Tipicamente le imprese coprono una quota rilevante del proprio fabbisogno finanziario ricorrendo ai prodotti/servizi offerti da intermediari, quali banche o società finanziarie. In alternativa, alcune di esse possono intraprendere la via dell’emissione di titoli obbligazionari o di cambiali
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finanziarie, ma queste ultime possibilità si sono rivelate piuttosto limitate per le realtà di nuova costituzione in quanto sottoposte a vincoli rigidi, come l’assunzione della forma giuridica di società per azioni o la presentazione di più bilanci in utile.
2.4.1 Il prestito
Il prestito consiste nella cessione di una somma di denaro, da parte di un istituto o una società di credito autorizzata, con il vincolo della restituzione di capitali di pari o maggiore valore. In altri termini, il soggetto finanziatore presta denaro all’azienda per un certo intervallo di tempo, trascorso il quale la somma di denaro dovrà essere restituita e, nel frattempo, l’azienda pagherà un interesse come compenso per la disponibilità del denaro.
Al riguardo, la banca rappresenta la principale controparte delle imprese nella ricerca di fondi a titolo di capitale di debito. L’indebitamento bancario costituisce storicamente una delle forme di finanziamento maggiormente utilizzate dalle imprese ed è da tempo oggetto di specifiche regole, introdotte con gli accordi di Basilea15, che hanno comportato l’applicazione di nuovi criteri in grado di valutare con maggiore precisione il rischio di affidamento e a cui sono collegati degli accantonamenti obbligatori, che naturalmente impattano sulla redditività delle imprese e delle banche. La politica di finanziamento degli istituti di credito è improntata ad un’analisi molto scrupolosa del merito creditizio, insito nelle
15 L’accordo di Basilea per l’adeguatezza patrimoniale delle banche nasce nel 1988 con l’obiettivo di
adeguare le risorse patrimoniali delle banche ai rischi, in particolare quello di credito. Con la successiva revisione di Basilea 2, approvata nel 2004 e in vigore dal 2007, viene introdotto lo strumento del rating per determinare il rischio di credito delle imprese che richiedono finanziamenti alle banche. Tale impostazione è confermata da Basilea 3 che, approvata nel 2010, entrerà in vigore gradualmente entro il 2018.
37 iniziative imprenditoriali, al fine di ridurre il più possibile i rischi di insolvenza o sofferenza sui finanziamenti concessi.
Nel corso degli ultimi anni, gli accordi di Basilea sui requisiti patrimoniali delle banche hanno contribuito a modificare, da parte delle banche medesime, le modalità di valutazione e selezione delle imprese richiedenti credito. In particolare, è stato introdotto lo strumento del rating, ovvero un sistema oggettivo di valutazione del rischio di credito delle singole aziende, con l’assegnazione di un punteggio in base al quale la banca decide se affidare l’impresa e che, in caso affermativo, contribuisce a determinare il costo del credito bancario che l’impresa deve sostenere. Il pricing del credito risulta quindi commisurato al rischio di insolvenza dell’impresa, calcolato appunto con i sistemi di rating. La presenza di idonee garanzie contribuisce a mitigare il rischio di credito e può quindi agevolare l’accesso ai finanziamenti. Questo impianto riduce la discrezionalità del personale bancario nel valutare le diverse pratiche e collega il costo del credito alla rischiosità della specifica azienda. Dal canto loro, gli imprenditori sono spronati ad adottare buone pratiche di gestione e di mitigazione dei rischi e a produrre gli elementi conoscitivi necessari a documentare il proprio merito e affidabilità.
Seppur l’indebitamento bancario costituisca una primaria forma di finanziamento per tutte le imprese, l’insieme dei fattori che entrano nell’analisi del rating non sembra sposarsi appieno con le caratteristiche specifiche delle start up, mettendo a rischio la possibilità di usufruire di questa modalità di finanziamento. In primo luogo, proprio perché si tratta di start up, non esiste un track record cui fare riferimento16; inoltre, la banca è chiamata a valutare la validità dell’idea presentata, ma i nuovi
business hanno generalmente una forte componente immateriale di difficile
16 Non avendo generato flussi di cassa positivi né alcun fatturato, le strat up possono essere valutate
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valutazione, anche in ragione della tendenziale riluttanza dei neoimprenditori a fornire informazioni complete ed esaurienti. Infine, i nuovi imprenditori dispongono raramente di patrimoni personali di rilievo e non sono, quindi, in grado di fornire quelle garanzie (reali o personali) che, nello schema di Basilea, contribuiscono a mitigare il rischio, e quindi a rendere meno rischiosa la singola posizione, consentendo un più agevole e meno costoso ricorso al credito bancario. A ciò si aggiunge il fatto che le imprese in fase di start up spesso non sono dotate di flussi di cassa sufficientemente stabili per far fronte al pagamento di interessi regolari. Non a caso, viene individuato un vero e proprio financial gap che si determina tra la richiesta di fondi da parte delle start up al sistema bancario e la disponibilità di quest’ultimo ad erogarli.
2.4.2 Il leasing finanziario
Il leasing è un contratto con il quale un intermediario finanziario acquista un bene e lo mette nella disponibilità di un’azienda, la quale si impegna a pagare un determinato canone periodico e, al termine del periodo convenuto, ha la facoltà di diventare proprietario dello stesso dietro il pagamento di un importo prefissato. Il proprietario del bene (lessor) permette all’utilizzatore (lessee) di usufruire del bene in cambio del pagamento di canoni periodici.
Si tratta di una forma di finanziamento a medio-lungo termine molto utilizzata dalle nuove imprese in quanto consente di ottenere svariati vantaggi sotto diversi profili:
rappresenta una pratica più veloce rispetto al credito bancario a medio-lungo termine;
39 finanzia l’intero valore dei beni;
consente di migliorare la performance finanziaria, non richiedendo ingenti quantitativi di denaro da utilizzare in un’unica soluzione17; non prevede la concessione di garanzie, visto che queste sono
rappresentate dal bene che si vuole finanziare, cui la società di
leasing resta proprietaria fino alla scadenza del contratto.
Gli svantaggi sono, invece, da imputare innanzitutto al costo (il tasso di interesse da pagare è generalmente più elevato dei prestiti bancari) e al fatto che il leasing non attribuisce la reale proprietà del bene, il quale non può pertanto essere venduto in caso di necessità.
Dunque, attraverso il leasing finanziario l’imprenditore potrà avere a disposizione il bene di cui necessita senza dover ricorrere al proprio capitale per attuare questo investimento. In qualche modo, esso equivale a un prestito garantito per finanziare l’acquisto del bene e quindi a una forma di finanziamento esterno.
2.5 Il Web come forma alternativa di finanziamento e la nascita del