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Modalità di elezione sacerdotale

Nel documento Il rex sacrorum a Roma e nell'Italia antica (pagine 141-145)

NELLA ROMA REPUBBLICANA

3.3. Dal III al II secolo: il prevalere del pontifex maximus 1 Episodi e protagonist

3.3.2. Modalità di elezione sacerdotale

Il racconto di Livio sugli eventi del 180 conduce ad un’ulteriore precisazione: la scelta del rex sacrorum, analogamente a quella dei flamini maggiori, non dipendeva più dai membri in carica dell’antico ordo sacerdotum, bensì era affidata allo stesso pontefice massimo come capo del collegio pontificale.

La procedura, che si può ricostruire dal confronto con altre testimonianze, comprendeva ormai tre momenti successivi: nominatio, captio (o creatio, o lectio)

117 Come sottolinea Szemler, The Priests, p. 76 nota 4, Albino risulta in assoluto il primo Romano che, essendo sacerdote, rivestì una magistratura. Ma questo non esclude affatto che si fossero verificate precedenti combinazioni di sacerdozio e magistratura, soprattutto con sacerdoti estranei all’ordo: la cautela è d’obbligo, visto che i fasti sacerdotali anteriori al 250 sono molto lacunosi: cfr. gli elenchi aggiornati in Rüpke-Glock, Fasti, vol. 1, pp. 53-61.

118 L’autorità del pontefice massimo andò oltre il controllo disciplinare sui singoli sacerdoti del collegio: le fonti tardo-repubblicane, infatti, permettono di dire che a lui spettò la facoltà di convocare e dirigere le riunioni collegiali, mantenendo quindi i contatti ufficiali col senato e coi magistrati a nome del collegio stesso (pro collegio); in più, dato che una decisione collegiale (decretum) fu ritenuta valida se presa da tre membri (si ricordi il già citato Cic. har. resp. 6,12), è probabile che uno di questi dovesse essere (salvo impedimenti o assenze) proprio il pontefice massimo: cfr. esauriente sintesi in Van Haeperen, Le collège pontifical, pp. 186-194.

e inauguratio.119 Resosi infatti libero il posto di rex o di flamen, spettava

innanzitutto al collegio pontificale il compito di stilare un elenco di tre candidati, i cosiddetti nominati, adatti a ricoprirne il ruolo;120 era poi il pontefice massimo a

scegliere tra i nomi della lista il nuovo sacerdote, che pertanto diveniva captus; infine, dietro richiesta dello stesso pontefice, si procedeva all’inauguratio,121 che

era necessaria affinché il personaggio captus divenisse a tutti gli effetti rex sacrorum o flamen.122

Nel nostro caso, il testo liviano permette dunque di verificare lo scrupolo con cui vennero rispettati tutti i passaggi dell’elezione, che da un punto di vista formale può essere così riassunta: il pontefice massimo Gemino, titolare della captio, aveva scelto L. Cornelio Dolabella, che era probabilmente il primo della lista dei nominati; tuttavia, dopo che un non meglio precisato vitium de caelo –

119 Oltre alle fonti citate in nota 109, cfr. Liv. 29, 38,6, Suet. Caes. 1 e Cal. 12, ma soprattutto Tac. ann. 4, 16, che esplicita l’antica modalità di scelta del flamine Diale: Nam patricios confarreatis parentibus genitos tres simul nominari, ex quis unus legeretur, vetusto more. Quanto al termine tecnico per indicare il secondo momento della procedura, non c’è uniformità di giudizio tra i moderni: cfr. Catalano, Contributi, pp. 217-218; Linderski, Religious Aspects, pp. 256-257; Martini, Carattere, pp. 255-257; più diffusamente Guizzi, Aspetti, pp. 31-45.

120 Nessuna fonte dice espressamente che la lista con i tre nomi veniva preparata dal collegio pontificale. Di questo parere, tuttavia, sono generalmente gli studiosi moderni: cfr. Taylor, Caesar’s Colleagues, p. 388; Catalano, Contributi, pp. 235-236; Guizzi, Aspetti, p. 57; Beard, Priesthood, p. 23; Van Haeperen, Le collège pontifical, pp. 99-100. In effetti, la nominatio da parte del collegio pontificale potrebbe essere il relitto della più antica procedura di nomina affidata all’ordo sacerdotum.

