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I poteri del Presidente prorogato e del Presidente supplente

Capitolo II – Lo scioglimento nel dibattito in Assemblea costituente

4. I limit

4.4. I poteri del Presidente prorogato e del Presidente supplente

La questione del divieto di sciogliere durante il semestre bianco apre, a sua volta, un’altra problematica. Invero, a questa ragione la quasi totalità della dottrina connette l’impossibilità di esercitare tale potere per il Presidente che sia in regime di prorogatio, cioè per il Capo dello Stato che, ai sensi dell’art. 85, comma terzo, Cost. vede prorogati i propri poteri nel frattempo che ‹‹se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l’elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove››. Il collegamento con il divieto di cui sopra è evidente allorché si vanno ad analizzare le due cause che principalmente conducono a questa conclusione.

Prima ragione: il rischio di influenzare il collegio elettorale nell’elezione presidenziale. Il Presidente è prorogato qualora sia scaduto il proprio settennato, ed il Parlamento in seduta comune nel frattempo non sia stato in grado di scegliere il successore: per questo, per evitare una pericolosa

vacatio al vertice dello Stato, il Presidente uscente mantiene la carica per il tempo necessario

all’individuazione e giuramento del nuovo. Ecco, ‹‹uno scioglimento deciso proprio in questo periodo è un colpo di Stato e può andare ad effetto solo mediante la forza››380: se il timore che il

Presidente della Repubblica possa compiere operazioni tali da favorire la propria rielezione nel suo

379 Cfr. R. ORRÙ, op. cit., pp. 130-131.

380 G. U. RESCIGNO, Art. 85, cit., p. 71; unica deroga ammessa dall’Autore è il caso di fine legislatura, in cui il

ultimo semestre di mandato, le remore dello stesso si attenuerebbero ulteriormente nella fase immediatamente successiva, non avendo questi nulla da perdere. Vi è chi avanza qualche dubbio sull’inoperatività di tale limite nel caso in cui il Parlamento in seduta comune si dimostri incapace di eleggere il nuovo Capo dello Stato, il che legittimerebbe il Presidente prorogato a sciogliere il nodo richiamando il rinnovamento delle Camere381: ma questa ipotesi configurerebbe un esempio di

scioglimento sanzione, che invece precedentemente abbiamo escluso dal novero delle fattispecie compatibili con la nostra forma di governo parlamentare.

Seconda ragione: l’affievolimento della rappresentatività. Se invece si facesse prevalere questo significato in qualità di ratio del divieto di convocare le elezioni nell’ultimo semestre presidenziale, la naturale conseguenza sarebbe il ravvisamento di una ancor minore rappresentatività se si sposta il termine oltre la scadenza del settennato. D’altronde, sarebbe proprio questa la ragione che giustificherebbe il compimento della sola ordinaria amministrazione per gli organi che siano cessati dalle proprie funzioni382.

Più controversa in dottrina è invece la questione dei poteri del Presidente supplente, ossia, se il Presidente del Senato, nel caso si trovi ad assumere temporaneamente le funzioni del Capo dello Stato ai sensi dell’art. 86 Cost., sia abilitato o meno a decretare la cessazione della legislatura. L’opinione più diffusa è quella che esclude in capo al supplente la facoltà di emanare il decreto di scioglimento. Le ragioni sono principalmente queste: la sovrapposizione fisica fra la persona che incarna il Presidente della Repubblica temporaneamente e quella che ricopre invece stabilmente le funzioni di Presidente del Senato vanifica la garanzia della previa consultazione dei Presidenti dei due rami parlamentari; la supplenza è un ufficio interinale dalle cui competenze – limitate all’ordinaria amministrazione – fuoriuscirebbe un potere eccezionale e strettamente presidenziale come quello di scioglimento; il supplente si trova nello stesso grado depotenziamento a cui va sistematicamente incontro il Presidente durante il semestre bianco383.

Vi è però altra parte della dottrina che effettua alcuni distinguo, ritenendo non opportuno parificare tutte le situazioni, e quindi più idoneo evitare risposte onnicomprensive. Per questo, alcuni studiosi preferiscono partire da una distinzione, operata a monte, fra: la cd. supplenza sede vacante, cioè successiva all’accertamento di un impedimento permanente (come la morte o le dimissioni); e la cd. supplenza sede plena, ossia quella che viene invocata al verificarsi di un impedimento temporaneo (ad es., un malanno o un viaggio all’estero). In buona sostanza, al supplente sede vacante il potere di sciogliere anticipatamente le Camere viene da tutti escluso, in quanto ‹‹potrebbe essere

381 Cfr. A. REPOSO, Riflessioni in tema di “semestre bianco”, cit., pp. 427-428.

382 Cfr. L. ELIA, Amministrazione ordinaria degli organi costituzionale, in Enc. dir., vol. II, Milano, 1958, p. 230, e M.

L. MAZZONI HONORATI, op. cit., p. 1333.

383 Si richiamano a queste ragioni: F. MOHRHOFF, op. cit., p. 20; P. BARILE, I poteri del Presidente della Repubblica, cit.,

pp. 335-336; L. ELIA, La continuità nel funzionamento degli organi costituzionali, cit., p. 139; A. BOZZI, Studi di diritto costituzionale, Milano, 1961, pp. 72-73; G. F. CIAURRO, op. cit., p. 7.

interpretato come tentativo […] di provocare la elezione di nuove Camere a lui favorevoli, e cioè in sostanza come colpo di Stato mascherato››384. Gli stessi costituzionalisti ritengono di poter

accordare tale facoltà al supplente sede plena, se e solo se si presenta una situazione di grave ed irreparabile crisi: ‹‹ne segue necessariamente che tale potere spetta al supplente esattamente allo stesso titolo che al Presidente della Repubblica››, perché al contrario, ‹‹negare al supplente questo potere significa negare all’ordinamento italiano l’ultimo strumento rimasto per sanare una crisi altrimenti insuperabile››385.

Dalle due più plausibili impostazioni descritte si discostano altri giuristi, coloro che invece ritengono, controcorrente, di conferire ampi poteri al Presidente supplente, anche in materia di scioglimento del Parlamento. Le considerazioni addotte si fondano però su complicati calcoli dei termini temporali previsti in Costituzione386.