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CAPITOLO 2: L’ACCORDO ISTITUTIVO

3.3 Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo16 rappresenta il secondo dei principali organi di governo dell’IFAD. È composto da 18 Membri eletti e 18 Membri supplenti. Si riunisce tre volte all’anno, di solito nei mesi di aprile, settembre e dicembre. Le date esatte sono stabilite dal Comitato e le sue sessioni sono presiedute dal Presidente dell’IFAD.

I Membri, e i loro sostituti, sono eletti durante la sessione del Consiglio dei Governatori per un mandato di tre anni all’interno delle rispettive Liste e sotto-Liste.

16 Executive Board, Conseil d'administration, Junta Esecutiva. In italiano è tradotto, in base alle diverse

fonti, in Consiglio d’Amministrazione, Consiglio Esecutivo o Comitato Esecutivo. Ho scelto quest’ultima traduzione perché permette l’abbreviazione del Consiglio dei Governatori in “Consiglio” senza creare confusione.

3.3.1 Le funzioni

Il Comitato Esecutivo si occupa principalmente di: a) Approvare i progetti e i programmi da finanziare;

b) Raccomandare al Consiglio dei Governatori l’approvazione del bilancio;

c) Valutare la qualità e l'impatto dei programmi e dei progetti dell'IFAD documentati nelle relazioni di valutazione;

d) Adottare o raccomandare (in attesa dell’approvazione finale del Consiglio dei Governatori) misure su questioni relative alla politica, al bilancio e alle domande di adesione al Fondo.

e) Approvare la nomina e la rimozione del Direttore dell’Ufficio Indipendente di Valutazione.

La Sezione 5 dell’art. 6 dell’Accordo, “Il Comitato Esecutivo”, precisa che è responsabile per la condotta delle operazioni generali del Fondo e che, a tal fine, esercita i poteri che gli sono attribuiti dall’Accordo o che gli sono delegati dal Consiglio dei Governatori.

3.3.2 La distribuzione dei seggi

Il Consiglio dei Governanti decide, di volta in volta, la distribuzione dei seggi tra i Membri del Fondo tenendo conto: della necessità di rafforzare e salvaguardare la mobilitazione di risorse per il Fondo; di un’equa distribuzione geografica; e del ruolo dei Paesi Membri in via di sviluppo nella governance del Fondo.

Per quanto riguarda l’attuale distribuzione dei seggi: 8 Membri (e 8 supplenti) sono eletti tra i Paesi Membri della Lista A; 4 Membri (e 4 supplenti) dalla Lista B; e 6 Membri (e 6 supplenti) dalla Lista C.

I supplenti possono votare solo in assenza del Membro.

I rappresentanti dei Paesi Membri operano senza compenso, tuttavia il Comitato può decidere di concedere loro ragionevoli spese di viaggio e di soggiorno.

In base a quanto previsto dall’articolo 7 del Regolamento Interno del Comitato Esecutivo17 (di seguito RICE), adottato il 14 dicembre 1977 durante la prima sessione del Comitato, ogni Membro e supplente che partecipa a una sessione è rappresentato da un rappresentante il cui nome è comunicato al Presidente del Fondo attraverso il canale ufficiale istituito dallo Stato interessato.

Il Presidente del Fondo fa circolare gli elenchi di tali rappresentanti con le modifiche che gli vengono comunicate di volta in volta.

Nell’interazione con il Presidente, il personale, gli altri rappresentanti e nello svolgimento delle proprie funzioni, ogni rappresentante deve osservare adeguati principi etici e di comportamento professionale, in particolare quelli relativi alla riservatezza, al conflitto di interessi e all’accettazione di regali, conformemente alle migliori pratiche internazionali.

3.3.3 L’elezione dei Membri

Come già detto, i Paesi Membri sono divisi nelle Liste A, B e C .

Al momento dell’adesione al Fondo, un nuovo Membro decide in merito a quale Lista desidera essere inserito e, previa consultazione con gli altri Membri di tale Lista, deve provvedere a inviare per iscritto un’adeguata notifica al Presidente del Fondo.

Un Paese Membro può, al momento di ogni elezione dei Membri che rappresentano la Lista a cui appartiene, decidere di ritirarsi da quella Lista e inserirsi in un’altra, con l’approvazione degli altri Membri di quest’ultima. In questo caso, il Membro interessato dovrà informare per iscritto il Presidente del Fondo di tale modifica, il quale dovrà informare tutti i Paesi Membri sulla composizione di tutte le Liste.

