L’entrata in vigore della Costituzione del 1982 pone le basi per l’istituzionalizzazione federale dell’istanza multiculturalista, ma costituisce, al contempo, la premessa per l’erosione definitiva dei residuali elementi assimilazionistici che avevano caratterizzato la prospettiva multiculturalista pre-‐costituzionale. A distanza di quasi un quindicennio dalla pubblicazione delle Raccomandazioni del Libro IV e delle risposte del Governo federale, cade la logica dell’integrazione e l’interazione tra gruppi viene eletta a perno effettivo della società pluralista canadese, di una società che ha riconosciuto nella diversità culturale il suo tratto costitutivo. Un nuovo discorso depurato dalle incrostazioni omologatrici prende forma attraverso il contenuto di una legge federale che tratta l’implementazione delle politiche multiculturaliste non più come un obiettivo defettibile volto a dar forma ad una nuova identità statale, ma come uno degli elementi caratterizzanti l’indirizzo politico-‐ amministrativo dell’ordinamento canadese, i cui risultati devono essere discussi dal Ministro competente di fronte alla House of Parliament, “non oltre la quinta seduta successiva al 31 gennaio di ogni anno”221.
L’art. 3, lettera a), del Canadian Multiculturalism Act del 1988, emendato fino al primo aprile del 2014, statuisce che la politica del governo canadese consiste nel “riconoscere e promuovere la prospettiva che il multiculturalismo riflette la diversità culturale e razziale della società canadese e riconosce la libertà di tutti i membri della società canadese a preservare, rafforzare e condividere il loro patrimonio culturale”222. Il termine innovativo rispetto al tenore della
terminologia pre-‐costituzionale è “share” o “partager”, la logica dello scambio culturale presuppone che cada la bipartizione, la tripartizione o la quadripartizione tra gruppi sociali attraverso l’espressione “all members of
Canadian society” o “tous ses membres”. Alla lettera g) della medesima
disposizione, si ribadisce che è compito del governo canadese “promuovere lo scambio tra gli individui e i gruppi d’origine diversa e la creatività che risulta
221 Canadian Multicuturalism Act nel testo emendato il 1° aprile del 2014 ed entrato in vigore il 29 settembre 2014, http://laws-‐lois.justice.gc.ca.
dall’interazione tra essi” 223 . Il concetto che involge la prospettiva
multiculturale, dunque, nel fine costitutivo della legge, diventa quello di “interaction”.
Il bilinguismo istituzionale viene concepito non solo più trudeaunianamente come il “framework” del multiculturalismo, ma come uno dei tratti dell’ordinamento federale all’interno del quale può essere promossa la salvaguardia e la valorizzazione delle altre lingue224. La legge rimarca che le
politiche del governo “devono assicurare che i canadesi di tutte le origini abbiano eguali opportunità di impiego e di avanzamento all’interno delle istituzioni canadesi”225, in quanto tutti gli individui devono ricevere eguale
trattamento ed eguale protezione di fronte alla legge, ma senza che ciò comporti la dismissione della loro identità culturale226.
La diversità culturale non è soltanto un tratto che caratterizza la società, ma viene declinata come un diritto dell’individuo e del gruppo sociale a cui esso appartiene o come un principio che deve orientare l’attività dell’amministrazione pubblica canadese, in quanto “tutte le istituzioni federali sono obbligate ad assolvere ai loro compiti tenendo nella dovuta considerazione la realtà multiculturale del Canada”227.
