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CAPITOLO 4: L’ATTIVITÀ FINANZIARIA

4.2 Le modalità di finanziamento

Le “politiche e i criteri di prestito”26 sono state adottate dal Consiglio dei Governatori

nella seconda sessione del 14 dicembre 1978. Successivamente sono state apportate più volte delle modifiche, fino ad arrivare a una nuova versione rinominata “politiche e criteri per i finanziamenti dell’IFAD”27, adottata durante la trentaseiesima sessione del

14 febbraio 2013.

Ulteriori modifiche sono avvenute con le risoluzioni approvate durante la quarantunesima sessione del 14 febbraio 2018 e la quarantaduesima sessione del 15 febbraio 2019.

La sezione 2, dell’art. 7 dell’Accordo, stabilisce che le decisioni relative alla selezione e all’approvazione dei progetti e dei programmi sono prese dal Comitato Esecutivo sulla base delle politiche, dei criteri e dei regolamenti generali stabiliti dal Consiglio dei Governatori.

Tuttavia l’evoluzione dell’IFAD ha reso impossibile definire tutte le politiche e i criteri che guidano il suo lavoro in un singolo documento. Si riconosce, quindi, al Comitato Esecutivo la responsabilità di definire le politiche dettagliate di finanziamento.

26 The Lending Policies and Criteria, IFAD Document, Roma, 1978. 27 Policies and Criteria for IFAD financing, IFAD Document, Roma, 2013.

Il Consiglio sorveglia il lavoro del Comitato nella definizione delle politiche che disciplinano più dettagliatamente i finanziamenti e rivede periodicamente le politiche e i criteri generali per fornire un quadro di riferimento favorendo il lavoro del Comitato.

4.2.1 Politiche e criteri di finanziamento

I progetti e i programmi presentati al Comitato per l’esame e l’approvazione si basano su un programma di lavoro, proposto dal Presidente del Fondo, che deve essere approvato ogni anno dal Comitato stesso. Nello sviluppo di tale programma di lavoro, il Presidente è guidato dal quadro strategico28 stabilito di volta in volta dal Comitato. Inoltre, i progetti e i programmi presentati per il finanziamento si rifanno il più possibile ai programmi di opportunità strategici29 definiti per Paese e basati sui risultati, i quali

forniscono un quadro di riferimento per le scelte strategiche circa le operazioni del Fondo in uno Stato Membro, identificando opportunità di finanziamento e facilitando la gestione dei risultati.

La selezione dei progetti e dei programmi finanziati dal Fondo dipende dai criteri stabiliti nelle politiche e nelle strategie sui seguenti aspetti adottati, o che saranno adottati, dal Comitato Esecutivo:

a) Target;

b) Gestione della conoscenza; c) Innovazione;

28 Strategic Framework: contiene le linee guida di politica generale, fornendo indicazioni sul lavoro del

Fondo ed è uno strumento chiave per consolidare l’efficacia dello sviluppo dell’IFAD. Definisce qual è l’obiettivo generale, gli obiettivi strategici e i principali impegni in riferimento a un certo periodo.

29 Country strategic opportunities programme (COSOP): contengono informazioni sui vari Paesi relative

alla situazione politica, economica e agricola, alla povertà rurale, alle potenzialità e agli ostacoli allo sviluppo, e riporta le passate esperienze tra il Fondo e il Paese analizzato, identificando le opportunità di finanziamento e facilitando la gestione dei risultati.

d) Impresa rurale; e) Finanza rurale;

f) Cambiamento climatico;

g) Impegno con le popolazioni indigene;

h) Miglioramento dell'accesso e dell’occupazione della terra; i) Approcci settoriali per l'agricoltura e lo sviluppo rurale; l) Prevenzione e recupero delle crisi;

m) Sviluppo del settore privato e strategia di partnership; n) Gender;

o) Altre politiche eventualmente adottate in conformità con le politiche, i criteri e i regolamenti generali stabiliti dal Consiglio dei Governatori.

Le valutazioni indipendenti dei progetti e dei programmi finanziati dal Fondo sono condotte conformemente alla politica di valutazione adottata dal Comitato Esecutivo.

4.2.2 Le condizioni di finanziamento

Il Fondo fornisce finanziamenti mediante prestiti o donazioni, tenendo conto della redditività a lungo termine del Fondo e della necessità di continuità delle operazioni.

Prestiti

I principali obiettivi del Fondo (ridurre la povertà rurale, migliorare la nutrizione e aumentare la produzione alimentare) non possono essere giudicati o realizzati in termini di puri indicatori economici, come la produzione alimentare o i tassi di crescita agricola.