Quando un nuovo Stato Membro entra a far parte di una Lista, il suo governatore può designare un Membro esistente del Comitato Esecutivo di tale Lista a rappresentarlo fino alla prossima elezione.

Lista A: i Paesi Membri costituiscono collegi elettorali, sulla base delle procedure

concordate dai Membri della Lista, per nominare 8 Membri del Comitato e 8 Membri supplenti. I governatori che rappresentano i Membri della Lista A, possono, con decisione unanime, modificare le disposizioni che regolano l’elezione dei Membri rappresentanti la loro Lista. L’eventuale modifica, salvo decisione contraria, ha effetto immediato e deve essere comunicata al Presidente del Fondo.

Lista B: i Paesi Membri di questa Lista si costituiscono in un numero di circoscrizioni

pari al numero dei seggi assegnati alla Lista. Ciascuna circoscrizione sarà rappresentata da un Membro e un supplente nel Comitato Esecutivo. I Membri decidono in merito alle procedure che si applicano per l’elezione dei Membri e dei loro supplenti, fornendone una copia al Presidente del Fondo.

I governatori che rappresentano i due terzi dei Membri della Lista B e i cui contributi ammontano al 70% dei contributi totali di tutti i Paesi della Lista B, possono modificare le disposizioni che regolano l’elezione dei loro rappresentanti nel Comitato Esecutivo. Il Presidente del Fondo dovrà essere informato di tali eventuali modifiche.

Lista C: salvo decisione contraria dei Paesi Membri della lista C, dei 6 membri (e dei 6

supplenti) del Comitato eletti tra i Membri di questa Lista, 2 devono provenire da ciascuna delle seguenti regioni in cui è divisa la Lista: Africa (sotto-Lista C1); Europa, Asia e Pacifico (sotto-Lista C2); America Latina e Caraibi (sotto-Lista C3).

L’elezione richiede la maggioranza semplice dei voti espressi validi, senza contare le astensioni. Se nessun candidato ottiene al primo scrutinio tale maggioranza, si procede a ulteriori scrutini, da ciascuno dei quali viene escluso il candidato che ha ricevuto il minor numero di voti nello scrutinio precedente. In caso di parità di voti, lo scrutinio viene ripetuto; se la parità persiste, la decisione è presa mediante sorteggio. Nel caso in cui ci sia un unico candidato per un posto vacante nel Comitato, egli può essere dichiarato eletto senza una votazione se nessun governatore si oppone.

Le disposizioni riguardanti le elezioni dei rappresentanti della Lista C possono essere modificate dalla maggioranza dei due terzi dei Paesi Membri della Lista C.

3.3.4 L’attuale composizione

L’attuale composizione18 del Comitato Esecutivo, il cui mandato terminerà con la 44°

sessione del Consiglio dei Governatori nel 2021, è quella riportata di seguito.

18 Vedi Country Composition of the Executive Board and official IFAD Committees, Office of the

Tabella 8: Composizione attuale del Comitato Esecutivo Lista A (8 membri e 8 supplenti) Membri Supplenti Canada Finlandia Francia Belgio Germania Svizzera Giappone Danimarca Italia Grecia Norvegia Svezia

Paesi Bassi Regno Unito

Stati Uniti Spagna

Tabella 9: Composizione attuale del Comitato Esecutivo Lista B (4 membri e 4

supplenti)

Membri Supplenti

Arabia Saudita Indonesia

Kuwait Emirati Arabi Uniti

Nigeria Qatar

Venezuela Algeria

I Membri della Lista C sono ulteriormente divisi in tre sotto-Liste: Africa (sotto-Lista C1); Europa, Asia e Pacifico (sotto-Lista C2); America Latina e Caraibi (sotto-Lista C3).

Tabella 10: Composizione attuale del Comitato Esecutivo Lista C (6 membri e 6

supplenti)

Membri sotto-Lista C1 Supplenti

Angola Kenya

Egitto Camerun

Membri sotto-Lista C2 Supplenti

Cina Corea del Sud

India Pakistan

Membri sotto-Lista C3 Supplenti

Brasile Argentina

3.3.5 Le sessioni

Convocazione delle sessioni

Le sessioni del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente dell’IFAD tutte le volte che l’attività del Fondo lo richiede.

