rischio di trattamenti inumani e degradanti: il caso Romeo Castaño c Belgio
3. Il rapporto fra Brexit, mandato di arresto europeo, tutela dei diritti fondamentali.
3.1 Una breve introduzione del contesto
Un tema di attualità di assoluto clamore mediatico è senza dubbio la Brexit. L’iter procedurale per l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea è stato originato da un referendum svolto il 23 giugno 2016 nel Regno Unito e a Gibilterra, e che avrebbe dovuto concludersi non oltre il 2019. Come infatti regolato dall’articolo 50 del Trattato di sull’Unione europea, il paese che abbandona l’Unione e le autorità dell’Unione stessa hanno due anni per negoziare i termini della separazione. Il referendum è stato di tipo consultivo e non vincolante, e si è concluso con un voto favorevole all’uscita dalla UE con il 51,9% dei voti, contro il 48,1% che ha votato per rimanere. Il risultato ha messo in luce un’evidente spaccatura della Regno Unito sia a livello geografico - in Scozia e in Irlanda del Nord infatti, ha vinto il “Remain, il “Leave” ha invece vinto in Galles e nell’Inghilterra profonda (non a Londra) - sia a livello generazionale -a votare a favore del “Remain” sono stati i giovani fino a 40 anni, favorevoli al “Leave” invece la popolazione di età superiore.Tuttavia, a oltre tre anni dal referendum che ha decretato il divorzio da Bruxelles, a Londra l'incertezza regna sovrana. Infatti, dopo una prima proroga, il 21 marzo 2019, e poi a una seconda proroga, il 10aprile 2019, al fine di consentire la ratifica dell’accordo di recesso, che non avrebbe dovuto superare in nessun caso il 31 ottobre 2019, si è giunti proprio a fine ottobre a stabilire una terza proroga che scade il 31 gennaio 2020 per dare tempo al Regno Unito di andare a nuove elezioni, come chiesto dal Primo Ministro Boris Johnson. Partendo dal presupposto che l’accordo di recesso non può essere riaperto e che ogni impegno, dichiarazione o
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altro atto unilaterale dovrebbe essere compatibile con la lettera e lo spirito dell’accordo di recesso, tuttavia, qualora la posizione del Regno Unito dovesse cambiare, il Consiglio europeo è disposto a riconsiderare la dichiarazione politica sulle future relazioni, in linea con le posizioni e i principi stabiliti nei suoi orientamenti e nelle sue dichiarazioni72. In una propria sentenza73, la Corte di Lussemburgo,
nell’interpretare l’art.50 TUE, ha stabilito che qualora uno Stato membro abbia notificato al Consiglio europeo la propria intenzione di recedere dall’Unione, tale disposto consente allo Stato recedente di revocare unilateralmente la notifica fino a che non sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con l’Unione europea (anche oltre i due anni previsti dall’art.50), mediante comunicazione scritta al Consiglio europeo, dopo che lo Stato membro interessato abbia assunto la decisione di revoca conformemente alle sue norme costituzionali. In sostanza, secondo la Corte, la revoca riflette la decisione sovrana di tale Stato di mantenere lo status di Stato membro dell’Unione, che l’iniziale notifica non ha l’effetto di sospendere o di alterare74. Parte della dottrina75 ha visto in questo
passaggio un tentativo politico della Corte di offrire una via giuridica al Regno Unito per riconsiderare l’intenzione di abbandonare davvero l’Unione. A riguardo, pure nelle Conclusioni del Consiglio europeo straordinario del 10 aprile 2019 sia nella decisione (UE) 2019/584 del
72 Riunione straordinaria del Consiglio europeo sull’articolo 50 del 10 aprile 2019, conclusioni (EUCO XT 20015/19), p. 1, punti 4 e 5.
73 Corte giust. (Seduta Plenaria), 10 dicembre 2018, Wightman e altri c. Secretary of State for Exiting the European Union, C-621/18.
74 Corte giust. (Seduta Plenaria), 10 dicembre 2018, Wightman e altri c. Secretary of State for Exiting the European Union, cit., punto 59, che richiama la Corte giust., 19 settembre 2018, RO, C-327/18 PPU, cit., punto 45.
75 A proposito vedi: G. Marchegiani, La Corte di giustizia e la revocabilità della
dichiarazione di recesso ai sensi dell’art. 50 TUE, in www.eurojus.it, 13 gennaio
2019; nonché S. Crespi, Spunti di riflessione a margine della sentenza della Corte di
giustizia relativa al diritto degli Stati membri di revocare la notifica di recesso dall’Unione europea, in www.eurojus.it, 18 marzo 2019; nonché C. Margiotta Questa casa non è un albergo! A proposito della sentenza Wightman, in
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Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, dell’11 aprile 2019, si affermi che il Regno Unito, a norma dell’art. 50 TUE, continuerà durante il periodo di proroga a essere uno Stato membro con tutti i diritti e gli obblighi che ne conseguono, e che ha il diritto di revocare la sua notifica in qualsiasi momento. Ad ogni modo, come stabilito da un’altra sentenza della Corte di Lussemburgo76, la notifica
dell’intenzione di recedere dall’Unione da parte di uno Stato membro non muta la sua competenza fissata dal regolamento Dublino III perché la notifica in discorso non ha l’effetto di sospendere l’applicazione del diritto dell’Unione in detto Stato membro e, pertanto, tale diritto continua ad essere pienamente vigente in tale Stato fino al suo effettivo recesso dall’Unione.
Ciononostante, la situazione di impasse venutasi a creare ha reso indispensabile adattare la data di entrata in vigore dell’accordo di recesso e introdurvi alcuni adattamenti. In questo scenario variegato, deve essere considerato anche il lavoro che ha svolto e sta svolgendo la Corte di giustizia dell’Unione europea che ha già dovuto affrontare il primo caso di recesso dall’Unione, interpretando a più riprese l’art. 50 TUE che tale recesso disciplina. In questa sede è necessario occuparsi specificamente della sentenza dei giudici di Lussemburgo nella causa RO del 19 settembre 201877, relativa ai rapporti fra Brexit
e mandato di arresto europeo. Essendo la prima sentenza a riguardo, essa ha costituito da “apripista”78 nella materia.
Occorre ora tornare al caso RO di partenza, per analizzare i fatti e le questioni pregiudiziali che hanno portato, da ultimo, la Corte a una pronuncia in sintonia con le conclusioni dell’Avvocato generale.
76 Corte giust., 23 gennaio 2019, M.A. e altri c. International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Attorney General, Ireland, C-661/17. 77 Corte giustizia, 19 settembre 2018, RO, C-327/18 PPU.
78 M. Bargis, Il mandato di arresto ai tempi della Brexit, in Diritto penale
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