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Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze. 1952, Anno 11, n.2, giugno

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Spedizione in abbonamento postale - Gruppo IV

RIVISTA DI DIRITTO FINANZIARIO

E S C I E N Z A D E L L E F I N A N Z E

( e

RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO FINANZIARIO)

D I R E Z I O N E :

L U I G I E I N A U D I

Membro onorario

(2)

Pubblicazione sotto g li auspici

della C a m e r a d i C o m m e r c i o d i P a v i a

La D irezione è a Pavia, Istituto di Finanza presso l ’Università e la Camera di Commercio, Strada Nuova n. 65, presso il Prof. Benvenuto Griziotti, al quale devono essere inviati manoscritti, bozze corrette, cambi, libri per recen­ sione in duplice copia, ecc., A s s i s t e n t e , Dr. Francesco Forte.

R e d a z i o n e c o r r i s p o n d e n t e i n R o m a presso Prof. Cesare Cosciani, Via Cesare Battisti 121, p. I l i, e presso Prof. Gian Antonio Micheli, Via Sommacam- pagna, 15.

L’ A m m inistrazione è in Milano, Via Solferino 19, presso l’ editore A. Giuffrè. Ad essa vanno indirizzate le richieste di abbonamento (c.c. postale 3/17986), le comunicazioni per mutamenti di indirizzo e gli eventuali reclami per man­ cato ricevimento di fascicoli.

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Per ogni effetto l’ abbonato elegge domicilio presso l ’ amministrazione della rivista. '

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P A R T E P R I M A DOTTRINA - APPUNTI E RASSEGNE

Sergio Steve- T e n d e n z e d e l l e F i n a n z e p u b b l i c h e i n E u r o p a . . . . 1 0 1 Francesco Garino Canina - I l c a l c o l o f i n a n z i a r i o ...14 2 Federico Maffezzoni - O s s e r v a z i o n i s u l p r o g e t t o d i r i f o r m a d e l c o n t e n ­

z i o s o t r i b u t a r i o i n m a t e r i a d i i m p o s t e d i r e t t e ...14 8 Osvaldo Poli - La f r a n c h ì g i a n e l l e i m p o s t e d i r e t t e . . . . . 15 2 Lu ig i Napolitano - L e a s s o c i a z i o n i i n p a r t e c i p a z i o n e n e l l ’a p p l i c a z i o n e

d e l l ’i m p o s t a g e n e r a l e s u l l ’e n t r a t a . Un c a s o d i i r r a z i o n a l e e s t e n s i o n e d e l l ’o g g e t t o d e l l ’i m p o s t a ... -¡iqo

Giovanni Buzzetti - D i r i t t o p r o c e s s u a l e t r i b u t a r i o - R a s s e g n a c r i t i c a d i g i u r i s p r u d e n z a ... 1fi7 RECENSIONI - RASSEGNA D I PU BBLICAZIONI RECENTI (segue

a pag. II) P A R T E S E C O N D A GIURISPRUDENZA Giovanni Miele - R e l a t i v i t à d e l l a t u t e l a g i u r i s d i z i o n a l e c o n t r o g l i a t t i a m m i n i s t r a t i v i s e c o n d o la s p e c i e d e l l a l o r o i l l e g i t t i m i t à . . . . 101 Francesco Forte- S u l t r a t t a m e n t o f i s c a l e d i a t t i v i t à i l l e c i t e e d i m m o r a l i 1 1 9 Renzo Pomini - I n c o r p o r a z i o n e d i s o c i e t à e i m p o s t a d i R.M. s u l l ’a v v i a ­

m e n t o 232

Gaetano Liccardo - N a tu r a g i u r i d i c a d e l l e c i r c o l a r i m i n i s t e r i a l i . . . 136 A. Klitsc h e De La Grange - I m p u g n a z i o n e d e l l ’i n g i u n z i o n e p e r e n t r a t e

p a t r i m o n i a l i d e g l i E n ti P u b b l i c i ...444 G. Buzzetti - B . Griziotti - A n c o r a s u l t e m a d e l s o l v e e t r e p e t e . . 15 2 Benedetto Cocivera - I n t e m a d i p r e s c r i z i o n e e s t i n t i v a n e l d i r i t t o t r i ­ b u t a r i o ... 200 Asteb Rotondi- D e l la v a l i d i t à d e l c o n c o r d a t o t r i b u t a r i o s t i p u l a t o p r i m a d e l l a p u b b l i c a z i o n e d e l l a d e c i s i o n e a m m i n i s t r a t i v a ...166

(4)

— II — RECENSIONI

Max Imboden - E m s t s B l u m e n s t e i n w i s s e n s c h a f t l i c h e s V e r m ä c h tn i s ( Z u m s c h e i n e n d e r z w e i t e n A u f l a g e s e i n e s W e r k e s) (Francesco Forte) 175

Antonio Berliri - L e l e g g i d i r e g i s t r o (Benvenuto Griziotti) . . . . 176 J . M. Naharo Mora - L e c i o n e s d e H a c i e n d a P u b l i c a ( p r i n c i p i o s g e n e r a l e s )

(Francesco Forte) ...178

Piero Malvestiti - S a g g i e p o l e m i c h e s u l l a l i n e a F e l l a (Jenny Griziotti Kretschmann) ... 180

Giu se p p e Mirabella - L a r e d i s t r i b u z i o n e d e i r e d d i t i (Jenny Griziotti K r e t s c h m a n n ) ...181

Costanza Costantino - I m p o s t e e c o n g i u n t u r a (Agostino De Vita) . . 181

Kenneth C. Wheare - D el G o v e r n o f e d e r a l e (Benvenuto Griziotti) . . 182 Francesco Cabnelutti - T e o r i a G e n e r a l e d e l d i r i t t o (Francesco Forte) 184

Han s Kelsen- T e o r i a g e n e r a l e d e l d i r i t t o e d e l l o s t a t o (Francesco Forte) 184

S.I.A.E. - Lo s p e t t a c o l o i n I ta l i a , A n n u a r io s t a t i s t i c o (Francesco Forte) . 185 A.C.I. - S t a t i s t i c h e A u t o m o b i l i s t i c h e 1950 (Francesco Forte) . . . . 185

Centro didocumentazione della Presidenza del Consiglio - D o c u m e n t i d i Vita i t a l i a n a (Francesco F o r t e ) ... 185

L. Lenti - R e l a z i o n i t r a s p e s a p e r g l i s p e t t a c o l i e s p e s a p e r c o n s u m i fi n a li (Francesco F o r t e ) ... ... 185 I.N.P.S. - O r d i n a m e n t o e f u n z i o n i (Francesco Forte) . . . . . . 187 G. Cicerchia, M. A. Co ppin i, F. Coppola D ’Anna, A. Corsi, S. Gi u a,

