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Il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo: attività e governance

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Academic year: 2021

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Università di Pisa

Dipartimento di Economia e Management

Corso di Laurea Magistrale in Strategia, Management

e Controllo

Titolo Tesi

Il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo:

attività e governance

Il Relatore

Il Candidato

Prof. Marco Guidi Claudio Cassone

(2)

INDICE

INTRODUZIONE……….. 5

CAPITOLO 1: IL FONDO INTERNAZIONALE PER LO

SVILUPPO AGRICOLO………... 6

1.1 La Nascita del Fondo………. 6

1.2 La relazione con l’Italia……… 11

1.3 Gli Stati Membri ……….…. 17

CAPITOLO 2: L’ACCORDO ISTITUTIVO……… 21

2.1 Obiettivo e funzioni ………. 21

2.2 Requisiti di ammissione ………..……….... 22

2.3 Le risorse ………..………..…. 23

2.4 Rapporti con le Nazioni Unite e le altre Organizzazioni…...……….. 24

2.5 Recesso, sospensione e cessazione delle operazioni ……..….…...…. 26

2.6 Status giuridico ………..……….. 28

2.7 Interpretazione e arbitrato………. 28

2.8 Emendamenti……….... 30

2.9 Disposizioni finali……… 31

CAPITOLO 3: LA GOVERNANCE……….. 33

3.1 L’assetto istituzionale………... 33

3.2 Il Consiglio dei Governatori………... 34

3.2.1 Le funzioni………... 34

3.2.2 Le sessioni………... 35

3.2.3 Governatori, supplenti, comitati e organi sussidiari………… 37

3.2.4 Il Presidente del Consiglio dei Governatori……… 39

3.2.5 La nomina del Presidente del Fondo………40

3.2.6 Lo svolgimento delle riunioni………. 41

3.3 Il Comitato Esecutivo………... 46

3.3.1 Le funzioni……….. 47

3.3.2 La distribuzione dei seggi………... 47

(3)

3.3.4 L’attuale composizione………... 50

3.3.5 Le sessioni……….…….…. 52

3.3.6 Il ruolo del Presidente del Fondo………..….. 53

3.3.7 Altri comitati e organi sussidiari……….…… 54

3.3.8 Lo svolgimento delle riunioni………...….. 54

3.4 Il Comitato di Valutazione………...…… 58

3.4.1 Le funzioni……….. 59

3.4.2 Le sessioni………61

3.4.3 Lo svolgimento delle riunioni………. 62

3.4.4 L’attuale composizione………...…… 63

3.5 Il Comitato di Audit………...…….. 64

3.5.1 Le funzioni………..…… 64

3.5.2 Lo svolgimento delle riunioni……….…… 66

3.5.3 L’attuale composizione……….….. 67

3.6 Il Presidente e il personale………... 68

3.6.1 Le funzioni……….. 68

CAPITOLO 4: L’ATTIVITÀ FINANZIARIA………..70

4.1 L’amministrazione finanziaria del Fondo………. 70

4.1.1 L’uso delle risorse………... 70

4.1.2 Il ruolo del Presidente del Fondo……….………… 72

4.2 Le modalità di finanziamento………... 75

4.2.1 Politiche e criteri di finanziamento……….………. 76

4.2.2 Le condizioni di finanziamento……….……..… 77

4.3 I Progetti………... 83

4.3.1 L’accordo di finanziamento………. 83

4.3.2 Le istituzioni cooperanti………... 85

4.3.3 Prelievi e spese ammissibili……….... 86

4.3.4 Le condizioni dei prestiti……….….……... 88

4.3.5 La realizzazione del progetto……….….… 89

4.3.6 L’approvvigionamento……….……... 91

4.3.7 Le Parti del progetto……….………93

4.3.8 Informazioni, documenti e registri……….………. 95

CAPITOLO 5: LE DONAZIONI……….... 99

5.1 La politica di finanziamento delle donazioni………. 99

5.2 Gli obiettivi……….. 100

5.3 Le tipologie di donazioni……….. 101

(4)

5.5 Le procedure di attuazione………... 104

5.6

Le responsabilità………... 107

CONCLUSIONI………. 111

INDICE DELLE TABELLE E DEI GRAFICI………... 126

(5)

INTRODUZIONE

Il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD, International Fund for

Agricultural Development) è un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite e un istituto

finanziario internazionale con sede a Roma, istituito nel 1977.

Ha quindi una duplice natura che gli permette di operare sia nell’ambito dell’assistenza finanziaria sia in quello della lotta alla fame e alla malnutrizione.

Il suo mandato specifico è quello di eliminare la povertà e la fame nelle aree rurali dei Paesi in via di sviluppo. Dunque, la sua finalità è quella di mettere le popolazioni rurali povere in condizione di raggiungere una maggiore sicurezza alimentare, migliorare la qualità della loro alimentazione, ottenere redditi più alti e rafforzare le proprie capacità di adattamento.

Per raggiungere il suo obiettivo, l’IFAD fornisce ai Paesi in via di sviluppo prestiti a tassi agevolati e donazioni per finanziare progetti di sviluppo agricolo e rurale.

Fino a oggi, il Fondo ha erogato prestiti e donazioni per oltre 21 miliardi di dollari, oltre a mobilitare altri 28 miliardi di dollari tra cofinanziamenti internazionali e contributi nazionali dei Paesi destinatari dei progetti. Ha supportato 1069 programmi e progetti in collaborazione con 125 governi beneficiari e ha permesso a circa 490 milioni di persone di coltivare maggiore quantità di alimenti, migliorare la gestione delle risorse naturali e della propria terra, apprendere nuove competenze, avviare piccole imprese e istituire organizzazioni forti per far sentire la propria voce nelle decisioni che incidono sulla loro vita.

(6)

CAPITOLO 1

IL FONDO INTERNAZIONALE PER LO

SVILUPPO AGRICOLO

1.1 La nascita del Fondo

Nel periodo dal 1972 al 1974 ci fu una grave crisi alimentare a livello mondiale a causa di una serie di problematiche ambientali, come l’inquinamento della terra, dell’aria e dell’acqua, e delle cattive condizioni climatiche e meteorologiche.

La produzione alimentare ebbe una forte diminuzione, in particolare ci fu un calo della produzione cerealicola che incrementò la domanda di importazioni esaurendo le riserve alimentari dei principali Paesi esportatori.

I prezzi dei prodotti agricoli aumentarono, anche a seguito dello choc petrolifero del 1973 che comportò l’aumento dei prezzi del petrolio, del carburante, dei fertilizzanti e dell’energia.

Tutto ciò fece emergere la necessità di affrontare la drammatica situazione in cui versava il settore agricolo, soprattutto in riferimento alle popolazioni rurali più povere nei Paesi in via di sviluppo.

I Paesi non allineati, durante la Conferenza di Algeri del 1973, furono i primi a chiedere un’azione internazionale. Ai quali si aggiunse il Segretario di Stato americano, Henry Kissinger, il quale, durante la ventottesima sessione dell’Assemblea Generale delle

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Nazioni Unite, propose la convocazione di una Conferenza Mondiale dell’Alimentazione che fu accolta con la risoluzione 3180 del 17 dicembre 19731.

Del resto l’articolo 55 della Carta delle Nazioni Unite, riguardante la cooperazione internazionale economica e sociale, sancisce: “Al fine di creare le condizioni di stabilità

e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli fra le

nazioni, basate sul rispetto del principio dell’uguaglianza dei diritti o dell’autodecisione dei popoli, le Nazioni Unite promuoveranno: a) un più elevato tenore di vita, il pieno impiego della mano d’opera, e condizioni di progresso e di sviluppo economico e sociale; b) la soluzione dei problemi internazionali economici,

sociali, sanitari e simili, e la collaborazione internazionale culturale ed educativa; c) il rispetto e l’osservanza universale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.”

Alla Conferenza, che si tenne a Roma dal 5 al 16 novembre 1974, parteciparono i delegati di 130 nazioni, di numerose organizzazioni e più di 1200 giornalisti provenienti da quasi tutti i Paesi del mondo.

La tredicesima risoluzione2 adottata dalla Conferenza, “riconoscendo la necessità di un

sostanziale incremento degli investimenti nell’agricoltura per aumentare la produzione alimentare e agricola nei Paesi in via di sviluppo, riconoscendo che un adeguato

approvvigionamento e utilizzo del cibo sono una responsabilità comune a tutti i membri

della comunità internazionale, e riconoscendo inoltre che le prospettive della situazione

alimentare mondiale richiedono misure urgenti e coordinate da parte di tutti i Paesi”,

stabilì che: “un Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo debba essere

immediatamente istituito per finanziare progetti di sviluppo agricolo principalmente per la produzione alimentare nei Paesi in via di sviluppo”.

1 Vedi sessione regolare dell’Assemblea Generale dell’ONU: A/RES/3180(XXVIII). 2 Vedi Report of the World Food Conference, E/CONF.65/20, XIII.

(8)

Inoltre prevedeva che: “Tutti i Paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo che fossero

nella possibilità di contribuire, lo facessero su base volontaria; che il Fondo fosse

amministrato tramite un Consiglio dei Governatori formato dai rappresentanti dei

Paesi sviluppati contribuenti, dei Paesi contribuenti in via di sviluppo e dei Paesi

potenzialmente beneficiari, tenendo in considerazione la necessità di assicurare

un’equa distribuzione della rappresentanza tra queste tre categorie e dell’equilibrio regionale tra i rappresentanti dei potenziali beneficiari.”

Fin dall’inizio, quindi, emerse come tratto caratteristico del Fondo, la previsione della divisione dei suoi membri in tre categorie distinte, che successivamente corrisponderanno a quella dei Paesi dell’OECD (Organization for Economic

Cooperation and Development, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo

Economico, OCSE), quella dei Paesi dell’OPEC (Organization of the Petroleum

Exporting Countries, Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio) e quella dei

Paesi in via di sviluppo beneficiari potenziali dei finanziamenti.

Le relazioni internazionali, oltre che singolarmente tra gli Stati, potevano quindi svolgersi anche con riferimento a gruppi di Paesi accomunati dalle stesse caratteristiche in opposizione alle altre due categorie.

Questa distinzione è dovuta alle differenze emerse durante la Conferenza: da un lato i Paesi poveri che chiedevano un impegno economico internazionale; dall’altro i Paesi più ricchi, divisi, però, tra quelli industrializzati occidentali e i Paesi produttori di petrolio che pur disponendo di ingenti risorse derivanti dalla vendita del petrolio si consideravano Paesi in via di sviluppo, ponendosi in una posizione intermedia tra le altre due categorie.

(9)

Il 16 novembre la Conferenza adottò anche la “Dichiarazione Universale per

l’eliminazione definitiva della fame e della malnutrizione”3 nella quale all’articolo 1 si

proclama solennemente che:

“Ogni uomo, donna e bambino ha il diritto inalienabile di essere liberato dalla fame e dalla malnutrizione al fine di potersi pienamente sviluppare e di conservare le proprie

facoltà fisiche e mentali. La società d'oggi possiede già risorse, capacità organizzative

e tecnologiche sufficienti e, pertanto, i mezzi per realizzare tale obiettivo. Di

conseguenza, l'eliminazione definitiva della fame costituisce un obiettivo comune di tutti

i paesi della collettività internazionale, soprattutto dei paesi sviluppati e degli altri Stati

in grado di fornire un aiuto.”

Nel testo della Dichiarazione, composto da 12 articoli, si cerca di definire i mezzi attraverso i quali la comunità internazionale potrebbe intraprendere delle azioni per risolvere il problema alimentare mondiale nel contesto generale dello sviluppo e della cooperazione internazionale.

Particolarmente interessanti sono i seguenti tre articoli:

7) Per stimolare la produzione alimentare nei paesi in via di sviluppo e in particolare in

quelli meno progrediti e quelli più gravemente colpiti, occorrerebbe che i paesi

sviluppati, nonché gli altri Stati in grado di farlo, intraprendessero urgentemente un’azione internazionale efficace mirante a fornire alle altre nazioni un aiuto supplementare sostenuto, sia tecnico che finanziario, a condizioni di favore e in

quantità commisurata ai loro bisogni, sulla base di intese bilaterali e multilaterali.

Questo aiuto deve prescindere da qualsiasi considerazione suscettibile di recare

pregiudizio agli Stati che ne siano beneficiari.

3 Universal Declaration on the Eradication of Hunger and Malnutrition, adottata il 16 novembre 1974

dalla Conferenza Mondiale dell'Alimentazione convocata con la risoluzione dell'Assemblea Generale 3180 (XXVIII) del 17 dicembre 1973, e approvata dalla risoluzione dell'Assemblea Generale 348 (XXIX) del 17 dicembre 1974.

(10)

8) Tutti i paesi, e principalmente i paesi altamente industrializzati, dovrebbero

promuovere lo sviluppo della tecnologia e della produzione alimentare e non

risparmiare alcuno sforzo teso a favorire il trasferimento, l’adattamento e la diffusione della tecnologia appropriata in materia di produzione agricola, a beneficio dei paesi in

via di sviluppo. A tal fine, essi dovrebbero in particolare dispiegare ogni possibile

sforzo per comunicare i risultati dei propri lavori di ricerca ai governi e alle istituzioni

scientifiche dei paesi in via di sviluppo al fine di consentire loro di promuovere uno

sviluppo agricolo sostenuto.

10) Tutti i paesi sviluppati, nonché gli altri Stati in grado di farlo, dovrebbero

collaborare su un duplice piano tecnico e finanziario con i paesi in via di sviluppo, nel

quadro dei loro sforzi tesi ad accrescere le risorse ai fini della produzione agricola e

garantire un rapido aumento delle disponibilità dei fattori di produzione agricola quali

i fertilizzanti ed altri prodotti chimici, le semenze di qualità, i crediti, le tecnologie, a

costi ragionevoli. Occorre altresì, a tale riguardo, che i paesi in via di sviluppo

collaborino tra di loro.

Questa Dichiarazione e le risoluzioni della Conferenza, tra cui la risoluzione XIII con la quale si prevede l’istituzione dell’IFAD, vengono approvate durante la ventinovesima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 3348 del 17 dicembre 19744.

Ci furono varie riunioni preparatorie dei Paesi coinvolti e fu subito istituito un “Ad hoc

Working Group”, composto da diciotto Paesi, con il compito di definire la struttura e il

funzionamento della nuova organizzazione.

Nel settembre 1975 si tenne la settima sessione speciale dell’Assemblea Generale, dedicata anche allo sviluppo e alla cooperazione economica internazionale, durante la

(11)

quale fu adottata la risoluzione 33625 che prevedeva la costituzione dell’IFAD, possibilmente entro la fine dell’anno, con un capitale iniziale di un miliardo di dollari. A dicembre dello stesso anno, durante la trentesima sessione regolare dell’Assemblea, con la risoluzione 35036, il Segretario Generale viene invitato a convocare una Conferenza per la predisposizione di un accordo che istituisse il Fondo e a istituire una Commissione preparatoria incaricata di attuare tutte le misure necessarie per permettere al Fondo di cominciare al più presto le sue attività.

La Conferenza si riunì a Roma, dal 10 al 14 giugno 1976, e approvò all’unanimità l’Accordo istitutivo del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo.

Il 16 dicembre 1976 fu annunciato il raggiungimento, e superamento, del miliardo di dollari. I contributi delle tre categorie furono: 567.316.017 dollari la Categoria I, 435.500.000 la Categoria II e 19.329.579 la Categoria III.

Il 20 dicembre 1976 l’Accordo fu aperto alla firma ed è entrò in vigore il 30 novembre 1977.

1.2 La relazione con l’Italia

L’Italia ha sempre avuto un ruolo da protagonista in questa organizzazione internazionale.

La sede si trova a Roma, dove lavorano più di 500 dipendenti provenienti da tutti gli Stati membri e, durante la sessione annuale del Consiglio dei Governatori, riceve delegazioni da tutto il mondo e rappresentanti di categorie operanti nel settore dell’agricoltura e non solo.

5 Vedi sessione speciale dell’Assemblea Generale: A/RES/3362 (S-VII). 6 Vedi sessione regolare dell’Assemblea Generale: A/RES/3503(XXX).

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L’Italia è anche il quinto maggior contribuente del Fondo avendo stanziato dal 1977 un totale di 617 milioni di dollari, pari a circa il 7% degli stanziamenti totali di tutti gli Stati.

In occasione della decima ricostituzione delle risorse del Fondo, 2016-2018 (IFAD10), l’Italia ha contribuito con 85 milioni di dollari, subito dopo il Regno Unito con 95 milioni e gli Stati Uniti con 90 (Tabella 1).

Per quanto riguarda l’undicesima ricostituzione, riferita al periodo 2019-2021 (IFAD11), il nostro Paese si è impegnato per 66 milioni di dollari7.

Tabella 1: Contributi, in milioni di dollari statunitensi, dei primi 10 Paesi e delle

Liste per la ricostituzione IFAD10 (2016-2018)

Paese Lista Contributi % Contributi

1. Regno Unito A 95.335 9.57% 2. Stati Uniti A 90.000 9.04% 3. Italia A 85.287 8.56% 4. Paesi Bassi A 75.221 7.55% 5. Germania A 70.011 7.03% 6. Canada A 68.751 6.90% 7. Cina C 60.000 6.02% 8. Giappone A 57.000 5.72% 9. Norvegia A 51.052 5.13% 10. Svizzera A 49.627 4.98% Tot. Lista A 787.648 79.1% Tot. Lista B 61.143 6.1% Tot. Lista C 147.082 14.8% Totale 995.873 100%

(Fonte: Contributions to IFAD's Regular resources, IFAD Document, Roma, 2019.)

L’Italia è un partner molto importante per il Fondo anche perché è all’avanguardia nell’ambito della sicurezza alimentare, dell’agricoltura sostenibile e dell’innovazione finanziaria grazie alla sua storia e alla sua tradizione agricola.

(13)

Oltre ai contributi regolari, l’Italia ha apportato contributi supplementari per oltre 60 milioni di dollari (61.2 milioni fino a giugno 2018) che hanno supportato più di 220 iniziative e mobilitato ulteriori 470 milioni in cofinanziamenti: per ogni dollaro di contributo volontario dell’Italia sono stati mobilitati altri otto dollari8. Queste risorse

ulteriori hanno permesso di rafforzare le organizzazioni di agricoltori e promuovere l’inclusione finanziaria, l’innovazione, la sicurezza alimentare e le opportunità di lavoro, soprattutto nei Paesi dell’Africa sub-sahariana come Burkina Faso, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Kenya, Liberia, Mauritania, Niger, Sierra Leone, Somalia e Sudan.

Ci sono numerosi esempi di collaborazione tra l’Italia e l’IFAD in questi anni, tra i quali:

a) Nel 2008, in vista della Presidenza italiana al G8 dell’anno successivo, l’Italia ha aumentato il suo contributo al rifinanziamento IFAD8 (2010-2012) a 80 milioni di dollari, rispetto ai 51 milioni all’IFAD7, per finanziare dei lavori che consentissero ai piccoli agricoltori di aumentare la loro produzione e trarre vantaggio dall’aumento dei prezzi alimentari.

b) Nell’ambito di un programma strategico, da 6 milioni di dollari di contributi supplementari, per migliorare l’accesso dei piccoli proprietari alla microfinanza, ai fattori produttivi e ai mercati, l’Italia ha finanziato sistemi di deposito in Burkina Faso, Mauritania e Sudan.

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c) Nel 2014 l’Italia e l’IFAD hanno unito le forze in Niger, uno dei Paesi più poveri del mondo, dove, attraverso prestiti altamente agevolati, con l’assistenza tecnica del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano, con le competenze dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e con la collaborazione della Cassa Depositi e Prestiti, si sta lavorando per migliorare le infrastrutture rurali e l’accesso al mercato in tutto il Paese.

d) Nel 2017, hanno collaborato per riaffermare il ruolo dell’Italia come hub globale per i sistemi alimentari sostenibili, per valutare le interconnessioni tra lo sviluppo agricolo e la migrazione e per rilanciare la gestione del rischio agricolo come strumento chiave per creare resilienza e prevenire le crisi.

e) Il Fondo sta espandendo sempre più la propria rete per includere le università e gli istituti di ricerca italiani, oltre che impegnarsi con le cooperative e le aziende italiane per attingere alla loro esperienza nella trasformazione rurale sostenibile a beneficio dei poveri delle aree rurali.

f) Altri fondi supplementari italiani, per oltre un milione di dollari, sono stati utilizzati per sostenere organizzazioni di piccoli agricoltori nell’Africa sub-sahariana e il primo Foro Contadino nel 2005. Quest’ultimo è un processo permanente di consultazione e di dialogo tra le organizzazioni di piccoli imprenditori e produttori rurali, il Fondo e i governi, allo scopo di promuovere lo sviluppo rurale e la riduzione della povertà; si riunisce ogni due anni per una consultazione globale9.

9 Vedi IFAD e l’Italia: un partenariato per sconfiggere la fame e la povertà, IFAD Document, Roma,

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g) Nel 2008, in risposta alla crisi alimentare in Africa, l’Italia ha devoluto, tramite l’IFAD, 6 milioni di dollari in contributi volontari per aumentare la sicurezza alimentare in Liberia, Mauritania e Kenya.

h) Quasi 2 milioni di dollari di contributi italiani sono stati investiti per la trasformazione e la commercializzazione della manioca, fonte primaria di energia nella dieta di oltre mezzo milione di persone, nell’Africa sub-sahariana, congiuntamente ad altri 12 milioni mobilitati dall’IFAD, dal Fondo dell’OPEC per lo Sviluppo Internazionale (OFID, The OPEC Fund for International Development) e dalla FAO.

i) Nel 2005 è stato istituito il RuralFin, uno strumento per consentire ai programmi finanziati dal Fondo di promuovere la finanza rurale, il quale ha ricevuto 6 milioni di dollari di fondi supplementari dall’Italia.

l) L’Italia ha contribuito con 1,4 milioni di dollari al progetto di sicurezza alimentare e gestione delle risorse naturali, avviato nel 2010, per garantire condizioni di vita sostenibili nelle terre aride e semiaride del Kenya. Il progetto ha permesso di insegnare a più di 13.000 persone tecniche di allevamento e pratiche di gestione e conservazione dell’acqua.

m) Due progetti in Niger e Sudan, finanziati con 1,1 milioni di dollari di fondi supplementari italiani, hanno contribuito ad aumentare la capacità dei piccoli agricoltori di far fronte al cambiamento climatico attraverso l’introduzione di una varietà di colture più resistenti.

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n) Con 650.000 dollari, l’Italia è stata il maggior donatore della Piattaforma per la Gestione dei Rischi Agricoli (PARM, The Platform for Agricultural Risk Management), un’iniziativa nata a seguito dei dibattiti avvenuti durante il G8 del 2010 e il G20 del 2012, che ha lo scopo di rafforzare la gestione del rischio agricolo attraverso la condivisione delle conoscenze e lo sviluppo delle capacità delle parti coinvolte. Al momento opera nei seguenti Paesi africani: Capo Verde, Camerun, Etiopia, Liberia, Niger, Senegal, Uganda e Zambia. La sede dell’IFAD ospita la segreteria della PARM.

L’importante ruolo che l’Italia riveste in questo campo è confermato ulteriormente dal fatto che hanno sede a Roma anche le altre due principali Organizzazioni delle Nazioni Unite impegnate nel campo della sicurezza alimentare: la FAO (Food and Agriculture

Organization of the United Nations, Organizzazione delle Nazioni Unite per

l'Alimentazione e l'Agricoltura) e il WFP (World Food Programme, Programma Alimentare Mondiale).

La cooperazione tra queste tre agenzie dell’ONU, che insieme costituiscono il polo agro-alimentare romano (United Nations Rome-Based Agencies, RBAs), è di primaria importanza nella lotta alla fame e alla povertà e nella promozione dell’agricoltura e dello sviluppo sostenibile.

In particolare rappresentano i principali attori internazionali per il raggiungimento dell’obiettivo di sviluppo sostenibile numero 2 “Fame Zero” (Sustainable Development

Goal, SDG2 “Zero Hunger”), dell’Agenda 2030 adottata dalle Nazioni Unite il 25

settembre 2015, che ha lo scopo di porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare e migliorare e promuovere un’agricoltura sostenibile.

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1.3 Gli Stati Membri

Oggi, i Paesi che fanno parte del Fondo sono 176.

Inizialmente erano divisi in tre Categorie: Categoria I, comprendente i Paesi industrializzati dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico); Categoria II, comprensiva dei Paesi membri dell’OPEC (Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio): Categoria III, corrispondente ai Paesi in via di sviluppo potenziali beneficiari dei finanziamenti.

Dopo la riforma del 1995 si parla invece di tre Liste che comunque ricalcano la suddivisione originaria: Lista A (Tabella 3), Paesi sviluppati contribuenti, i quali non possono ricevere finanziamenti dall’IFAD; Lista B (Tabella 2), Paesi in via di sviluppo contribuenti, membri dell’OPEC, ammissibili a ricevere finanziamenti; Lista C (Tabella 4,5 e 6), composta dai Paesi in via di sviluppo, ammissibili a ricevere i finanziamenti dal Fondo.

Al contrario della suddivisione originaria la Lista C, diversamente dalla Categoria III, è ulteriormente suddivisa in tre sotto-Liste, identificate in base all’area geografica: C1, Paesi in Africa; C2, Paesi in Europa, Asia e Pacifico; C3, Paesi in America Latina e Caraibi.

Tabella 2: Paesi della Lista B (12 Membri)

Paese Data ingresso Paese Data ingresso

Algeria 26/05/1978 Arabia Saudita 15/07/1977

Emirati Arabi Uniti 28/12/1977 Gabon 05/06/1978

Indonesia 27/09/1977 Iran 12/12/1977

Iraq 13/12/1977 Kuwait 29/07/1977

Libia 15/04/1977 Nigeria 25/10/1977

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Tabella 3: Paesi della Lista A (27 Membri)

Paese Data ingresso Paese Data ingresso

Austria 12/12/1977 Belgio 09/12/1977 Canada 28/11/1977 Cipro 20/12/1977 Danimarca 28/06/1977 Estonia 05/12/2012 Finlandia 30/11/1977 Francia 12/12/1977 Germania 14/10/1977 Giappone 25/10/1977 Grecia 30/11/1978 Irlanda 14/10/1977 Islanda 08/08/2001 Israele 10/01/1978 Italia 10/12/1977 Lussemburgo 09/12/1977

Norvegia 08/07/1977 Nuova Zelanda 10/10/1977

Paesi Bassi 29/07/1977 Portogallo 30/11/1978

Regno Unito 09/09/1977 Russia 19/02/2014

Spagna 27/11/1978 Stati Uniti 04/10/1977

Svezia 17/06/1977 Svizzera 21/10/1977

Ungheria 13/07/2011

Tabella 4: Paesi della Lista C1, Africa (50 Membri)

Paese Data ingresso Paese Data ingresso

Angola 24/04/1985 Benin 28/12/1977

Botswana 21/07/1977 Burkina Faso 14/12/1977

Burundi 13/12/1978 Camerun 20/06/1977

Capo Verde 12/10/1977 Ciad 03/11/1977

Comore 13/12/1977 Congo 27/07/1978

Costa d’Avorio 19/01/1982 Egitto 11/10/1977

Eritrea 31/03/1994 Eswatini 18/11/1977

Etiopia 07/09/1977 Gambia 13/12/1977

Ghana 05/12/1977 Gibuti 14/12/1977

Guinea 12/07/1977 Guinea-Bissau 25/01/1978

Guinea Equatoriale 29/07/1981 Kenya 10/11/1977

Lesotho 13/12/1977 Liberia 11/04/1978

Madagascar 12/01/1979 Malawi 13/12/1977

Mali 30/09/1977 Marocco 16/12/1977

Mauritania 26/06/1979 Mauritius 29/01/1979

Mozambico 16/10/1978 Namibia 16/10/1992

Niger 13/12/1977 Rep. Centraficana 11/12/1978

Rep. Dem. Congo 12/10/1977 Ruanda 29/11/1977

Sao Tome e Principe 22/04/1978 Senegal 13/12/1977

Seychelles 13/12/1978 Sierra Leone 14/10/1977

Somalia 08/09/1977 Sudafrica 14/02/1997

Sudan 12/12/1977 Sudan del Sud 22/02/2012

Tanzania 25/11/1977 Togo 26/04/1979

Tunisia 23/08/1977 Uganda 31/08/1977

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Tabella 5: Paesi della Lista C2, Europa, Asia e Pacifico (55 Membri)

Paese Data ingresso Paese Data ingresso

Afghanistan 13/12/1978 Albania 03/11/1992

Armenia 23/03/1993 Azerbaigian 11/04/1994

Bangladesh 09/05/1977 Bhutan 13/12/1978

Birmania 23/01/1990 Bosnia Erzegovina 18/03/1994

Cambogia 25/08/1992 Cina 15/01/1980

Corea del Nord 23/02/1987 Corea del Sud 26/01/1978

Croazia 24/03/1997 Figi 28/03/1978

Filippine 04/04/1977 Georgia 01/02/1995

Giordania 15/02/1979 India 28/03/1977

Isole Cook 25/03/1993 Kazakistan 25/09/1998

Kirghizistan 10/09/1993 Kiribati 23/02/2005

Laos 13/12/1978 Libano 20/06/1978

Macedonia del Nord 26/01/1994 Malaysia 23/01/1990

Maldive 15/01/1980 Malta 23/09/1977 Moldavia 17/01/1996 Marshall 18/02/2009 Micronesia 16/02/2015 Mongolia 09/02/1994 Montenegro 16/02/2015 Nauru 13/02/2013 Nepal 05/05/1978 Niue 20/07/2006 Oman 19/04/1983 Pakistan 09/03/1977

Palau 16/02/2015 Pap. Nuova Guinea 11/05/1978

Romania 25/11/1977 Samoa 13/12/1977

Salomone Isole 13/03/1981 Siria 29/11/1978

Sri Lanka 23/03/1977 Tagikistan 26/01/1994

Thailandia 30/11/1977 Timor Est 04/03/2003

Tonga 12/04/1982 Turchia 14/12/1977

Tuvalu 13/02/2013 Uzbekistan 19/02/2011

Vanuatu 13/02/2013 Viet Nam 13/12/1977

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Tabella 6: Paesi della Lista C3, America Latina e Caraibi (32 Membri)

Paese Data ingresso Paese Data ingresso

Antigua e Barbuda 21/01/1986 Argentina 11/09/1978

Bahamas 28/02/2008 Barbados 13/12/1978

Belize 13/12/1982 Bolivia 30/12/1977

Brasile 02/11/1978 Cile 02/06/1978

Colombia 16/07/1979 Costa Rica 16/11/1978

Cuba 15/11/1977 Dominica 29/01/1980 Ecuador 19/07/1977 El Salvador 31/10/1977 Giamaica 13/04/1977 Grenada 25/07/1980 Guatemala 30/11/1978 Guyana 13/12/1977 Haiti 19/12/1977 Honduras 13/12/1977 Messico 31/10/1977 Nicaragua 28/10/1977 Panama 13/04/1977 Paraguay 23/03/1979

Perù 06/12/1977 Rep. Dominicana 29/12/1977

Saint Kitts e Nevis 21/01/1986 Saint Lucia 09/10/1980 St. Vinc. Grenadine 08/03/1990 Suriname 15/02/1983

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CAPITOLO 2

L’ACCORDO ISTITUTIVO

L’Accordo10 che ha istituito il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo è stato

approvato il 13 giugno 1976, a Roma, dalla Conferenza delle Nazioni Unite, ed è entrato in vigore il 30 novembre 1977.

Si tratta del corpo normativo più importante, costituito da tredici articoli.

In questo capitolo verranno affrontate le sue principali disposizioni, a eccezione di quelle relative alla struttura interna del fondo, ovvero l’articolo 6, che vedremo nel capitolo 3, e quelle riguardanti le condizioni di finanziamento, articolo 7, che vedremo nel capitolo 4.

2.1 Obiettivo e funzioni

L’art. 1 dell’Accordo specifica che il Governatore “è la persona che uno Stato

membro ha designato come suo rappresentante principale in una sessione del Consiglio

dei Governatori”.

