2. La disciplina del mandato di arresto europeo
2.3 I limiti al principio di reciproco riconoscimento
Parallelamente al riconoscimento del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni penali, bisogna sottolineare i limiti a cui esso è sottoposto.
I limiti a cui è sottoposto vanno essenzialmente una direzione predominante: il rispetto dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, conclusa a Nizza.24 Questo primo e basilare limite è disciplinato proprio
quando il ricorso al proprio diritto nazionale condurrebbe a soluzioni diverse. Questa fiducia svolge un ruolo analogo a quello della leale cooperazione.
24 Nel Preambolo della Carta di Nizza viene individuato il suo obbiettivo che consiste nel creare tra i popoli europei un’unione sempre più stretta per condividere un futuro di pace fondato su valori comuni. Più nello specifico nel Preambolo è affermato che a tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti
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all’articolo 1 comma 3 della decisione quadro del mandato di arresto europeo, immediatamente dopo la definizione del principio di mutuo riconoscimento, tale deve essere la sua rilevanza. L’articolo, oltre a prevedere il rispetto dei diritti fondamentali indicati, precisa pure che questi non possono essere modificati per effetto della presente decisione quadro sull’euromandato.
Inoltre, a questi si aggiungono anche i limiti al principio di mutuo riconoscimento attinenti al rispetto dei principi generali delle Costituzioni dei Paesi membri in cui la decisione quadro del mandato di arresto europeo si va ad inserire25.
Quando si parla del rispetto di tali diritti nei confronti della persona protagonista del mandato, questi emergono già nel Preambolo della
DQMae dove il testo prevede al decimo considerando che l’attuazione
del mandato di arresto europeo “può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti dall’art. 6 TUE, constatata dal Consiglio in applicazione dell’art. 7 par. 1 dello stesso Trattato, e con le conseguenze di cui al par. 2”. Sulla stessa scia prosegue i considerando dodici e tredici: il primo afferma che la
fondamentali alla luce dell’evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici. La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell’Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull’Unione europea e dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d’Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Questa Carta è divisa per capi, i quali si incentrano su diversi ambiti di tutela: la dignità della persona, la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, la cittadinanza, la giustizia.
25 La seconda parte del dodicesimo considerando del Preambolo della DQMae recita che la presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, al rispetto del diritto alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione.
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Decisione quadro “rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’art. 6 del Trattato sull’Unione Europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, segnatamente il capo VI”; il secondo, invece, afferma che “nessuna persona dovrebbe essere allontanata, espulsa o estradata verso uno Stato allorquando sussista un serio rischio che essa venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altri trattamenti o pene inumani o degradanti”.
Suddetti limiti sono ripresi in parte e posti dalla stessa legge italiana di
recepimento, la quale indica tre ordini di limiti all’applicazione del
principio di reciproco riconoscimento:
a) Uno è già posto direttamente nelle sue disposizioni di principio laddove afferma che l’attuazione dell’euromandato non dovrà superare i limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e del giusto processo.
b) Altro opportuno limite lo si trova laddove, sempre nella legge di recepimento, in esecuzione di un provvedimento cautelare il mandato emesso debba essere sottoscritto e motivato da un giudice. c) Un altro è rintracciabile nel rispetto dei seguenti diritti e principi
stabiliti dai trattati internazionali e dalla Costituzione26.
26 Art.2.1 legge 69 del 2002. Individua i seguenti limiti in:
a) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa
esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare dall'articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e dall'articolo 6 (diritto ad un processo equo), nonché dai Protocolli addizionali alla Convenzione stessa;
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Accanto a questi limiti ‘originari’, se ne affiancano altri introdotti recentemente con il d.lgs. 149 del 201727.
a) Uno di essi è posto in riferimento alla tutela dei diritti fondamentali della persona. L’art. 696-ter c.p.p., introdotto dal d.lgs. del 2017, definisce infatti che “l’autorità giudiziaria provvede al riconoscimento e all'esecuzione se non sussistono fondate ragioni per ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti che configurano una grave violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, dei diritti fondamentali della persona riconosciuti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea o dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
b) È comunque sempre prevista la ricorribilità per Cassazione per violazione di legge derivante da sentenze e provvedimenti sulla libertà personale
c) Infine, pone un obbligo per il Ministro di Giustizia, l’autorità centrale individuata dal nostro ordinamento per occuparsi delle vicende dell’euromandato, consistente nel garantire l’osservanza delle condizioni eventualmente poste dall’autorità giudiziaria dello Stato straniero con il limite della non contrarietà delle stesse ai principi fondamentali dell’ordinamento.
b) i principi e le regole contenuti nella Costituzione della Repubblica, attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli relativi alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonché quelli relativi alla responsabilità penale e alla qualità delle sanzioni penali.
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La pena prevista in caso di grave e persistente violazione, da parte dello Stato richiedente, dei principi suddetti, è la possibilità per lo Stato italiano di rifiutare laconsegna dell'imputato o del condannato.
Il principio del mutuo riconoscimento viene in tal modo “positivizzato” come principio generale di diritto dell’Unione e viene direttamente recepito nell’ordinamento interno come base legale di un nuovo sistema di cooperazione, ponendosi, da un lato, quale canone regolativo dei singoli atti normativi europei che ad esso si ispirano, dall’altro lato, quale principio di diritto europeo che funge da paradigma interpretativo per orientare e risolvere le diverse questioni problematiche inevitabilmente sottese alla prassi dei meccanismi di funzionamento delle più disparate procedure di mutuo riconoscimento28.
28 G. De Amicis, Lineamenti della riforma del libro XI del codice di procedura penale, in Diritto penale contemporaneo, 19 aprile 2019.
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