s e 1952 83)
ÌqS Cli? Ì gi"gM 19^ ’ n' 25748’ i v i ’ 1951’ 816 ! 0. C. 17 ottobre 1949, n .’eOSs! m , 19pl, 1030; Cass. 17 novembre 19 5 0 -3 0 marzo 1951, i v i , 1951, 472 con
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140. - Im posta successione - A nticipazione b an caria su deposito d i tito li - De duzione d a ll’attivo ered itario - C ondizioni. (A rtt. 4 5, 4 8 , T.U. 3 0 dicem bre 1923, n . 3 2 7 0 ; 2 0 e seg., T.U . 3 0 dicem bre 1 92 3 , n. 3 2 8 0 ).
La legale esistenza delle passività derivanti da scrittura privata, quale è appunto il debito nascente da contratto ITi anticipazione bancaria su deposito di titoli, deve essere comprovata, oltre che con la prescritta dichiarazione di sussistenza, con la produzione del titolo costitutivo del debito, che abbia acqui stato data certa, con la registrazione, in epoca anteriore a ll’ apertura della successione.
Come equipollente della registrazione del contratto di anticipazione è am messa la denunzia che di tali operazioni viene presentata semestralmente a ll’u f ficio del registro ai fini dell’imposta in surrogazione.
L’anticipazione di cui sopra non è, quindi, deducibile dall’attivo ereditario qualora, come nella fattispecie, alla data di apertura della successione, non sia stata ancora denunziata ai detti fini (nella specie, per non essere ancora sca duto il termine).
C o m m . C entr., Sez. VI, 12 d i c e m b r e 1949, ». 8133 ( R iv . L e g. R isc., 1952, 83). Vedi Rep. R iv. L e g . F i s e . 1946-50, Passività ereditarie N. 3, 4, 9.
141. Im poste in d irette D ecisioni com m issioni P ubblicazione Successive -Correzioni - In am m issib ilità - P ro ro ga term in i decadenza - N otifica deci sione - A ppello d ell’ufficio - Specificazione m otivi. (A rtt. 3 4, 3 5 , 3 8, R.D. 8 lu g lio 1 93 7 , n . 1 5 1 6 ; D. L. 2 3 dicem bre 1 9 4 7 , n . 1 4 6 4 ).
Le decisioni delle Commissioni tributarie, una volta rese pubbliche con la comunicazione agli Uffici, non possono essere modificate se non attraverso il rimedio straordinario della revocazione, nei casi ammessi dalla legge, o a ttra verso gli ordinari mezzi di impugnativa avanti le Commissioni di grado supe riore. Non è, quindi, consentito a ll’Ufficio chiedere successivamente, ad insa puta del contribuente, alla stessa Commissione una decisione esplicativa della precedènte sua decisione.
In pendenza della proroga dei termini di decadenza, non può ritenersi inam missibile l ’appello dell’Ufficio per essere stata la decisione di primo grado, no tificata al contribuente oltre il termine di sessanta giorni dalla data di rice vimento.
E’ inammissibile l’appello dell’Ufficio qualora non siano stati specificati i motivi dell’impugnazione. (Nella fattispecie, l ’Ufficio aveva formulato il motivo d’appello soltanto con parole «per errore della D istrettuale»),
C o m m . C entr., Sez. VI, 14 d i c e m b r e 1949, n. 8229 ( R iv . L eg. F ise., 1952, 85). Confr. C. C. 26 novembre 1947, n. 93434, i v i , 1949, 577, nonché Rep. R iv . L eg. F ise., 1946-50, Appello nn. 1, 2, 3, 5.
142. - R egistro - A tti d ei Consorzi P ro v in ciali A n titu b erco lari - Esenzione - Non com pete.
L’imposta fissa di registro, di cui a ll’art. 33 della tabella all. C al T. U. del 30 dicembre 1923, n. 3269, non è applicabile agli atti posti in essere nel funzionamento dei Consorzi provinciali antitubercolari, ma solo ai contratti re lativi alla costruzione e primo impianto degli istituti di cura per la tubercolosi a tipo sanatoriale ed ospedaliero.
Sono esenti, invece, da imposta tutti gli atti di gestione dei dispensari antitubercolari.
C o m m . C entr., Sez. IV, 11 g e n n a i o 1950, ». 8702 ( R i v . L e g. F ise., 1952, 251). Confr. C. C., Sez. V, 18 ottobre 1939, N. 18212, ivi, 1940, 33. Berliri, 1437.
