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4. La struttura istituzionale dei porti italiani

4.4 Il Collegio dei Revisori dei Conti e la Commissione consultiva:

Accanto gli organi del Presidente, del Comitato portuale e del Segretario Genera- le, la legge n. 84/94 annovera anche il Collegio dei Revisori dei Conti, previsto dall’art. 11, che è essenzialmente un organo tecnico, composto da tre memebri effet- tivi e tre supplenti, nominati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra- sporti, anche se un membro effettivo, con funzioni di Presidente, ed uno supplente sono nominati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il Collegio resta in carica per quattro anni, anche se la legge non specifica alcun- chè sulla possibilità di rinnovo, ed i suoi componenti, a differnza delle previsioni per gli organi del Presidente e del Segretario, devo avere una competenza specifica, ov- vero l’iscrizione all’albo dei revisiori ufficiali dei conti.

Compito del Collegio è quello di esercitare una generica attività di controllo sugli atti dell’Autorità portuale e sulla gestione, accertamento che comprende la verifica sulla “regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili”, oltre a quella trimestrale della cassa. Al tal fine, il Collegio “redige una relazione sul conto consuntivo e rife- risce periodicamente al Ministro dei Trasporti e della Navigazione” ed “assiste alle riunioni del Comitato portuale con almeno uno dei suoi membri”.

Completano il quadro istituzionale delle Autorità portuali le Commissioni Con- sultive e la Commissione Consultiva Centrale, le quali, sebbene non rientrino nel no- vero degli organi dell’Autorità portuale previsti dalla legge n. 84/94, svolgono im- portanti funzioni relativamente alla gestione del porto.

Le prime, istituite in ogni singolo porto, sono composte da cinque rappresentati dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da un rappresentante dei dipen- denti dell’Autorità portuale e da sei rappresentati delle categorie imprenditoriali, de- signati secondo le procedure previste per il Comitato portuale363; esse sono presiedu-

362 L’Assoporti, Associazione Porti Italiani, rappresenta circa 40 porti nazionali, tra i quali figurano i maggiori scali marittimi amministrati dalle Autorità portuali.

363 Lo stesso soggetto può essere contemporaneamente membro del Comitato portuale e della Com- missione consultiva. Si veda TAR Puglia, sez. I, 1 dicembre 2004, n. 1370, cit..

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TANIA BORTOLU, La recente riforma dei porti in Brasile (Lei n. 12.815/2012 del 05/06/2013). Comparazione sul

sistema portuale brasiliano ed italiano nei rispettivi scenari del Mercosur e dell’Unione Europea,

Tesi di dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi, Università degli Studi di Sassari

te dal Presidente dell’Autorità portuale e, ove questa non sia costituita, dal Comanan- te del porto.

Tali Commissioni svolgono funzioni consultive e, in particolare, sono chiamate ad intervenire su questioni attinenti il rilascio, la sospensione e la revoca delle auto- rizzazioni e delle concessioni, l’organizzazione del lavoro in porto, gli organici delle imprese, l’avviamento della manodopera e la formazione professionale dei lavoratori. I pareri delle Commissioni consultive sono obbligatori, ma non vincolanti sulla sussistenza dei requisiti tecnici richiesti dall’art. 16, relativamente al rilascio delle autorizzazioni; va da sé che l’omessa acquisizione del parere comporta l’annullabilità del provvedimento decisorio finale364. Al pari viene considerato l’intervento per il rilascio delle concessioni, anche se, come si vedrà nel prosieguo della trattazione, non è chiaro il momento in cui la Commissione deve essere consultata.

La Commissione consultiva centrale svolge un ruolo di supporto a tutte le pub- bliche amministrazioni, sia a livello nazionale che locale, aventi competenza in mate- ria portuale. Sono componenti della Commissione centrale: il Direttore Generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che la presiede, sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali e sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Fanno inoltre parte della Commissione centrale alcuni de- legati delle principali amministrazioni pubbliche365, con competenza specifica nelle questioni portuali, sia in riferimento alle attività produttive e ai lavoratori che ai pro- fili urbanistici e di sicurezza.

Anche i pareri della Commissione centrale sono obbligatori, ma non vincolanti e riguardano le questioni attinenti all’organizzazione portuale, alla sicurezza e all’igiene del lavoro, ad essa sottoposte dal Ministero dei Trasporti e della Naviga-

364 Si veda, in tal senso, TAR Friuli Venezia Giulia, 23 aprile 2001, n.180, cit.. Il procediemnto è sot- toposto comunque alle norme generali di cui alla legge 242/1990 e soggiage quindi alla regola del si- lenzio-assenso. TAR Friuli Venezia Giulia, 26 marzo 1997, n. 269, in Foro amm., 1997, p. 3179 ss: “ai sensi del combinato disposto degli art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 4 d.m. 31 marzo 1995, n. 585, è legittima l’autorizzazione all’espletamento di operazioni portuali per conto terzi rila- sciata una volta scaduto il termine di 30 giorni per l’espressione del prescritto parere della Commis- sione consultiva locale, nel caso in cui tale parere sia stato espresso non validamente”.

365 Si tratta di tre rappresentanti delle Regioni Marittime designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; da un dirigente del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, da un ufficiale superiore del comando generale del corpo di capitaneria di porto; da un dirigente del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale; da un diri- gente del Ministero della Sanità e dal Presidente dell’Associazione porti italiani.

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zione ovvero dalle Autorità portuali, dalle Autorità Marittime e dalle Commissioni Consultive locali.