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CAPITOLO 4: L’ATTIVITÀ FINANZIARIA

4.3 I Progetti

4.3.1 L’accordo di finanziamento

L’identificazione e la preparazione dei progetti sono normalmente responsabilità del governo del Paese Membro che vuole ricevere il finanziamento dal Fondo, eventualmente con l’assistenza di istituzioni regionali o internazionali.

Un progetto può essere proposto, oltre che dal governo interessato, anche dalle divisioni regionali dell’IFAD, dalle ONG, da altre Organizzazioni internazionali, per esempio la FAO, o da un altro Stato Membro.

Per la valutazione dei progetti presentati ai fini del finanziamento, il Fondo si avvale, come regola generale, dei servizi di istituzioni internazionali e può, nel caso, utilizzare i servizi di altre agenzie specializzate competenti in materia. Tali istituzioni e agenzie sono selezionate dal Comitato Esecutivo, previa consultazione con il Paese beneficiario interessato, e sono direttamente responsabili verso il Fondo dello svolgimento della valutazione.

I progetti sono poi presentati dal Presidente del Fondo al Comitato Esecutivo per il loro esame e per decidere la loro eventuale approvazione. Tali decisioni devono essere prese sulla base delle politiche, dei criteri e dei regolamenti generali stabiliti dal Consiglio. Per ciascun prestito (o donazione) deve essere concluso un accordo di finanziamento tra il Fondo e il Paese beneficiario, quest’ultimo è responsabile dell’esecuzione del progetto concordato.

Salvo decisione contraria del Comitato, il Fondo affida con l’approvazione del beneficiario, l’amministrazione del prestito, compresa la supervisione dell’attuazione del progetto in questione, a enti o istituzioni competenti di livello internazionale, regionale o nazionale.

Prima di presentare il prestito per l’approvazione al Comitato, il Fondo garantisce che l’ente o l’istituzione a cui è affidata la supervisione concorda con i risultati della valutazione del progetto.

Le istituzioni che collaborano nella fase di preparazione, valutazione e supervisione dei progetti sono di solito le altre agenzie delle Nazioni Unite, come la FAO, e i grandi istituti finanziari come la Banca Mondiale e le Banche regionali di sviluppo, per esempio la Banca Africana di Sviluppo (AfDB, African Development Bank), la Banca Asiatica di Sviluppo (ADB, Asian Development Bank) e la Banca Interamericana di Sviluppo (IDB, Inter-American Development Bank).

Con il passare degli anni, il Fondo si è impegnato sempre più in prima persona nella preparazione e nella supervisione diretta dei progetti, in questo modo ha potuto sviluppare le sue conoscenze e competenze tecniche e operative.

4.3.2 Le istituzioni cooperanti

Come abbiamo detto, un accordo di finanziamento solitamente prevede la nomina di un’istituzione cooperante incaricata di amministrare il finanziamento e supervisionare il progetto.

L’art. 3 delle Condizioni per il Finanziamento per lo Sviluppo Agricolo34, adottato dal

Comitato Esecutivo nel 2009, stabilisce che l’istituzione cooperante è responsabile di: a) Facilitare l’attuazione del progetto, assistendo il beneficiario, e le altre parti del progetto, nell’interpretazione e il rispetto dell’accordo di finanziamento;

b) Esaminare le richieste di prelievo del beneficiario per determinare gli importi che questo ha il diritto di ritirare dal Conto del prestito o della donazione;

c) Esaminare e approvare l’approvvigionamento di beni e servizi per il progetto finanziato;

d) Monitorare la conformità con l’accordo di finanziamento e riportare, raccomandandone i rimedi, qualsiasi non conformità all’attenzione del Fondo;

e) Svolgere le altre funzioni stabilite dall’accordo di cooperazione.

Se, infatti, viene nominata un’istituzione cooperante, il Fondo stipula un accordo di cooperazione che stabilisce i termini e le condizioni della sua nomina.

Qualsiasi azione di tale istituzione deve essere considerata e trattata dal beneficiario, e dalle altre parti del progetto, come un’azione intrapresa dal Fondo e devono adottare tutte le misure necessarie e appropriate per consentirle di espletare le proprie responsabilità in modo regolare ed efficace.

4.3.3 Prelievi e spese ammissibili

All’entrata in vigore dell’accordo di finanziamento, il Fondo apre un Conto di prestito, o donazione, dove accredita il relativo importo.

