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I comitia calata

Nel documento Il rex sacrorum a Roma e nell'Italia antica (pagine 195-200)

DEL REX SACRORUM ROMANO

5.3. I comitia calata

Abbiamo visto che una forma particolare di assemblea popolare, i comitia calata, doveva tenersi il giorno delle Calende, per l’annuncio delle None, e il giorno delle None, per l’annuncio delle feste successive del mese; a febbraio, inoltre, è possibile che vi fosse dato anche l’avviso dell’imminente intercalazione. In tutti questi casi, il popolo si riuniva non per deliberare, ma solo per assistere ai proclami ufficiali del rex sacrorum o dei pontefici.

Grazie ad un passaggio di Aulo Gellio, possiamo ora aggiungere che i comitia calata si svolgevano pure in occasioni diverse dagli annunci calendariali, in cui tuttavia sembra che i membri del collegio pontificale conservassero un posto importante. È bene dunque analizzare nel dettaglio le notizie gelliane, per capire la natura di questi comizi in rapporto ai più noti comizi deliberativi, nonché il ruolo in essi avuto dal rex sacrorum e dagli altri sacerdoti:

(1) In libro Laelii Felicis “ad Q. Mucium” primo scriptum est Labeonem scribere “calata” comitia esse, quae pro conlegio pontificum habentur aut

64 Così anche secondo Rüpke, Kalender, pp. 292-295 e 305-310. In più, secondo Warrior, Intercalation, p. 129, un annuncio formale veniva dato anche quando si decideva di non procedere all’intercalazione.

65 D’altra parte, si noti la parentela linguistica tra inter-calatio e calare: cfr. Ernout-Meillet, Dictionnaire, p. 88.

regis aut flaminum [sc. maiorum] inaugurandorum causa. (2) Eorum

autem alia esse “curiata”, alia “centuriata”; “curiata” per lictorem curiatum “calari”, id est “convocari”, “centuriata” per cornicinem. (3) Isdem comitiis quae “calata” appellari diximus, et sacrorum detestatio et testamenta

fieri solebant. Tria enim genera testamentorum fuisse accepimus: unum,

quod calatis comitiis in populi contione fieret, alterum in procinctu, cum viri ad proelium faciendum in aciem vocabantur, tertium per familiae emancipationem, cui aes et libra adhiberetur.66

Il primo dato rilevante è che i comitia calata di cui tratta Gellio avvenivano pro collegio pontificum. Non è però semplice intendere precisamente una simile espressione, a causa della polisemia di pro: i comitia calata potevano infatti riunirsi, per dirla alla lettera, “a nome di” o “per il collegio pontificale”, oppure ancora “davanti al collegio pontificale”. Molto più difficile è arrivare a credere, con Wolf, che questi si tenessero “a seguito di una decisione pontificale”,67 mentre

appare del tutto arbitraria la vecchia ipotesi di Mommsen per la quale i comitia calata sarebbero stati riuniti “dal collegio pontificale” e sarebbero quindi stati presieduti dal pontefice massimo, che invero non è neppure citato nel testo gelliano.68 Piuttosto, alla luce dell’indubbia partecipazione dello scriba/pontifex

minor e del rex sacrorum ai comizi calendariali, siamo spinti a credere che i comitia calata si svolgessero sempre “davanti al collegio pontificale”, a prescindere dalla presidenza o meno del pontefice massimo.

Occorre peraltro osservare che l’autore delle Noctes Atticae, per espresso riconoscimento, costruisce il suo brano attraverso una citazione di Lelio Felice, giurista poco conosciuto di età adrianea, il quale a sua volta cita Antistio Labeone, giurista di età augustea.69 La conseguenza è che le informazioni

66 Gell. n.A. 15, 27,1-3.

67 J.G. Wolf, ‘Comitia, quae pro conlegio pontificum habentur’. Zur Amtsautorität der Pontifices, in Das Profil des Juristen in der europäischen Tradition. Symposion aus Anlass des 70. Geburtstages von Franz Wieacker, Ebelsbach 1980, pp. 1-24.

