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Al fine di assicurare anche ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi avan- ti ad ogni giurisdizione, come garantito a livello costituzionale101, è previsto che, a determinate condizioni, questi soggetti possano usufruire del patrocinio a spese dello Stato o, più semplicemente, gratuito patrocinio102. Tale istituto consente che il soggetto non abbiente possa intraprendere l’azione avanti alle Commissioni tributarie senza dover sostenere i costi per la difesa tecnica e quelle ulteriori ac- cessorie che sono anticipate o sostenute dallo Stato. I soggetti che possono ri- chiedere l’ammissione al gratuito patrocinio sono: i cittadini italiani, gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare, gli apolidi e, infine, gli enti o le associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

Tuttavia, non è sufficiente rientrare in una delle categorie di soggetti soprain- dicati, poiché la legge individua, altresì, i presupposti che devono ricorrere al fi- ne dell’ammissione al gratuito patrocinio: il soggetto deve essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, non supe- riore a Euro 11.528,41103; in secondo luogo, l’interessato può essere ammesso al gratuito patrocinio se la pretesa che intende far valere non risulti manifestamente                                                                                                                

101 Artt. 3 e 24 Cost. 102 D.P.R. n. 115/2002.

103 Il limite di reddito è adeguato ogni due anni in relazione alla variazione accertata

dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo pe le famiglie di operai ed impiegati ed è aggior- nato con decreto del Ministero di Giustizia. Nella determinazione del reddito imponibile, si tie- ne conto anche di quelli che per legge sono esenti dall’IRPEP o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva (Cass. 4 giugno 2008, n. 22299 e nello stesso senso Ris. AE 15 giugno 2009, n. 15/E). Si precisa che, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguito nel mede- simo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.

infondata in base ad un’analisi sommaria di sostenibilità del ricorso, tale valuta- zione è compiuta sulla base della domanda di ammissione, che deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre alla richiesta stessa di ammissione al patrocinio con l’indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente; le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica; una dichiarazione sosti- tutiva di certificazione da parte dell’interessato, resa ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera o), del D.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito com- plessivo valutabile a tali fini; l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei liniti di reddito, verificatisi nell’anno pre- cedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di varia- zione, anche gli elementi di fatto e di diritto utili a valutare la non manifesta in- fondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si vuole chiedere l’ammissione nonché, la sottoscrizione auten- tica dall’interessato.

Il soggetto che ritiene di avere i requisiti previsti dalla legge per l’ammissione, deve presentare apposita istanza, direttamente o anche a mezzo raccomandata, alla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso la Commissione tributaria, provinciale o regionale, avanti alla quale è in- staurato o sarà instaurato il giudizio; nel caso in cui, invece, la richiesta riguarda il giudizio di Cassazione, l’istanza deve essere presentata alla Commissione isti- tuita presso la Commissione tributaria che ha emesso il provvedimento impugna- to. Entro dieci giorni dalla presentazione dell’istanza di ammissione, la Commis- sione per il patrocinio a spese dello Stato, verificata la sua ammissibilità, se ri- corrono i presupposti di legge e valutata la non manifesta infondatezza della pre- tesa che l’interessato intende far valere, lo ammette al gratuito patrocinio. Essen- do assodata la natura non giurisdizionale della Commissione suddetta, la decisio- ne da essa emanata non è impugnabile104. Tuttavia, il beneficio può essere revo- cato se successivamente risultano insussistenti i presupposti per l’ammissione o se viene meno la condizione relativa al reddito minimo del richiedente, in questo                                                                                                                

secondo caso la revoca ha effetto dal momento dell’accertamento delle modifica- zioni reddituali.

Ottenuta l’ammissione al gratuito patrocinio, l’interessato può nominare un difensore scelto tra i soggetti iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i Consigli dell’Ordine oppure tra gli iscritti negli albi o negli elenchi ammessi a prestare l’assistenza tecnica.

Dal momento dell’ammissione, sono prenotate a debito e dunque non devono, almeno provvisoriamente, essere corrisposte, il contributo unificato, i diritti di copia e gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte ed ausiliare del magistra- to.

Sono invece anticipate dallo Stato gli onorari e le spese dovuti al difensore e le indennità e spese di viaggio spettanti a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato.

Gli onorari e le spese spettanti al difensore sono liquidati con decreto di pa- gamento comunicato alle parti, il loro modo di determinazione verrà analizzato dettagliatamente nel corso del presente paragrafo, tuttavia, in questa sede è op- portuno ricordare che il difensore non può chiedere e percepire dal proprio assi- stito compensi o rimborsi a qualunque titolo diversi da quelli liquidati a pena di incorrere nella commissione di un grave illecito professionale105. Per quanto ri- guarda, invece, il recupero delle somme anticipate o prenotate a debito, nel caso di esito positivo del contenzioso per il soggetto ammesso al gratuito patrocinio e condanna della controparte alla refusione delle spese processuali, il provvedi- mento dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato. Negli altri ca- si, invece, lo Stato ha diritto di rivalsa nei confronti del soggetto ammesso al gra- tuito patrocinio se la vittoria nella causa ha messo tale soggetto in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore106.

                                                                                                               

105 Art. 85, D.P.R. n. 15/2002.

106 Si è giustamente osservato che la disposizione che consente il recupero da parte dello Stato

nei confronti del soggetto ammesso al gratuito patrocinio, non sembra aver possibilità pratica di essere applicata nel processo tributario e ciò in quanto la vittoria nel processo tributario non “ar- ricchisce” la parte ammessa al gratuito patrocinio, al contrario evitandole solamente un ulterio- re, non fondato, esborso di somme di denaro, senza poi dimenticare che normalmente in tale giudizio parte soccombente risulta essere l’Amministrazione Finanziaria o l’Ente locale imposi- tore i quali non si vede come, in concreto, possano sottrarsi all’obbligo di rimborso spese sopra