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2.5 OCM vino riformata: analisi del regolamento (CE) n 479/

2.5.2 Misure regolamentari Le pratiche enologiche

Il Capo II del Titolo III nell’articolo 27 regola le modalità e l’ambito di applicazione delle pratiche enologiche, vale a dire la buona vinificazione, la conservazione e l’affinamento. Inoltre, ogni Stato membro può limitare o escludere alcune pratiche e prevedere norme più restrittive, in relazione alle proprie peculiarità produttive e territoriali. L’autorizzazione delle pratiche prevede alcuni criteri principali:

1) si basano sulle pratiche enologiche raccomandate dall’OIV ;

2) tengono conto della protezione della salute umana e dei possibili rischi per i consumatori; 3) permettono di preservare le caratteristiche naturali ed essenziali del vino;

4) garantiscono un livello minimo di protezione dell’ambiente;

5) rispettano le regole generali sulle pratiche enologiche e sulle restrizioni (allegati V e VI). Di particolare interesse risulta l’allegato V, poiché riporta le indicazioni in merito agli aspetti più controversi del processo di riforma, vale a dire l’arricchimento. La Sezione B dell’allegato determina l’elenco delle operazioni di arricchimento ammissibili, vale a dire: – per le uve fresche, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione, mediante l’aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato;

– per il mosto di uve, mediante l’aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato, o mediante concentrazione parziale, compresa l’osmosi inversa;

– per quanto riguarda il vino, mediante la concentrazione parziale a freddo.

L’aggiunta di saccarosio risulta, quindi, ancora ammessa, con i vincoli di utilizzo legati alle zone di produzione, che si ricorda escludono l’Italia, riportati nell’allegato IX. Si deve ancora evidenziare che il mantenimento del metodo di arricchimento non ha obbligo di indicazione in etichetta.

Classificazione ed etichettatura

Le novità più significative sono dell’etichettatura dei vini

con origine geografica o senza origine, portando un marcato cambiamento

sulla cosiddetta piramide della qualità, e abbandonando quindi la formula consolidata dei vini VQPRD ed eliminando la categoria dei vini da tavola.

e di novità è l’affermazione che il riconoscimento comunitaria e non nazionale, come invece

regolamento (CE) n. 1493/1999, al fine di ricercare una maggiore armonizzazione delle regole. Vengono,così definiti

protetta (DOP) e i vini con

Secondo la Sezione 1,

nome di una regione, di un luogo determinato o di un paese che designi un prodotto rispondente a determinati

- la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e - le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente - la sua produzione avviene in detta zona geografica; - è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie

Classificazione ed etichettatura

novità più significative sono da ricercarsi sul fronte della classificazione e ell’etichettatura dei vini. In sintesi, i vini dell’Unione sono suddivisi nelle due

o senza origine, portando un marcato cambiamento

piramide della qualità, e abbandonando quindi la formula consolidata dei eliminando la categoria dei vini da tavola. Un ulteriore aspetto di

e di novità è l’affermazione che il riconoscimento delle denominazioni

nazionale, come invece era avvenuto finora e come era stato ai sensi del n. 1493/1999, al fine di ricercare una maggiore armonizzazione delle engono,così definiti due categorie di vini: vini con una denominazione di origine protetta (DOP) e i vini con un’indicazione geografica protetta (IGP).

Secondo la Sezione 1, all’articolo 34, per “denominazione di origine

di una regione, di un luogo determinato o di un paese che designi un prodotto rispondente a determinati requisiti, quali:

la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani;

le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica; la sua produzione avviene in detta zona geografica;

è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera;

32 ul fronte della classificazione e , i vini dell’Unione sono suddivisi nelle due categorie o senza origine, portando un marcato cambiamento al sistema, basato piramide della qualità, e abbandonando quindi la formula consolidata dei eriore aspetto di interesse delle denominazioni avvenga in sede avvenuto finora e come era stato ai sensi del n. 1493/1999, al fine di ricercare una maggiore armonizzazione delle due categorie di vini: vini con una denominazione di origine

denominazione di origine” si intende il di una regione, di un luogo determinato o di un paese che designi un prodotto

essenzialmente o esclusivamente ad un

33 Per “indicazione geografica” si intende, invece, l’indicazione che si riferisce a una regione, un luogo determinato o a un paese che serva a designare un prodotto conforme ai seguenti requisiti:

- possiede qualità, notorietà o caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica; - le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l’85% da tale zona geografica;

- la sua produzione avviene in detta zona geografica;

- è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.