P. Medolaghi, I. Me ssin a, G. Pa lm a, G. Petrilli, C. Va n n utelli -

C a p ita liz z a z io n e o r i p a r t i z i o n e ? (Francesco Forte) . . . . . 187 A. Berliri - M a s s i m a r i o d e l l a g i u r i s p r u d e n z a d e l l e i m p o s t e d i r e t t e , d i B. Cocivera - M a s s i m a r i o d e l l e I m p o s t e D i r e t t e (Giovanni Bozzetti) . . 188 B. Cocivera - G u id a a l l e i m p o s t e d i r e t t e (Giovanni Buzzetti) - . . 188

r e g i s t r o e d i n e g o z i a z i o n e (Giovanni B u z z e t t i ) ... 188 Gaetano Liccardo- N a tu r a g i u r i d i c a d e l l a d i c h i a r a z i o n e t r i b u t a r i a (F, F.) 190 Giu s e p p e Greco - A g e v o l a z i o n i e d e s e n z i o n i t r i b u t a r i e a f a v o r e d e l l e f a m i g l i e n u m e r o s e (F. F . ) ... ... 191 Michele M. G. Perini - L a c o n c e s s i o n e d e l l a r i s c o s s i o n e d e l l e i m p o s t e d i c o n s u m o (F. F . ) ... ... 191 RASSEGNA D I PUBBLICAZIONI R E C E N T I ... 192

SENTENZE E DECISIONI ANNOTATE

Tributi locali - Imposizione a sensi dell’art, 10 del D. L. 29 marzo 1947, n. 177 - A tti del Procedimento - Im p u g n a b ili - Interesse a ricor­ rere (D. L. 29 marzo 1947, n. 177, art. 10).

Tributi locali - Istituzione dei tributi previsti dall’art. 10 del D. L. 29 marzo 1947, n. 177 - Preesistenti posizioni di interesse legittimo - Loro autonomia rispetto alle posizioni di diritto soggettivo inerenti a l rapporto tributario (D. L. 29 marzo 1947, n. 177, art. 10). Giustizia amministrativa - Coesistenza di diritto soggettivo e di interessi

determinati dallo stesso procedimento amministrativo - Doppia tutela (legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 2 e 6; T. U. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 26; Costituzione della Repubblica, art. 113) -

(Cons. Stato, IV Sez., 20 dicembre 1950, n. 619) (con nota di G. Miele) 101 I.G.E. - Presupposto di applicabilità - Efficacia dell’atto - Irrilevanza

(legge 19 giugno 1940, n. 762, art. 1) (Trib. Firenze 11 febbraio 1952) (Con nota d i F. Forte) ...1 1 9

Fusione per incorporazione - Realizzazione del reddito - Insussistenza (Comm. Centr. 17 gennaio 1950) (Con nota di R. Pomini) . . . 132 Circolari Ministeriali - Effetti (Comm. Centr. Sez. II, 27 novembre 1950

(5)

Procedimento di riscossione delle entrate patrimoniali - Forma dell’op­ posizione - Forma della decisione (Trib. Roma, Sez. II, 16 giugno- l i dicembre 1951) (Con nota di A. Klitsch e de la Gbange) .

Solve et repete - Controversia d’imposta - Solve et repete - Condizione di procedibilità - Pagamento della imposta nelle more di giudizio - Ir­ rilevanza Solve et repete - Opposizione giudiziale alla domanda di pagamento di imposta iscritta in ruolo supplettivo - Condizione di procedibilità - Inapplicabilità (Trib. Como, 10 ottobre 1951) (Con nota di G. Buzzetti e postilla di B, Griziotti) ...

Imposte in genere - Accertamento eseguito da Ufficio incompetente - In­ terruzione prescrizione (C. C. sez. I 9 giugno 1950, n. 14282) (e nota di B. Cocivera) ...

(6)

— IV

-INDICE PER MATERIA

c o n d o T I ^ n ^ S f ~ 1 Slng0h tributi sono collocati in ordine alfabetico se- cerchi sotto ' T r C& (per es' S p o s t a d i r i c c h e z z a m o b i l e , si

( T u i a s u l l e ? e o n f T ( I m p o s t a di), T a s s a s u l l e i n s e g n e sotto / « e p e eccezionedf oueib ' ta T “? * T ° ? ue.Ui massime nel Massimario, ad e d e c S o n f annotate V° ’ rmVla“° alla prima paglna delle sentenze A m m inistrazione fin an z iaria

Circolari ministeriali, 123, 12J). A utorità g iu d iz ia ria

Amnistia e indulto, 262. Appello. Irregolarità fiscali, 73. Arbitrati. Ordinanze revocabilità, 88. Atto di appello incidentale, 215. Bollette di accompagnamento, Fro­

de, 238, 263.

Competenza Tribunale, 110, 120. Denuncia di entrate inferiori, 244. Difformità copie accertamento no­

tificate, 90.

Fallimento beni della moglie, 91. Imposta addizionale, omesso paga­

mento, 242.

Imposta di consumo. Evasione, 258. Imposta sui tessili. Prescrizione, 223

264.

Intendente contrabbando. Competen­ za, 229, 230, 257.

Liquidazione tassa di titolo su sen­ tenza, 24.

Mancanza di prova scritta tassa sul­ l ’entrata, 212.

Mezzi fraudolenti imposta di consu­ mo, 253.

Olii di semi. Regime fiscale, 245, 246. Omesso pagamento addizionale tessi­

li. Reato, 110.

Omesso pogamento contributi gene­ ri produzione locale, 268.

Plateatico. Competenza, 48. Pluralità di condanne, 228. Poteri del giudice, 256. Presunzioni di reato, 260.

Reati, A rt. 55, 59, 61, T.U. F. loc. differenze, 111.

Reati continuati, 259. Reati di evasione, 251.

Reati finanziari momento consumati­ vo, 225.

Reati finanziari. Onere della prova

250.

Reati finanziari. Sopratassa, 231. Responsabile d’imposta, 213. Revocazione dolo processuale, 217. Ricorso contro decisioni commissioni

arbitrali, 216.

Ricorso pendente appello Commissio­ ne Provinciale, 85.

Sospensioni termini decadenza e pre­ scrizione, 89.

Termine per adire l ’autorità giudi­ ziaria, 10.

Termine prescrizionale nei reati, 122, 223.

Tessuti. Pagamento addizionale, 267. Verbale di accertamento notifica, 243. Vino per braccianti, Esenzioni. Fro­

di, 252.

Violazioni fiscali, 211. Bollo

A tti non registrati, 95.

Bollo cambiali - regolarizzazione, 163. Carte da giuoco, 40.

Giudizi agrari - esenzioni, 47. Com m issioni am m in istrative

Audizione personale - inammissibi­ lità, 87.

Audizione personale di soci, 200. C.C. Sindacato della Corte di Cassa­

zione, 14.

Condizioni meritorie nelle promozio­ ni, 214.

Decisioni pubblicazione correzioni 141.

Errore in procedendo ultra petita 71.

Illegittima costituzione del giudice, 93.

Notifica decisione - appello dell’uffi­ cio, 141.

Omessa notificazione ricorso gerar­ chico, 84.

(7)

Ricorso in revocazione, 69.

Ufficio competente - accertamento, 199.

Consumo (Im p osta d i) Agenti e impiegati, 99. Albo appaltatori, 109.

Appalti eccessiva onerosità, 100. Contratto tra un Comune ed un pri­

vato, 102.

Deliberazione Giunta Prov., 98. Ingiunzione titolo, 107. Licitazioni non approvate, 105. Sostituzione dell’appalto in econo­

mia, 101.

