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6 ELEMENTI METOLOGIC

6.1 La gestione del potenziale vitivinicolo

La necessità di accertare la potenzialità di produzione e valutare l’importanza annua dei volumi dei mosti e dei vini disponibili, nonché di considerare l’ampliamento o la riduzione delle superfici vitate, è stata ravvisata già con l’emanazione del Reg. CEE 822/87 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (Reg. CEE N. 822/87). Il titolo del presente regolamento detta, infatti, le norme relative alla produzione e al controllo dello sviluppo del potenziale vitivinicolo. Di non minore importanza era, anche, considerare la possibilità di un eventuale spostamento del vigneto verso zone che offrono più agevoli condizioni di produzione, ma che non sempre corrispondono a zone ad elevata vocazione vitivinicola, il che potrebbe portare sì ad un aumento delle rese, ma non aumento della qualità, per tali motivi si rendeva necessario un controllo quantitativo e qualitativo delle produzioni al fine anche della classificazione delle zone vitivinicole. Da allora si sono

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susseguiti diversi regolamenti atti a definire le modalità di i criteri per il controllo del potenziale vitivinicolo. Il regolamento (CEE) n. 649/87 della Commissione, del 3 marzo 1987, e successive modifiche, sancisce le modalità di applicazione per l'istituzione dello schedario viticolo comunitario. Il regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ed in particolare, l'art. 16 detta le norme generali relative alla istituzione dell'inventario viticolo. La realizzazione dell’inventario del potenziale viticolo è posta dalla normativa comunitaria come condizione indispensabile per l’accesso ai benefici previsti dal Regolamento (C.E.) n. 1493/1999, che possono essere riassunti nella possibilità di procedere alla regolarizzazione dei vigneti impiantati antecedentemente al 1° settembre 1998, nell’assegnazione di nuovi diritti di impianto e nella possibilità di accedere ai fondi previsti per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti. E’ così che con il Decreto Ministeriale n. 35220/1096 del 29 ottobre 1999 il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha affidato all’A.I.M.A. la realizzazione e la gestione dell’inventario del potenziale viticolo previsto agli articoli 16 e 23 del regolamento (C.E.) n. 1493/1999, il quale sarà di fondamentale importanza ai fini della raccolta di una serie di informazioni concernenti la situazione viticola regionale, in particolare le superfici vitate impiantate con varietà classificate per la produzione di vino le varietà di uve da vino coltivate e il totale dei diritti di impianto esistenti.

Ai fini della redazione dell’inventario vitivinicolo, il decreto ministeriale del 26 luglio 2000 stabilisce che la rilevazione dei dati del settore viticolo a livello nazionale fosse impostata su una dichiarazione delle superfici vitate, presentata entro il 31 marzo 2001 (prorogata poi al 31 dicembre 2001). La dichiarazione delle superfici vitate riguardava le persone fisiche o giuridiche che avevano un vigneto in conduzione alla data del 1° settembre 1998 e/o del 1° settembre 1999 e/o del 1° settembre 2000. Esso stabilisce, inoltre, le modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT.

Nel 1999 con il decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165 si ha la soppressione dell’AIMA, al suo posto e con il trasferimento di tutte le funzioni viene istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), la quale è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal FEOGA.

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Secondo il reg. 479/08, di cui all’art. 108, l’ammissione ai regimi di aiuto è concessa esclusivamente agli Stati membri che tengono uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo viticolo. L’inventario del potenziale produttivo contiene i seguenti dati:

a) le superfici vitate impiantate con varietà classificate per la produzione di vino; b) le varietà interessate;

c) il totale dei diritti d’impianto esistenti;

d) le disposizioni nazionali o regionali in materia.

Per quanto riguarda la gestione dello schedario vitivinicolo a livello regionale con riferimento alla Regione Toscana, in base all’articolo 16 del regolamento (CE) 1493/1999, concernente l’inventario del potenziale viticolo, la Regione Toscana, sulla base delle disposizioni dettate dal decreto ministeriale 27 marzo 2001 (Disposizioni per l’aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per l’iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti DOCG e DOC e agli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive) ha messo a punto, tramite il sistema informativo dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), lo schedario viticolo di cui al regolamento (CEE) 2392/1986 del Consiglio del 24 luglio 1986, e successive modifiche. Presso ARTEA viene istituita l’anagrafe regionale delle aziende agricole, così come previsto della legge regionale dell’8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e altre norme in materia di agricoltura). Ad ARTEA spettano funzioni relative alla tenuta del registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto, dello schedario viticolo, degli albi DO e degli elenchi IGT; l’avvio di tutti i procedimenti avviene attraverso la presentazione della DUA. Nel rispetto del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, l’ARTEA rappresenta il soggetto per la verifica della corrispondenza fra la situazione strutturale risultante dallo schedario e la situazione reale.

L'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) è stata istituita con la Legge Regionale del 19 novembre 1999, è l’organismo pagatore previsto dai regolamenti comunitari per la gestione dei finanziamenti della Politica Agricola Comune (PAC). Le principali funzioni dell'Agenzia sono:

94 • autorizzazione dei pagamenti: consiste nel determinare l'importo che deve essere pagato ai

richiedenti, dopo aver verificato l'ammissibilità delle domande conformemente alla normativa comunitaria nonché la sussistenza della condizioni previste per l'erogazione;

• esecuzione dei pagamenti: consiste nell'impartire alla banca cassiere le disposizioni per il

pagamento degli importi autorizzati;

• contabilizzazione: consiste nel registrare in modo esatto e integrale i pagamenti nei libri

contabili dell'organismo, attraverso il sistema informatizzato appositamente predisposto, e preparare sintesi periodiche di spesa destinate alla Commissione europea.

La Regione Toscana dispone quindi di uno strumento per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo, nel quale sono contenuti le superfici vitate impiantate, con l'indicazione della composizione ampelografica, i diritti di reimpianto iscritti nel registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto, i diritti di nuovo impianto e le superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine (albi DO) e agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica (elenchi IGT). La disponibilità dello schedario aggiornato consente di introdurre elementi di semplificazione nella normativa di settore, ricorrendo alla dichiarazione unica aziendale (DUA), e sostituendo, ove consentito dalle norme comunitarie, sia per la gestione del potenziale viticolo che per la gestione degli albi DO ed elenchi IGT, gli attuali procedimenti autorizzati con la dichiarazione rilasciata dai conduttori di superfici vitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.