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La determinazione dei compensi professionali

Venendo alla successiva voce di spesa contenuta nel nuovo comma 2-ter dell’articolo 15 del decreto n. 546/1992 si rammenta che, se nell’antichità l'assi- stenza legale era gratuita (mandatum = contratto gratuito), potendo essere remu- nerata a titolo di mera gratitudine (honorarium)59, oggi ai difensori spettano ono- rari, oltre a diritti60.

Nel paragrafo in oggetto vedremo quali sono i metodi di determinazione e li- quidazione dei compensi con riferimento sia alla figura dell’avvocato, sia a quel- la di altri professionisti.

Il modo di determinazione dei compensi degli avvocati ha subito negli ultimi anni profondi cambiamenti, in sintesi, a partire dal 2006 si è passati nel 2013 da un sistema tariffario determinato dalla legge ad un sistema imperniato sul princi- pio della libera determinazione del compenso. Di seguito saranno illustrate le principali vicende legislative del compenso dell’avvocato.

Il legislatore, dopo un letargo di oltre cinquant’anni, è intervenuto sul punto con il D.L. 4 luglio 2006, n. 22361, abrogando le disposizioni legislative e rego- lamentari che prevedevano, con riferimento a tutte le attività professionali e intel- lettuali, l’obbligatorietà di tariffe fisse e minime. E ciò in ossequio al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle per- sone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti una effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato62.

                                                                                                               

59 Cfr. Canestrini.

60 Come si vedrà nel prosieguo della trattazione, il D.M. oggi vigente in materia abbandona ter-

minologicamente la distinzione tra onorari e diritti e si riferisce al concetto unitario di “compen- so”.

61 Convertito. in legge n. 248/2006 (c.d. decreto Bersani).

62 La riferita “abrogazione” delle tariffe fisse e minime veniva confermata dalla Corte costitu-

zionale con decisione 21 dicembre 2007, n. 443, atteso che la normativa tende a stimolare una maggiore concorrenzialità nell’àmbito delle attività libero professionali ed intellettuali, offrendo all’utente una più ampia possibilità di scelta tra le diverse offerte, maggiormente differenziate tra loro, sia per i costi che per le modalità di determinazione dei compensi.

Nell’agosto 2011, il legislatore è intervenuto con l’art. 3, comma 5, lett. d) del D.L. 13 agosto 2011, n. 13863, prevedendo espressamente che “il compenso

spettante al professionista è pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale”, rafforzando così la volontà del cliente e del profes-

sionista nella determinazione del compenso spettante al professionista per la pre- stazione professionale.

A distanza di tre mesi, il legislatore è intervenuto nuovamente con l’art. 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, eliminando il riferimento alle tariffe pro- fessionali come valore indicativo, rimettendo alla volontà delle parti la determi- nazione del compenso.

Il legislatore ha accorciato la sua inattività, e a distanza di un mese ha ema- nato il d.l. n. 1/201264, l’art. 9 del menzionato decreto legge, dopo avere abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico (e quindi anche la tariffa forense di cui al d.m. n. 127 del 2004), statuisce al comma 2 che “nel

caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del pro- fessionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante”. Le tariffe professionali sono soppresse anche come semplice

riferimento a conferma del profilo simbolico dell’intervento del legislatore sulla abrogazione delle tariffe professionali.

I primi parametri sono stati approvati con D.M. 20 luglio 2012, n. 140, pa- rametri che consentono la determinazione ed il calcolo del costo della prestazione professionale dell’avvocato, superando il previgente rigido modello tariffario ed incentivando la libera negoziazione preventiva del compenso.

Dopo il primo decreto sui parametri, in conseguenza dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Legge Professiona-                                                                                                                

63 Convertito in legge n. 148/2011. 64 Convertito in legge n. 27/2012.

le Forense), è stato emanato il decreto 10 marzo 2014, n. 5565, decreto tuttora in vigore che, pur confermando l’impianto del previgente D.M. n. 140/2012, ha det- tato una nuova disciplina del compenso dell’avvocato, recependo, in parte, le do- glianze dell’Avvocatura al previgente D.M. n. 140/2012. Infatti, il D.M. n. 55 del 2014 non solo adegua economicamente i parametri stabiliti dal previgente D.M. n. 120/2012, ma chiarisce anche alcuni dubbi interpretativi indotti dalla previgen- te normativa.