121 Dal testo di Livio sembrerebbe che l’inauguratio fosse compiuta dagli stessi pontefici, in particolare dal pontefice massimo; in realtà, il pontefice massimo non faceva altro che dare a un augure il mandato di inaugurare: Catalano, Contributi, pp. 221-222, specifica infatti che il verbo inaugurare, se ha per soggetto il pontefice massimo, significa “chiedere e far eseguire, ad un augure, l’inaugurazione” (cfr. TLL: inaugurare = auguriis adhibitis instituere, consecrare, ordinare). Del resto, l’ormai noto Macr. Sat. 3, 13,11 attesta che l’inaugurazione del flamine L. Cornelio Lentulo Nigro fu compiuta da un augure. Quanto al rex sacrorum, potremmo addirittura ritenere di conoscere i gesti compiuti dall’augure nella cerimonia inaugurale, se – sulla scia di Mommsen, Römisches Staatsrecht, vol. 2, p. 9, seguito da Magdelain, Recherches, p. 39, Linderski, The Augural Law, p. 2256, e Blaive, De la designatio, p. 86 – considerassimo il racconto di Liv. 1, 18,6-9 (dedicato all’inauguratio di Numa Pompilio sulla Arx) un’anticipazione fittizia dell’inauguratio repubblicana del rex sacrorum.

122 Cfr. Catalano, Contributi, pp. 230-238; Guizzi, Aspetti, p. 53; Linderski, Religious Aspects, pp. 256-257, e Van Haeperen, Le collège pontifical, pp. 101 e 304-307: la semplice captio produceva comunque alcuni effetti giuridici, come dimostra il diritto del pontefice massimo ad infliggere una multa (ius multae dicendae) a Dolabella prima dell’inauguratio. La vera e propria inauguratio, che doveva tenersi sempre sulla Arx, era conclusa dalla proclamazione pubblica del nuovo sacerdote davanti ai comitia calata, riuniti nella Curia Calabra sul Campidoglio: cfr. Mommsen, Römisches Staatsrecht, vol. 3, pp. 378-379; Vanggaard, The Flamen, p. 56; Tansey, The Inauguration, p. 254; infine, vedi infra, Cap. 5.3.

un fulmine o un tuono – fece interrompere lo svolgimento dei comizi (riuniti per l’istanza di appello) e indusse il collegio pontificale a concludere che l’intemperante Dolabella non era adatto al sacerdozio,123 solo P. Clelio Siculo, il

secondo nominatus della medesima lista, fu captus dal pontefice e alla fine inauguratus, così divenendo il regolare successore del rex sacrorum morto per la pestilenza.124

Secondo Van Haeperen, un così articolato procedimento per l’elezione di rex sacrorum e flamines, che nel 180 appare già ben collaudato, doveva essere illustrato da Livio nei libri perduti della seconda decade: in altre parole, è presumibile che i Romani lo avessero introdotto tra il 292 e il 219.125 Ebbene, non

si può mancare di sottolineare che, nel medesimo arco cronologico, entrò in vigore pure l’elezione popolare del pontefice massimo:126 fu deciso, in effetti, che i

pontefici nominassero fra loro i tre personaggi più degni della carica e, tra questi, cooptassero infine chi usciva vincitore dal voto popolare di 17 tribù estratte a sorte (è la minor pars populi di cui parla Cicerone).127 Poco importa stabilire se la

novità scattasse intorno al 254, quando divenne pontefice massimo il celebre Ti. Coruncanio (su cui torneremo nelle prossime pagine), oppure intorno al 241,

123 Questo tuttavia non pregiudicò la validità del suo incarico magistratuale: anzi, Liv. 41, 1,3 conferma che Dolabella rimase duumvir navalis almeno fino al 178.

124 P. Clelio Siculo potrebbe essere identificato con colui che aveva rivestito la carica di flamine fino al 223: cfr. Szemler, The Priests, p. 175. Infatti, una persona costretta a lasciare il flaminato per negligenza poteva poi rivestire un altro sacerdozio: così dimostra il caso di M. Cornelio Cetego che, pur avendo perso il flaminato (cfr. supra, nota 107), divenne pontefice nel 213 (cfr. infra, nota 128). Ad ogni modo, secondo Rüpke-Glock, Fasti, vol. 1, pp. 86-90 e vol. 2, pp. 898-899, Siculo rimase rex sacrorum fino al 170 circa.

125 Van Haeperen, Le collège pontifical, p. 100.

126 Cfr. Taylor, The Election of the Pontifex Maximus in the Late Republic, «CPh» 37 (1942), pp. 421-424; Van Haeperen, Le collège pontifical, pp. 120-121. Sul pontefice massimo nei primi tempi della repubblica, vedi supra, nota 70.

