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I poteri del Difensore civico regionale

Nel documento IL DIFENSORE CIVICO (pagine 65-68)

Capitolo III. Il funzionamento del Difensore civico regionale

4. I poteri del Difensore civico regionale

L‟individuazione e classificazione dei poteri del Difensore civico risulta complicata dalla frammentazione della legislazione regionale. Naturalmente, i poteri dell‟Ombudsman sono la naturale espressione concreta delle sue funzioni ed il Difensore civico rappresenta una istituzione sui generis, che non può essere inquadrata nell‟ambito dei tre poteri dello Stato, avente come scopo la promozione

del buon andamento della P.A. anche attraverso la tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi della popolazione.

Rispetto a questa finalità, al Difensore è precluso il potere di decidere in modo autoritativo, vincolando la Pubblica Amministrazione o i cittadini. Invece, al Difensore civico sono affidati penetranti poteri istruttori, che – abbattendo ogni barriera informativa – permettono di formulare al meglio le raccomandazioni per migliorare i processi decisionali della P.A. e di presentare serie proposte per conciliare posizioni che potenzialmente possono sfociare in contenzioso.

Tra questi poteri istruttori, si menzionano quelli che consentono di richiedere informazioni, notizie e chiarimenti all‟Amministrazione di riferimento, che trovano un corrispettivo nell‟obbligo dei funzionari pubblici di rispondere in modo solerte. A garanzia di tale potere di indagine è previsto che il personale della P.A. risponda in sede disciplinare di condotte non solo ostruzionistiche, ma anche non collaborative nei confronti del Difensore civico.150 Ancora, si ricorda il potere di convocazione del responsabile del procedimento, da parte del Difensore civico, al fine di effettuare un esame congiunto della pratica. Il Difensore civico, come già accennato, ha il potere di accedere ad ogni ufficio della P.A., di prendere visione e di estrarre copia di qualsiasi documento, anche oltre i limiti imposti dal segreto d‟ufficio, pur con l‟obbligo di riservatezza circa quelle informazioni.

Esaurita l‟istruttoria, il Difensore civico formula le proprie conclusioni che vengono trasmesse sia all‟Amministrazione che al ricorrente.

150 Falqui Massidda, Difesa civica e responsabilità del funzionario, in La rilevanza giuridica degli

interventi del Difensore civico, a cura di Arcioni e Lignani, Perugia 1988, 63 ss. Taluno è giunto ad affermare che, se il Difensore civico è stato impedito od ostacolato nella propria azione, il procedimento che si sia svolto durante tale situazione (intrinsecamente viziato da sviamento di potere in quanto l‟attività del Difensore civico avrebbe potuto influenzare il contenuto di tale atto) condurrà ad un provvedimento viziato, v. Zecca, L‟ipotesi dell‟eccesso di potere, in La rilevanza giuridica degli interventi del Difensore civico, a cura di Arcioni e Lignani, Perugia 1988, 87.

Tali conclusioni, di per sé non vincolanti, possono però avere la conseguenza di stimolare una modifica del provvedimento o quantomeno ottenere l‟effetto di spingere la P.A. a motivare in modo dettagliato le decisioni che si discostano dall‟opinione del Difensore civico. Talvolta, una motivazione estesa e particolareggiata può far emergere profili di eccesso di potere che potranno poi essere fatti valere in sede giurisdizionale.151

Si è poi suggerito di considerare non solo l‟azione esterna al procedimento, ma di valorizzare il potere del Difensore civico di intervenire anche prima che il procedimento si sia concluso, facendo notare che in questo modo possono stimolarsi modifiche, influenzando il provvedimento finale. In particolare, può accadere che la legittimità di un provvedimento dipenda proprio dalle osservazioni formulate dal Difensore civico, che inducono la P.A. a modificare le proprie determinazioni nel corso del procedimento. Da questo punto di vista, l‟azione del Difensore civico diviene un momento eventuale, una sorta di fase integrativa del procedimento amministrativo. Inoltre, il potere di “trattare congiuntamente” la pratica, accompagnato dal potere di convocare il responsabile del procedimento, entrambi finalizzati ad assicurare la tempestività e la regolarità dell‟azione amministrativa, impongono all‟Amministrazione di prendere in considerazione le opinioni del Difensore civico, seppure non vincolanti.152 Ciò significa che il provvedimento deve essere adeguatamente motivato: in mancanza di una puntuale

151 Nell‟ottica del Mediatore Europeo, in questo senso v. Dotti, Difensore civico e giurisdizione

amministrativa, in Atti del Convegno “Per una giustizia di prossimità” Torino 2010, reperibile anche nella Relazione annuale del Difensore civico del Piemonte, 2010, documento scaricabile in www.consiglioregionale.piemonte.it, pagine 247 del formato pdf.

152 Zecca, L‟ipotesi dell‟eccesso di potere, in La rilevanza giuridica degli interventi del Difensore

civico, a cura di Arcioni e Lignani, Perugia 1988, 80 ss. Si tratta di una posizione che precede le novità della l. n. 241 del 1990, ma si ritiene che le idee che sono sottese siano attuali anche ai giorni nostri. In generale, l‟A. ritiene che se le norme previste per il Difensore civico fossero pienamente attuate, lo strumento nelle mani dell‟Ombudsman sarebbe tale da essere ad “un passo dal cosidetto merito amministrativo”.

presa di posizione dell‟Amministrazione nei confronti delle osservazioni del Difensore civico si potrebbero riscontrare ipotesi di illegittimità dell‟atto.153

Infine, è necessario menzionare i poteri del Difensore civico derivanti dalla normativa nazionale, avvertendo che si tratta di attribuzioni che di certo non sono in armonia con quelle che caratterizzano l‟istituzione in oggetto. Infatti, come già analizzato in precedenza, il Difensore civico è stato dotato di poteri diversi, nei confronti degli uffici periferici delle Amministrazioni statali (art. 16, l. n. 127 del 1997), circa il controllo di legittimità sugli atti degli Enti locali (art. 17, comma 38, l n. 127 del 1997 ed ora art. 127, d. legisl. n. 267 del 2000) in merito al controllo sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta (art. 136, d. legisl. n. 267 del 2000) ed infine concernenti l‟esercizio del diritto di accesso (art. 25, l. n. 241 del 1990).154

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