Figura 6: Numero di MSNARA nei primo quadrimestre del 2017.
Fonte: Dati Ministero dell’Interno. Rielaborazione personale.
2.5 Le indagini familiari e il rimpatrio assistito.
Per concludere la trattazione sulla tutela dei MSNA rispetto alla
normativa nazionale, ci concentreremo sui temi delle indagini familiari e del rimpatrio assistito.
In merito alle indagini familiari, la Legge Zampa apporta delle modifica all‟art. 19 del d.lgs. n. 142 del 2015.
In prima istanza si dispone che le indagini familiari del MSNA devono essere condotte per garantire il diritto all‟unità familiare e nel superiore interesse del minore con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente e dei familiari. Le indagini sono avviate dalla Direzione Generale, dopo aver ricevuto la segnalazione del MSNA, entro 60 giorni, nel Paese di origine del minore o negli altri Paesi europei dove il minore dichiara di avere parenti. Le indagini111 sono effettuate sulla base di
111 Le indagini consistono principalmente in colloqui con la famiglia di origine per ottenere informazioni sulla condizione socio-economica, sulla relazione dei genitori/parenti con il minore e sulla capacità di prendersi cura dello stesso. Si verificano i dati anagrafici della famiglia, sulle motivazioni che hanno indotto la migrazione del minore- soprattutto se la famiglia ne era a conoscenza-; inoltre si cerca di acquisire informazioni su percorso scolastico del minore. L‟esito delle indagini è
gennaio febbraio marzo aprile
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convenzioni stipulate tra il Ministero dell‟Interno, sentiti il Ministero della Giustizia e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati (art. 6, co. 1, l .n. 47/2017). Nei cinque giorni successivi al colloquio col minore, se non sussiste alcuni rischio per lui e la sua famiglia e, pervio consenso informato dello stesso, l‟esercente la responsabilità genitoriale invia una relazione all‟ente convenzionato che avvia immediatamente le indagini (art. 19, co. 7-bis, d.lgs. n. 142/2015). Il risultato delle indagini è trasmesso al ministero dell‟Interno, che informa tempestivamente il minore e l‟esercente la responsabilità genitoriale (art. 19, co. 7-ter). Se vengono individuati familiari idonei a prendersi cura del minore, si preferisce il ricongiungimento al collocamento in comunità (art. 7-quarter). Concluse le indagini, svolte dall‟organizzazione non governativa, la Direzione Generale decide se nel maggiore interesse del MSNA procedere al rimpatrio, per favorire il ricongiungimento familiare, o procedere l‟accoglienza in Italia. Nel caso in cui si ritiene più favorevole far rimanere in Italia il minore, la Direzione dispone il “non luogo a provvedere al rimpatrio” e avvia le procedure per un eventuale affidamento112
.
Nell‟altro caso, il Tribunale per i Minorenni rilascia il nulla-osta per al rimpatrio. Ai sensi dell‟art. 7 del DPCM n. 535 del 1999:
Il rimpatrio deve svolgersi in condizioni tali da assicurare
costantemente il rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti
redatto sotto forma di relazione per essere inviato alla Direzione Generale, la quale si affida al parere di un‟assistente sociale per prendere una eventuale decisione sul rimpatrio.
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dell‟autorità giudiziaria, e tali da assicurare il rispetto e l‟integrità delle condizioni psicologiche del minore, fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili. Dell‟avvenuto riaffidamento è rilasciata apposita attestazione da trasmettere al Comitato (ora
Direzione).
Il Tribunale per i Minorenni dispone il rimpatrio sentiti il minore, il tutore e considerate le relazioni dei Servizi Sociali competenti circa il minore in Italia (art. 8, co. 1, l. n. 47/2017). È molto importante considerare l‟opinione del minore e il suo bisogno espresso , specie se adolescente- in questo caso non sempre si sente l‟esigenza di ricevere protezione dalla famiglia di origine, anche perché molti di loro, a causa della loro condizione, maturano in maniera precoce rispetto ai ragazzi italiani113. Rispetto alla tema del rimpatrio, Monia Giovannetti lo definisce non solo come una “accoglienza incompiuta”, ma anche come una “reintegrazione incompiuta”: nella maggior parte dei casi è difficile monitorare il post-rimpatrio e ciò determina delle ricadute sociali negative sul minore stesso114. A confermare quanto è stato appena affermato, il sociologo Albanese Rando Devole spiega che molte volte il minore tende a far ritorno nel Paese dove era emigrato perché colto da una “crisi” , che, come ogni emigrante tornato in patria, induce a percepire in maniera più forte la distanza culturale acquisita durante l‟assenza115
.
Il binomio dicotomico rimpatrio-accoglienza è il frutto di una soluzione compromissoria tra due culture giurisprudenziali: da una parte, vi sono coloro che sostengono il principio di “non
113L. Barone (2016), ibidem, p. 107. 114
EMN (2010) in “Secondo rapporto EMN Italia. Minori non accompagnati. ritorni
assistiti. Protezione internazionale”, Roma. p. 34.
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espellibilità” del minore, e di conseguenza si predilige il percorso dell‟accoglienza; dall‟altra si rintraccia il pensiero di chi sostiene che nonostante la vulnerabilità del minore e la necessità di tutelarlo, egli rientri comunque nel flusso dell‟immigrazione illegale e per questo si predilige la strada del rimpatrio, con l‟espediente giuridico della tutela del ricongiungimento familiare116.
Alla luce della rapida descrizione dell‟attuale quadro normativo nazionale in materia di tutela del MSNA, è possibile mettere in risalto le luci e le ombre della l. Zampa. Volendo ricostruire una rapida sintesi, grazie all‟approvazione della l. n. 47/17, il legislatore ha previsto la presenza di mediatori culturali durante le procedure di identificazione e accertamento dell‟età; è stata semplificata la materia dei permessi di soggiorno, prevedendo la possibilità per il minore di richiedere un permesso in Questura anche prima della nomina del tutore; è stato predisposto un elenco di tutori volontari adeguatamente formati per essere una guida idonea per il minore ed è stato sancito il diritto all‟ascolto del minore nei procedimenti amministrativi e giudiziari che lo riguardano117. Tra le criticità riscontrate, la l. Zampa non predispone delle risorse per realizzare la tutela del minore (specie in considerazione della riduzione del periodo di permanenza nei Centri di prima accoglienza e non chiarisce adeguatamente le competenze dei giudici che intervengono nella tutela118. Rispetto al doppio binario giurisdizionale- rappresentato da Giudice Tutelare e Giudice Minorile – si rischia di
116
L. Barone (2016), ibidem, p. 106.
117
CASONE C. (2017), “Brevi riflessioni in merito alla legge n.47/17 (Disposizioni in
materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati):Luci e Ombre” in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, Fascicolo n. 2/2017.
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sovrapporre due procedimenti amministrativi creando delle interferenze di competenza e non garantendo una giusta tutela del
MSNA119
119 Ivi.
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CAPITOLO TERZO
PROFILI ORGANIZZATIVI DEL SISTEMA ITALIANO DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI.