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Conclusa la primissima accoglienza negli Hotspots, i MSNA non

possono essere condotti all‟interno dei CPR o negli Hub regionali154

. La normativa italiana prevede la collocazione immediata in Centri

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https://www.amnesty.it/rapporto-hotspot-italia/.

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Introdotto dalla l. 13 Aprile 2017, n. 46.

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Si rinvia alla lettura dell‟articolo di C. Leone (2017) “La disciplina degli Hotspot nel

nuovo art. 10 ter del d.lgs. 286/98: un‟occasione mancata” in Diritto, Immigrazione e

cittadinanza Fascicolo n. 2/2017 scaricabile al seguente link https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-saggi-

commenti/saggi/fascicolo-2017-n-2/73-la-disciplina-degli-hotspot-nel-nuovo-art-10-ter- del-d-lgs-286-98-un-occasione-mancata.

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governativi di prima accoglienza, strutture destinate ad attuare le esigenze di soccorso e di protezione immediata.

Ogni centro assicura la permanenza continuativa del minore straniero non accompagnato nell'arco delle 24 ore, per un periodo non superiore a trenta giorni155 all‟identificazione che si deve concludere entro dieci giorni156. Ciascuna sede può accogliere fino ad un massimo di 30 minori

Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'Interno, in accordo con l'Ente locale nel cui territorio è situata la struttura, e gestite dal Ministero dell'Interno anche in convenzione con gli enti locali.

In base al d.lgs. n. 142 del 2015, durante la permanenza nella

struttura di prima accoglienza è garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future (art.

19, co. 2).

Ogni Centro è dotato di un regolamento che fissa le modalità di erogazione dei servizi di accoglienza (in base alla configurazione territoriale) adeguati alla minore età e al benessere e allo sviluppo del minore straniero non accompagnato.

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La l. Zampa riduce il periodo di permanenza nelle strutture di prima accoglienza da 60 a 30 giorni. Secondo una riflessione di C. Cascone, “… la riduzione a 30 giorni

rappresenta davvero l‟illusione del non tecnico, in quanto le difficoltà operative (legate principalmente ai tempi di fotosegnalamento e degli accertamenti sanitari sull‟età), oltre alla scarsità di risorse destinate ad affrontare tali emergenze comportano un notevole allungamento dei tempi: il risultato è che fin ora i ragazzi restano nella struttura di prima accoglienza per vari mesi (da 4 a 8 almeno, se non di più)”

(Cascone, 2017: 10)

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All‟interno del regolamento è necessario che siano indicate: a) le uscite giornaliere;

b) le modalità di compilazione della scheda individuale; c) la programmazione delle attività destinate agli ospiti;

d) le modalità dell'orientamento all'apprendimento della lingua italiana;

e) la turnazione di ciascuna figura professionale, nonché gli adempimenti necessari a garantire la continuità e la regolarità dei servizi, anche tramite periodici incontri del gruppo multidisciplinare degli operatori;

f) l'erogazione dei pasti.

Il regolamento è elaborato dal direttore del Centro, al quale sono attribuiti un‟altra serie di compiti; tra cui: la designazione del responsabile del Centro, la supervisione e il coordinamento delle attività dei minori, la comunicazione esterna col Ministero dell‟Interno e i Servizi Sociali territoriali circa le attività del Centro e la gestione degli accordi con le autorità di pubblica sicurezza circa il trasferimento del minore in altri Centri di accoglienza. Il direttore e gli operatori del Centro devono avere competenza professionale in relazione alle funzioni da svolgere ed esperienza nel settore dell'accoglienza dei minori, al fine di assicurare il superiore interesse degli stessi.

A seguito dell‟incremento degli arrivi via mare durante il 2014, nel 2015 si assiste ad un notevole aumento anche dei MSNA. Per gestire il fenomeno, il Ministero dell‟Interno ha predisposto un progetto per il “Miglioramento della capacità del territorio italiano

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finanziamento del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. Nell‟ambito di tale progetto sono state individuate strutture ad alta specializzazione dedicate all‟accoglienza di minori stranieri non accompagnati. Il progetto ha previsto anche la partecipazione di partner (UNHCR, IOM, Save the Children, CRI e ANCI) con il compito di supportare le attività degli operatori in ragione dei rispettivi mandati.

All‟interno dei Centri FAMI, l‟equipe multidisciplinare deve eseguire una procedura di valutazione del superiore interesse del minore (BIA) alla quale segue un procedimento di determinazione del superiore interesse del minore (BID) teso a prendere decisioni importanti che avranno un impatto fondamentale sul futuro sviluppo del minore. Sia il BIA che il BID devono essere effettuate tramite un approccio olistico, al fine di rispondere ai bisogni principali dei minori e accompagnarli verso la seconda accoglienza. Le attività sviluppate nel corso della permanenza sono gestite secondo un‟ottica temporale: in un primo momento viene offerta una primissima accoglienza tramite azioni di informazione e ascolto del minore. Successivamente si procede alla identificazione, tutela e richiesta del rilascio del permesso di soggiorno. In questa fase saranno avviate le attività programmate dalla Struttura (es. corso di alfabetizzazione, approfondimento e conoscenza del minore, colloqui individuali con lo psicologo e con il legale, attività ludico-ricreative e attività partecipative finalizzate all‟approfondimento dell‟informativa legale, ecc.) per mettere in atto la presa in carico nel sistema di accoglienza. In un terzo momento si avviano le procedure amministrative che consentono il trasferimento del minore nei Centri di seconda accoglienza. Fondamentale, in qualsiasi momento, è considerare

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l‟unicità del minore e non eseguire la prima accoglienza con rigide procedure gestionali.

Decorso il periodo di prima accoglienza, il minore è trasferito in strutture che possano predisporre un progetto di lungo periodo e garantire il suo superiore interesse. In tale fase il minore è collocato o nella rete SPRAR o in Comunità di seconda accoglienza ( rispetto alla presentazione, o meno, della domanda di protezione internazionale) 157 ovvero si procede al suo rimpatrio e reintegrazione o il trasferimento in un Paese membro.