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La funzionalità dei controlli sull’attività creditizia al fine di favorire il finanziamento delle imprese.

La differenza che intercorre tra i due strumenti, possiamo dire, amministrativi a disposizione dell’ente pubblico per calmierare la crisi finanziare in atto e prevenire ulteriori degradazioni, consta principalmente nel fatto che solo col secondo degli interventi sopra descritti, ovverosia l’acquisto di titoli azionari, presuppongono una ingerente attività di vigilanza sull’attività bancaria posta in essere, al contrario della concessione delle garanzie che possono, al

dello Stato nel sistema bancario e i nuovi profili pubblicistici del credito, in

Giornale di diritto amministrativo, Ipsoa, 4/2009, p. 434.

132 Interessante risulta il terzo comma, art. 95 d.lgs. del 2015 laddove

prevede che «Quando il giudice lo ritiene necessario per tutelare gli interessi dei

terzi in buona fede che hanno acquistato azioni, altre partecipazioni, diritti, attività o passività di un ente sottoposto a risoluzione a seguito del ricorso agli strumenti di risoluzione o dell’esercizio dei poteri di risoluzione, l’annullamento del provvedimento lascia impregiudicati gli atti amministrativi adottati o i negozi posti in essere dalla Banca d’Italia o dai commissari speciali, sulla base del provvedimento annullato. Resta fermo il diritto al risarcimento del danno subito e provato, nei limiti stabiliti dalle norme vigenti».

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massimo, influenzare solo a fronte di un pericolo di abuso delle stesse.

Tentando di creare un legame tra le forme di controllo amministrativo sull’attività creditizia di finanziamento dell’economia appena esaminate e il processo ermeneutico che si è tentato di porre in essere nella prima parte di que- sto lavoro, giova enfatizzare la realizzazione, attraverso il sostegno pubblico, di quanto prescritto dall’art. 47, primo comma, Cost., ma altresì incentivare il risparmio popolare alla proprietà, abitazione e grandi mezzi produttivi, così come prescritto dal secondo comma della norma costitu- zionale. Tale realizzazione fa riemergere la vexata quaestio sul carattere privato o pubblico dell’attività bancaria, seb- bene in data odierna, a seguito dell’entrata in vigore del T.U.B., sia definitivamente superata nel senso di una sua riconducibilità a finalità di tipo imprenditoriale, ciò anche in linea con la legislazione europea.

Tramite l’adesione pubblica ad un titolo azionario si assi- cura non solo una controllata riliquidazione degli istituti bancari, ma altresì si ha la garanzia di adeguati flussi di credito per i risparmiatori-investitori.

Molteplici, da tale punto di vista, sono le misure di incenti- vazione a sostegno di piccole e medie imprese, nonché le misure (anche obbligatorie) di sospensione133 delle quote

133 Si pensi al fondo CONSAP presso cui è istituito il Fondo di solidarietà

mutui per l’acquisto della prima casa (d.m. 37/2013, regolamento attuativo della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”) consentendo l’ammissione al beneficio nei soli casi di cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (viene esclusa l’ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di riduzione per limiti di età con diritto

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capitali o interessi dei mutui. Anche da questo punto di vi- sta, si può notare come il controllo sia di tipo pubblicistico giacché il governo avrebbe potuto ricorrere semplicemente alla normativa del codice civile sulle società per azioni che permette la sottoscrizione di titoli speciali. L’obiettivo dello Stato è quindi quello di controllare dall’interno ed ingerirsi in una rete di ispezioni in modo trasparente di fronte alla totalità della popolazione.

Il sistema amministrativo di controllo de quo si estrinseca, da una parte, al consolidamento, grazie all’aiuto del mini- stero e sulla base delle indicazioni della Banca d’Italia, dell’equilibrio di bilancio delle banche destinatarie degli aiuti.

È per ciò stesso che gli istituti destinatari degli aiuti, nella vigenza dei cc.dd. “Tremonti bond” di cui al d.m. 25 feb- braio 2009 richiamato, avevano l’onere di rapportare, tri- mestralmente, su quanto messo in atto al fine di superare le crisi dell’economia reale, rendicontando sulle tipologie di affidamento (se afferenti alla sfera dei consumatori, del so- stegno alle PMI oppure dell’acquisto prima casa).

Si ponevano sotto il controllo statale altresì le banche che non avevano goduto del sostegno statale al fine di preveni- re un futuro impegno, istituendo, presso le prefetture, un osservatorio con la partecipazione dei soggetti interessati

a pensione, di licenziamento per giusta causa, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa); cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato; cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.); morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80% riferibili al solo mutuatario. Ma cfr. amplius par. 5 per approfondimento sulle misure di sostegno.

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che oltre alla finalità di prevenzione aveva altresì il compi- to di raccogliere i reclami provenienti dalla clientela, lesa per particolari condizioni economiche sfavorevoli ricono- sciutele134.

In limine, concludendo sui confini tra Stato e mercato, au-

tonomia privata e necessaria ingerenza pubblica sotto la forma della vigilanza e, precipuamente, sulle conseguenze giuridiche della crisi economica, se è vero che «[o]gni crisi

nel campo del diritto riconduce lo studioso alla distinzione tra di- ritto pubblico e diritto privato»135, è altrettanto noto come il

prescritto intervento delle autorità amministrative indi- pendenti attraverso uno stretto controllo, avvicina i due campi del diritto non essendo più «in un rapporto di ne- cessaria alternativa, quanto piuttosto [configurino] sistemi di regole tra loro “reciprocamente interscambiabili”, che ta- lora condividono la medesima missione sul piano regolato- rio, ma espongono modalità operative e una dinamica ef- fettuale rilevantemente diverse»136. Si può trovare

un’ulteriore conferma di quanto appena asserito nell'atten- zione che il diritto europeo riserva al public and private en-

forcement (sistema ideato dalla Commissione europea per

dare la possibilità alle imprese e ai cittadini di attivare uno strumento giurisdizionale presso i propri giudici nazionali per il risarcimento del danno subìto).

134 Per una precipua tutela della clientela consumeristica e i doveri di

correttezza e trasparenza cui sono tenute le banche, si consenta il rinvio a quanto supra riportato sub cap. II, par. 4.

135 Così A. ZOPPINI, Diritto privato vs diritto amministrativo (ovvero alla ricerca

dei confini tra stato e mercato), in Riv. dir. civ., 2013, III, p. 515.

136 A. ZOPPINI, Diritto privato vs diritto amministrativo (ovvero alla ricerca dei

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