143. - R egistro - Cessione azien d a com m erciale - Com prende anche le m erci. Nella valutazione di una azienda commerciale trasferita ad a ltri vanno comprese le merci anche se dall’atto non risulti espressamente che il trasferì- mento comprende anche le merci stesse.
C om m . C entr., Sez. VI, 27 g e n n a i o 1950, ». 9359 ( Riv. L eg. F ise., 1952, 253) Confr. A. Bari, 27 novembre 1946, in R e p . F. it„ 1948, 170, 13. Cass 18 feb braio 1949, iv i, 1949, 197, 33.
144. - R egistro - D ecreto in g iu n tiv o - E stinzione del processo d i opposizione . D efinitività - Im posta dovuta.
Per effetto della declaratoria di estinzione del processo di opposizione, l’in giunzione deve considerarsi divenuta definitiva e soggetta, quindi, alla imposta di registro.
C o m m . C entr., Sez. VI, 6 f e b b r a i o 1950, n. 9744 (R iv . L e g . F ise., 1952, 254). Confr. C. C. V, 20 gennaio 1950, n. 9082, in questa riv. 1950, II, 277, 333, 145. - R egistro - D ivisioni - M aggio ri assegn i - C onguaglio - T assazione p re
feren ziale.
In caso di divisione deve considerarsi attributiva la assegnazione di fatto entro i limiti della quota di diritto. Il maggior assegno va considerato trasla tivo, ma va tassato con le aliquote proporzionali minori (secondo la natura dei beni) su tutta quella parte del maggior assegno che corrisponda o non su peri il complesso dei beni divisibili costituito da denaro, crediti o mobili, e non limitatamente a quella quota di questi ultimi beni che sarebbe spettata ai maggiori assegnatari.
C o m m . C entr., Sez. V, 1 m a r z o 1950, ». 10702 (R iv . L e g. F ise., 1952, 255). Confr. Cass. 19 gennaio 1948, inedita, in R e p . F. it., 1948 112 60 • C C 22 febbraio 1943, in G.I.R.N., 1943, 322.
146. - R egistro - D onazione in contem plazione di m atrim o n io d a p arte d i p a re n ti in lin ea retta - R id uzio ne a m età d e lla im posta - Non com pete.
L’art. 61, terzo comma, che riduce a metà l ’imposta di registro nelle dona zioni in contemplazione di matrimonio, riguarda le liberalità fa tte da persone che non siano parenti in linea retta dello sposo o della sposa donatari. C o m m . C entr., Sez. VI, 27 m a r z o 1950, ». 11708 (R iv . L e g . Fise., 1952 258) Confr. C. C., Sez. V, 14 febbraio 1940, in G.I.R.N., 1941, n. 4, 8 ; Berliri, 1376. 147. - R egistro - C om pravendita d i im m o b ili d istru tti o d an n eg g iati p er fatto
d i g u e rra tra p aren ti en tro il terzo grad o - P resunzione d i lib e ra lità - Non com petono le ag evolazio ni trib u ta rie .
Le agevolazioni tributarie per la ricostruzione edilizia stabilite dai DD. LL. LL. 7 giugno 1945, n. 322 e 26 marzo 1946, n. 221 non sono applicabili agli atti di compravendita di immobili distrutti o danneggiati per fatto di guerra, convenuti tra parenti entro il terzo grado che, per l ’art. 5 del D.L.L. 8 marzo 1945, n. 90 si presumono atti di liberalità quando non venga dimostrato in base a titoli di data certa la provenienza del prezzo.
C o m m . C entr., Sez. VI, 9 o t t o b r e 1950, ». 16064 - Mass. Trib., 1951, 177
Confr. C. C. 14 maggio 1948, ivi,1950, II, 310 ; C. C. 17 dicembre 1947, n 94069 in Riv. L e g. Fise., 1950, 319.
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148. - Im posta d i successione - Avviso d i accertam ento di valore notificato a ll’e rede dopo la cessazione dello stato d i fallim en to - V alid ità - Terzo posses sore rilev atario d egli im m o b ili cad u ti n e lla successione - O bbligo del p a gam ento d e ll’im posta com plem en tare. (A rtt. 68 T. U. 3 0 dicem bre 1923, n . 3 2 7 0 ; 15 e segg. R.D .L. 7 agosto 1 93 6 , n . 1 6 3 9 ; 2 77 2 cod. c iv .; 143 cod. proc. c iv .).