I progetti del Fondo devono certamente soddisfare standard ragionevoli di redditività economica, ma tali standard non sono sufficienti né per selezionare le attività future dell’IFAD né per valutarne i risultati. Anche i tentativi di estendere i tradizionali criteri costi-benefici dagli obiettivi economici a quelli sociali, assegnando pesi a determinati obiettivi sociali come la distribuzione del reddito e l’occupazione, non riescono a misurare gli ampi obiettivi di sviluppo del Fondo.

Per questo, il Fondo cerca periodicamente e alla luce delle proprie esperienze di sviluppare nuovi indicatori e nuove tecniche analitiche.

Il Fondo eroga prestiti agli Stati Membri in via di sviluppo a condizioni agevolate, miste e ordinarie.

I criteri per determinare i termini da applicare a un determinato Paese devono essere quelli specificati di seguito, secondo la seguente sequenza:

1) Gli Stati Membri in via di sviluppo che alla fine dell’anno precedente l’inizio di un periodo di ricostituzione:

a) Hanno un Reddito Nazionale Lordo (RNL) pro capite inferiore o uguale alla soglia determinata annualmente dall’Agenzia Internazionale per lo Sviluppo (IDA30,

International Development Association), sono normalmente ammissibili a ricevere

prestiti dall’IFAD a condizioni agevolate;

30 L’IDA è un istituto finanziario, parte della Banca Mondiale, che offre prestiti agevolati e donazioni ai

Paesi a basso reddito. Per poter essere ammissibili a ricevere finanziamenti dall’IDA, i Paesi devono avere un RNL pro capite inferiore a una certa soglia che viene stabilita annualmente (per il 2019 è 1.145 dollari, per il 2020 sarà 1.175 dollari), o non avere un merito creditizio sufficiente a ricevere finanziamenti sul mercato dei capitali o dalla Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD, International Bank for Reconstruction and Development), altro istituto finanziario parte della Banca Mondiale, la quale concede aiuti ai Paesi a medio reddito.

b) Sono classificati dall’IDA come “small state economy”31, sono normalmente

ammissibili a condizioni agevolate;

c) Sono classificati come “gap countries”32 o “blend countries”33 dall’IDA, sono

ammissibili per prestiti a condizioni miste;

d) Non sono ammissibili a condizioni di prestito agevolate o miste, conformemente alle lettere a, b, c, sono normalmente ammissibili a ricevere prestiti a condizioni ordinarie.

2) Nell’assegnazione delle risorse tra i Paesi che possono beneficiare di prestiti alle stesse condizioni, si privilegiano quei Paesi caratterizzati da scarsa sicurezza alimentare e grave povertà nelle zone rurali.

3) Nel determinare le condizioni di prestito da applicare a un Paese, il Comitato Esecutivo tiene conto anche di una valutazione, da parte del Presidente del Fondo, del merito creditizio di quel Paese.

4) L’importo totale dei prestiti erogati ogni anno a condizioni agevolate è pari a circa i due terzi dell’importo totale prestato ogni anno dall’IFAD.

31 I Paesi classificati dall’IDA come “small state economy” sono quelli con piccole economie, come per

esempio le isole, con superficie o popolazione ridotta, che hanno quindi una difficoltà a reperire finanziamenti e sono più vulnerabili alle calamità naturali. Per questa ragione l’IDA li considera ammissibili a ricevere finanziamenti anche se superano il limite della soglia stabilita ogni anno, per il 2019 potevano avere un RNL pro capite fino a 6.795 dollari. Esempi di Paesi appartenenti a questa categoria sono: le Isole Salomone, Sao Tome e Principe, Lesotho e Bhutan.

32 I Paesi classificati dall’IDA come “gap countries” sono quelli che per più di due anni consecutivi

hanno superato la soglia annuale stabilita dall’IDA. Per esempio, fanno parte di questa categoria: Pakistan, Uzbekistan, Mongolia e Moldavia.

33 I Paesi classificati dall’IDA come “blend countries” sono quelli che sono ammissibili a ricevere

Le condizioni dei prestiti agevolati, misti e ordinari sono le seguenti:

a) I prestiti a condizioni agevolate sono privi di interessi, prevedono solo un costo di servizio dello 0,75% annuo, un periodo di rimborso di quarant’anni (a meno che il beneficiario non richieda una scadenza più breve), compreso un periodo di grazia di dieci anni, a partire dalla data di approvazione da parte del Comitato Esecutivo. Il piano di ammortamento del rimborso prevede: nel caso sia un Paese “small state economy”, il 2% annuo del capitale totale dagli anni 11 a 20, e il 4% annuo dagli anni 21 a 40; altrimenti il 4,5% dagli anni 11 a 30 e l’1% dagli anni 31 a 40.

b) I prestiti a condizioni miste prevedono un costo di servizio dello 0,75% annuo, il pagamento degli interessi sul capitale a un tasso fisso dell’1,25% annuo, un periodo di rimborso di venticinque anni (a meno che il beneficiario non richieda una scadenza più breve) e un periodo di grazia di cinque anni. Il piano di ammortamento del rimborso prevede il 5% annuo del capitale dagli anni 6 a 25.

c) I prestiti a condizioni ordinarie comportano interessi al tasso di interesse variabile di riferimento dell’IFAD, come determinato dal Comitato Esecutivo, prevedono un periodo di rimborso fino a un massimo di trentacinque anni e un periodo di grazia fino a un massimo di dieci anni. Il piano di ammortamento del rimborso è quindi variabile e dipende dalla durata del periodo di rimborso e di grazia.