68 L’idea di Mommsen, Römisches Staatsrecht, vol. 2.1, pp. 22-23, è che, anche quando le fonti attribuiscono genericamente un ruolo ai pontefici, il titolare dello stesso sia in ultima analisi il pontefice massimo. In generale, sulla visione mommseniana del pontificato massimo, cfr. supra, Cap. 3.4 nota 151.

presenti nei paragrafi 1 e 3 risultano attendibili; più problematico è invece l’intero paragrafo 2, dove viene avanzata una distinzione tra comizi calati organizzati per curie e comizi calati organizzati per centurie, che sembra inspiegabile.70 In effetti, le assemblee di cui parla Gellio – convocate per

l’inauguratio regis et flaminum (maiorum),71 per la detestatio sacrorum72 e per il

testamentum73– erano di antica origine monarchica come quelle calendariali, che

avvenivano non a caso all’interno del pomerio, in Capitolio iuxta Curiam Calabram:74 questo fa dubitare che i comitia calata potessero mai avere assunto

la struttura di un’assemblea centuriata, propria delle convocazioni al di fuori della linea pomeriale e più recente rispetto all’ordinamento curiato.75 È dunque

plausibile che i nostri comizi si riunissero unicamente all’interno del pomerio e secondo il sistema delle curie.76

L’identità strutturale con i comizi curiati ha indotto alcuni studiosi a credere che i comitia calata potessero avere, come quelli, una funzione deliberativa. A sostegno di questa ipotesi, è stato avanzato l’esempio dei comizi curiati che si

70 Cfr. da ultimi Wolf, Comitia, pp. 3-4, e Van Haeperen, Le collège pontifical, pp. 279-281: il paragrafo 2 è probabilmente il frutto, mal riuscito, di una rielaborazione della fonte.

71 Per i sacerdoti che necessitavano di inauguratio, vedi supra, Cap. 3.1.2 nota 62: prima del rex sacrorum, già il rex Romanorum era inaugurato (supra, Cap. 1.1 con nota 27). Per le modalità precise dell’inauguratio, vedi inoltre Cap. 3.3.2 note 121-122.

72 La detestatio sacrorum viene di norma interpretata come rinuncia da parte del singolo ai culti familiari o gentilizi. Cfr. i contributi di J. Zabłocki, Appunti sulla ‘sacrorum detestatio’, «BIDR» 92-3 (1989-90), pp. 525-543, e Van Haeperen, Le collège pontifical, pp. 293-302, con sintesi dei pareri precedenti.

73 Cfr. la fondamentale testimonianza di Gai. Inst. 2, 101-103, che riduce a due le forme più antiche di testamento (calatis comitiis e in procinctu): Testamentorum autem genera initio duo fuerunt: nam aut calatis comitiis testamentum faciebant, quae comitia bis in anno testamentis faciendis destinata erant, aut in procinctu, id est, cum belli causa arma sumebant: procinctus est enim expeditus et armatus exercitus. Alterum itaque in pace et in otio faciebant, alterum in proelio exituri. [...] Sed illa quidem duo genera testamentorum in desuetudinem abierunt; hoc vero solum, quod per aes et libram fit, in usu retentum est.

74 Cfr. Macr. Sat. 1, 15,10, analizzato supra, in Cap. 5.2.

75 Sui comitia centuriata cfr. la prosecuzione dello stesso passaggio gelliano (15, 27,5): Item in eodem libro [sc. Laelii Felicis] hoc scriptum est: [...] centuriata autem comitia intra pomerium fieri fas non esse, quia exercitum extra urbem imperari oporteat, intra urbem imperari ius non sit. Non ha avuto seguito l’ipotesi di Mommsen, Römisches Staatsrecht, vol. 3, p. 307 nota 1, secondo cui almeno il flamen Martialis sarebbe stato inaugurato in comitia centuriata calata, nel Campo Marzio: cfr. Linderski, The Augural Law, pp. 2257-2258; Tansey, The Inauguration, p. 254.

76 I luoghi di riunione, all’interno del pomerio, variavano: a fronte dei comizi calendariali e di quelli per l’inauguratio (cfr. supra, Cap. 3.3.2 note 121-122) che si tenevano sul Campidoglio, vedremo infatti che i comizi testamentari si svolgevano nel Foro (Comitium); non si possono localizzare, invece, i comizi per la detestatio sacrorum.

riunivano arbitris pontificibus per approvare una forma particolare di adozione, l’adrogatio.77 Addirittura, Mommsen ha sottolineato la comune presenza

pontificale per sostenere che il pontefice massimo fosse il presidente sia dei comitia calata sia dei comizi curiati per l’adrogatio.78

In realtà, l’analisi delle fonti induce a valutare con cautela l’ipotesi di una presidenza comiziale del pontefice massimo: anche nel caso dell’adrogatio, in effetti, il generico ablativo arbitris pontificibus allude alla supervisione del collegio pontificale nell’intera procedura, ma non dice nulla sul ruolo del pontefice massimo, che può essere presunto solo sulla base della centralità da lui avuta nel panorama sacerdotale della tarda repubblica.79 Va inoltre respinto, in generale,

l’accostamento tra comitia calata e comizi curiati per l’adrogatio: questi ultimi infatti avevano un’indubbia funzione deliberativa, che si manifestava nella votazione popolare di una lex curiata,80 mentre i primi avevano semplicemente lo

scopo di dare pubblicità ad una proclamazione solenne davanti al collegio pontificale, anche nei casi dell’inauguratio sacerdotale, della detestatio sacrorum e del testamento.81 D’altra parte, abbiamo visto che l’atto pubblico

dell’inauguratio, pur suggellando la procedura di scelta dei sacerdoti, non poteva richiedere alcun avallo popolare, in quanto – come precisa Cicerone – populus per