L’art. 2, intitolato “Obiettivo e Funzioni”, chiarisce che l’obiettivo del Fondo è quello di mobilitare risorse aggiuntive da mettere a disposizione, a condizione agevolate, per lo

10 Agreement Establishing the International Fund for Agricultural Development, IFAD Document, Roma,

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sviluppo agricolo dei Paesi Membri in via di sviluppo. Per fare ciò il Fondo deve finanziare principalmente progetti e programmi appositamente progettati per introdurre, ampliare o migliorare i sistemi di produzione alimentare e rafforzare le politiche e le istituzioni correlate nel quadro delle priorità e delle strategie nazionali, tenendo conto: della necessità di aumentare la produzione alimentare nei Paesi più poveri con deficit alimentare; del potenziale incremento della produzione alimentare negli altri Paesi in via di sviluppo; e dell’importanza di migliorare il livello nutrizionale delle popolazioni più povere nei Paesi in via di sviluppo e delle condizioni delle loro vite.

2.2 I requisiti di ammissione

La Sezione 1 dell’art. 3 stabilisce i requisiti di ammissione per diventare un Membro del Fondo: “Qualsiasi Stato Membro delle Nazioni Unite o di una qualsiasi delle sue

agenzie specializzate o dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica può diventare Membro del Fondo.” Non solo, infatti: “Anche un raggruppamento di Stati a cui i

membri abbiano delegato poteri nelle aree di competenza del Fondo e che sia in grado

di soddisfare tutti gli obblighi di un Membro del Fondo può diventare Membro del

Fondo.”

La Sezione 3, dello stesso articolo, riguarda la limitazione di responsabilità: “Nessun

Membro è responsabile, in ragione della sua adesione, per gli atti o gli obblighi del

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2.3 Le risorse

Ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo, le risorse del fondo consistono in:

Contributi iniziali: devono essere pagati da ciascun Stato Membro in un'unica somma

o, a scelta, in tre rate annuali di uguale importo. La prima rata annuale o l’importo unico sono dovuti il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore dell’Accordo nei confronti del Membro in questione (quindi vale per tutti gli Stati che entrano a far parte del Fondo, sia quelli originari sia quelli che hanno aderito successivamente). La seconda e la terza rata sono dovute il primo e il secondo anniversario della data in cui era previsto il pagamento della prima.

Prima della modifica del 1995 dello Statuto, l’obbligo della contribuzione iniziale era previsto soltanto per i Membri appartenenti alle prime due Categorie, quelli appartenenti alla Categoria III, ovvero i Paesi in via di sviluppo potenziali beneficiari, avevano la possibilità di scegliere se partecipare o meno al finanziamento del Fondo. Oggi questa distinzione non è più presente per i Membri appartenenti alla Lista C (che ha sostituito la Categoria III).

Contributi aggiuntivi: al fine di assicurare la continuità delle operazioni del Fondo, il

Consiglio dei Governatori periodicamente, a intervalli che ritiene opportuni, rivede l’adeguatezza delle risorse disponibili per il Fondo; la prima di tali revisioni deve aver luogo non oltre tre anni dopo l’inizio delle operazioni da parte del Fondo. A seguito di tali revisioni, il Consiglio, se lo ritiene necessario o auspicabile, può invitare i Membri a fornire ulteriori contributi alle risorse del Fondo. Queste decisioni sono prese a maggioranza dei due terzi del numero totale dei voti.

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Si tratta delle ricostituzioni periodiche delle risorse che vengono fatte in pratica ogni tre anni, seppur non in modo obbligatorio. Per esempio si parla di IFAD10, in riferimento al rifinanziamento per il periodo 2016-2018, IFAD11 per il periodo 2019-2022 e così via.

Il Consiglio dei Governatori può autorizzare, in qualsiasi momento, un Membro ad aumentare l’importo di uno qualsiasi dei suoi contributi.

Contributi speciali: le risorse del Fondo possono essere aumentate con contributi

speciali da parte di Stati non membri o da altre fonti. Termini e condizioni dei suddetti contributi devono essere approvati dal Consiglio dei Governanti su raccomandazione del Comitato Esecutivo.

Fondi derivati: derivati da operazioni varie del Fondo, principalmente da attività di

investimento e prestito.

Al di fuori di queste categorie è comunque possibile, per uno Stato Membro, apportare volontariamente dei contributi supplementari per finanziare attività, programmi o progetti specifici a seguito di determinati accordi nei quali viene stabilito l’ammontare del contributo e la sua destinazione.

2.4 Rapporti con le Nazioni Unite e le atre Organizzazioni

L’art. 8, Sezione 1, “Rapporti con le Nazioni Unite”, prevede che il Fondo dovrà avviare dei negoziati con le Nazioni Unite al fine di concludere un accordo che

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stabilisca un collegamento con le Nazioni Unite come una delle agenzie specializzate ai sensi dell’articolo 57 della Carta delle Nazioni Unite.

Inoltre, qualsiasi accordo concluso nel rispetto dell’articolo 63 della Carta dovrà essere approvato dal Consiglio dei Governatori, a maggioranza dei due terzi, su raccomandazione del Comitato Esecutivo.

La Carta delle Nazioni Unite11 è il trattato istitutivo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) firmato il 25 giugno 1945 a San Francisco ed entrato in vigore il 24 ottobre dello stesso anno.

Di seguito, per completezza, si riportano i due articoli della Carta richiamati dall’articolo 8 dell’Accordo che istituisce l’IFAD.

Art. 57 della Carta delle Nazioni Unite: “1. Le varie agenzie specializzate, istituite

mediante accordo intergovernativo e che hanno, secondo il loro statuto, ampi poteri

internazionali in campo economico, sociale, culturale, educativo, sanitario e in altri campi correlati, saranno collegate all’Organizzazione delle Nazioni Unite conformemente alle disposizioni dell’articolo 63. 2. Tali agenzie specializzate così collegate con l’Organizzazione saranno di seguito denominate agenzie specializzate”.

Art. 63 della Carta: “1. Il Consiglio Economico e Sociale può concludere con una

qualsiasi delle agenzie specializzate di cui all’articolo 57, accordi mediante i quali sono definite le condizioni alle quali l’agenzia interessata deve essere messa in relazione con le Nazioni Unite. Tali accordi saranno soggetti all’approvazione dell’Assemblea Generale. 2. Il Consiglio Economico e Sociale può coordinare le attività delle agenzie specializzate consultando le stesse e formulando loro

raccomandazioni, nonché attraverso raccomandazioni all’Assemblea Generale e ai Membri delle Nazioni Unite.”

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La Sezione 2, sempre dell’art.8 dell’Accordo, “Rapporti con altre Organizzazioni,

Istituzioni e Agenzie”, precisa che il Fondo collaborerà strettamente con

l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) e con le altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite. Allo stesso modo collaborerà strettamente con le altre organizzazioni intergovernative, le istituzioni finanziarie internazionali, le organizzazioni non governative e le agenzie governative interessate allo sviluppo agricolo.

A tal fine, il Fondo cerca, nelle sue attività, la collaborazione con suddette organizzazioni e può, su decisione del Consiglio dei Governatori, stipulare accordi o stabilire rapporti di lavoro con esse.

2.5 Recesso, sospensione e cessazione delle operazioni

Art. 9, Sezione 1, “Recesso”.

Salvo quanto previsto nella Sezione 4 di questo articolo, un Membro può recedere dal Fondo depositando uno strumento di denuncia dell’Accordo presso il Depositario. Il recesso di un Membro avrà effetto alla data specificata in tale denuncia, ma in nessun caso meno di sei mesi dopo il deposito di tale strumento.

Sezione 2, “Sospensione”.

Se un Membro non adempie a uno qualsiasi dei suoi obblighi nei confronti del Fondo, il Consiglio dei Governatori può, con una maggioranza di tre quarti del numero totale dei voti, decidere di sospenderlo. Il Membro così sospeso cessa automaticamente di essere

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Membro del Fondo dopo un anno dalla data della sospensione, a meno che il Consiglio non decida, con la stessa maggioranza, di ripristinare la sua posizione.

Per tutta la durata della sospensione, il Membro non può esercitare nessuno dei suoi diritti conferiti dall’Accordo, a eccezione del diritto di recesso, ma rimane soggetto all’adempimento di tutti i suoi obblighi.

Sezione 3, “Diritti e Doveri degli Stati che cessano di essere Membri”.

Quando uno Stato cessa di essere Membro a causa del suo recesso o in conformità con le disposizioni della precedente Sezione 2, non ha nessuno dei diritti conferiti dal presente Accordo, a eccezione di quanto previsto dalla Sezione 2 dell’articolo 11, ma rimane vincolato da tutti i suoi obblighi finanziari assunti con il Fondo in qualità di Membro.