127 Cic. leg. agr. 2, 7,18 ricorda che questa procedura (nominatio+creatio+cooptatio) fu estesa a tutti i più importanti sacerdoti con la lex Domitia: maiores nostros tam fuisse popularis ut, quod per populum creari fas non erat propter religionem sacrorum, in eo tamen propter amplitudinem sacerdoti [allude al pontefice massimo] voluerint populo supplicari. Atque hoc idem de ceteris sacerdotiis Cn. Domitius, tribunus plebis, vir clarissimus tulit, quod populus per religionem sacerdotia mandare non poterat, ut minor pars populi vocaretur; ab ea parte qui esset factus, is a conlegio cooptaretur. Che la minor pars populi fosse chiamata a scegliere da una lista di 3 nomi, è un’intuizione moderna (ad es. sulla base di Liv 25, 5: testo nella nota seguente), come sottolinea Van Haeperen, Le collège pontifical, p. 120 nota 197. Nulla si può dire invece su tempi e luoghi dell’elezione pontificale, almeno per il III secolo: cfr. Taylor, The Election, p. 422 nota 7; Delgado Delgado, Criterios, p. 69 nota 50.

quando le tribù territoriali raggiunsero il numero definitivo di 35 (sulla base del quale, le 17 tribù sorteggiate erano giustamente viste da Cicerone come una minor pars populi).128 Basti qui rilevare che i comitia pontificis maximi,

strutturati in maniera simile alle elezioni magistratuali, fecero del pontefice massimo una figura senza dubbio più autorevole di quanto fosse stata in passato, a livello non soltanto sacerdotale ma anche civile.129 Si può dire, allora, che la

nuova modalità di elezione del pontifex maximus (allargata alla partecipazione popolare) e la coeva modifica della procedura per la scelta di rex sacrorum e flamines (ridotta, per converso, al potere discrezionale dello stesso pontefice) furono complementari nel sancire legalmente il processo di riorganizzazione sacerdotale da cui solo il pontefice massimo uscì rafforzato, così da accentuare la fusione tra la sfera del sacrum e quella del publicum.130

A conferma di quanto andiamo dicendo, è utile un confronto con la procedura di nomina delle Vestali. Abbiamo già ricordato che quello delle sacerdotesse di Vesta era un sacerdozio particolarmente legato alla figura del rex e abbiamo altresì cercato di dimostrare che, nei primi tempi della repubblica, la loro elezione competeva al rex sacrorum. Ebbene, la situazione mutò di sicuro solo quando una lex Papia stabilì che, per il posto vacante di una Vestale, spettasse al pontefice massimo stilare una lista di venti candidate (nominatio) e tra queste assumere

128 Cfr. Taylor, The Election, p. 421; Szemler, The Priests, pp. 30, 68 e 78. Altre ipotesi di datazione sono riferite in Delgado Delgado, Criterios, p. 70 con nota 57. Ad ogni modo, la prima attestazione della procedura risale solo al 212, quando fu eletto pontefice massimo P. Licinio Crasso Divite: Comitia inde pontifici maximo creando sunt habita; ea comitia novus pontifex M. Cornelius Cethegus habuit. Tres ingenti certamine petierunt , Q. Fulvius Flaccus consul, qui et ante bis consul et censor fuerat, et T. Manlius Torquatus, et ipse duobus consulatibus et censura insignis, et P. Licinius Crassus, qui aedilitatem curulem petiturus erat. Hic senes honoratosque iuvenis in eo certamine vicit (Liv. 25, 5,2-4).

129 Così anche secondo Beard-North-Price, Religions of Rome, vol. 1, p. 100. La presidenza dei comizi pontificali, che nel 212 appare affidata a uno dei pontefici ordinari (Liv. 25, 5,2), passò ai consoli (Cic. ad Brut. 1, 5,4) probabilmente dopo l’approvazione della lex Domitia, quando i comizi pontificali divennero comizi per tutti i collegi maggiori: cfr. infra, Cap. 3.4.

130 Ovviamente non possiamo condividere l’opinione di chi – partendo dal presupposto (infondato, come abbiamo visto) che il pontefice, sin dall’inizio della repubblica, avesse la piena facoltà di scegliere flamini e rex sacrorum e fosse lui stesso scelto direttamente dai pontefici – ritiene che i cambiamenti del III secolo introducessero forme di limitazione al potere del pontefice stesso e del collegio da lui presieduto. Cfr. da ultima Van Haeperen, Le collège pontifical, p. 100 (= Mekacher-Van Haeperen, Le choix des vestales, p. 71): «je serais tentée d’assigner les modifications dans le processus de choix de ces prêtres à un même courant, visant à réduir le rôle tout-puissant du collège pontifical ou du pontifex maximus et à accorder au peuple un minimum de contrôle».

nel sacerdozio (captio) colei che fosse stata sorteggiata davanti al popolo (sortitio in contione).131 L’elemento per noi fondamentale è che una norma del genere è

databile verso il 250 a.C., anche perché – come avvenne per il rex sacrorum e i flamines maiores – introdusse per l’elezione delle Vestali la fase della nominatio prima della captio, sotto la regia del pontefice massimo.132 Non a caso, dunque,

proprio intorno alla metà del III secolo, la lex Papia contribuì a sancire il declino del rex sacrorum e dell’intero ordo sacerdotum, mentre creava tra le Vestali e il pontefice massimo un legame nuovo che sarebbe diventato sempre più stretto e inscindibile, fino alla nota consacrazione ideologica voluta agli inizi del principato da Augusto.133

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