Il Comitato è inoltre chiamato in sessione con decisione del Consiglio dei Governatori, con decisione del Comitato stesso o su richiesta dei suoi Membri che rappresentino almeno un terzo del numero totale dei voti del Comitato.

Luogo e notifica delle sessioni

Tutte le sessioni del Comitato si svolgono presso la sede del Fondo, a eccezione delle sessioni che si tengono in concomitanza con una sessione del Consiglio che si tiene altrove.

Salvo circostanze speciali, il Presidente del Fondo informa ciascun Membro, e supplente, della data di apertura, del luogo e della durata prevista di una sessione almeno trenta giorni prima del suo inizio.

Un’organizzazione o istituzione internazionale cooperante, la cui partecipazione è espressamente richiesta dal Comitato, sarà informata quanto prima della data e dell’ora della riunione.

Le notifiche ai sensi di questa regola possono essere emesse con qualsiasi mezzo idoneo.

L’ordine del giorno

Il Presidente del Fondo elabora una proposta di ordine del giorno per ciascuna sessione del Comitato che comprende tutti gli argomenti che devono essere esaminati e la comunica, di solito insieme alla notifica, a tutti i Membri e supplenti.

Qualsiasi questione non inclusa può essere presentata dal Presidente o da un Membro, o supplente, per l’inclusione nell’ordine del giorno che dovrà essere adottato dal Comitato almeno sette giorni prima dell’inizio della sessione.

Durante la sessione, il Comitato può rivedere l’ordine del giorno, aggiungendo, cancellando, rinviando o modificando i punti.

3.3.6 Il ruolo del Presidente del Fondo

Il Presidente dell’IFAD svolge la funzione di Presidente del Comitato Esecutivo e partecipa alle sue riunioni senza diritto di voto.

In caso di assenza del Presidente, il Comitato dovrà eleggere tra i sui Membri un rappresentante che svolga la sua funzione per quella riunione. Tale rappresentante parteciperà alla riunione in qualità di Presidente, e non come rappresentante di un Membro, tuttavia potrà esercitare il suo diritto di voto.

Oltre a esercitare i poteri che gli sono conferiti dal Regolamento Interno del Comitato Esecutivo (RICE), il Presidente dichiara l’apertura e la chiusura di ogni riunione, dirige le discussioni, garantisce il rispetto delle norme, accorda il diritto di parola, pone le questioni su cui votare e annuncia le decisioni. Ha il controllo completo dei lavori del Comitato e del mantenimento dell’ordine durante le riunioni.

Inoltre può proporre l’aggiornamento o la chiusura del dibattito, e la sospensione o l’aggiornamento di una riunione.

3.3.7 Altri comitati e organi sussidiari

Ai sensi dell’articolo 11 del RICE, il Comitato Esecutivo può istituire, tra i suoi Membri, comitati e altri organi sussidiari ai quali riferire lo studio e la relazione di qualsiasi questione.

Il Presidente, con l’approvazione del Comitato, nomina i membri di tali organi. Ogni comitato elegge il proprio presidente.

I comitati e gli altri organi sussidiari non votano, ma presentano relazioni.

Salvo decisione contraria del Comitato, le regole contenute nel RICE si applicano,

mutatis mutandis, ai lavori dei comitati e degli altri organi sussidiari.

3.3.8 Lo svolgimento delle riunioni

Oltre ai rappresentanti e al Presidente del Fondo, le riunioni del Comitato sono aperte solo ai membri del personale del Fondo che il Presidente può, di volta in volta, designare a tale scopo.

Il Comitato può anche invitare rappresentanti delle organizzazioni e istituzioni internazionali cooperanti o qualsiasi persona, compresi i rappresentanti di altri Membri del Fondo, a presentare opinioni su qualsiasi questione.

Quorum e maggioranze richieste

Il quorum per qualsiasi riunione del Comitato Esecutivo è costituito dai rappresentanti dei Membri, o dei supplenti, che esercitano almeno i due terzi del numero totale dei voti nel Comitato.

Il quorum per qualsiasi riunione di un comitato o di un altro organo sussidiario è costituito quando sono presenti rappresentanti della maggioranza dei suoi membri. Salvo quando diversamente previsto (si ricorda che il Comitato può convocare una sessione speciale del Consiglio dei Governatori con una decisione presa con i due terzi dei voti espressi), tutte le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei tre quinti dei voti espressi, a condizione che tale maggioranza consista di oltre la metà del numero totale dei voti.