Tra la data di entrata in vigore dell’accordo e la data di chiusura del finanziamento (cioè la data in cui termina il diritto del beneficiario di richiedere prelievi), il beneficiario può richiedere prelievi dal Conto per gli importi da pagare relativi alle spese ammissibili. Nessun prelievo deve essere effettuato fino a quando il primo PLB annuale (piano di lavoro e budget), riferito all’esecuzione di un progetto durante un determinato anno e che include il piano di approvvigionamento, non è stato approvato dal Fondo e finché non sono soddisfatte tutte le altre condizioni previste dall’accordo.

Quando il beneficiario desidera richiedere un prelievo, deve consegnare al Fondo una richiesta nella forma specificata dal Fondo, unitamente ai documenti e ad altri eventuali elementi di prova a supporto che il Fondo gli domanda.

Il beneficiario deve fornire prove soddisfacenti circa l’autorità delle persone autorizzate a firmare tali richieste di prelievo e la firma autenticata di ciascuna di loro. Le richieste di prelievo, i documenti di accompagnamento e le eventuali altre prove, devono essere sufficienti a soddisfare il Fondo che il beneficiario ha diritto al prelievo. Inoltre, il Fondo può, prima di trasferire l’importo del prelievo richiesto, chiedergli prove che dimostrino che i prelievi precedenti siano stati spesi correttamente.

Una volta che è stata ricevuta una richiesta conforme e autenticata per il prelievo, il Fondo trasferisce sul conto indicato dal beneficiario il relativo importo.

L’accordo può prevedere che l’importo del finanziamento sia allocato in riferimento a diverse categorie delle spese ammissibili e specificarne le correlate percentuali.

Il Fondo monitora gli utilizzi del finanziamento al fine di determinare quando l’allocazione a una categoria di spesa si è esaurita o sta per esserlo. In questo caso

provvede, mediante notifica al beneficiario, ad assegnare a tale categoria parte degli stanziamenti inizialmente previsti per un’altra categoria delle spese ammissibili per far fronte al deficit stimato; oppure, nel caso ciò sia insufficiente, ne riduce la percentuale.

Spese ammissibili

Il finanziamento può essere utilizzato unicamente per finanziare le spese che soddisfano i seguenti requisiti di ammissibilità:

a) Le spese devono riferirsi a dei costi che: devono essere ragionevoli; devono riguardare beni, servizi e lavori richiesti da un progetto; devono essere coperti dal relativo piano di lavoro e budget del progetto (PLB); e devono essere acquistati in conformità con le linee guida per gli acquisti del Fondo;

b) Le spese devono essere sostenute durante il periodo di attuazione del progetto, tranne le spese per far fronte ai costi di liquidazione del progetto che possono essere sostenute dopo la data di completamento del progetto (cioè la data specificata nell’accordo in cui l’attuazione del progetto deve essere completata o una data successiva che il Fondo può designare mediante notifica al beneficiario) e prima della data di chiusura del finanziamento;

c) Le spese devono essere sostenute da un Parte del progetto (per “Parte del progetto” si intende qualsiasi entità responsabile dell’attuazione del progetto o di una parte di esso, questo termine include anche l’Agenzia Guida del progetto);

d) Se l’accordo prevede diverse categorie di spesa e le relative percentuali, allora le spese devono riguardare una categoria la cui allocazione non è esaurita e sono ammissibili fino alla percentuale prevista applicabile;

e) Le altre spese ammissibili in conformità con le condizioni dell’accordo di finanziamento.

Il Fondo può, di volta in volta, escludere determinati tipi di spesa dall’ammissibilità. Qualsiasi pagamento vietato da una decisione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del capitolo VII (“Azione rispetto alle minacce alla pace, alle violazioni

della pace ed agli atti di aggressione”) della Carta delle Nazioni Unite, non può

beneficiare del finanziamento.

Se il Fondo determina che un importo prelevato dal Conto di prestito, o donazione, è stato utilizzato per finanziare una spesa diversa da una di quelle ammissibili, il beneficiario dovrà rimborsarlo tempestivamente.

4.3.4 Le condizioni dei prestiti

I prestiti sono erogati alle condizioni specificate nell’accordo di finanziamento e determinate in conformità alle politiche di prestito applicabili dal Fondo.

Gli interessi e il costo di servizio maturano sull’importo del prestito e sono calcolati sulla base di un anno di 360 giorni.

Il Fondo deve fornire un resoconto degli interessi e del costo di servizio dovuti nelle scadenze specificate nell’accordo al beneficiario, il quale deve effettuare il pagamento entro trenta giorni da tali date.