77 La fonte principale è Gell. n.A. 5, 19,1-6: Cum in alienam familiam inque liberorum locum extranei sumuntur, aut per praetorem fit aut per populum. Quod per praetorem fit “adoptatio” dicitur, quod per populum “adrogatio”. [...] Adrogantur hi qui, cum sui iuris sunt, in alienam sese potestatem tradunt eiusque rei ipsi auctores fiunt. Sed adrogationes non temere nec inexplorate committuntur; nam comitia arbitris pontificibus praebentur, quae curiata appellantur [...]. Anche Tac. hist. 1, 15 conferma che l’adrogatio avveniva lege curiata apud pontifices.

78 Sulla presidenza pontificale cfr. Mommsen, Römisches Staatsrecht, vol. 2.1, pp. 35 e 38- 39, seguito ad esempio da Wissowa, Religion, p. 490; Taylor, Roman Voting Assemblies, p. 4; Calonge, El pontifex, pp. 24 e 29.

79 Analisi di tutte le fonti sull’adrogatio – relative soprattutto ai casi celebri di Clodio e Ottaviano – è in Van Haeperen, Le collège pontifical, pp. 281-289.

80 Cfr. Gell. n.A. 5, 19,8: Adrogatio autem dicta quia genus hoc in alienam familiam transitus per populi rogationem fit. La presidenza dei comizi per l’adrogatio doveva dunque spettare a un magistrato: cfr. Latte, Römische Religionsgeschichte, p. 400; Szemler, s.v. Pontifex, coll. 344-346, e Van Haeperen, Le collège pontifical, p. 289.

81 Così credono Catalano, Contributi, pp. 238-246, De Martino, Storia della costituzione romana, vol. 1, p. 219, e Pina Polo, Las contiones, pp. 57-60. Dal canto suo, Magdelain, La loi, pp. 82-83, seguito da Scheid, Le prêtre, p. 268, riconosce la differenza tra comizi calati e comizi per l’adrogatio, ma ritiene che anche questi ultimi, in origine, non avessero funzione deliberativa e fossero pertanto semplici comizi calati pontificali.

religionem sacerdotia mandare non poterat.82 Appare infine notevole che il nostro

Gellio concluda il brano citato dicendo espressamente che i comizi calati testamentari avvenivano in populi contione: la precisazione è molto significativa, se si considera che la contio era la più tipica assemblea non decisionale, alla quale i Romani potevano essere convocati pure da un sacerdote pubblico.83

A questo punto, si può credere che i comizi calati equivalessero, nella funzione, proprio ad una contio; o, addirittura, che comitia calata fosse il nome specifico delle più antiche contiones sacerdotali.84 Di certo, ai nostri comizi

mancava l’atto tecnico dell’agere cum populo, caratteristico delle assemblee decisionali, a cui si contrapponeva giuridicamente l’atto del contionem habere: Manifestum est aliud esse “cum populo agere”, aliud “contionem habere”. Nam “cum populo agere” est rogare quid populum, quod suffragiis suis aut iubeat aut vetat, “contionem” autem “habere” est verba facere ad populum sine ulla rogatione.85

Dopo aver chiarito la natura dei comizi calati, è più facile stabilire a quale sacerdote pubblico ne toccasse la presidenza. Abbiamo mostrato che, nel caso delle assemblee calendariali, questo privilegio spettava con buona probabilità al rex sacrorum, il quale era da sempre il garante della scansione temporale nella vita cittadina: ora, considerando l’antichità delle assemblee menzionate da Gellio,

82 Sul passaggio ciceroniano citato (leg. agr. 2, 7,18), nonché sul procedimento che portava alla scelta di rex sacrorum e flamini maggiori, cfr. supra, Cap. 3.3.2.