Valutazione del Prefetto - insinda­ cabilità, 101.

Contenzioso trib u tario A tti non registrati, 82, 95. Azione popolare, 76, 64. Bollo, marche annullate, 207. Competenza Autorità giudiziaria o

amministrativa, 196.

Competenza giudiziaria collegiale, 96.

Competenza per valore immobiliare, 78.

Decisioni interlocutorie - notifiche. 197.

Esecuzione terzo possessore, 94. Ingiunzione - Opposizione, 203. Invio ricorsi per posta, 195. Irregolarità fiscali - nullità, 206. Mancato deposito carta bollata, 79. Motivazione in decisioni di estima­

zione, 77.

Obbligatorietà di documenti ai fini fiscali, 204.

Poteri del Prefetto, 81. 210. Presentazione documenti - omessa

trasmissione, 198.

Ricorso per Cassazione, 208, 209. Spese giudiziali, 205.

Contrabbando

Amnistia finanziaria reati esclusi,

112.

Art. 73 legge Monop. art, 148 legge dogan. - incompatibilità, 113. Attenuante di cui all’art. 62 n. 6

C.P., 234, 235.

Concorso col contrabbando merce im­ portata, 269.

Confisca mezzo trasporto, 224.

Decreti - conversione in legge, 114, 118, 119.

Denuncia esercizio, 266.

Denuncia delle merci soggette a im­ posta, 254.

Detenzione abusiva di tabacco este­ ro, 226.

Generi provenienti dalle forze ar­ mate, 240.

Olii di semi - regime fiscale, 245, 246.

Prova mediante libri, 255.

Sigarette acquistate nel T.L.T., 232. Sigarette non superiori a 15 Kg., 233. Tabacco estero importato clandesti­

namente, 227, 247, 265.

Tabacchi, inasprimento di pene, 114, 115, 116, 117.

Tabacchi trasbordati da nave stra­ niera, 236.

Tentativo, 239.

Zona di vigilanza doganale, 237. Zucchero - regime fiscale - denuncia,

248, 249. D ogana

Imposta sull’entrata - evasione doga­ na, 261.

Mutata destinazione pacchi dono,

121.

E ntrata (Im posta gen erale s u lla ) ; Accertamento evasioni, 241.

Imposta in abbonamento - concor­ dato, 154.

Merce importata - contrabbando, 269.

Tabacchi importati dall’estero, 119. Termine invio ricorso per posta. 67. Termine per l ’ammissibilità del ri­

corso, 195. F abbricati

Privilegi ricostruzione edilizia, 167. Ricostruzione edilizia - mutuo, 39. F am ig lia (im po sta d i)

Anno di riferimento per la dtermina- zione, 193.

Commissioni membri dimissionari, 190.

Competenza delle Commissioni, 59. Concordato omessa valutazione se­

spiti, 65.

Enti ecclesiastici, esenzioni, 186, 187. Notificazione atti processo tributa­ rio, 53.

(8)

— VI — Reddito imponibile ai fini dell’impo­

sta, 56.

Ricorso del Comune in sede giuri­ sdizionale, 72.

P rofitti di gu erra e di contingenza Accertamento, 132.

Accertamento una tantum, 127. Accertamento del reddito di R.M. in

via consuntiva, 15.

Contribuente non tassato in base a bilancio, 15.

Incremento patrimoniale non giusti­ ficato, 132.

Istruzioni ministeriali - efficacia, 123, 124.

Liquidatori e amministratori di so­ cietà - responsabilità in proprio, 123.

Responsabile di imposta - concetto, 213.

P rofitti di regim e

Accertamento induttivo, 4.

Appello del contribuente - conclusio­ ne, 201.

Avanzi di gestione di un consorzio,

6, 7, 8.

Contributi consortili, 8.

Controversie sull’esigibilità, 29, 68. Decisioni - accettazione, 14.

Elemento subiettivo, 130.

Enti tassabili in base a bilancio - condizioni, 4.

Forniture ad ordini della R.S.I., 128. Manufatti di canapa, 5.

Presidente Tribunale - emissione provvedimenti, 86.

Presunzione indebito arricchimento, 14.

Rapporti coll’ENIC durant eia Rep. di Salò, 5.

Rivenditori di generi di monopolio, 1. Società azionaria in liquidazione, 9. Utili derivanti da una attività indu­ striale, commerciale o di interme­ diazione, 1.

Valutazione cause determinanti una promozione, 214.

R egistro

Appalto a corrispettivo presunto, 184.

Appalti con facoltà di proroga, 178. Appalti lavori portuali, 182.

Appalti lavori di ricostruzioe - age­ volazioni, 161.

A tti dei Consorzi Prov. antituber­ colari - esenzione, 142.

Atti dichiarati nulli - persone inca- jmci, 137.

Audizione personale, 138. Benefici fiscali - decadenza. 174. Camera di Commercio - Stabili per

propria sede, 156.

Case danneggiate da eventi bellici - appalti, 179.

Cessione azienda commerciale, 143. Cessione diritto escavazione minie­

re, 150.

Compravendita immobili - presunzio­ ni - liberalità, 147.

Contratto di agenzia e mandato ge­ nerale, 37.

Convenzione verbale, 25.

Costruzione case di abitazione, 43. Deposito cauzione appalto costruzio­

ni, 155.

Devoluzione fondo enfiteutico, 34, 35.

Dichiarazione di mandato, 27. Divisioni maggiori assegni, 145. Donazione in contemplazione matri­

monio, 146.

Enti ecclesiastici - atti di liberalità, esenzione, 136.

Eesercizio mercato pubblico, 19. Finanziamento ai Comuni per campi

sportivi, esenzione, 135.

Finanziamento cessione di crediti prò solvendo, 168.

Impianti destinati alla coltivazione, 31.

Indivisibilità immobili, 26.

Ingiunzione estinzione dell’opposi­ zione, 144.

Istituti per l’edilizia economica po­ polare - imposta, 164.

Mutilati di guerra - privilegi, 29. Mutuo in dollari - registrazione gra­

tuita, 181.

Patti di registrazione, 45.

Persone obbligate alla registrazione - mandato, 158.

Prescrizione triennale e ventennale, 33.

Promesse unilaterali - atti non regi­ strati, 169.

Provvidenze a favore della piccola proprietà, 32.

Pubblico servizio, 18, 19. Razziali leggi reintegrative, 183. Rettifica catastale trasferimento suo­

(9)

Ricostruzione edilizia - permuta di enti, 153.

Scrittura privata non autenticata, 28.

Scritture non registrate - enfiteusi, 157, 170, 171, 173, 176, 179, 180. Sopratassa tardiva registrazione atti,

28.

Sepese giudiziali - esclusione dalle tasse, 162.

Trasferimento fondi rustici a non possidenti, 159, 160.

Trasferimento immobili danneggiati dalla guerra, 36.

Usufrutto del coniuge, 138. Valore concordato, 30.

Vendita con dilazione cambiaria, 177.

Vendite nulle - mancata registrazio­ ne, 46.

Vendita di suolo pubblico, 20. Violazioni della legge fiscale, 172. R icchezza m obile

Agevolazioni tributarie a favore del- rindustrializzazione del Mezzogior­ no, 23.

Automobile Club - avanzo di ge­ stione, 134.

Cicloproduzione agraria, 17, 3. Ente di diritto pubblico, 3.

Famiglie numerose, esenzione ridot­ ta, 125.

Lavorazione prodotti, 17, 3. Manipolazione prodotti, 16. Medici delle Mutue, impiegati, 11. Monta taurina, 133.

Occupazione d’urgenza di un fondo - interessi, 2.

Opificio impianto ferroviario, esen­ zione, 129.

Realizzazione del reddito nel qua­ dro finalità di un Ente, 3. Reddito agrario, 17.

Reddito di foresteria, 12. Rettifica di reddito, 126.

Sovrimposta sul reddito immobiliare, 13.

Riscossione d elle im poste Agenti e impiegati, 99.

Aumenti delle retribuzioni, 100. Collettore esattoria imposte dirette,

202.

Competenza amministrativa e giudi­ ziaria vie vicinali, 185.

Controversie tra esattore e contri­ buente, 218.

Esecuzione immobiliare. 222. Esecuzione mobiliare, 219. Dipendenti dalle Esattorie, 106. Indennità di anzianità, 99.

Intervento dell’aministrazione delle finanze, 68.

Profitti di contingenza a carico di società, 108.

Qualità di impiegato, 104, 106. Reclamo della proprietà della concu­

bina, 219.

Taglio ordinario di bosco comunale - aggio, 103.

Separazione dei servizi di esattoria e tesoreria, 221.

Solve et repete

Casi di inapplicabilità, 83. Condizione di procedibilità, 220. Inosservanza - rinvio alla sezione

speciale, 138.

Precetto pregiudiziale imposta di con­ sumo, 58, 75.

Successione

Anticipazione bancaria su deposito di titoli - deduzione dell’attivo ere­ ditario, 140.

Avviso di accertamento dopo cessato il fallimento, 148.

Concordato sottoscritto dal genitore, 151.

Dichiarazione di nullità del testa­ mento, 92.

Divisione danaro ereditario, 23. Gioielli, danari, mobili, 22.

Immobili acquistati dal de cuius, 21. Imposta accertamento maggior va­

lore, 44.

Mancata registrazione atto divisio­ nale, 42.

Prigionero di guerra deceduto - ere­ dità - ' esenzione, 166.

Quote di compartecipazione in so­ cietà, 74.

Rapporti di adozione, aliquote di dote, 41, 54, 149.

Scorte vive e morte trasferite per causa di morte, 40.

Termini per la giustificazione del passivo ereditario, 152.

Terzo possessore rilevatario di im- mabili caduti nella successione, 148.

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— V ili — Agenti dell’ufficio di consumo, 192. Appalti - riscossione, 191.

Bevande vinose - denuncia, 57. Condutture acqua e gas, 194. Distributori automatici di carbu­ ranti, 61.

Kdiflzi colonici - esenzione, 55. Enti ecclesiastici fini beneficenza, 49. Enti ecclesiasti imposta di famiglia

186, 187.

Insegne attività industriali, 64. Locazione beni demaniali, 62. M ateriali edili case INCIS esenzione,

54.

Pubblico Ufficiale, 188, 189.

Tassa di occupazione suolo pubblico, 194.

Vini denuncia di produzione, 50, 51. Vini guasti ed annacquati per aceti­

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1. L a g u erra e i sistem i trib u ta ri. — Gli effetti della guerra sui sistemi tributari dei paesi europei non socialisti si possono riassumere in un inasprimento delle aliquote e nell’estensione della base delle im­ poste dirette; nello sviluppo di certi tipi di imposizione indiretta — so­ prattutto l’imposizione degli scambi — e nella contrazione di certi altri — come i dazi doganali; nell’introduzione di tributi specifici della finanza di guerra, come le imposte sui profitti di guerra e le imposte straordinarie sul patrimonio. Queste misure hanno spesso obbedito a criteri di emergenza, e sono state prese senza che si potessero rispettare le necessità di un buon funzionamento dei sistemi tributari in periodo normale. D’altronde già all’inizio della guerra i sistemi trib u tari non potevano, almeno nella maggior parte dei paesi europei, considerarsi in condizioni normali. Molta legislazione di emergenza vi era stata intro­ dotta negli anni di difficoltà finanziarie, dovuti alla grande crisi e alla successiva politica del riarm o; o addirittura vi era rimasta come relitto della prima guerra mondiale.

D’altra parte, il fatto che dopo il 1914, a parte intervalli molto brevi, le finanze dei paesi europei siano passate da una difficoltà a ll’altra e da una crisi all’altra, aveva ostacolato assai il lavoro di adattamento dei sistemi tributari alle mutate condizioni di ambiente. Per non dire altro, non molto si era fatto, e non in tu tti i paesi, per tener conto delle mutate condizioni della produzione (accentrate, molto più che nel 1914, in grandi gruppi) e dell’aecentuarsi della separazione tra proprietà e controllo nelle società per azioni; per adeguare le relazioni finanziarie tra il governo centrale e gli enti locali ai rapporti politici tra l’ uno e gli altri, generalmente assai mutati dopo il 1914; per inserire nel sistema tributario col minimo di a ttriti e di sovrapposizioni il sistema delle assicurazioni sociali, ormai assai esteso in molti paesi, e comunque in piena espansione ovunque. Infine, in molti paesi, e non solo tra i più arretrati, poco si era fatto per aggiornare la imposizione diretta del reddito, rimasta sostanzialmente agli schemi predisposti nell’Ottocento.

In molti paesi europei nel 1938 i sistemi tributari erano già vecchi e fuori equilibrio. Gli anni di guerra hanno accentuato naturalmente la crisi; e seppure da una parte si sono prestati ad introdurre taluni prov­ vedimenti, la cui opportunità può essere difesa anche nei periodi nor­ mali, dall’altra essi hanno creato nuove ..ovrastrutture di dubbia con­ venienza, e così accentuata la necessità di una radicale revisione.

L’esigenza di tale revisione si è affermata pressoché in ogni paese, e si è affermata sia come spinta a una semplificazione dei sistemi

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tari, che li liberasse dagli istituti che vi sono stati sovrapposti come puri espedienti, e che coordinasse tributi introdotti in tempi diversi senza tener conto delle linee generali del sistema; sia come esigenza di una più comprensiva riforma tributaria, che, dopo tanti anni di disor­ dine riprendesse in modo organico i problemi fondamentali del sistema tributario, e li risolvesse in armonia con le mutate condizioni di am­ biente. L'analisi di questa opera di semplificazione e di riforma, nonché dei problemi che restano tuttora aperti nell’or din amento tributario dei paesi europei, sarà qui di seguito raggruppata, partendo dal problema, già accennato, delle relazioni tra finanza statale e finanza locale; per esaminare poi la struttura complessiva del sistema tributario e infine i problemi speciali dell’imposizione diretta ed indiretta.

2. Finanze cen trali e finanze locali. — Una tavola preparata dalla Commissione Economica per l’Europa (1), mostra come in una serie di paesi che coprono pressoché totalmente l ’Europa centrale e occidentale, la parte degli enti locali nel provento complessivo delle imposte è minore negli anni post-bellici di quel che non fosse nel 1938 (e nel 1938, a sua volta, era minore di quel che non fosse nel 1929). Riportiamo la tabella con alcune variazioni di forma.