Sezione 4, “Cessazione delle operazioni e distribuzione dell’attivo”.

Il Consiglio dei Governatori può terminare le operazioni del Fondo a maggioranza dei tre quarti del numero totale dei voti. Dopodiché il Fondo cesserà immediatamente tutte le attività, a eccezione di quelle inerenti alla realizzazione e conservazione dei suoi beni e al regolamento delle proprie obbligazioni.

Fino alla risoluzione definitiva di tali obblighi e alla distribuzione dell’attivo, il Fondo rimarrà in vigore e tutti i diritti e gli obblighi del Fondo e dei suoi Membri resteranno intatti, salvo il fatto che nessun Membro può recedere o essere sospeso.

Non sarà effettuata alcuna distribuzione delle attività fino a quando tutte le passività verso i creditori non saranno state estinte o regolate.

Il Fondo distribuirà l’attivo ai Membri contribuenti in proporzione ai contributi che hanno apportato. Tale distribuzione è decisa dal Consiglio dei Governatori a

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maggioranza dei tre quarti del numero totale dei voti, e sarà effettuata nei tempi e con le modalità che il Consiglio riterrà equi.

2.6 Status giuridico

La Sezione 1 dell’art. 10, intitolata “Status Giuridico”, stabilisce che: “Il Fondo ha

personalità giuridica internazionale.”

Quindi è un soggetto di diritto internazionale, titolare di diritti e obblighi, distinto dagli Stati Membri.

Sezione 2, “Privilegi e Immunità”.

Il Fondo gode nel territorio di ciascuno dei suoi Membri dei privilegi e delle immunità necessari per l’esercizio delle sue funzioni e per il raggiungimento del suo obiettivo. I rappresentanti dei Membri, il Presidente e il personale godono dei privilegi e delle immunità necessari per l’esercizio indipendente delle loro funzioni.

Il Membro che rappresenti un gruppo di Stati, deve garantire che le disposizioni sui privilegi e le immunità, del presente articolo, siano applicate nei territori di tutti i Paesi del raggruppamento.

2.7 Interpretazione e arbitrato

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Qualsiasi questione inerente l’interpretazione o l’applicazione dell’Accordo, che può sorgere tra un Membro e il Fondo o tra Membri, è soggetta alla decisione del Comitato Esecutivo. Se la questione riguarda un Membro non rappresentato nel Comitato Esecutivo, tale Membro avrà diritto di essere rappresentato conformemente alle norme adottate dal Consiglio dei Governatori.

Dopo la decisione del Comitato Esecutivo, qualsiasi Membro può chiedere che la questione venga sottoposta al Consiglio, la cui decisione sarà definitiva. In attesa di quest’ultima decisione, il Fondo può, nella misura in cui lo ritiene necessario, agire sulla base della decisione del Comitato.

Sezione 2, “Arbitrato”.

Le eventuali controversie tra il Fondo e un Paese che ha cessato di essere Membro, o tra il Fondo e un qualunque Membro al termine delle operazioni del Fondo, saranno sottoposte all’arbitrato di un tribunale composto da tre arbitri.

Uno degli arbitri sarà nominato dal Fondo, uno dal Membro o dall’ex Membro e il terzo, che sarà il Presidente, dovrà essere nominato da entrambe le parti.

Se entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta di arbitrato, una delle parti non ha nominato un arbitro, o se entro 30 giorni dalla nomina dei due arbitri, il terzo non è ancora stato nominato, una delle parti può chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, o a qualsiasi altra autorità prevista dai regolamenti adottati dal Consiglio dei Governatori, di nominare un arbitro.

La procedura di arbitrato sarà stabilita dagli arbitri, ma il Presidente del tribunale avrà pieno potere di risolvere tutte le questioni procedurali in caso di disaccordo. Una votazione a maggioranza degli arbitri sarà sufficiente per prendere una decisione definitiva e vincolante per le parti.

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2.8 Emendamenti

Art. 12, “Emendamenti”.

Qualsiasi proposta di modifica all’Accordo formulata da un Membro o dal Comitato Esecutivo deve essere comunicata al Presidente, il quale informerà tutti i Membri. Il Presidente sottopone le proposte di modifica avanzate da un Membro al Comitato, che a sua volta trasmette le sue raccomandazioni al Consiglio dei Governatori.

Gli emendamenti sono adottati dal Consiglio a maggioranza di quattro quinti del numero totale dei voti, ed entreranno in vigore tre mesi dopo la loro adozione quando non diversamente specificato dal Consiglio e salvo qualsiasi emendamento importi la modifica delle disposizioni riguardanti: il diritto di recesso; i requisiti della maggioranza di voto previsti; la limitazione di responsabilità stabilita nella Sezione 3, art. 3; la procedura di modifica stessa. In questi ultimi casi, infatti, l’emendamento non entrerà in vigore fino a quando il Presidente non avrà ricevuto l’accettazione da parte di tutti i Membri.

A queste regole fanno eccezione le parti disciplinate dall’allegato 2 dell’Accordo, il quale tratta della distribuzione dei voti e dell’elezione dei membri del Comitato Esecutivo, le quali potranno essere modificate conformemente a quanto previsto dall’allegato stesso.

Il Presidente comunica tempestivamente a tutti i Membri e al Depositario gli emendamenti adottati e la data in cui entreranno in vigore.

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2.9 Disposizioni finali

L’Accordo si conclude con l’articolo 13, riguardante le Disposizioni Finali.

Sezione 1, “Firma, Ratifica, Accettazione, Approvazione e Adesione”.

I Paesi elencati nell’allegato I dell’Accordo possono firmarlo presso la sede delle Nazioni Unite a New York non appena i contributi iniziali, indicati in tale allegato, ammonteranno complessivamente ad almeno un miliardo di dollari degli Stati Uniti (valutati al 10 giugno 1976). Se questo requisito non è stato rispettato entro il 30 settembre 1976, la Commissione Preparatoria istituita dalla Conferenza delle Nazioni Unite per l’istituzione del Fondo, convocherà, entro il 31 gennaio 1977, una riunione degli Stati presenti nell’allegato I che potrà, a maggioranza dei due terzi di ciascuna Categoria, ridurre tale importo e stabilire anche altre condizioni per l’apertura dell’Accordo alla firma.

Gli Stati firmatari possono diventare parti dell’Accordo depositando uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione. Gli Stati non firmatari, elencati nell’allegato I, possono diventare parti depositando uno strumento di adesione.

Tali strumenti, e le firme, possono essere depositati, o apposte, entro un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo.

Per quanto riguarda gli Stati elencati nell’allegato I che non sono diventati parti dell’Accordo entro un anno dalla sua entrata in vigore, o gli Stati che non sono presenti in tale elenco, possono comunque diventare parti dell’Accordo depositando uno strumento di adesione, ma dopo l’approvazione della loro adesione da parte del Consiglio dei Governatori.

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Sezione 2, “Depositario”

Il Depositario dell’Accordo è il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Egli deve inviare notifiche relative all’Accordo:

1) Fino a un anno dalla sua entrata in vigore, agli Stati elencati nell’allegato I; dopo, a tutti gli Stati parti dell’Accordo nonché a quelli la cui adesione è stata approvata dal Consiglio dei Governatori;

2) Alla Commissione Preparatoria istituita dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull’istituzione del Fondo per la durata della sua esistenza, e successivamente al Presidente del Fondo.

Sezione 3, “Entrata in vigore”.

L’Accordo entrerà in vigore una volta che il Depositario avrà ricevuto gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di almeno 6 Stati della Categoria I, 6 della Categoria II e 24 della Categoria III; a condizione che i contributi iniziali specificati in tali strumenti dei Paesi delle Categoria I e II ammontino almeno all’equivalente di 750 milioni di dollari statunitensi; e a condizione che i requisiti di cui sopra siano stati soddisfatti entro 18 mesi dalla data in cui l’Accordo è stato aperto alla firma o entro una data successiva decisa dagli Stati che hanno depositato tali strumenti a maggioranza dei due terzi di ciascuna Categoria.

Per quanto riguarda gli Stati che depositano uno dei suddetti strumenti dopo l’entrata in vigore dell’Accordo, questo entrerà in vigore alla data di tale deposito.