83 L’espressione calatis comitiis in populi contione viene infatti normalmente intesa come calatis comitiis, id est in populi contione: cfr. Catalano, Contributi, p. 239. Sulla contio è fondamentale Fest.-Paul. p. 34 L: CONTIO significat conventum, non tamen alium, quam eum, qui

<a> magistratu vel a sacerdote publico per praeconem convocatur (più sintetico Fest.-Paul. p. 58 L: CONTIO conventus, dicta quasi convocatio). Le contiones sacerdotali conosciute sono poche,

come sottolinea F. Pina Polo, Procedures and Functions of Civil and Military contiones in Rome, «Klio» 77 (1995), p. 211: si tratta della contio per la sortitio delle Vestali, introdotta verso il 250 a.C. da una lex Papia e attestata da Gell. n.A. 1, 12,11 (cfr. supra, Cap. 3.3), e della contio per la nominatio degli auguri, introdotta probabilmente nel 104/3 dalla lex Domitia e attestata da Rhet. Her. 1, 11,20 (cfr. supra, Cap. 3.4).

84 Favorevole all’assimilazione dei comitia calata alla contio è Pina Polo, Las contiones, pp. 62-64 (sintesi in Id., Procedures, p. 206). Contrario è Catalano, Contributi, p. 363 con nota 31, secondo il quale una differenza tra le due assemblee sarebbe consistita nell’auspicazione iniziale, presente negli uni (come in tutti in comizi), assente nell’altra: è però lo stesso studioso a riconoscere che nessuna fonte attesta esplicitamente l’auspicazione per i comitia calata.

possiamo sostenere che l’originaria presidenza dei comitia calata rientrasse in tutti i casi tra le prerogative del rex sacrorum.86

Una valida conferma in tal senso può venire dalla notizia che esistevano due giorni all’anno, il 24 marzo e il 24 maggio, ai quali già il calendario pregiuliano attribuiva la sigla QRCF, Quando Rex Comitiavit Fas.87 Questi giorni, in cui il

rex era chiamato a “comitiare”, vanno infatti identificati con i due giorni che, secondo Gaio, erano riservati in antico ai comitia calata per i testamenti: del resto, i giorni QRCF venivano a completare il 23 marzo e il 23 maggio, i giorni dei Tubilustria (= la purificazione delle trombe), che rappresentavano il tipico rituale di accompagnamento alla stagione bellica insieme agli stessi testamenti.88 Pare

allora plausibile che il verbo comitiare, riferito al rex sacrorum, abbia valore tecnico-giuridico e alluda alla sua presidenza dei comizi testamentari.

Si noti tuttavia come le poche fonti antiquarie che si occupano dei giorni QRCF danno al verbo comitiare un significato cultuale e, soprattutto, non lo collegano ai comitia calata:

Varro lL 6, 31: Dies qui vocatur sic “Quando rex comitiavit fas”, is dictus ab eo quod eo die rex sacrificolus †dicat† ad comitium, ad quod tempus est nefas, ab eo fas: itaque post id tempus lege actum saepe.

86 È immaginabile che si procedesse diversamente solo nel caso in cui all’ordine del giorno dei comitia calata ci fosse l’inaugurazione di un nuovo rex sacrorum: cfr. Catalano, Contributi, p. 372. In nessun caso, comunque, appare fondata l’ipotesi di una presidenza magistratuale dei comitia calata, come invece suppongono Bleicken, Oberpontifex, pp. 352-356; Latte, Römische Religionsgeschichte, p. 400; Szemler, s.v. Pontifex, coll. 344-346; Wolf, Comitia, p. 6. Non esclude una presidenza magistratuale neppure Van Haeperen, Le collège pontifical, p. 308.

87 Cfr. Degrassi, Fasti, pp. 7 e 11; e soprattutto, A. Magdelain, «Quando rex comitiavit fas», «RHD» 58 (1980), pp. 5-11, ripubblicato in Id., Ius, Imperium, Auctoritas. Études de droit romain, Roma 1990, pp. 271-277, da cui citiamo nelle note seguenti.

88 L’associazione tra giorni QRCF e comizi testamentari è dovuta a Th. Mommsen, Die römische Chronologie bis auf Caesar, Berlin 1859, pp. 241-244, sulla base di Gai. Inst. 2, 101-103 (testo cit. supra, in nota 73). Mommsen è seguito, tra gli altri, da Basanoff, Regifugium, pp. 120- 124; inoltre da Magdelain, «Quando rex comitiavit fas», pp. 273-274; Scullard, Festivals, p. 95; Rüpke, Kalender, pp. 215-217; Blaive, Rex Sacrorum, pp. 143-144; e Liou-Gille, Les Agonia, pp. 57-58. Per il legame tra giorni QRCF e Tubilustria, cfr. anche Wissowa, Religion, p. 512 nota 4, Rosenberg, s.v. Rex sacrorum, coll. 723-724, e Coarelli, Il Foro Romano I, pp. 186-188, che tuttavia non accettano l’associazione mommseniana. Per il legame tra i testamenti e la stagione bellica, cfr. sempre Gai. Inst. 2, 101-103.

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