Tavola1. - P ercen tu ali delle imposte locali a l totale dell’imposizione.

PAESI 1929 1938

Dopoguerra Percentuali Anno fìnanz.

Svizzera (comuni e cantoni) 58 56 51 1949 Norvegia 48 37 32 1948-49 Svezia 42 36 25 1947-48 Danimarca 40 32 25 1948-49 Paesi Bassi 30 19 10 1947 Finlandia 27 26 17 1947 Italia 23 20 18 1948-49 Regno Unito 22 19 8 1949-50 Germania (a) 22 20 14 1949-50 Francia 19 (b) 16 13 1949 Belgio - ( c ) 10 6 1949

(a) Per l’anteguerra intero territorio ; per il dopoguerra

(b) 1926 ; (c) Non disponibile. zone occidentali;

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Tra il 1929 e il dopoguerra il regresso dell’imposizione locale r i ­ spetto all’imposizione centrale è netto in tutti i paesi. Solo in Svizzera è energica la resistenza contro l ’espansione dell’imposizione federale: nel 1949 il 51% delle imposte erano ancora prelevate dai Cantoni e dai co­ muni, con un regresso rispetto al 1929 (58%) che potrebbe non essere definitivo perchè è ancora aperta la battaglia costituzionale per siste­ mare i poteri straordinari concessi provvisoriamente durante la guerra all’autorità federale in materia di imposte. Ma nei paesi scandinavi la parte delle autorità locali che era da quattro decimi a quasi la metà, è scesa tra un quarto ed un terzo. Precipitoso è il regresso nei Paesi Bassi (dal 30 al 10%), e nel Regno Unito (dal 22 a ll’8%): in quest’ul­ timo paese la guerra gonfiando le entrate statali ha accelerato un pro­ cesso che si svolgeva più lentamente nell’anteguerra (e, può essere inte­ ressante notarlo, aveva già portato, nel 1929 come nel 1938, il Regno Unito a riservare agli enti locali una percentuale del gettito tributario minore che in Italia). Assai basse erano e sono le percentuali per il Belgio. In alcuni paesi tradizionalmente centralisti, come la Francia, la Germania, l’Italia, la finanza locale ha resistito meglio. L’Italia, an­ cor prima che sia attuato l ’ordinamento regionale, viene ora, subito dopo la Svizzera e i Paesi scandinavi; e anche la Germania, e la F ran­ cia, hanno guadagnato parecchi posti nella graduatoria.

L’apparente paradosso può spiegarsi con facilità. Se si prendono come esempio il Regno Unito (al quale si possono accostare i Paesi scan­ dinavi) e l’Italia (alla quale si può accostare la Francia, e, sia pure in misura minore, la Germania), si noterà come nel Regno Unito la finanza di guerra abbia avuto una severità molto maggiore che in Ita lia : donde una molto maggiore espansione — ai danni dei tributi locali — delle grandi imposte statali sul reddito e delle imposte straordinarie, pure esse statali, sulla ricchezza di guerra. Per di più nel Regno Unito (come nei Paesi scandinavi) è assai più marcata che in Italia t e che in Francia e in Germania) l a tendenza a inserire la manovra finanziaria nel quadro di una programmazione attiva della vita economica: programmazione che, armeno ai ratto, (i) è legata ad un estendersi dell’attività economica dei governi centrali, concepita e svolta in modo unitario, rispetto all’at­ tività economica degli enti locali, di coordinazione assai più difficile.

Quest’ultimo punto dovrebbe essere confermato da un’indagine sul­ le relazioni tra spese degli enti locali e spese del governo centrale, poiché i calcoli della Commissione economica per l’Europa conside­ rano come imposte locali, solo quelle il cui accertamento è in tutto o in parte, affidato agli enti locali. Sono invece escluse e comprese nel gettito delle imposte del governo centrale le percentuali prestabilite di

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imposte statali, trasferite automaticamente agli enti locali. Quin­ di, come T articolo citato precisa, la tavola, che abbiamo riportato « indica un generale declino nella autonomia degli enti locali in ma­ teria di politica tributaria, piuttosto che una diminuzione relativa nell’ammontare delle spese degli enti locali » (1).

La documentazione disponibile induce però a ritenere che le con­ clusioni tratte dall’esame del gettito tributario per lo Stato e per gli enti locali, varrebbero anche se condotte in base a ll’esame delle pro­ porzioni delle spese dell’uno e degli altri.

Se si prende il Eegno Unito, per il quale la documentazione è ag­ giornata e copiosa si vede che sul totale delle spese correnti del Go­ verno centrale e degli enti locali la parte degli enti locali è scesa dal 31,6 % nel 1938 al 17,3 % nel 1949 ; sul totale delle sole spese cor­ renti in beni e servizi (escluse cioè tutte le spese per i trasferi­ menti), la parte degli enti locali è scesa dal 38,7 % al 25,8 % ; sul totale delle spese correnti in beni e servizi più gli investimenti lordi all’interno del paese, è scesa dal 50,4 % al 37,7 %, sempre tra il 1938 e il 1949. La spesa degli enti locali infine è passata dal 40,4 % nel 1938 al 24,9 % nel 1949 del totale (governo centrale e enti locali) della spesa corrente (beni e servizi e trasferimenti) e degli investimenti (2).

Come si vede, la percentuale delle spese locali a l totale della spesa pubblica — su qualunque base la si calcoli — è sempre molto superiore alla percentuale delle entrate tributarie locali al totale delle entrate tributarie (19 % nel 1938 e 8 % nel 1949). Lo scarto tra le spese locali e le entrate tributarie che vi fanno fronte è colmato, per le spese di investimento da modesti avanzi sul bilancio corrente, da sussidi del governo centrale e, per la parte di gran lunga prevalente, dai fondi di ammortamento e dai prestiti; per le spese correnti, a parte redditi patrimoniali modesti nel 1938 (25 milioni) e del tutto trascurabili nel 1949 (8 milioni), dai sussidi del governo centrale, passati da 162 milioni nel 1938 a 360 nel 1949, e cioè dal 45 al 54 % della spesa corrente degli enti locali.

(1) C l i a n g e s i n t h è S t r u c t u r e o f T a x a tio n , loc. clt.

(2) Le percentuali sono calcolate dalle Tavole di N a ti o n a l I n c o m e a n d E xpe- d i t u r e o f t h è U n ite d K i n g d o m 1946 t o 1949 (Cmd 7933). Le cifre assolute, in milioni di sterline, sono : 1) per il 1938 : a) e n t i l o c a l i : spesa corrente (compresi gli interessi del debito) 386 (Tavola 27, voce 12 più voce 4 meno voce 11); spesa corrente in beni e servizi 270 (Tavola 27, voce 6) ; spesa per investimenti lordi 207 (Tavola 28, voce 19) ;

b) g o v e r n o c e n t r a l e : spesa corrente (compresi gli interessi del debito), 835 (Tavola 25, voce 34 più voce 21, meno voci 27 e 31 [sussidi agli enti locali]) ; spesa corrente in beni e servizi 428 (Tavola 25, voce 23) ; spese per investimenti lordi 41 (Tavola 26, voce 72).