Per voti espressi si intendono i voti positivi e negativi.

Metodo decisionale

I Membri del Comitato Esecutivo dispongono di un numero di voti pari a quello che il Consiglio dei Governatori decide, di volta in volta, di distribuire, conformemente ai criteri stabiliti nella Sezione 3, dell’art. 6 dell’Accordo, che abbiamo già visto nel paragrafo 3.2.6.

Ciascun rappresentante ha il diritto di esprimere i voti del Membro che rappresenta. Nel caso in cui sia autorizzato a esprimere i voti di più di un Membro, può esprimere separatamente tali voti.

In qualsiasi riunione del Comitato, il Presidente deve tentare di ottenere consenso su una proposta piuttosto che adottare una votazione al riguardo. Tuttavia, il Comitato adotta decisioni mediante votazione su richiesta di qualsiasi Membro.

Le votazioni si svolgono normalmente per appello nominale, che è preso secondo l’ordine alfabetico inglese dei nomi dei Membri, a partire dal nome del Membro estratto a sorte dal Presidente. Quando un Membro viene chiamato, il suo rappresentante risponderà “sì”, “no” o “astensione”.

Salvo decisione contraria del Comitato, i voti dei partecipanti all’appello vengono registrati.

Nei casi eccezionali in cui il Comitato decide che la votazione avvenga a scrutinio segreto, ciascun Membro riceve una o più schede elettorali. Ogni Membro può indicare il proprio voto su tutte le schede che riceve e depositarle nelle urne. Gli scrutinatori nominati dal Presidente, tra i Membri del Comitato, provvederanno poi al loro conteggio.

I rappresentanti dei Membri possono fare brevi dichiarazioni, consistenti esclusivamente nella spiegazione dei loro voti, prima dell’annuncio dell’inizio della votazione o dopo che i risultati della votazione sono stati annunciati.

Proposte e mozioni

I documenti relativi a una proposta che deve essere esaminata dal Comitato devono, per quanto possibile, essere distribuiti ai Membri e supplenti almeno trenta giorni prima della riunione in cui tale proposta sarà esaminata.

Un Membro può presentare una delle seguenti mozioni, che il Presidente può mettere ai voti senza una discussione, o con una discussione limitata, e che hanno la precedenza sulle altre: sospendere la riunione, aggiornare la riunione, aggiornare il dibattito sull’argomento in discussione, chiudere il dibattito sull’argomento in discussione, votare una proposta in discussione.

Le proposte di progetti e programmi presentanti dal Presidente del Fondo (ai sensi dell’art. 7, Sezione 2, dell’Accordo, che affronteremo nel prossimo capitolo) saranno considerate approvate dal Comitato Esecutivo se durante una sessione nessuna richiesta di esame verrà presentata da qualsiasi Membro entro trenta giorni dalla sua consegna ai

Membri. In questo contesto, per consegna si intende la pubblicazione sul sito web del Fondo e la notifica ai membri via e-mail.

Il verbale

Il Presidente del Fondo prepara un progetto di verbale per ciascuna riunione del Comitato Esecutivo, nel quale vengono registrate tutte le decisioni e che viene distribuito a ciascun Membro il prima possibile dopo la riunione, specificando il termine entro cui possono essere richieste correzioni. Se entro tale termine non viene richiesta alcuna correzione, il progetto di verbale si considera approvato; nel caso in cui, invece, venga ricevuta una richiesta di correzione, il Presidente dovrà presentarlo, unitamente alle correzioni richieste, alla prossima riunione del Comitato per l’approvazione.

Il rappresentante di un Membro, o di un supplente, può richiedere che le opinioni espresse durante una riunione siano registrate nel verbale della stessa.

La Segreteria effettua le registrazioni sonore delle riunioni e le conserva per un periodo di tre anni.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo, dei comitati e degli altri organi sussidiari, devono essere riservate e non devono essere pubblicate se non nella misura in cui il Comitato autorizzi il Presidente a provvedere a un’adeguata pubblicità su qualsiasi argomento in questione.

La trascrizione integrale delle registrazioni sonore deve essere conservata indefinitamente.

Le registrazioni possono anche essere effettuate, e conservate, nelle riunioni dei comitati e degli altri organi sussidiari se così deciso dal Comitato Esecutivo.

Modifica

Le regole che abbiamo visto possono essere modificate dal Comitato Esecutivo nella misura in cui tale modifica sia coerente con l’Accordo.

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