• Non ci sono risultati.

Le procedure di consegna, attiva e passiva

2. La disciplina del mandato di arresto europeo

2.1 Le procedure di consegna, attiva e passiva

Partiamo da un’analisi piuttosto rapida del primo aspetto innovativo del mandato di arresto europeo, le procedure di consegna e le differenze con le procedure dell’estradizione, per poi giungere al secondo aspetto, il principio del reciproco riconoscimento, che tratterò con più accuratezza in quanto punto di partenza del mio lavoro di tesi.

Per ottenere un mandato di arresto europeo è necessario seguire un iter procedurale che parta dalla richiesta di un'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'UE perché si proceda all'arresto di una persona in un altro Stato membro e la si consegni al primo Stato membro ai fini dell'esercizio penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà. Tutto questo avviene mediante contatti diretti fra le varie autorità nazionali preposte a svolgere tale attività. Si parla di procedura passiva di consegna quando uno Stato membro straniero richiede all'Italia la consegna del soggetto; viceversa, la procedura attiva di consegna si ha quando è l’Italia a chiedere a uno Stato membro la consegna del soggetto. La procedura è disciplinata dalla decisione quadro dall’articolo 9 al 25 e sostanzia in alcuni momenti chiave:

I. trasmissione di un mandato d'arresto europeo II. informazione al ricercato dei diritti di cui gode III. decisione sul mantenimento in custodia

IV. Audizione della persona in attesa della decisione V. decisione sulla consegna

21

Sostanziali sono le differenze tra la nuova procedura del mandato di arresto europeo e la vecchia dell’estradizione. Esse possono essere sintetizzate nei seguenti punti18:

1) Termini più rigorosi

Il paese in cui la persona è arrestata deve adottare la decisione finale sull'esecuzione del mandato d'arresto entro 60 giorni dall'arresto. Se la persona arrestata acconsente alla consegna, la decisione è presa entro dieci giorni. La persona ricercata deve essere consegnata il più rapidamente possibile a una data convenuta tra le autorità incaricate, al massimo entro dieci giorni dalla decisione relativa all'esecuzione del mandato d'arresto europeo.

2) Attenuazione del principio della doppia incriminazione

Per 32 categorie di reati, previsti all’articolo 2 della decisione quadro, non si procede più a verificare che l'atto costituisca un reato in entrambi i paesi. L'unico requisito è che sia punibile con una pena edittale massima della reclusione di almeno tre anni nel paese che ha emesso il mandato.

Per gli altri reati non compresi nella lista dell’art.2, l'arresto può essere subordinato alla condizione che l'atto costituisca un reato nel paese d'esecuzione.

3) Assenza di intervento a livello politico

Le decisioni vengono prese solo dalle autorità giudiziarie, senza alcun tipo di considerazioni politiche.

22 4) Consegna di propri cittadini

In linea di principio, gli Stati membri dell'UE non possono più rifiutare la consegna dei propri cittadini, a meno che assumano la competenza per l'azione penale o l'esecuzione della pena privativa della libertà nei confronti del ricercato.

5) Garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari ex articolo 5 della decisione quadro 2002/584.

Il paese che esegue il mandato di arresto europeo può chiedere le seguenti garanzie:

a) se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata «in absentia», la consegna può essere subordinata se l'autorità giudiziaria emittente fornisce assicurazioni sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro emittente e di essere presenti al giudizio.

b) dopo un certo periodo la persona avrà diritto a chiedere una revisione, nel caso in cui si sia trattato di una condanna all'ergastolo.

c) il ricercato può trascorrere il periodo di detenzione nel paese d'esecuzione se si tratta di un cittadino o di un residente (abituale) in tale paese.

23

6) Motivi tassativi per rifiutare il mandato di arresto europeo

Un paese può rifiutare la consegna della persona oggetto del mandato solo nel caso in cui si applichi uno dei seguenti motivi per il rifiuto obbligatorio o facoltativo:

a) Motivi obbligatori ex articolo 3 della decisione quadro 2002/584: - la persona è stata già giudicata per lo stesso reato (principio del "ne bis in idem")

- minori (il soggetto non ha compiuto l'età prevista per la responsabilità penale nel paese d'esecuzione)

- amnistia (il paese d'esecuzione avrebbe potuto perseguire il soggetto e il reato è stato amnistiato in tale paese).

b) Motivi facoltativi ex articolo 4 della decisione quadro 2002/584: - mancanza di doppia incriminazione per i reati che non siano

compresi tra le 32 fattispecie penali di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro sul mandato di arresto europeo

- giurisdizione territoriale

- procedura penale nel corso del paese dell'esecuzione - prescrizione, ecc.

c) Motivi facoltativi ex articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584, sulle decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente, in base al quale l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al

24

processo terminato con la decisione, ad esclusione di alcuni specifici casi previsti nell’articolo citato.

Tra questi sei punti, ve ne sono alcuni come il due, il cinque, il sei, che hanno assunto un particolare rilievo in ambito giurisprudenziale per gli importanti risvolti avuti in correlazione alla garanzia di una tutela efficacie dei diritti fondamentali dell’uomo della Carta di Nizza. Di questi avremo particolare modo di parlarne in seguito, solo dopo aver introdotto la seconda novità della decisione quadro del 2002: il principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e dei provvedimenti giudiziari degli altri Stati membri.

2.2 Il principio del reciproco riconoscimento come