II) Per il 1949 (Tavole e voci come per il 1938) :

a) e n t i l o c a l i : spesa corrente 665; spesa corrente in beni e servizi 5 19 ; in­ vestimenti lordi 409 ;

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Si conferma cioè «he il jdeclino della parte degli enti locali nel totale delle entrate tributarie trova riscòntrcTin un declino della loro parte nel totale delle spese (1), per quanto lo sviluppo dei sussidi del governo centrale mantenga il livello delle spese locali molto al di sopra del livello delle entrate.

A l generale declino dell’importanza della finanza locale hanno contribuito fattori di natura strettamente politica come il passaggio del potere dalle aristocrazie politiche legate alla terra — o comunque a un cerchio di interessi fortemente localizzato — a larghe masse che, organizzate in grandi p artiti politici, si orientano e si formano in pii- mo luogo sui problemi della politica nazionale e per le quali quindi la partecipazione al governo locale è, semmai, un complemento di una esperienza fondamentale compiuta per altra via, ma non un avvia­ mento naturale alla vita politica.

Come fattori più propriamente economici, ho già ricordato il più largo intervento statale nella vita economica che ha posto un esigenza di coordinamento dell’attività economica delle diverse categorie di enti pubblici; coordinamento che ha seguito la via di minore resisten­ za offerta da una estensione relativa della sfera del potere centrale. Si può aggiungere che l ’accrescersi, in estensione ed in intensità, dell’attività economica degli enti pubblici ha tolto gran parte del suo significato alla contrapposizione di una burocrazia centrale pesante e costosa e di un governo locale snello e poco oneroso. 1/a burocrazia locale per poter affrontare adeguatamente la prestazione di qualunque servizio fondamentale, deve darsi un’organizzazione complessa che, almeno per le unità locali più piccole, può facilmente^ essere più costosa della quota di una burocrazia centrale che assicuri lo stesso servizio (2).

Minor peso dei vantaggi politici di una vita locale autonoma; esigenza di coordinamento dell’attività, ormai molto vasta, degli enti pubblici nella vita economica; maggior rilevanza dell’ economicità delle unità amministrative di grandi dimensioni sono probabilmente i motivi principali, del crescente accentramento finanziario.

Ma a ltri possono naturalmente aggiungersene: per esempio, come si rileva in un articolo già citato, che mano a mano che l ’onere totale dell’imposizione diventa più pesante si accentua la pressione per eli­

d i Il declino relativo tra l ’anteguerra e il dopoguerra delle spese locali nel totale delle spese pubbliche (compresi i trasferimenti) risulterebbe molto più netto, nel Regno Unito come in a ltri Paesi, se si tenesse conto delle spese del sistema delle assicurazioni sociali. Tra il 1938 e il 1949 nel Regno Unito esse sono passate da 150 a 441 milioni di sterline, e da 103 a 340 milioni al netto dei sussidi del governo centrale (Cmd 7933 cit., Tavola 29).

(2) Sulla difficoltà di organizzare in modo efficiente unità amministrative molto piccole si veda ad es. A . H. Hansene II. S. Pebloff, S t a t e a n d L o c a i Fi- n a n c e i n t h è N a tio n a l E c o n o m y , New York, Norton 1944, pag. 70 e segg.

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minare le differenze tra luogo e luogo nel livello dell’imposizione (2). A questo rilievo si può dare una portata clie va al di là del puro campo tributario.

Finché l’attività economica degli enti pubblici era limitata, poteva facilmente accettarsi una larga autonomia degli enti locali: le dif­ ferenze assolute da luogo a luogo, vuoi nello standard dei servizi, vuoi nel livello dell’imposizione non potevano essere che modeste, e non si prestavano a reazioni importanti, poiché le differenze fondamentali nei livelli economici e sociali di località diverse potevano ricondursi (e do­ vevano sotto l ’influsso delle ideologie dominanti) a fattori al di fuori dell’azione degli enti pubblici.

Ma, estesa l’attività economica degli enti pubblici, le differenze tra luogo e luogo dei livelli dei servizi e dell’ imposizione possono es­ sere rilevanti. D’altronde sempre minor credito ricevono i tentativi di spiegare le differenze nel progresso economico delle diverse aree, pre­ scindendo dagli effetti dell’azione — o dell’inazione — degli enti pub­ blici. Perciò è richiesto con sempre maggiore insistenza l ’intervento del potere centrale non solo per uniformare quanto più possibile livelli di servizi e di imposizione, ma anche per avvicinare le condizioni economiche e sociali delle zone arretrate a quelle delle zone più avan­ zate. Ne è documento l ’imponente sviluppo delle sovvenzioni statali agli enti locali, proprio nei paesi tradizionali dell’ autonomia locale, come il Regno Unito, e lo sforzo di ordinare ta li sovvenzioni in modo da contribuire al raggiungimento, nelle diverse località, di livelli più equilibrati della imposizione e della prestazione dei servizi.

Il margine per Pautonomia finanziaria e tributaria degli enti locali tende così a ridursi. Ci si può chiedere se questa tendenza non è rever­ sibile, o se addirittura è prevedibile che essa si sviluppi ancora. Una r i­ sposta è ovviamente diffìcile: pare però molto probabile che una rea­ zione contro la riduzione delle autonomie finanziarie degli enti locali richieda come condizione necessaria una attenta revisione della strut­ tura di tali enti, in modo da raggiungere (anche con forme consortili) dimensioni economiche per le prestazioni dei servizi che ad essi sono affidati, per la percezione dei tributi, e per tutta 1’ attività ammini­ strativa (3). In parte connessa con questa esigenza, sembra essere l’altra, pure molto importante, di una coordinazione nell’attività degli enti locali tra di loro, e tra essi e il governo centrale, in modo che certi fini fondamentali della politica economica nazionale non vengano ostacolati da un comportamento non conforme degli enti locali.

A queste condizioni, è possibile che l ’autonomia della vita finan­ ziaria locale possa non perdere ulteriormente terreno, e forse

guada-— 106 guada-—

(2) C h a n g e s i n t h è S t r u c t u r e o f T a x a tio n , luogo cit.

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gnare qualcosa di quanto ha perduto. I l contrario sembra probabile se si lascerà la struttura degli enti locali in condizioni determinate^ piut­ tosto da tradizioni senza legami con la realtà attuale e da sviluppi caotici che non da uno sforzo di vedere chiaro e di impostare in modo organico le funzioni degli enti locali e i loro rapporti col governo centr 3.I0

Per quanto riguarda particolarmente i rapporti tributari, l ’auto­ nomia degli enti locali è in forte contrasto con l’evoluzione tecnica dei sistemi tributari moderni. Il passaggio dall’imposizione reale all’impo­ sizione personale, e lo sviluppo, nel campo delle imposte indirette, delle imposte generali sugli affari, che sono i due fa tti dominanti di tale evoluzione nei tempi recenti, giocano entrambi nel senso di diminuire la sfera della materia imponibile adatta a ll’imposizione locale. Tendono a scomparire, o a ridursi a relitti, le imposte reali sul reddito, che come imposte autonome o come sovraimposte — manovrate con un grado di auto­ nomia maggiore o minore — erano state uno dei cardini del sistema tribu­ tario locale. Il loro posto è preso dall’introduzione — o dall’espansione — di imposte personali sul reddito, che per ragioni troppo note si pre­ stano diffìcilmente a costituire dei convenienti tributi autonomi nella

finanza locale. . . .