Cessato lo stato di fallimento dell’erede e reintegrato questo nelTammini- strazione dei propri beni, ravviso di accertamento che a lui venga notificato per la determinazione del valore venale degli immobili allo stesso pervenuti per successione e investiti poi dalla procedura fallimentare, spiega tutti gli effetti previsti dall’art. 21 del decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639.
Pertanto, il terzo possessore, rilevatario degli immobili in virtù del con cordato fallimentare, risponde con gli immobili stessi della imposta comple mentare sul maggior valore accertato, essendo questa assistita dal privilegio di cui all’art. 68 della legge tributaria sulle successioni.
C om m . C entr., Sez. VI, 13 o t t o b r e 1950, n. 16242 (R i v . L eg. F ise., 1952, 94). Non risultano precedenti in terminis, ciò che non esclude la indiscutibilità della massima.
149. - Successione - E redità devoluta p er d iritto d i rap presentazio n e a favore d ei discendenti d ell’adottato - R id u zio ne a m età d e lla n orm ale im posta - Non com pete.
Il trattamento tributario di favore della riduzione a metà della normale imposta, stabilito dal secondo comma dell’articolo 1 del D.L.L. 8 marzo 1945, n. 90, per la successione dell’adottato a ll’adottante è limitato al solo caso che il primo venga personalmente alla successione del secondo.
Conseguentemente, quando 1 discendenti dell’adottato sono chiamati alla eredità in rappresentanza del genitore premorto, sono tenuti a corrispondere la normale imposta di successione secondo il loro grado di parentela col « de cuius ».
Nessun beneficio tributario importa la qualifica di figlio adottivo nei ri guardi della imposta sul valore netto globale dell’asse ereditario.
C o m m . C entr., Sez. VI, 6 n o v e m b r e 1950, n . 17082 - Mass. Trib., 1952, 290. Confr. Trib. di Brescia, 4 giugno 1951, in questa Riv. 1952, II, 52, con nota di Buzzetti.
150. - R egistro - Cessione d el d iritto di escavare e di p ren d ere m aterie da terren i o da m in iere - A ccertam ento valore - Com pete. (A rtt. 1 tariffa a ll. A, T.U . 30 dicem bre 1 92 3 , n . 3 2 6 9 ; 15 e segg. R.D .L. 7 agosto 1936, n . 1 6 3 9 ).
L’art. 1 della tariffa, allegato A, alla legge di Registro ha annoverato — ai fini tributari — il diritto di escavare e prendere materie da terreni o da miniere tra i diritti reali la cui cessione dà luogo all’applicazione della im posta proporzionale propria delle trasmissioni di beni immobili a titolo oneroso. Tale parificazione non è limitata al solo effetto dell’aliquota di imposta da applicare ma spiega i suoi effetti nei riguardi dell’intero regime tributario da usare ai negozi giuridici della specie.
Questi, pertanto, sono da assoggettare a procedimento di estimazione per l ’accertamento del valore tassabile ai sensi degli atri. 15 e seguenti del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639.
C o m m . C entr., Sez. VI, 7 n o v e m b r e 1950, n. 17118. {Riv. L e g. F i s c .¡ 1952, 96). Confr. C. C. 14 maggio 1947, n. 89874, iv i, 1948, 882; 16 luglio 1948, n. 99971, i v i , 1949, 875 ; C. C. 4 aprile 1940, n. 24514 nel boli. a p p . M ass. T r ib uti, 1941, 29; C. C. 15 luglio 1942, i v i , 1945, 17.
151. - Successione - Concordato sottoscritto d al gen ito re esercente la p atria potestà in rap p resen tan za d el fig lio m in oren ne - V alid ità - S o lid arietà d eg li a ltri coeredi - E strem i d ella contestazione in m ateria d i valutazione - R eferto d e ll’Ufficio Tecnico E ra ria le - P arere non vincolante.
Il concordato tributario, intervenuto con uno degli eredi, spiega efficacia nei confronti degli a ltri coeredi, essendo tutti solidalmente tenuti al pagamento dell’imposta di successione.
E’ valido il concordato sottoscritto dal padre esercente la patria potestà in