La Sezione 2, riporta le norme relative alle domande di protezione e, per sommi capi, indica gli elementi necessari al fascicolo di presentazione: il nome per cui si richiede la protezione, il disciplinare di produzione e il documento unico di riepilogo. Il disciplinare deve riportare la descrizione del vino, le pratiche enologiche specifiche prescritte, la delimitazione della zona, le rese massime, le indicazioni varietali e gli elementi che possano evidenziare i legami tra territorio e prodotto, ai sensi dell’articolo 34. All’interno della sezione 3 sono contenuti i passaggi sostanziali per la procedura di conferimento della protezione, riguardanti la procedura nazionale preliminare, per l’esame da parte della Commissione, per l’eventuale procedura di opposizione e, infine, per la decisione sulla protezione in esame. La sezione 4 indica anche i motivi di rigetto della protezione, come nei casi di omonimie, mancata pertinenza con le disposizioni legislative vigenti e le relazioni tra le denominazioni e i marchi commerciali.

Nel dettaglio, l’articolo 44 riporta che qualora una denominazione di origine o un’indicazione geografica siano protette, la registrazione di un marchio commerciale corrispondente è respinta, se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione. L’articolo 45 si mette in evidenza che le denominazioni o le indicazioni sono protette contro gli usi commerciali diretti o indiretti, da casi di usurpazione o imitazione, dall’uso di false indicazioni e in generale da qualsiasi pratica che possa indurre il consumatore in errore.

L’art. 47 stabilisce che la verifica del rispetto del disciplinare è annuale, da effettuarsi durante la produzione e durante, o dopo, il condizionamento del vino; gli Stati membri designano l’autorità o le autorità incaricate in relazione agli obblighi stabiliti. Le modifiche e/o la cancellazione del disciplinare sono accolte per tenere conto dell’evoluzione

34 delle tecniche o per rivedere la delimitazione dell’area; nella domanda occorre fornire le motivazioni delle eventuali modifiche.

Per quanto concerne le denominazioni di vini preesistenti, l’articolo 51 indica sostanzialmente che la nuova classificazione non pregiudica i riconoscimenti attuati sulla base delle precedenti disposizioni nazionali, emanate nell’ambito della vecchia normativa. La protezione deve essere inviata entro il 2011 e dovrebbe attivarsi in modo automatico dopo una trasmissione da parte dello Stato membro dei fascicoli tecnici e delle decisioni nazionali di approvazione. Anche nel caso delle menzioni tradizionali (Capo V del regolamento), eventualmente adottate a livello di Stato membro, viene garantito il mantenimento della protezione. Per menzioni tradizionali si intende l’espressione usata tradizionalmente per indicare che il prodotto reca una denominazione o un’indicazione protetta a livello comunitario o di Stato membro, oppure un metodo di produzione o di invecchiamento, oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato al prodotto con denominazione o indicazione protette. La necessità di stabilire norme che tengano conto degli interessi dei consumatori da un lato e dei produttori dall’altro ha portato ad un sistema di classificazione e di etichettatura completamente diverso dalla normativa vigente.

L’articolo 57 fornisce, prima di tutto, le definizioni di etichettatura e presentazione. Con il termine “etichettatura”, si intendono i termini, le diciture, i marchi, le immagini o i simboli che accompagnano un prodotto o che a questo si riferiscono; mentre per “presentazione” si intendono tutte le informazioni riportate tramite il condizionamento del prodotto, includendo la forma e il tipo di bottiglie. Il regolamento classifica le indicazioni in relazione a etichettatura e presentazione in due categorie: obbligatorie e facoltative.

Alle luce delle modifiche apportate dalla nuova OCM e, in particolare, dal Reg. Ce 607/2009 riportiamo di seguito le indicazioni obbligatorie e facoltative che devono figurare sulle etichette dei vini DOP e IGP e dei vini da tavola:

35 VINI SENZA DENOMINAZIONE DI ORIGINE

INDICAZIONI OBBLIGATORIE INDICAZIONI FACOLTATIVE

VINI DOP e IGP

INDICAZIONI OBBLIGATORIE INDICAZIONI FACOLTATIVE

1. Nome del prodotto seguito dall’espressione

“Denominazione di origine protetta” o “Indicazione geografica protetta” o, in sostituzione, dalla menzione tradizionale DOC/DOCG/IGT.

2.Titolo alcolimetrico effettivo.

3.Origine e provenienza (limitazione dell’uso del « community wine » alle miscele di vini ottenuti in Paesi diversi e ai vini ottenuti in un Paese da uve raccolte in un altro Paese. Esclusione del termine « community wine » per i vini varietali)

4. Riferimenti all’imbottigliatore (nome e/o marchio + indirizzo).

5. Tenore zuccherino (solo per gli spumanti). 6. Indicazione relativa alla presenza di allergeni

7. Regole specifiche spumanti e frizzanti gassificati (aggiunta di CO2 e Sekt)

8. Indicazione solfiti 9. Lotto.

9. Indicazione della quantità (volume nominale) 10. Importatore

1.Categoria merceologica (vino, vino spumante,..) 2.Riferimenti (nome o marchio commerciale) ad altri operatori coinvolti nella filiera (es. produttore, distributore, ecc.).