Il Fondo deve pubblicare il tasso di interesse di riferimento dell’IFAD applicabile per ciascun periodo di interesse.

Durante il periodo di grazia, gli interessi e il costo di servizio maturano sull’importo del capitale e sono pagabili semestralmente alle date di scadenza, mentre non sono dovuti i pagamenti del capitale.

Il beneficiario deve rimborsare l’importo complessivo del capitale del prestito, prelevato dal Conto, in rate semestrali. Il Fondo deve informarlo delle date e degli importi dei relativi pagamenti il più presto possibile dopo l’inizio del periodo di maturità del prestito. Se l’importo non viene interamente erogato, il piano dei rimborsi viene ricalcolato sulla base dell’importo effettivamente erogato sottratto dei rimborsi già ricevuti dal Fondo.

Al beneficiario viene riconosciuto il diritto di pagare anticipatamente tutto o parte dell’importo del capitale, a condizione che paghi anche tutti gli interessi maturati, e il costo di servizio, alla data del pagamento anticipato. Tutti i pagamenti anticipati devono essere accreditati sulle rate di prestito rimanenti secondo le modalità concordate.

Tutti i pagamenti del servizio di prestito devono essere versati su un conto che il Fondo comunica mediante notifica al beneficiario e sono considerati effettuati a partire dal giorno in cui vengono accreditati.

4.3.5 La realizzazione del progetto

Il beneficiario, e le altre Parti del progetto, devono realizzare il progetto nel seguente modo:

a) Con la dovuta diligenza ed efficienza;

b) In conformità con le opportune pratiche amministrative, ingegneristiche, finanziarie, economiche, operative, ambientali, di sviluppo agricolo (comprese quelle di sviluppo rurale) e di buon governo;

c) In conformità con i piani di lavoro, di approvvigionamento, le specifiche, i metodi di costruzione e gli standard di progettazione concordati con il Fondo;

e) Conformemente alle politiche, i criteri e i regolamenti relativi ai finanziamenti per lo sviluppo agricolo stabiliti di volta in volta dal Consiglio dei Governatori e dal Comitato Esecutivo;

f) Al fine di garantire la sostenibilità dei suoi risultati nel tempo.

I progetti devono essere attuati sulla base di un PLB (piano di lavoro e budget annuali). L’Agenzia Guida del progetto, ovvero l’entità designata come tale nell’accordo, la quale ha la responsabilità generale per l’esecuzione di un progetto (di solito è un ministero o un dipartimento specifico), deve preparare una bozza di PLB che deve includere, tra le altre cose, una descrizione dettagliata delle attività pianificate durante il successivo anno, un piano di approvvigionamento e le risorse necessarie.

Prima di ogni anno di progetto, l’Agenzia Guida, se lo ritiene necessario, può sottoporre la bozza del PLB all’organismo di supervisione designato dal beneficiario per la sua revisione. In questo caso, la bozza viene presentata, entro e non oltre sessanta giorni prima dell’inizio del relativo anno, al Fondo che può esprimere commenti al riguardo. Se il Fondo non commenta entro trenta giorni dal ricevimento, il PLB sarà considerato accettato dal Fondo.

L’Agenzia Guida può anche proporre adeguamenti al PLB durante l’anno, che diventeranno effettivi dopo l’accettazione da parte del Fondo.

Disponibilità dei proventi del finanziamento

Il beneficiario deve mettere a disposizione delle Parti del progetto i proventi del finanziamento secondo i termini e le condizioni specificate nell’accordo di finanziamento allo scopo di realizzare il progetto.

Il contratto può prevedere che il beneficiario apra e mantenga uno o più Conti per le operazioni di progetto in una banca accettata dal Fondo e identifichi la Parte del progetto responsabile della loro gestione.

Oltre ai proventi del finanziamento, il Paese beneficiario deve mettere a disposizione delle Parti i fondi, le strutture, i servizi e le altre risorse necessarie per la realizzazione del progetto; inoltre, deve garantire che le attività dei suoi ministeri, dipartimenti, agenzie e delle altre Parti del progetto, siano condotte attraverso procedure e politiche compatibili con una sana amministrazione.

4.3.6 L’approvvigionamento

L’approvvigionamento dei beni, lavori e dei servizi finanziati, deve essere effettuato coerentemente con le Linee Guida sugli Approvvigionamenti35 dell’IFAD, adottate nel 2010 durante la 100° sessione del Comitato Esecutivo. Per questo motivo, tutti i piani di approvvigionamento devono identificare le procedure che devono essere attuate dal beneficiario per garantire la coerenza con tali Linee Guida.

