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L’amministrazione finanziaria del Fondo

CAPITOLO 4: L’ATTIVITÀ FINANZIARIA

4.1 L’amministrazione finanziaria del Fondo

L’amministrazione finanziaria del Fondo è disciplinata dall’articolo 7, Sezione 1,

dell’Accordo e dal Regolamento Finanziario25, approvato il 15 dicembre 1977 durante

la prima sessione dal Consiglio dei Governatori.

L’esercizio finanziario del Fondo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4.1.1 L’uso delle risorse

Le risorse del Fondo sono costituite dai contribuiti ricevuti dal Fondo e dai fondi derivati, esse devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni dell’Accordo, il quale stabilisce che le risorse del Fondo devono essere utilizzate per conseguire il suo obiettivo, ovvero mobilitare risorse aggiuntive da mettere a disposizione, a condizione agevolate, per lo sviluppo agricolo dei Paesi Membri in via di sviluppo.

Il Fondo fornisce risorse finanziarie solo agli Stati in via di sviluppo che sono Membri del Fondo o alle organizzazioni intergovernative a cui partecipano tali Membri. Nel

caso di un prestito a una di queste organizzazioni, il Fondo può richiedere adeguate garanzie, governative o di altro genere.

Il Fondo si assicura che i proventi derivanti da qualsiasi finanziamento siano utilizzati esclusivamente per gli scopi per i quali è stato erogato, prestando la dovuta attenzione a considerazioni relative all’economia, all’efficienza e all’equità sociale.

Nell’assegnare le sue risorse, il Fondo deve essere guidato dalle seguenti priorità: a) La necessità di aumentare la produzione alimentare e migliorare il livello nutrizionale delle popolazioni più povere nei Paesi con deficit alimentare più poveri;

b) Il potenziale incremento della produzione alimentare negli altri Paesi in via di sviluppo. Analogamente, particolare importanza deve essere attribuita al miglioramento del livello nutrizionale delle popolazioni più povere di questi Paesi e delle loro condizioni di vita.

La concessione dell’aiuto si deve basare su criteri economici e sociali oggettivi, avendo particolare riguardo alle esigenze dei Paesi a basso reddito e alle loro potenzialità di aumento della produzione alimentare, nonché del principio di equa distribuzione geografica delle risorse.

Fatte salve le disposizioni presenti nell’Accordo, le operazioni di finanziamento da parte del Fondo sono regolate dalle politiche generali, dai criteri e dai regolamenti stabiliti dal Consiglio dei Governatori a maggioranza dei due terzi.

Riserva Generale

È stata istituita una Riserva Generale a copertura del potenziale rischio del Fondo a seguito delle fluttuazioni dei tassi di cambio e delle attività di prestito, delle possibili

insolvenze nella ricezione dei pagamenti del servizio di prestito e nel recupero di importi dovuti al Fondo dall’investimento delle sue risorse liquide.

I trasferimenti annuali dall’eccedenza accumulata (surplus) alla Riserva Generale sono determinati dal Comitato Esecutivo, tenendo conto della posizione finanziaria del Fondo.

Il massimale della Riserva può essere modificato di volta in volta dal Comitato Esecutivo e i prelievi dalla Riserva sono soggetti alla sua approvazione.

4.1.2 Il ruolo del Presidente del Fondo

Il Presidente del Fondo sottopone al Comitato Esecutivo il bilancio che poi viene trasmesso al Consiglio dei Governatori per l’approvazione a maggioranza dei due terzi del numero totale dei voti.

Gli stanziamenti per le spese correnti votati dal Consiglio dei Governatori per l’esercizio successivo, costituiscono un’autorizzazione al Presidente dell’IFAD ad assumere obbligazioni e a effettuare pagamenti ai fini per i quali sono stati votati gli stanziamenti. Tutti gli stanziamenti non vincolati, alla chiusura dell’esercizio, possono essere riportati all’esercizio successivo fino a un importo non superiore al 3%.