Il legislatore, con l’art. 13, comma 6, della L. 31 dicembre 2012, n. 247, ha ripristinato, per l’approvazione dei parametri, la stessa procedura a suo tempo in vigore per la tariffa forense: proposta del Consiglio nazionale forense al Ministro della Giustizia ed emanazione del decreto da parte del Ministro della Giustizia66.

Per comprendere la ratio del nuovo sistema parametrico occorre analizzare le accuse più comuni che venivano mosse al previgente sistema tariffario67. Non era in pratica possibile per l’avvocato rispondere alla semplice e legittima domanda del cliente: “Avvocato, quanto mi costa la causa?”. A tali carenze occorre ag- giungere che le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni dei consumatori, le associazioni sindacali, ma anche la società civile e la stessa Avvocatura, pre- mevano per una modifica strutturale del sistema tariffario, auspicando una sem- plificazione, con l’adozione di un criterio che prescindesse dalle singole attività

                                                                                                               

65 Art. 1 del D.M. n. 55/2014: “Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professiona-

li i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il com- penso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione con- sensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonche' di prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando - anche in caso di determina- zione contrattuale del compenso - la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo 2”.

66 Art. 13, comma 6, L. 247/2012: “I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro del-

la giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applica- no quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge”.

67 Ad esempio: eccessiva complessità (troppe voci); difficile comprensione per il cliente (estre-

ma complessità della lettura della tariffa); impossibilità di determinare preventivamente i costi della prestazione professionale.

professionali poste in essere dall’avvocato68 e prevedendo l’introduzione di un sistema che prevedesse un compenso unitario per ogni fase processuale, ma sem- pre con la giusta valorizzazione della qualificata opera professionale nel suo complesso.

La disciplina parametrica, per rispondere alle riportate esigenze, ha sia raf- forzato la pattuizione tra cliente e avvocato di un accordo preventivo sul com- penso, che introdotto un sistema di costi prevedibili richiamandosi ai principi di semplificazione ed equità.

Quanto al primo elemento, a seguito dell’abrogazione delle tariffe69 l’avvocato ha piena libertà di pattuire con il cliente il suo compenso, atteso che sono venuti meno i riferimenti per il calcolo del suo compenso, ciò, inevitabil- mente, comporta che tale accordo costituisce la fonte principale per la determina- zione del compenso, mentre la relativa tabella parametrica rappresenta, nel rap- porto cliente/avvocato, una fonte sussidiaria e suppletiva, alla quale è dato ricor- rere soltanto in assenza di pattuizione al riguardo.

L’autonomia negoziale delle parti nella determinazione del compenso non incontra alcun limite, tale autonomia risulta rafforzata dalla L. n. 247/2012 e dal D.M. n. 55/2014; l’avvocato non deve, comunque, richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all’attività svolta o da svolgere.

Il secondo elemento innovativo rende il sistema parametrico, uno strumento semplice, trasparente, comprensibile, di facile ed immediata consultazione, che consente al giudice la liquidazione giudiziale di un giusto compenso, al cliente di orientare le sue scelte consapevolmente, determinando, anche se in via orientati- va, sia la somma che lo stesso deve pagare al suo avvocato, sia la somma che la parte vittoriosa potrebbe recuperare dalla parte soccombente in seguito alla liqui- dazione da parte del giudice, ed al professionista permette di determinare il valo- re base della prestazione. La semplificazione auspicata è stata ottenuta, anche, con la creazione di tabelle grafiche (allegate al D.M. n. 55/2014), che, come si vedrà dettagliatamente nel prosieguo della trattazione, con immediatezza consen-                                                                                                                

68 Numero di atti difensivi redatti; numero di udienze partecipate, durata del processo. 69 Anche prima in base all’art. 2233 c.c.

tono l’individuazione del compenso per lo specifico giudizio, in relazione al va- lore della causa e alla fase procedimentale.

Entrando più nel dettaglio si può, certamente, affermare che la semplifica- zione del sistema di determinazione del compenso dell’avvocato, tale da consen- tire, come precedentemente accennato, la determinazione ex ante dei costi, è sta- to ottenuto con la creazione di semplici tabelle differenziate per tipologie di pro- cedimento individuate fra quelle più frequenti e contraddistinte da profili di omogeneità, all’interno delle quali sono riportati i costi medi di ogni singola fase che caratterizza il giudizio che la parte intende intraprendere.