Il Fondo può, con una notifica al beneficiario, richiedere che tutti i contratti per l’approvvigionamento di beni, lavori e servizi finanziarti includano disposizioni che richiedano agli offerenti, fornitori, appaltatori e consulenti di:

1) Consentire l’ispezione da parte del Fondo di tutta la documentazione pertinente; 2) Conservare tutti i documenti e i registri (compresi quelli elettronici) relativi a un’offerta o a un contratto per almeno tre anni dopo il completamento dell’esecuzione del contratto;

3) Collaborare pienamente con gli agenti o i rappresentanti del Fondo che svolgono attività di indagine o di audit.

Il beneficiario, e le altri Parti del progetto, assicurano che il progetto sia realizzato in conformità con le politiche dell’IFAD su:

a) La prevenzione delle frodi e della corruzione;

b) La prevenzione, e la risposta, alle molestie sessuali, allo sfruttamento e agli abusi sessuali.

Il beneficiario deve garantire anche che tutte le strutture e le opere civili utilizzate in connessione con la realizzazione del progetto siano correttamente gestite e mantenute per tutto il tempo e che tutte le riparazioni necessarie siano prontamente eseguite. Tutti i beni e i servizi finanziati devono essere utilizzati esclusivamente ai fini del progetto.

Assicurazione e accordi sussidiari

Il beneficiario, o l’Agenzia Guida, deve assicurare tutti i beni e gli edifici utilizzati nel progetto contro i rischi in modo coerente con una sana pratica commerciale; e deve anche assicurare i beni importati finanziati per il progetto contro i rischi derivanti dall’acquisizione, dal trasporto e dalla consegna al luogo di utilizzo o installazione. Il beneficiario deve accertarsi che nessuna Parte stipuli un accordo sussidiario, o acconsenta a qualsiasi modifica dello stesso, in contrasto con l’accordo di finanziamento. Nessuna disposizione di qualsiasi accordo sussidiario, di cui il beneficiario è parte, può essere assegnata, revocata, sospesa, abrogata o modificata senza il previo consenso del Fondo.

Il beneficiario è pienamente responsabile nei confronti del Fondo per il tempestivo e dovuto adempimento di tutti gli obblighi attribuitigli.

Nel caso in cui una Parte del progetto goda di personalità giuridica separata da quella del beneficiario, qualsiasi riferimento a un obbligo di tale Parte è considerato un obbligo del beneficiario di garantire che essa adempi. Infatti, l’accettazione di un obbligo attribuito a una Parte non pregiudica la responsabilità e gli obblighi del beneficiario. Quest’ultimo dovrà inoltre: intraprendere tutte le azioni necessarie e appropriate per consentire e assistere l’Agenzia Guida e le altre Parti ad adempiere ai loro obblighi ai sensi dell’accordo di finanziamento; non intraprendere, e non consentire a terzi di intraprendere, alcuna azione che possa interferire con tale adempimento.

4.3.7 Le Parti del progetto

Il beneficiario, o l’Agenzia Guida, nomina il direttore del progetto e tutto il personale chiave secondo le modalità specificate nell’accordo di finanziamento. Tutto il personale chiave del progetto deve avere le qualifiche e l’esperienza richiesta nell’accordo.

Il beneficiario deve fare tutto il possibile per assicurare continuità nel personale chiave per tutto il periodo di attuazione del progetto e deve assicurarlo contro i rischi per la salute e gli incidenti.

Ciascuna Parte del progetto deve:

1) Adottare prontamente tutte le misure necessarie e appropriate per mantenere la propria esistenza aziendale e per mantenere e rinnovare i propri diritti, proprietà, poteri e privilegi;

2) Assumere personale competente ed esperto;

4) Non vendere, noleggiare o disporre in altro modo delle attività del progetto, tranne che per il normale svolgimento come concordato con il Fondo;

5) Assicurare che le risorse e i benefici del progetto, per quanto possibile, siano allocati tra la popolazione target attraverso metodi che tengano in considerazione la tematica gender;

6) Adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che il progetto sia realizzato con la dovuta diligenza in relazione ai fattori ambientali e in conformità con le leggi ambientali nazionali e con tutti i trattati internazionali di cui lo Stato Membro del progetto (cioè lo Stato Membro dell’IFAD in cui viene eseguito il progetto, Project

Member State) è parte. In particolare si conformeranno ai principi del “Codice di

Condotta Internazionale sull’Uso e sulla Distribuzione dei Pesticidi” della FAO36, e

garantiranno che i pesticidi acquistati nell’ambito del progetto non includano quelli classificati come “estremamente pericolosi” (Extremely Hazardous) o “altamente pericolosi” (Highly Hazardous) dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).