L’implementazione della politica multiculturale investe un Ministero specifico, ma differentemente dal periodo pre-‐costituzionale, si prevede che l’istituzione strettamente competente possa lavorare di concerto con gli altri organi di vertice. Se ne offre una specificazione non limitata alla generica preservazione delle culture giacché l’attuazione della politica canadese multiculturalista attraversa tutti gli aspetti della vita sociale. Secondo il disposto dell’art. 5, comma 1, lettera d):
“Il Ministro può incoraggiare e orientare le imprese, le organizzazioni sindacali e i patronati, le associazioni di volontariato e altri organismi privati o pubblici ad assicurare la piena partecipazione degli individui e dei gruppi di tutte le origini alla società canadese, nella specie,
223 Ibidem, art. 3, comma 1, lettera g). 224 Ibidem, art. 3, comma 1, lettera i). 225 Ibidem, art. 3, comma 2, lettera a). 226 Ibidem, art. 3, comma 1, lettera e). 227 Ibidem, art. 3, comma 2, lettera f).
alla vita sociale ed economica del paese, e a promuovere il rispetto e una migliore conoscenza della realtà multiculturale del Canada”228.
Si rileva come il disposto della norma rechi l'espressione "origine", a conferma del fatto che l'approccio del governo canadese, a distanza di quarant'anni, ha portato ad evoluzione l'equivalenza programmatica tra "etnia" e "nazionalità d'origine" promossa nella fase-‐precostituzionale. Le politiche ministeriali possono essere volte ad “incoraggiare, non soltanto la salvaguardia e il rafforzamento, ma anche la condivisione e 'l’espressione dinamica' del patrimonio multiculturale canadese”229. Oltre a “sharing” o “partage”, il
legislatore canadese utilizza l’espressione “evolving expression of the
multicultural heritage”, “expression dynamique du patrimoine multiculturel du Canada”. La cultura non è un’entità che possa essere ipostatizzata allo stesso
modo in cui il carattere multiculturale di una società non costituisce un aspetto suscettibile di essere essenzializzato o congelato a fini retorici. In conseguenza di ciò, il "patrimonio multiculturale canadese" non può essere concepito alla stregua di un valore museale, ma come un fatto che può informare l’orizzonte di chi vive in Canada. L’implementazione dell’istanza multiculturalista può consistere “nell’effettuare o nel sostenere ricerche sul multiculturalismo canadese, incoraggiando l’incremento delle conoscenze relative a questo campo”. In questa prospettiva, il multiculturalismo non rappresenta una dimensione conchiusa o auto-‐referenziale, in quanto coincide con la realtà della convivenza multiculturale. Al fine di attuare le politiche multiculturali, il
Canadian Multiculturalism Act prevede che il Ministero competente possa
stipulare accordi con i singoli stati della federazione e, con l’approvazione del
Governor in Council, con stati stranieri230. L’articolo 7, comma 1, stabilisce
altresì l’istituzione di una Commissione consultiva che supporta il Ministro nell’applicazione della legge, il cui presidente e i cui componenti possono essere nominati tenendo conto del parere “delle organizzazioni che rappresentano interessi multiculturali”. Entro gli ultimi quattro mesi di ciascun anno fiscale, il presidente dell’organo consultivo deve consegnare al Ministro
228 Ibidem, art. 5, comma 1, lettera d). 229 Ibidem, art. 5, comma 1, lettera e). 230 Ibidem, art. 5, comma 1 e 2.
un Report sulle attività della commissione e su ogni altro aspetto concernente l’implementazione delle politiche multiculturaliste231 che, come si è accennato
all’inizio, viene discusso davanti alla House of Parliament entro la quinta seduta successiva al 31 gennaio di ogni anno. Il Parlamento designa, a sua volta, una commissione monocamerale o bicamerale al fine di valutare l’applicazione del
Canadian Multiculturalism Act, anche in relazione alle linee esplicative del Report232.
Dunque, i principi espressi in questa legge tracciano la cornice teorica entro cui si cala l’attuazione delle politiche multiculturaliste che, ogni anno, implicano l'operato del governo e il controllo del parlamento su tale attività.
231 Ibidem, art. 7, comma 3. 232 Ibidem, art. 9.
CAPITOLO 2
LA TUTELA DEI DIRITTI IDENTITARI NELLA GIURISPRUDENZA DELLA