Per soddisfare i requisiti del Fondo, il Presidente può, con l’approvazione del Comitato Esecutivo, ricollocare i fondi tra le categorie del bilancio.

Gli stanziamenti per spese in conto capitale votati dal Consiglio dei Governatori, possono essere utilizzati esclusivamente per finanziare spese a lungo termine. Tutti gli stanziamenti non vincolati, alla chiusura del terzo esercizio finanziario sono annullati, salvo diversa decisione del Consiglio.

Nell’ambito del processo di bilancio annuale, il Presidente del Fondo prepara per l’esame del Comitato Esecutivo, le proiezioni di bilancio a medio termine sulla base dei flussi di entrata previsti da tutte le fonti e dei piani operativi e delle erogazioni previste per lo stesso periodo. Le ipotesi alla base delle proiezioni devono riflettere i principi di una sana pianificazione finanziaria.

Il Presidente farà sì che vengano tenuti i conti annuali del Fondo necessari per mostrare adeguatamente: le entrate e le uscite; l’utilizzo delle dotazioni di bilancio; le operazioni; e la posizione finanziaria.

I registri contabili possono essere conservati nella valuta o nelle valute stabilite dal Presidente.

Il Fondo pubblica una relazione annuale contenente la situazione contabile e, a intervalli opportuni, un prospetto di sintesi della situazione finanziaria e dei risultati delle operazioni. Copie di tali documenti e delle altre pubblicazioni a essi collegate sono distribuiti a tutti i Membri.

Controllo interno

Conformemente alle norme internazionali in materia di gestione finanziaria e di contabilità, il Presidente dell’IFAD deve:

a) Stabilire regole e procedure al fine di garantire un’efficace amministrazione finanziaria, la custodia effettiva delle attività fisiche del Fondo, e che tutti i pagamenti siano effettuati sulla base di prove giustificative pertinenti;

b) Designare i funzionari che possono ricevere denaro, assumere impegni o obbligazioni ed effettuare pagamenti per conto del Fondo;

Gli impegni o le obbligazioni non devono essere assunti e i pagamenti effettuati a meno che non sia stata rilasciata un’adeguata autorizzazione scritta sotto l’autorità del Presidente.

Revisione esterna

I conti del Fondo sono controllati almeno una volta all’anno da un revisore esterno qualificato e indipendente nominato dal Comitato Esecutivo.

La revisione si svolge in conformità alle norme internazionali di audit generalmente accettate e alle direttive speciali del Comitato Esecutivo.

Il revisore esterno può formulare osservazioni in merito all’efficienza delle procedure finanziarie, del sistema contabile e dei controlli finanziari interni.

Il Consiglio dei Governatori può chiedere al revisore esterno di svolgere compiti specifici e di redigere relazioni separate sui risultati.

Il Presidente fornisce al revisore esterno le strutture necessarie per lo svolgimento della revisione.

Il Comitato Esecutivo sottopone al Consiglio dei Governatori, per l’approvazione nella sua sessione annuale, la relazione del revisore esterno e il bilancio del Fondo, compresi lo stato patrimoniale generale e il conto dei profitti e delle perdite.

Investimento di fondi

Il Presidente dell’IFAD può collocare o investire fondi non immediatamente necessari per le operazioni e le spese del Fondo.

Nell’investire le risorse, il Presidente deve essere guidato da considerazioni relative alla sicurezza e alla liquidità. Nel rispetto di ciò e della politica stabilita dal Comitato Esecutivo, cercherà il massimo rendimento possibile in modo non speculativo.

Le entrate derivanti dagli investimenti possono essere utilizzate dal Fondo per far fronte alle sue spese amministrative e di altra natura in conformità con il bilancio approvato. Le apparecchiature, le forniture e le altre necessità per la manutenzione del Fondo, devono essere acquistate e, se necessario, smaltite secondo le regole prescritte dal Presidente.

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