Il Comitato Esecutivo deve: determinare il costo di servizio e gli interessi applicabili ai prestiti a condizioni miste; determinare il metodo di calcolo del tasso di interesse di riferimento dell’IFAD, sulla base dei tassi di interesse ordinari, variabili, degli altri

istituti finanziari internazionali che si occupano di sviluppo; ogni tre mesi, rivedere e, se necessario, modificare il tasso di interesse di riferimento per il periodo successivo, sulla base dei tassi di mercato (nel secondo trimestre 2019 è stato fissato al 2,51%, al 2,29% nel terzo trimestre, ed è previsto il 2,23% nel quarto trimestre).

La composizione dei prestiti, per quanto riguarda le varie condizioni applicabili, deve essere correlata alla capacità economica e finanziaria dei Paesi beneficiari. La posizione finanziaria dei Paesi più poveri rende quindi indispensabile che la maggior parte delle risorse del Fondo sia concessa a condizioni agevolate e concentrata sui Paesi con un maggior deficit alimentare.

I Paesi che non possono ricevere prestiti a condizioni agevolate, li riceveranno a condizioni miste o ordinarie sulla base di una giustificazione che sarà fornita in ogni progetto presentato al Comitato. Il criterio dominante sarà la situazione economica e finanziaria del Paese, tuttavia il Comitato può, in alcuni casi, considerare la natura del progetto nello stabilire il grado di agevolazione.

I termini in base ai quali viene concesso un prestito possono essere modificati dal Comitato Esecutivo. In particolare, quest’ultimo può variare il periodo di grazia e l’importo di ciascuna rata di rimborso dei prestiti a condizioni miste e ordinarie. Nel presentare una proposta per le condizioni di prestito da applicare a un Paese, il Presidente assicura che sia mantenuto il valore attuale netto del prestito.

Ai fini della risoluzione degli arretrati che possono insorgere nel pagamento degli interessi, del costo di servizio e nel rimborso dei prestiti, il Comitato può modificare le condizioni alle quali un prestito è stato concesso a un Paese, incluso il periodo di grazia, la data di scadenza e l’importo di ciascuna rata di rimborso, garantendo al contempo il valore attuale netto originale.

Donazioni

I finanziamenti a titolo di dono, possono essere concessi, conformemente alla politica dei finanziamenti in forma di donazioni stabilita dal Comitato Esecutivo, a:

a) Stati Membri in via di sviluppo;

b) Organizzazioni a cui partecipano tali Stati Membri; c) Altre entità che il Comitato Esecutivo ritiene idonee.

L’art.7, sezione 2, dell’Accordo, stabilisce che la proporzione delle donazioni non deve superare l’ottavo di tutte le risorse impegnate durante l’anno.

Tenendo conto delle risorse limitate disponibili per questo tipo di assistenza, il Comitato approverà la concessione di donazioni solo per finanziare progetti con alta priorità nei Paesi in assoluto più poveri, con alto deficit alimentare, gravi problemi di sviluppo e stringenti vincoli di bilancio.

Anche l’assistenza tecnica, in particolare per le attività volte a rafforzare la capacità tecnica e istituzionale essenziale per lo sviluppo agricolo, viene normalmente fornita a titolo di donazione. Tuttavia, quando tale assistenza fornita per studi di fattibilità conduce alla concessione di un prestito da parte del Fondo, il Comitato Esecutivo può includerne il costo nel prestito stesso.

L’IFAD può inoltre concedere donazioni, in collaborazione con altre agenzie, per l’attività di ricerca presso istituti internazionali, regionali e nazionali.

Con il trascorrere del tempo, alla luce dell’esperienza maturata, il Fondo si riserva di formulare linee guida operative più dettagliate sulle politiche e sulle condizioni di finanziamento. In ogni caso, il Comitato interpreta e applica tali politiche e condizioni con la flessibilità necessaria e stabilisce, di volta in volta, altre politiche di

finanziamento che possono essere richieste e appropriate per conseguire l’obiettivo del Fondo.

Il Comitato Esecutivo, inoltre, deve riferire periodicamente al Consiglio dei Governatori e riesamina periodicamente le politiche e le condizioni di finanziamento dell’IFAD alla luce delle mutevoli circostanze e, se lo ritiene necessario, raccomanda al Consiglio le eventuali modifiche.

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