Ovviamente non potendosi creare specifiche tabelle per ogni tipo di giudizio previsto dalla vigente normativa, vi è stata, in pratica, una sorta di accorpamento analogico dei diversi tipi di procedimento: si è infatti proceduto all’unificazione dei diversi tipi di procedimento aventi caratteristiche omogenee e all’accorpamento delle singole fasi laddove le stesse non avessero una propria autonomia.

E’ importante ricordare che il D.M. n. 55/2014 ha notevolmente ampliato le tipologie di procedimenti rispetto al previgente D.M. n. 140/2012: sono state previste ben 26 tabelle70 per i giudizi e i procedimenti civili, stragiudiziali e pe- nali71 più ricorrenti.

Per ogni tabella sono inserite le fasi previste per il giudizio/procedimento, fa- si che sono diverse da giudizio a giudizio, in quanto vi sono giudizi in cui                                                                                                                

70 Giudice di pace; giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale; cause di lavo-

ro; cause di previdenza; procedimenti per convalida locatizia; atto di precetto; procedimenti di volontaria giurisdizione; procedimenti monitori; procedimenti di istruzione preventiva; proce- dimenti cautelari; giudizi innanzi alla corte dei conti; giudizi innanzi alla corte di appello; giudi- zi innanzi alla corte di cassazione e alle giurisdizioni superiori; giudizi innanzi alla corte costi- tuzionale, alla corte europea, alla corte di giustizia UE; giudizi penali; procedure esecutive mo- biliari; procedure esecutive presso terzi, per consegna e rilascio, in forma specifica; procedure esecutive immobiliari; iscrizione ipotecaria / affari tavolari; procedimenti per dichiarazione di fallimento; giudizi innanzi al tribunale amministrativo regionale; giudizi innanzi al consiglio di stato; giudizi innanzi alla commissione tributaria provinciale; giudizi innanzi alla commissione tributaria regionale; prestazioni di assistenza stragiudiziale; arbitrato.

71 In questa sede si esamineranno solamente le disposizioni concernenti l’attività giudiziale civi-

l’attività difensiva si risolve in un’unica fase72. Per ogni giudizio/procedimento sono state individuate di norma quattro fasi, nelle quali sono state raggruppate le attività professionali svolte dall’avvocato nella fase.

Le fasi processuali previste per i giudizi civili e tributari per le quali è previ- sto un compenso sono:

• studio della controversia73; • introduzione del giudizio74; • fase istruttoria75;

• fase decisoria76;                                                                                                                

72 Ad esempio, il procedimento di ammissione al passivo fallimentare.

73 Art. 4 del D.M. n. 55/2014, comma 5, lettera a), per tale fase si intende : “l'esame e lo studio

degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei do- cumenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costitu- zione in giudizio”.

74 Art. 4 del D.M. n. 55/2014, comma 5, lettera b), per tale fase si intende : “gli atti introduttivi

del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizza- zioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascico- lo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente”.

75 Art. 4 del D.M. n. 55/2014, comma 5, lettera c), per tale fase si intende : “le richieste di pro-

va, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impu- gnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei prov- vedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio an- che quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrisponden- ti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illu- strative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effetti- vamente svolta”.

76 Art. 4 del D.M. n. 55/2014, comma 5, lettera d), per tale fase si intende : “le precisazioni delle

conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudi- zio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene

Per il procedimento esecutivo il D.M. n. 55/2014 ha previsto espressamente due fasi, ovvero la fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo77 e la fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo stesso78, mentre per alcuni giudizi, tra i quali quelli innanzi alle Commissioni Tributarie provinciali e regionali, è stato previsto un apposito compenso anche per la eventuale fase cau- telare.

A ogni fase processuale è stato attribuito un valore economico (parametro), rapportato al valore della controversia.

Poiché ogni singola tabella è suddivisa per fasce di valore79, occorre, a questo punto, individuare quale sia il valore della controversia ai fini della determina- zione del compenso.

Di tale questione se ne occupa l’art. 5 del D.M. n. 55/2014, tale articolo indi- vidua dettagliatamente quali sono i criteri da seguire per la determinazione del valore della controversia. La norma introduce regole per la liquidazione dei com- pensi a carico del soccombente e per la liquidazione a carico del cliente.

