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Le funzioni di cui è investita la responsabilità civile con particolare riferi mento all’attività di impresa

Evoluzione tecnologica e rischio di impresa

2.3. Le funzioni di cui è investita la responsabilità civile con particolare riferi mento all’attività di impresa

Se si guarda al ruolo che nella società attuale la responsabilità civile è chiamata a svolgere si impone un certo ridimensionamento di alcune funzioni che tradizio- nalmente sono ad essa assegnate. Ciò è evidente sol che si consideri come l’efficacia intimidatoria, e quindi l’efficacia di prevenzione dei danni, che la sanzione pecunia- ria ha oggi è minore rispetto al passato e senz’altro è limitata nelle ipotesi, non così rare, in cui il danneggiante ravvisi una maggiore convenienza (o meglio un minore aggravio economico) nel provocare i danni, piuttosto che nell’adottare dispendiosi strumenti di prevenzione (si pensi all’industria che inquina, per la quale può risultare più conveniente indennizzare i vicini, piuttosto che predisporre preventivamente dei depuratori o modificare il proprio sistema produttivo in modo da renderlo meno in- quinante). Nel senso di ridurre l’efficacia general-preventiva della responsabilità fa gioco leva anche il frequente ricorso all’assicurazione della responsabilità civile, che inevitabilmente induce il privato ad una maggiore libertà di azione nella consapevo- lezza che è coperto per gli eventuali danni cagionati.69

Sempre sotto il medesimo profilo, non si può omettere di considerare che l’onere economico imposto all’imprenditore, nella sua qualità di datore di lavoro, a norma dell’art. 2049 c.c., o quale esercente di attività pericolose, alla stregua dell’art. 2050 c.c., o, ancora, quale produttore di beni, ai sensi del codice del consu- mo, gli è solo provvisoriamente addossato: in realtà esso, in ultima via, viene a gra- vare sull’intera collettività come costo aggiuntivo dell’attività produttiva che l’imprenditore tende a trasferire sugli utenti, mediante un aumento del prezzo dei beni e dei servizi. 70

68 Di questo avviso è, fra gli altri,V.BUONOCORE, Le nuove frontiere del diritto commerciale, cit., p. 164.

69 Si pensi alla diffusione di assicurazioni private delle imprese per i danni arrecati dalla loro attività, per esempio in materia di ambiente, alle assicurazioni obbligatorie in materia di circolazione dei veicoli, alle diverse assicurazioni sociali contro malattie e infortuni sul lavoro o, perfino, come in Nuova Zelanda, all’affermazione di sistemi di assicurazione sociale per tutti i danni (con risarcimento del danno a carico di un fondo di garanzia alimentato con prelievi fiscali e non del danneggiante).

70 Cfr. sul punto F.GALGANO, Le antiche e le nuove frontiere del danno risarcibile, cit., pp. 82-83, il quale sottolinea come “a questo modo il costo connesso al sistema della responsabilità civile si socializ- za, viene ripartito, per minuscole quote, sull’intera collettività”.

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Sulla base di queste premesse, a prescindere e a discapito della funzione deter- rente tradizionalmente invocata, lo sviluppo della responsabilità civile va nel senso di una riconosciuta centralità della compensation: lo scopo sostanziale sarebbe quel- lo di garantire l’effettivo ristoro di chi è stato ingiustamente danneggiato.71

Proprio l’interesse per la tutela del danneggiato, per un verso, ha ampliato i confini del rischio assicurabile, per altro verso, ha contribuito al diffondersi di si- stemi di responsabilità “no fault”, così da facilitare la riparazione del pregiudizio e in modo da estendere quanto più possibile il risarcimento a coloro che hanno subito un nocumento.

Queste considerazioni di ordine sistematico-funzionale hanno delle ripercussioni anche di tipo pratico e applicativo. Allorché, ad esempio, risulti che ad un medesimo soggetto uno stesso fatto possa essere imputato a titolo diverso, ovvero possano al- ternativamente applicarsi criteri diversi, se si parte dall’assunto che il criterio da prediligere sia quello che rende più agevole il risarcimento - e sempre che non sia la legge ad individuarlo - la conclusione sarebbe di dare prevalenza applicativa al più rigoroso dei criteri possibili.72