Sezione 5, “Testi autorevoli”.

Le versioni dell’Accordo nelle lingue araba, inglese, francese e spagnola sono ugualmente autorevoli.

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CAPITOLO 3

LA GOVERNANCE

3.1 L’assetto istituzionale

L’art. 6 dell’Accordo, intitolato “Organizzazione e Gestione”, alla Sezione 1, “Struttura del Fondo”, stabilisce che il Fondo deve avere: un Consiglio dei Governatori, un Comitato Esecutivo, un Presidente e il personale necessario affinché il Fondo possa svolgere le sue funzioni.

La struttura interna del Fondo, come di solito avviene nelle Organizzazioni internazionali, si compone di tre organi: uno plenario, composto quindi dai rappresentati di tutti i Membri, con pieni poteri, ovvero il Consiglio dei Governatori; uno con una composizione più ristretta, con competenze più specifiche, il Comitato Esecutivo; e il Presidente, con compiti amministrativi e di rappresentanza.

Possono essere istituiti anche dei sottocomitati, con specifiche funzioni, come il Comitato di Valutazione e quello di Audit.

Il personale, che opera sotto la direzione del Presidente, è organizzato in cinque dipartimenti, che si occupano rispettivamente di governance e relazioni esterne, di operazioni finanziarie, di gestione del programma, di strategia e conoscenza, e dei servizi societari, e in cinque divisioni su base geografica: Asia e Pacifico, Africa

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orientale e meridionale, Africa occidentale e centrale, America Latina e Caraibi, e la divisione Vicino Oriente, Asia centrale, Africa settentrionale ed Europa12.

Nelle cinque regioni in cui lavora, sono presenti 3913 uffici distaccati (ICO, IFAD

Country Office) che permettono al Fondo di essere più efficiente nei costi, più vicino

alle istituzioni dei Paesi Membri e più efficace nello sviluppo e nella supervisione dei progetti.

3.2 Il Consiglio dei Governatori

Il Consiglio dei Governatori14 è il principale organo decisionale dell’IFAD ed è composto da tutti gli Stati Membri. Dispone di pieni poteri decisionali in quanto gli vengono conferiti tutti i poteri del Fondo. Ogni anno si svolge la sessione annuale nella quale partecipano i rappresentanti ufficiali di tutti gli Stati Membri, ovvero i governatori, i loro supplenti e ogni altro consulente designato.

3.2.1 Le funzioni

Le principali questioni delle quali il Consiglio si occupa sono: a) L’approvazione di nuovi Stati Membri;

b) L’approvazione del bilancio;

c) La nomina del Presidente dell’IFAD;

d) Questioni inerenti la sede permanente del Fondo;

12 IFAD Organigram, IFAD Document, Roma, 2019.

13 Vedi IFAD's Decentralization Experience, IFAD Document, Roma, 2016, p.7. 14 Governing Council, Conseil des gouverneurs, Consejo de Gobernadores.

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e) L’adozione di politiche, principi e regolamenti di natura generale.

La Sezione 2 dell’art. 6 dell’Accordo, “Il Consiglio dei Governatori”, chiarisce che tutti i poteri del Fondo sono attributi al Consiglio, il quale può, tuttavia, delegare qualsiasi dei suoi poteri al Comitato Esecutivo, a eccezione del potere di:

a) Adottare emendamenti all’Accordo; b) Approvare l’adesione di nuovi Membri; c) Sospendere un Membro;

d) Porre fine alle operazioni del Fondo e distribuire l’attivo residuo;

e) Decidere sui ricorsi presentati contro le decisioni prese dal Comitato Esecutivo, relative all’interpretazione o all’applicazione dell’Accordo;

f) Determinare la remunerazione del Presidente.

3.2.2 Le sessioni

Convocazione delle sessioni

L’articolo 2 del Regolamento Interno del Consiglio dei Governatori15 (di seguito

RICG), adottato il 13 dicembre 1977 durante la prima sessione del Consiglio, stabilisce che il Consiglio dei Governatori convoca ogni anno una sessione annuale entro il primo trimestre dell’anno. Se per qualsiasi motivo non è possibile tenere una sessione annuale entro tale termine, il Comitato Esecutivo deciderà in merito a un adeguato periodo alternativo. Il Presidente dell’IFAD è responsabile della fissazione dei termini precisi per le sessioni del Consiglio.

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Le sessioni speciali, disciplinate dall’articolo 3 del RICG, si tengono su decisione del Consiglio (l’articolo 6 dell’Accordo precisa che possono essere convocate dai Membri che rappresentino almeno un quarto dei voti totali nel Consiglio); su richiesta del Comitato Esecutivo a maggioranza dei due terzi dei voti espressi; o su iniziativa di un Membro, il quale rivolge una proposta di convocazione al Presidente dell’IFAD che, a sua volta, la comunica immediatamente a tutti i Membri. In quest’ultimo caso la sessione speciale si terrà se i Membri che dispongono di almeno un quarto del numero totale dei voti in seno al Consiglio dei Governatori concorderanno entro 30 giorni. Salvo disposizione contraria nella decisione, nella richiesta o nella proposta di tenere una sessione speciale, questa è convocata non appena possibile in una data stabilita dal Presidente del Consiglio previa consultazione con gli altri membri dell’Ufficio di Presidenza e con il Presidente dell’IFAD.

Luogo e notifica delle sessioni

Le sessioni del Consiglio si svolgono presso la sede del Fondo. Il Consiglio può decidere di tenere una sessione altrove, purché ciò non comporti costi aggiuntivi.

Almeno sei settimane prima dell’inizio di una sessione annuale e il più presto possibile prima di una speciale, il Presidente dell’IFAD informa ciascun Membro, e ciascuna organizzazione e istituzione che collabora con il Fondo, della data e del luogo della prima riunione e della durata prevista della sessione.

L’ordine del giorno

Il Presidente dell’IFAD prepara, con l’approvazione del Comitato Esecutivo, un ordine del giorno provvisorio per ciascuna sessione del Consiglio.

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L’ordine del giorno provvisorio di una sessione speciale è normalmente costituito soltanto dai punti indicati nella decisione, nella richiesta o nella proposta di tenere tale sessione.

Il Presidente dell’IFAD trasmette l’ordine del giorno provvisorio, e la documentazione relativa ai punti ivi contenuti, unitamente alla notifica o il più presto possibile, ma comunque non più tardi di sei settimane prima dell’inizio della sessione annuale.

Dopo la comunicazione dell’ordine del giorno provvisorio, qualsiasi Membro, il Comitato Esecutivo e il Presidente dell’IFAD possono proporre punti supplementari all’ordine del giorno, che il Presidente dell’IFAD comunica, almeno 14 giorni prima della sessione, a ciascun Membro e a ciascuna istituzione o organizzazione internazionale cooperante, insieme alla relativa documentazione.

Il Consiglio adotta all’inizio di ogni sessione l’ordine del giorno di tale sessione sulla base dell’ordine del giorno provvisorio e dei punti supplementari.

Durante una sessione il Consiglio può rivedere l’ordine del giorno aggiungendo, cancellando, rinviando o modificando punti. Tuttavia, nessun punto aggiuntivo e nessun punto supplementare che non sia comunicato ai Membri da almeno due settimane sarà preso in considerazione prima di 24 ore dal suo inserimento nell’ordine del giorno.

3.2.3 Governatori, supplenti, comitati e organi sussidiari

Ogni Membro nomina un governatore, come suo rappresentante principale, e un supplente, i quali possono essere accompagnati da consulenti.

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Credenziali e notifiche

Le credenziali dei governatori e dei supplenti sono rilasciate da o per conto del Capo di Stato o del Governo o del Ministro o del Segretario agli Affari Esteri o da un’altra persona designata dal Membro che ha l’autorità di farlo. Tali credenziali e notifiche devono essere presentate al Presidente dell’IFAD almeno una settimana prima dell’apertura della prima sessione cui devono partecipare le persone designate e, salvo indicazione contraria, saranno considerate valide per le sessioni successive fino a quando non saranno ritirate mediante notifica al Presidente dell’IFAD.

Qualsiasi governatore le cui credenziali siano state contestate può continuare a svolgere le sue funzioni a titolo provvisorio fino a quando il Consiglio non abbia preso una decisione al riguardo.