Durante il periodo di attuazione del progetto, il beneficiario e il Fondo riesaminano periodicamente i tassi di interesse applicabili a tutti i crediti concessi ai membri della popolazione target (cioè il gruppo di persone che intendono beneficiare di un progetto,

Target Population) del finanziamento. Tali revisioni devono essere condotte allo scopo

di raggiungere e mantenere nel tempo tassi di interesse positivi. Il beneficiario adotta tutte le misure appropriate, coerenti con le politiche del Fondo, per raggiungere tale obiettivo.

Infine, il beneficiario deve accertarsi che le Parti completino l’attuazione del progetto entro la data di completamento del progetto.

36 International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides, FAO Document, Roma,

4.3.8 Informazioni, documenti e registri

Il beneficiario deve assicurasi che le Parti mantengano adeguati registri e documenti sulle loro operazioni nell’attuazione del progetto, inclusi gli originali o le copie di tutta la corrispondenza e dei verbali delle riunioni, fino alla data di completamento del progetto e li conservino almeno per i dieci anni successivi.

L’Agenzia Guida del progetto deve:

a) Istituire e, successivamente, mantenere un sistema di gestione delle informazioni idoneo e conforme alle linee guida operative del Fondo;

b) Durante il periodo di attuazione del progetto, raccogliere tutti i dati e le altre informazioni pertinenti (comprese quelle richieste dal Fondo) necessarie per monitorare l’avanzamento del progetto e il raggiungimento dei suoi obiettivi;

c) Durante il periodo di attuazione del progetto e per almeno i dieci anni successivi, archiviare adeguatamente tali informazioni e, su richiesta, renderle prontamente disponibili al Fondo e ai suoi rappresentanti e agenti.

d) Fornire relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, nella forma e nel contenuto richiesto dal Fondo, che devono come minimo riportare: i progressi quantitativi e qualitativi realizzati nell’attuazione del progetto e nel raggiungimento dei suoi obiettivi, i problemi riscontrati durante il periodo di riferimento, le misure adottate o proposte per porvi rimedio, il programma di attività proposto e i progressi previsti nel periodo di riferimento successivo;

e) Effettuare, se specificato nell’accordo, congiuntamente al Fondo, una revisione intermedia (Mid-Term Review) entro la metà del periodo di attuazione del progetto, la

quale prenderà in considerazione, tra le altre cose, il raggiungimento degli obiettivi del progetto e i relativi ostacoli e raccomanderà il riorientamento necessario per raggiungere tali obiettivi e rimuovere tali ostacoli.

Il beneficiario deve:

a) Garantire che le raccomandazioni risultanti dalla revisione intermedia, che possono comportare modifiche all’accordo o la cancellazione del finanziamento, siano attuate entro il termine stabilito;

b) Fornire al Fondo, il più rapidamente possibile dopo la data di completamento del progetto e in ogni caso non oltre la data di chiusura del finanziamento, una relazione sull’attuazione complessiva del progetto, nella forma e nel contenuto specificati nell’accordo o come richiesto dal Fondo, che deve come minimo riportare: i costi e i benefici del progetto, il raggiungimento degli obiettivi, le prestazioni del beneficiario, delle Parti e del Fondo in base ai rispettivi obblighi, e gli insegnamenti che si possono trarre dall’esperienza.

Inoltre, il beneficiario e le Parti del progetto devono:

a) Fornire prontamente tutte le altre relazioni e informazioni che il Fondo richiederà su qualsiasi questione relativa al progetto;

b) Informare il Fondo tempestivamente di qualsiasi condizione interferisca, o minacci di interferire, con l’attuazione del progetto o il raggiungimento dei suoi obiettivi. In particolare devono comunicare immediatamente eventuali accuse di frode e/o corruzione ricevute in relazione a qualsiasi delle attività del progetto;

c) Informare tempestivamente il Fondo di qualsiasi inosservanza della politica dell’IFAD in materia di prevenzione e risposta alle molestie sessuali, allo sfruttamento e agli abusi sessuali.

Le Parti del progetto tengono conti e registri separati in conformità alle pratiche

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