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I poteri d‟indagine del Difensore civico federale australiano

Nel documento IL DIFENSORE CIVICO (pagine 135-138)

Capitolo VII. Il funzionamento dell‟Ombudsman del Commonwealth

4. I poteri d‟indagine del Difensore civico federale australiano

la dotazione di un potere discrezionale a maglie larghe e sostanzialmente privo di controllo, consente di calibrare gli obiettivi dell‟ufficio tenendo conto dell‟allocazione delle risorse.

Il generale potere di esaminare l‟azione amministrativa, l‟ampia discrezionalità nel decidere di non dare corso ad una doglianza, l‟assenza di una norma sanzionatoria che punisca il mancato intervento, sono tutte previsioni finalizzate a garantire all‟Ombudsman la possibilità di auto-determinare la propria azione.

In conclusione, tirando le fila di quanto descritto, risulta evidente che il principio informatore delle sezioni 5 e 6 della legge istitutiva, “Funzioni dell‟Ombudsman” e “Discrezionalità di non investigare alcune doglianze” sia quello dell‟autonomia, intesa come la capacità dell‟Ombudsman di perseguire la sua funzione mediante il libero esercizio dei poteri stabiliti per legge, senza che un‟altra Autorità possa interferire con questa determinazione.

L‟autonomia permette alla persona che ricopre la carica di Ombudsman di incidere profondamente nella determinazione degli obiettivi dell‟ufficio e nel corso degli anni – come diffusamente descritto in precedenza – vi è stato un sostanziale incremento delle investigazioni sistemiche rispetto a quelle originate dall‟impulso di parte, come esito della volontà espressa dagli Ombudsman di concentrarsi maggiormente sul fixing – role.293

4. I poteri d‟indagine del Difensore civico federale australiano

293 In modo tipicamente anglosassone, che privilegia la concretezza ai proclami, si assicura

Guardiamo ora più da vicino i poteri che possono essere esercitati dall‟Ombudsman in un‟indagine formale, vale a dire quando l‟Ombudsman ritiene di dare corso ad una doglianza oppure di iniziare un‟indagine motu proprio, dopo aver rilevato che la materia rientra tra le sue competenze.

Ai sensi della s 8 (1) della legge istitutiva, l‟Ombudsman deve comunicare l‟avvio della procedura al dirigente della struttura amministrativa nei cui confronti è diretta l‟indagine. Solitamente, le indagini sono condotte in forma riservata, ma l‟Ombudsman ha la discrezionalità di agire nel modo che ritiene migliore. Per quanto concerne i poteri istruttori, l‟Ombudsman può autorizzare un funzionario ad accedere negli uffici oggetto dell‟indagine, con il potere di ispezionare tutti i documenti ivi conservati. Quando l‟indagine potrebbe pregiudicare la sicurezza o la difesa del Commonwealth, occorre il permesso dell‟Attorney – General o del Ministro competente.

Il potere di richiedere informazioni, anche in via coattiva, è senz‟altro un altro strumento essenziale nelle mani dell‟Ombudsman. Tutti i soggetti che, nell‟esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di informazioni utili sono obbligati a riferirle all‟Ombudsman. La legge istitutiva tiene espressamente indenne l‟informatore da ogni sanzione. Più specificamente, dal punto di vista civilistico, è stato stabilito che la rivelazione di tali informazioni non costituisce una violazione del Privacy Act e, dal punto di vista penalistico, è stato previsto addirittura che la produzione di informazioni ottenute in tal modo non sia ammissibile nel processo. Inoltre, il soggetto che dovesse rendere tali dichiarazioni non incorre in alcuna violazione del segreto professionale.

Come si può notare, le previsioni legislative abbattono davvero ogni ostacolo per far ottenere all‟Ombudsman tutte le informazioni necessarie alla sua indagine. La

legge istitutiva va oltre e prevede anche un procedimento coattivo di reperimento di documenti, registrazioni o ogni altro supporto contenente informazioni. L‟Ombudsman può emettere un ordine scritto rivolto al soggetto in possesso di tali dati, di produrre entro un termine perentorio la documentazione oppure di rispondere a questioni rilevanti per l‟indagine. Se la persona si presenta nella data stabilita, l‟Ombudsman può esigere che presti giuramento. In via di eccezione, come appena notato trattando di accesso all‟interno della struttura amministrativa, se la rivelazione di quelle informazioni potesse pregiudicare la sicurezza, la difesa o le relazioni internazionali, l‟Attorney – General potrebbe dispensare il soggetto dal presentarsi o dal rendere quanto richiesto.

La sanzione per chi non adempie l‟obbligo di prestare le informazioni richieste, o di non prestare giuramento, è della multa fino a 1000 dollari australiani o la reclusione fino a tre mesi.294 Inoltre, l‟Ombudsman – previa informazione al Ministero – può richiedere alla Corte Federale Australiana di ordinare al soggetto di collaborare. La persona che non ottempera nemmeno in tal caso incorrere nelle conseguenze di aver violato un ordine della Corte Federale, che prevedono anche la reclusione.

Di regola, è interesse dell‟istante inserire nella sua doglianza tutti gli elementi rilevanti, in quanto egli non ha diritto di essere sentito dall‟Ombudsman durante l‟indagine. Peraltro, in generale nessuno ha il diritto di essere sentito dall‟Ombudsman, salvo quando l‟Ombudsman intende pubblicare un report nel quale si prende una posizione critica nei confronti di un soggetto. In tal caso, l‟Ombudsman deve permettere a quella persona – spesso un dirigente pubblico – di presentare delle osservazioni scritte o orali.

L‟Ombudsman può inoltre chiedere un parere al Tribunale amministrativo di appello circa la legittimità di un‟azione intrapresa dalla Pubblica Amministrazione. In tal caso, l‟Ombudsman deve informare il dirigente della struttura di aver effettuato tale richiesta, oppure può invitare lo stesso dirigente ad inoltrare al Tribunale amministrativo d‟appello un parere circa una determinata questione.

Se dovesse sorgere una questione circa le funzioni o i poteri dell‟Ombudsman, questi o il dirigente della struttura amministrativa potrebbero chiedere chiarimenti alla Corte Federale, previa informativa spedita al Ministero competente.

Nel documento IL DIFENSORE CIVICO (pagine 135-138)