Anche la prepotente espansione delle imposte generali sugli affari, comprime le possibilità di sfruttare le imposte di consumo l ’altro ra ­ mo tradizionale della finanza locale autonoma.

Non che le imposte sugli affari non possano trovare posto fuori della finanza dei governi centrali, Esse sono, per esempio, largamente impie­ gate dagli stati della Confederazione nordamericana. Ma in questo caso si tratta di circoscrizioni molto ampie, e prevalentemente, di imposte sulle vendite al minuto (1). L’applicazione da parte di unità ristrette (i nostri comuni, ad esempio) di imposte su diverse fasi di scambi cree­ rebbe difficoltà amministrative e renderebbe possibili protezionismi lo­ cali, ove non si limitasse strettamente P autonomia nel fissare le ali­ quote e tutto l ’ordinamento delle imposte. D’altronde qualunque tipo d’ imposizione sugli scambi, quando vi siano squilibri interlocali nelle aliquote, può alterare la distribuzione territoriale delle attività econo­ miche, e mette certamente in atto uno stimolo all’evasione da parte dei consumatori. Quest’ultimo fenomeno, ad esempio, è avvertito negli Stati Uniti dagli stati che applicano le imposte sulle vendite e confinano con stati che non le applicano; tanto che si ricorre ad apposite imposte peie- quative («use taxes ») sull’uso dei beni acquistati fuori dello Stato. Ma queste « use taxes » oltre a dar luogo a difficoltà amministrative, si pre­ stano ad oltrepassare la funzione di eguagliare l’onere dell’imposta sulle vendite che grava sui beni acquistati nello stato e fuori dello stato, e a

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diventare strumenti protezionistici (1). Naturalmente le necessità di ap­ plicare queste imposte compensatrici quando le imposte sugli affari sono affidate a governi locali è un forte argomento per riservare invece al go­ verno centrale le imposte sugli affari (2).

Tuttavia anche le conclusioni che si possono tra rre per il futuro dell’autonomia tributaria locale, non debbono essere assolutamente ne­ gative. Nel settore dell’imposizione diretta, per ragioni che ho svolto altrove — e sulle quali tornerò più sotto — non è detto che almeno nei paesi, a struttura economica simile a quella italiana sia senz’altro con­ veniente la liquidazione a breve scadenza delle imposte dirette reali. Esse possono coesistere, come modesta imposizione su larga base, con un’imposizione personale sul reddito, a maggior gettito e base più r i­ stretta. E in questi limiti una certa parte all’autonomia degli enti lo­ cali — se non nell’accertamento, almeno nella fissazione delle aliquote — può essere scevra di inconvenienti. Funzioni analoghe può avere nella finanza locale l ’imposizione ordinaria dei patrimoni (alla quale si tende a ritornare almeno in Italia), che potrà essere, articolata in due gradi, reale e personale, come l’imposizione del reddito. Anche qui una parte dell’imposizione reale sul patrimonio potrebbe essere riservata agli enti locali, con una certa autonomia nella fissazione delle aliquote.

Infine nella stessa imposizione personale del reddito, per quanto a mio parere si debba confermare che la soluzione di gran lunga prefe­ ribile sia l ’amministrazione da parte del governo centrale, una funzione di collaborazione non indifferente potrebbe essere riconosciuta ad or­ gani locali, anche elettivi, nell’accertamento dei redditi (3). Così l ’a tti­ vità locale di amministrazione tributaria potrebbe riprendere per un verso quello che ha perso per altro, e gli enti locali avrebbero qualche garanzia di una gestione rigorosa delle imposte personali diminuendo così il peso dei motivi che in Italia spingono taluni comuni a difendere l ’imposizione personale locale.

D’altronde si potrebbe riconoscere agli enti locali la facoltà di sovrimporre sull’imposta personale statale, con una certa autonomia nel fissare le aliquote ed altre modalità di applicazione (4).

Nell’imposizione indiretta, un certo campo può essere lasciato alla

(1) Bttehleb, op. cit., pagg. 508-509.

(2) H. M. Somers, P u b l i c F v n a n c e a n d t h è N a tio n a l I n c o m e , Philadelphia, Blakiston, 1949, pag. 4 7 0 ; G. Finolay Sh ir r as, F e d e r a i F i n a n c e i n P e a c e a n d i n War, Londra, Macmillan, 19 44, pag. 265, ritiene opportuna, negli Stati fede­ rali, l’amministrazione dell’imposta sugli scambi da parte di un ente che rap­ presenti il governo federale e i singoli stati. (Questo ente ha una posizione cen­ trale nel progetto dello Shirras per la riforma della finanza federale, cfr. Op. cit., pag. 268).

(3) Confermo qui il giudizio, sostanzialmente positivo, che ho dato sui consigli tributari, progettati dal Pesenti, nel mio volume II s i s t e m a t r i b u t a r i o e l e s u e p r o s p e t t i v e , Milano, Rizzoli, 1947, pagg. 144-5. Non sfavorevole, sia pure entro certi limiti, è anche il giudizio del D ’Albergo, O r i e n t a m e n t i p e r u n a r e v i s i o n e d e l s i s t e m a t r i b u t a r i o i t a l i a n o , Bologna, Zuffi, 19 49, pag. 134.

(4) In d ife sa di questo sistem a si ved a Hansen e Perloff, op. cit.,

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imposizione locale dei consumi, lim itata a pochi generi di largo gettito e di facile amministrazione; come pure si potrebbe lasciare agli enti locali l’imposta sull’ultimo atto di scambio configurata come imposta generale uniforme su tu tti i consumi, secondo una proposta del Co- sciani (1). Ma per le ragioni accennate più indietro, questa imposta sulle vendite al minuto dovrebbe essere applicata con aliquote unifor­ mi in tutto il paese: e in complesso sembrano molto forti gli argomenti per affidare al governo centrale l ’accertamento e la riscossione di tale impòsta per conto degli enti locali, nel quadro della amministrazione di una imposta generale sugli affari — che, come si è già detto — non sembra invece strumento conveniente della finanza locale.

Non è dunque che agli enti locali non si possano assegnare imposte che non contrastino con le esigenze tecniche dei sistemi tributari mo­ derni. Se si trattasse soltanto di rispettare queste esigenze, ci sarebbe un campo abbastanza vasto per mantenere ed eventualmente per accre­ scere l ’autonomia tributaria degli enti locali. Ma la vera difficoltà sorge per il fatto che tutte le forme pensabili di imposizione locale autonoma hanno il carattere comune di assicurare gettiti cospicui alle circoscri­ zioni dove maggiori sono la ricchezza e il reddito, e di offrire scarse pos­ sibilità alle circoscrizioni più povere. Questo vale per il sistema della separazione delle fonti; per il sistema della sovraimposizione locale alle imposte del governo centrale; e vale anche per il sistema della com­ partecipazione al gettito di certe imposte da parte del governo centrale e degli enti locali, quando la ripartizione venga fatta in base al gettito delle imposte in ciascuna circoscrizione.