Comitati e organi sussidiari.

Il Consiglio può istituire comitati e altri organi sussidiari ai quali riferire lo studio e la relazione di qualsiasi questione.

Quando le circostanze non consentono al Consiglio di selezionare i loro membri, il Consiglio può autorizzare il Presidente del Consiglio a nominarli in consultazione con gli altri membri dell’Ufficio di Presidenza.

Le regole contenute nel RICG, salvo quanto diversamente previsto dalle sue stesse regole o deciso dal Consiglio, si applicano mutatis mutandis ai comitati e agli altri organi sussidiari, eccetto che essi non votano, ma presentano relazioni al Consiglio ed espongono le loro opinioni e le relative ragioni.

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3.2.4 Il Presidente del Consiglio dei Governatori

Le sessioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente dell’Ufficio del Consiglio dei Governatori (da non confondere con il Presidente del Fondo).

L’Ufficio di Presidenza è composto anche da due Vicepresidenti eletti tra i governatori degli Stati Membri del Fondo.

Il Presidente del Consiglio e i Vicepresidenti sono nominati dal Consiglio per un periodo di due anni e rappresentano ciascuna delle tre Liste in cui si suddividono gli Stati Membri.

L’attuale Ufficio di Presidenza, eletto durante la 41° sessione del Consiglio nel 2018, è formato dal Presidente del Consiglio Hans Hoogeveen, dei Paesi Bassi, e dai Vicepresidenti María Cristina Boldorini e Andin Hadiyanto, rispettivamente dell’Argentina e dell’Indonesia.

Gli articoli 13 e 14 del RICG, stabiliscono che qualora il Presidente ritenga necessario essere assente durante una riunione dovrà designare un Vicepresidente che prenda il suo posto; e se cessa di esercitare la sua carica, i Vicepresidenti decidono quale tra loro dovrà prendere il suo posto fino all’elezione di un nuovo Presidente del Consiglio. Un Vicepresidente in qualità di Presidente ha gli stessi poteri e doveri del Presidente. Il Presidente, o chi ne fa le veci, partecipa alle riunioni del Consiglio in tale veste e non in qualità di governatore di un Membro. Tuttavia, può delegare il suo diritto di voto al suo supplente o, in sua assenza, a un altro membro della sua delegazione.

Il Presidente del Consiglio dei Governatori dichiara l’apertura e la chiusura di ogni riunione, dirige le discussioni, garantisce il rispetto delle norme, accorda il diritto di parola, pone le questioni su cui votare e annuncia le decisioni. Ha il controllo completo dei lavori del Consiglio e del mantenimento dell’ordine durante le riunioni. Inoltre può proporre la chiusura dell’elenco degli oratori, il numero delle volte in cui un

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governatore può intervenire su un argomento, l’aggiornamento o la chiusura del dibattito, e la sospensione o l’aggiornamento di una riunione.

3.2.5 La nomina del Presidente del Fondo

La nomina del Presidente del Fondo è presa in considerazione dal Consiglio in una riunione privata.

Il Consiglio nomina il Presidente dell’IFAD con almeno i due terzi del numero totale dei voti.

Nel caso di più candidati, se nessuno di essi riceve il numero richiesto al primo scrutinio, si procede a un secondo scrutinio al quale il candidato che ha ottenuto meno voti non può partecipare. Questa procedura si ripete finché un candidato non riceve il numero di voti previsto o il Consiglio decide di interrompere la votazione per prendere la decisione in un’altra data.

Ogni governatore può esprimere i voti del Membro che rappresenta in favore di una sola persona.

Il Presidente del Fondo dirige il personale richiesto dal Consiglio ed è responsabile di tutte gli adempimenti necessari per le sue sessioni, comprese quelle che devono essere prese con il Governo ospitante nel caso in cui la sessione si tenga altrove rispetto alla sede del Fondo.

Il Presidente dell’IFAD, o un rappresentante da lui designato, può rilasciare dichiarazioni orali e scritte in merito a qualsiasi questione esaminata dal Consiglio.

(41)

3.2.6 Lo svolgimento delle riunioni

Le riunioni del Consiglio si tengono in pubblico e quelle dei suoi comitati, o degli altri organi sussidiari, si svolgono normalmente in privato, a meno che il Consiglio non decida diversamente.

Le organizzazioni e le istituzioni internazionali cooperanti possono partecipare alle riunioni e ai lavori del Consiglio dei Governatori conformemente alle disposizioni dei loro accordi con il Fondo.

Quorum.

Il quorum per qualsiasi riunione del Consiglio è costituito dai governatori che esercitano i due terzi del numero totale dei voti.

Il quorum per qualsiasi riunione di un comitato, o altro organo sussidiario, è costituito quando sono presenti i rappresentanti della maggioranza dei suoi membri.

Maggioranze richieste.

Richiedono almeno i due terzi del numero totale dei voti, le seguenti decisioni del Consiglio dei Governatori:

a) Invitare i Membri a fornire ulteriori contributi alle risorse del Fondo; b) L’adozione di regolamenti e statuti per condurre l’attività del Fondo; c) La nomina del Presidente del Fondo o la sua cessazione;

d) La determinazione della sede permanente del Fondo; e) L’approvazione del bilancio;

f) L’adozione di politiche e regolamenti generali che disciplinano il finanziamento del Fondo;

(42)

g) L’approvazione di accordi, o loro modifiche, da concludere con le Nazioni Unite in conformità con l’articolo 63 della Carta delle Nazioni Unite.

Richiedono almeno i tre quarti del numero totale dei voti, le seguenti decisioni del Consiglio dei Governatori:

a) La sospensione di un Membro o il ripristino di un Membro sospeso; b) La cessazione delle operazioni del Fondo e la distribuzione dell’attivo.

Richiede almeno i quattro quinti del numero totale dei voti la decisione riguardante l’adozione di emendamenti all’Accordo.

Tutte le altre decisioni del Consiglio richiedono più della metà del numero totale dei voti.

Metodo decisionale

In qualsiasi riunione del Consiglio, il suo Presidente deve tentare di ottenere consenso su una proposta piuttosto che adottare una votazione al riguardo. Tuttavia, il Consiglio adotta decisioni mediante votazione su richiesta di qualsiasi governatore.

Il Presidente del Consiglio comunica l’inizio delle votazioni, dopodiché nessuno è autorizzato a intervenire fino a quando i risultati non sono stati comunicati.

I governatori possono fare brevi dichiarazioni, consistenti esclusivamente nella spiegazione dei loro voti, prima dell’annuncio dell’inizio della votazione o dopo che i risultati della votazione sono stati annunciati.

Le votazioni per appello nominale sono prese secondo l’ordine alfabetico inglese dei nomi dei Paesi Membri, a partire dal nome del Membro estratto a sorte dal Presidente del Consiglio.

(43)

Quando un Membro viene chiamato, il suo rappresentante risponderà “sì”, “no” o “astensione”.

Salvo decisione contraria del Consiglio, i voti dei partecipanti all’appello vengono registrati.

Le votazioni segrete sono prese fornendo a ciascun governatore una o più schede elettorali. Ogni governatore può indicare il proprio voto su tutte le schede che riceve e depositarle nelle urne.

Gli scrutinatori nominati dal Presidente del Consiglio provvederanno poi al loro conteggio.

Tutte le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, a meno che il Consiglio decida diversamente in riferimento a un’elezione in cui il numero dei candidati non supera il numero dei posti elettivi da ricoprire.

Numero di voti

Ogni Membro dispone del numero di voti (Tabella 7) che gli viene distribuito secondo le disposizioni contenute nella Sezione 3 dell’art. 6 dell’Accordo, intitolata “Votazione

nel Consiglio dei Governatori”, la quale prevede che il numero totale dei voti nel

Consiglio è composto dai voti originali e dai voti di rifinanziamento.

I voti originali sono composti dai voti legati alla qualità di Paese Membro, che devono essere equamente distribuiti tra tutti i Membri, e dai voti di contribuzione, che sono distribuiti in proporzione ai contributi versati da ciascun Membro.

I voti di rifinanziamento, anch’essi composti dai voti legati alla qualità di Membro e quelli di contribuzione, vengono decisi dal Consiglio ogni volta che richiede contributi aggiuntivi tramite le ricostituzioni periodiche.

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