Nel disciplinare questo aspetto il regolamento ha dettato criteri di individua- zione, specifici, per determinati tipi di azioni80. Inoltre ha dettato anche criteri

specifici per le cause avanti agli organi di giustizia amministrativa e per le cause

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particola- re, nella fase di cui alla lettera e)”.

77 Art. 4 del D.M. n. 55/2014, comma 5, lettera e), per tale fase si intende : “la disamina del tito-

lo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'in- tervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti”.

78 Art. 4 del D.M. n. 55/2014, comma 5, lettera e), per tale fase si intende: “ogni attività del pro-

cedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all'udienza o agli atti esecuti- vi di qualsiasi tipo”.

79 Il valore della causa è suddiviso in scaglioni progressivi, riferiti ai valori del contributo unifi-

cato (differenziandosi in ciò dai precedenti scaglioni di valore del D.M. n. 140/2012), e l’aggancio alle fasce di valore del contributo unificato determina un rapporto diretto tra la spesa del contributo unificato e le spese legali.

avanti agli organi di giustizia arbitraria81. Per le cause di valore indeterminabile si applica, invece, il comma 6 dell’art. 5 del D.M. n. 55/201482.

La struttura parametrica elaborata dal D.M. n. 55 del 2014 è caratterizzata, come già detto, dalla massima facilità applicativa e da estrema flessibilità, con- sentendo con immediatezza di determinare il compenso spettante. Infatti, il giu- dice, ma anche il cliente e l’avvocato, per la quantificazione del compenso spet- tante, non devono fare altro che: individuare il giudizio e quindi l’autorità giudi- ziaria adita o da adire; individuare la tabella prevista per il giudizio; individuare nella tabella il valore della controversia e quindi la fascia di valore; individuare la fase, o le fasi, del giudizio; procedere alla somma dei valori parametrici per le varie fasi effettivamente svolte, così determinando il valore complessivo della prestazione resa dal professionista.

Il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 ha introdotto nella determinazione del compen- so dell’avvocato un incentivo c.d. “deflattivo”, volto da un lato a premiare l’avvocato che raggiunge una transazione o una conciliazione giudiziale, dall’altro a sanzionare l’abuso del ricorso alla giurisdizione da parte dell’avvocato83. Allo stesso modo sono previste particolari “sanzioni” sul com-

                                                                                                               

81 In tal caso, il comma 4 dell’art. 5 del D.M. n. 5572014 prevede che “Nelle cause davanti agli

organi di giustizia tributaria il valore della controversia e' determinato in conformita' all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali”.

82 Il quale recita testualmente: “Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a

questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessita' della controversia. Qualora la causa di valore indetermi- nabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessita' delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di caratte- re non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00”.

83 In ipotesi di: conciliazione giudiziale o transazione della controversia è previsto un aumento

del compenso fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale; c.d. “soccombenza qualificata” (e cioè quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manife- stamente fondate) il compenso liquidato giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino ad terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile; di class action il compen- so può essere aumentato fino al triplo rispetto a quello altrimenti liquidabile, in considerazione della particolare natura di tali cause.

penso dell’avvocato in presenza di comportamenti dello stesso non proprio “li- neari”84.

Infine, le parti possono prevedere in aggiunta al compenso spettante all’Avvocato in base ai parametri forensi, un palmario, e cioè un compenso ulte- riore in caso di raggiungimento di un certo risultato come, ad esempio, la conclu- sione favorevole di una lite o di una questione stragiudiziale. Tale palmario risul- ta legittimo essendo consentito alle parti di convenire un compenso libero. Ciò che, viceversa, risulta vietato alle parti è il cosiddetto patto di quota lite e cioè l’accordo tra avvocato e cliente che attribuisce all’avvocato, quale compenso del- la sua attività professionale, una quota dei beni o dei diritti oggetto della presta- zione85.

Di seguito si riportano le tabelle contenenti i parametri per la liquidazione dei compensi nei giudizi innanzi alla CTP e alla CTR.

Tab. 1 - GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PRO- VINCIALE

                                                                                                               

84 Infatti, il d.m. n. 55/2014 prevede cause riduttive del compenso in caso di: condotte abusive,

infatti, è previsto che costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giu- diziale del compenso, l’adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei proce- dimenti in tempi ragionevoli; responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c., ovvero nei casi di inammissibilità o improcedibilità della domanda, è previsto che il compenso dovuto all’avvocato dal soccombente è ridotto, di regola, del 50% rispetto a quello altrimenti liquidabi-