Ne consegue che per questa via non si risolve uno dei più impor­ tanti — e forse il più importante — problema delle relazioni tra finan­ za centrale e finanza locale: l ’assicurare l ’eguaglianza — o almeno una disuguaglianza non troppo accentuata — nel livello dei servizi pubblici in località che godono di risorse economiche molto differenti. A questo fine il metodo della separazione delle fonti e quello della sovraimposi­ zione non possono dare alcun contributo. Può contribuirvi invece il metodo della compartecipazione, ma solo se nella ripartizione si abbando­ na il criterio delle riscossioni in ciascuna località per assumerne a ltri che discendano non dalla ricchezza delle varie unità locali, ma dai loro bisogni. La ripartizione sulla base della popolazione (attuata anche in Italia per la distribuzione tra i comuni di una parte del gettito dell’im­ posta sull’entrata) è un primo passo. Ma al fine di garantire a tutti gli enti locali la possibilità di fornire almeno un livello minimo di servizi pubblici, criteri più soddisfacenti si possono trovare introdu­ cendo altri parametri, come la popolazione in età scolastica, la lun­ ghezza delle strade, e, quando siano disponibili, il reddito o la ricchezza pro-capite.

Ma quanto più la ripartizione del gettito tributario tiene conto del criterio del bisogno da parte dei singoli enti locali, tanto più la

ripar-Co scia li, I l p r o b l e m a i e l l a fin a n z a l o c a l e , in S t u d i E c o n o m i c i

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tizione del gettito tributario diventa una forma di sussidio da parte del governo centrale (1).

Quindi questa ripartizione secondo i bisogni — anche se applicata con formule automatiche che riducano al minimo l’arbitrio del governo centrale e gli attriti — partecipa di tutte le difficoltà che il sistema dei sussidi crea alPautonomia degli enti locali o al loro senso di respon­ sabilità, o a tutte e due insieme.

Come conclusione, sembra che almeno nei paesi dove esistono forti differenze di capacità e di bisogni da zona a zona, la possibilità che so­ pravviva una sostanziale autonomia tributaria degli enti locali è legata ad una azione energica per ridurre i dislivelli nelle risorse economiche delle varie zone. Soltanto una maggiore uguaglianza di condizioni eco­ nomiche potrà rendere tollerabile un sistema tributario locale basato sulle risorse dei singoli enti locali, e, quindi non dipendente da aiuti del governo centrale che debbano assumere forme lesive dell’autonomia.

Dove questa relativa uguaglianza di condizioni economiche esiste, o possa essere raggiunta, non mancano gli strumenti tecnici per garan­ tire l’autonomia locale in materia tributaria, anche se, come si è già detto, l ’evoluzione moderna degli istituti tributari è decisamente sfavo­ revole a tale autonomia.

3. - S tr u ttu ra dei sistem i tr ib u ta r i dei governi cen trali. — Un con­ fronto tra la struttura dei sistemi tributari statali (2) in alcuni paesi europei è consentito dalla tavola 2 (3).

Per la corretta interpretazione della Tavola occorre avvertire che il gruppo « imposte sul reddito ecc. » comprende le imposte personali sui profitti delle società; le imposte su specifici tipi di reddito (imposte cedolari in Belgio e in Italia; imposte generali sulle imprese — Gewer­ besteuer» in Germania e in A u stria; imposte sul reddito globale dei p ri­ vati, accertate secondo indici esteriori di ricchezza o di consumo come la cosidetta imposta personale in Olanda); imposte sulle suc­ cessioni, donazioni, ecc.; altre imposte sui trasferimenti di proprietà (bollo ed a ltri d iritti sui trasferimenti di proprietà; diritti vari sui contratti); varie imposte eccezionali o di difficile classificazione (per esempio, per l ’A ustria nel 1949 l ’imposta per coprire i costi di occupa­ zione, accertata sulla proprietà e sul reddito).

Le imposte sugli scambi includono le imposte prelevate su un solo passaggio o su passaggi successivi, quando esse si estendono ad un in­ sieme piuttosto ampio di beni.

Le imposte di consumo comprendono le accise; gli avanzi dei mono-(1) E. P. Allen e O. H. Bkownlee, E c o n o m i c s o f P u b l i c F i n a n c e , New York, Prentice-Hall, 1947, pag. 494.

(2) Per la Svizzera sistema tributario della confederazione; per la Ger. mania del Reich e dei Länder per l ’anteguerra, del Bund e dei Länder per il dopoguerra.

(21)

poli (tabacco, alcoolici, caffè, thè, zucchero, cacao, cioccolata, dolci, carburanti, veicoli a motore) (1); imposte varie (spettacoli, lotterie, ecc.) (2). TAVOLA 2 Imposte sul PAESI Imposte reali immobiliari 1929 1949

reddito, sul ca­ pitale e sulle imprese 1929 1949 Imposte sugli scambi 1929 1949 Imposte di consumo 1929 1949 Dazi doganali 1929 1949 Regno Unito 59 57 _ 8 39 33 2 2 Paesi Bassi 4 55 6020 29* 12* 12* 8* Svizzera 55 51 22 24 19 21 8 Germania 11 46 42 13 28 24 28 6 2 Francia 3 46 34 19 45 29 20 3 i Italia 2 1 43 23 4 24 41 46* 10 6* Belgio 4 1 43 49 21 28 15* 18 17* 4 Spagna 11 9 40 48 28* 36* 21* 7* Svezia 37 49 43 46 20 5 Austria 36 53 19 23 25* 22* 20* 2* Norvegia 35 35 22 47 39 18 4 Portogallo 12 8 34 48 9 2 15 21 30 21 Danimarca 3 2 34 44 47 51 16 3 Finlandia 30 24 34 36 37 34 5 Grecia 4 2 30 20 22 29* 32* 37* 24* Irlanda 30 38 64 57 6 5 Turchia 14 3 16 40 11 22 39* 24* 20* 11*

N ote - I dati si riferiscono agli esercizi finanziari che terminano negli anni solari indicati, con le seguenti eccezioni : Belgio 1930 ; Francia 1926 ; Turchia e Spagna 1948; Danimarca, Germania, Irlanda, Italia, Svezia 1949-50.

La definizione dei diversi gruppi di imposte è illustrata nel testo. L’asteri­ sco indica i casi nei quali non è stato possibile distinguere i dazi doganali sui generi di consumo dall’insieme dei dazi, mentre negli a ltri casi le imposte di consumo comprendono anche i dazi doganali sui generi di consumo indicati nel testo.

Per la Germania i dati per il 1929 si riferiscono a ll’intero territorio, quelli per il 1949 alle tre zone occidentali.

La tavola mostra, nel ventennio 1929-1949, il declino delle imposte reali immobiliari, scomparse in qualche paese e ridotte a una parte trascurabile negli altri, ad eccezione della Spagna e del Portogallo.

(1) La separazione del gettito dei dazi doganali non è sempre possibile. Quando non è possibile (casi segnati con asterisco nella tabella) sotto la voce dazi doganali è compreso l’intero gettito di questi tributi.

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