Invero, si è da più parti sottolineato come le funzioni che i sistemi di responsabi- lità del terzo millennio si prefiggono, che non sarebbero più di tipo prettamente san- zionatorio, andrebbero in una triplice direzione, nel senso di realizzare una politica del diritto che sia allo stesso tempo:

a) preventiva, così che la sanzione comminata ad un consociato, o anche solo la sua minaccia, funga da deterrente sia nei suoi confronti (nell’ottica che il soggetto modifichi il proprio comportamento), sia riguardo agli altri consociati, i quali saran- no indotti a comportarsi correttamente;

b) distributiva, nell’ottica che le perdite siano economicamente sopportate da chi le ha determinate traendone vantaggio;

c) retributiva, nel senso che la sanzione deve essere proporzionale all’entità del danno procurato.73

71 Tuttavia, la circostanza che la tutela risarcitoria abbia conosciuto un significativo ampliamento rispet- to a illeciti che hanno ad oggetto interessi che non consistono in un depauperamento patrimoniale facil- mente compensabile per utilità equivalenti, ma attengono alla sfera del singolo privato e alla sua perso- na, con la conseguenza che il relativo danno, considerato esistente in re ipsa, è quantificabile solo in via equitativa, richiama – a detta di alcuni – una logica più propriamente punitiva. Cfr. in questo sensoG. PONZANELLI,Attenzione non è danno esistenziale, ma una vera e propria pena privata, in Danno resp., 2000, p. 841 ss. e, anche con riferimento al rischio assicurabile in materia di responsabilità civile, S. LANDINI,op. cit., p. 4 ss.

72 Per questa considerazione vedi già S.RODOTÀ,op. cit., p. 181.

73 Già S.RODOTÀ, op. cit., p. 79 e p. 107, sottolinea come una simile concezione della responsabilità risponda alla visione solidaristica della carta costituzionale. Sulle funzioni che la responsabilità civile è chiamata ad assolvere si segnalano, fra i molti: M.COMPORTI, Esposizione al pericolo e responsabilità civile, cit.; C.SALVI, Il danno extracontrattuale. Modelli e funzioni, Napoli, 1985 e ID., La responsabili-

tà civile, cit.; G.VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile: fatti illeciti, inadempimento, dan- no risarcibile, Padova, Cedam, 1996; P. G. MONATERI, La responsabilità civile, cit., p. 19 ss., il quale individua tre funzioni principali della responsabilità civile: la funzione compensativa, quella sanzionato- ria e quella preventiva. Nella letteratura straniera sull’argomento si vedano: J.G.FLEMING, The Law of Torts, Sydney, LBC Information Services, 1998; G.E.WHITE, Tort Law in America. An Intellectual History, New York-Oxford, Oxford University Press, 1985; C. VON BAR, Gemein-europaisches

Tuttavia, se si ha riguardo al benessere complessivo della collettività è evidente che il sistema della responsabilità civile si muove su due fronti diversi: da una parte, mira ad individuare le regole che rendano l’impatto del danno che si è già verificato meno dirompente; dall’altra parte e in via prioritaria, persegue l’obiettivo della pre- venzione, sul presupposto che, una volta che il danno è stato prodotto, con il risar- cimento esso non viene annullato, ma semplicemente lo si trasferisce da chi lo ha subito immediatamente a chi lo risarcisce.

La letteratura giuridico-economica - sulla quale ci si dilungherà più profusamen- te nel successivo paragrafo - parte proprio dal presupposto che le conseguenze nega- tive dei danni già verificatisi non possano, nel loro complesso, essere rimosse, poi- ché quand’anche sia possibile ripristinare lo status quo ante, con la riparazione si ha un dispendio di energie e di risorse che potevano essere impiegate diversamente, in modo più proficuo e produttivo. In base a questa impostazione, le regole di respon- sabilità sarebbero perciò dirette ad una riallocazione soggettiva del danno, o meglio del costo dello stesso, dalla vittima al danneggiante, così da incentivare quest’ultimo ad adottare misure preventive efficienti (per evitare una responsabilità che ha messo in conto).

Se si procede nella direzione di intervenire a monte, e non solo ex post e per l’avvenire, a protezione degli interessi che possono essere pregiudicati, questo qua- dro si presta ad essere integrato. È evidente, infatti, che agire in via preventiva im- plica necessariamente un intervento cronologicamente e logicamente antecedente rispetto al momento in cui opera la tutela riparatoria e restitutoria e richiede l’adozione di condotte cautelative, idonee ad evitare (e appunto a prevenire) il dan- no. Questo convincimento, che si fonda sulla massima di comune esperienza che “prevenire è meglio che curare”, costituisce l’essenza dei principi di prevenzione e di precauzione, che - come si è anticipato - hanno ricevuto un esplicito riconosci- mento dalla comunità internazionale e pongono in nuovi termini il tema dei modelli e delle tecniche di tutela dirette a contrastare gli illeciti.

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