3. Utilizzo di termini quali abbazia, castello, rocca, ecc. riferiti all’azienda agricola ma solo se tutte le operazioni di trasformazione avvengono nell’area

menzionata.

4. Logo comunitario relativo alla presenza di allergeni 5. Annata delle uve, solo se almeno l’85% delle uve proviene dalla stessa annata.

6. Varietà delle uve, solo se rappresenta almeno l’85% delle varietà utilizzate.

7. Tenore zuccherino (per i vini non spumanti).

8. Indicazioni relative al metodo di invecchiamento e/o di elaborazione (es. superiore, novello, ecc.).

9. Simboli comunitari della DOP/IGP (fig. 2).

10.Riferimenti al metodo di produzione 11. Indicazioni relative ad unità geografiche più piccole della DOP/IGP, solo se almeno l’85% delle uve impiegate nella produzione del vino proviene da tali zone.

12.Termine “rosé tradizionale” o “rosé da taglio” 1. Nome del prodotto seguito + Denominazione

di vendita.

2. Titolo alcolometrico volumico. 3. Origine e provenienza

4. Riferimenti all’imbottigliatore (nome e/o marchio + indirizzo).

5. Riferimenti all’importatore (nome e/o marchio + indirizzo), se presente.

6. Tenore zuccherino (solo per gli spumanti). 7. Indicazione relativa alla presenza di allergeni 8. Lotto.

9. Indicazione della quantità.

1. Riferimenti (nome o marchio commerciale + indirizzo) ad altri operatori commerciali coinvolti nella filiera (es. produttore, distributore, ecc.). 2. Logo comunitario relativo alla presenza di allergeni (fig. 1).

3. Annata delle uve, solo se almeno l’85% delle uve proviene dalla stessa annata.

4. Varietà delle uve, ma solo se appartenenti alle tipologie ammesse dal Mipaaf, nella Circolare del 30/07/09 (cabernet franc, merlot, chardonnay, ecc.).

36 - Per DO e IG : norme relative a annata, varietà, contenuto in zucchero, simbolo, metodo di produzione, zona geografica possono essere rese obbligatorie, proibite o limitate dagli S.M. - Art.57 Esclusione per i vini varietali di indicare nel marchio termini di riferimento all’azienda (“Castello”, “Abbazia”, ecc)

Fig. 1 Logo comunitario relativo alla presenza di allergeni Fig. 2 Loghi comunitari della DOP/IGP

In merito alle indicazioni facoltative, come già anticipato, si prende in considerazione la possibilità per gli Stati membri di attivare procedure specifiche per autorizzare e attestare le dichiarazioni in etichetta. Uno Stato membro ha facoltà, inoltre, di escludere l’indicazione varietale, qualora questa possa generare confusione per il consumatore, poiché già inserita in una denominazione o in un’indicazione geografica.

Organizzazioni dei produttori

L’ultimo capo del Titolo III “Misure regolamentari” interessa gli aspetti relativi alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali. Secondo il regolamento, l’esistenza, o la creazione, di queste due tipologie di organizzazioni potrebbe fornire un importante contributo ai fabbisogni del settore vitivinicolo. Tali organizzazioni, rispondenti a determinate condizioni definite a livello comunitario, potrebbero, infatti, giocare un ruolo rilevante per il settore, grazie all’efficacia dei servizi che offrono.

Gli articoli dal 64 al 69 regolano nel dettaglio gli aspetti relativi alla costituzione, alle finalità, alle procedure di riconoscimento delle due tipologie di organizzazione. Le organizzazioni di produttori, sono costituite su iniziativa dei produttori e hanno finalità atte a:

37 adattare la produzione e il prodotto alle esigenze del mercato; promuovere la concentrazione dell’offerta e l’immissione sul mercato della produzione degli aderenti; ridurre i costi di produzione e di gestione del mercato e stabilizzare i prezzi alla produzione; fornire assistenza tecnica alle aziende; promuovere iniziative di gestione dei sottoprodotti della vinificazione e dei rifiuti, in un’ottica ecosostenibile; contribuire alla realizzazione dei programmi di sostegno introdotti dalla nuova OCM.

Le organizzazioni interprofessionali sono costituite per iniziativa di tutti o di alcuni dei Rappresentanti della comunità, possono essere riconosciute dagli Stati membri e sono composte di rappresentanti delle attività economiche nel settore della produzione, del commercio o della trasformazione dei prodotti disciplinati. Tenendo conto della salute pubblica e degli interessi dei consumatori, possono svolgere diverse attività che vanno dalla conoscenza e coordinamento del mercato, alla definizione di forme contrattuali, alla valorizzazione, alla ricerca e diffusione di pratiche più orientate all’ambiente (come la lotta integrata, il biologico) e alla qualità (specialmente in relazione alle denominazioni e indicazioni protette), alla promozione del vino, ma anche del suo consumo moderato.