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CAPITOLO 2: L’ACCORDO ISTITUTIVO

3.2 Il Consiglio dei Governatori

3.2.6 Lo svolgimento delle riunioni

Le riunioni del Consiglio si tengono in pubblico e quelle dei suoi comitati, o degli altri organi sussidiari, si svolgono normalmente in privato, a meno che il Consiglio non decida diversamente.

Le organizzazioni e le istituzioni internazionali cooperanti possono partecipare alle riunioni e ai lavori del Consiglio dei Governatori conformemente alle disposizioni dei loro accordi con il Fondo.

Quorum.

Il quorum per qualsiasi riunione del Consiglio è costituito dai governatori che esercitano i due terzi del numero totale dei voti.

Il quorum per qualsiasi riunione di un comitato, o altro organo sussidiario, è costituito quando sono presenti i rappresentanti della maggioranza dei suoi membri.

Maggioranze richieste.

Richiedono almeno i due terzi del numero totale dei voti, le seguenti decisioni del Consiglio dei Governatori:

a) Invitare i Membri a fornire ulteriori contributi alle risorse del Fondo; b) L’adozione di regolamenti e statuti per condurre l’attività del Fondo; c) La nomina del Presidente del Fondo o la sua cessazione;

d) La determinazione della sede permanente del Fondo; e) L’approvazione del bilancio;

f) L’adozione di politiche e regolamenti generali che disciplinano il finanziamento del Fondo;

g) L’approvazione di accordi, o loro modifiche, da concludere con le Nazioni Unite in conformità con l’articolo 63 della Carta delle Nazioni Unite.

Richiedono almeno i tre quarti del numero totale dei voti, le seguenti decisioni del Consiglio dei Governatori:

a) La sospensione di un Membro o il ripristino di un Membro sospeso; b) La cessazione delle operazioni del Fondo e la distribuzione dell’attivo.

Richiede almeno i quattro quinti del numero totale dei voti la decisione riguardante l’adozione di emendamenti all’Accordo.

Tutte le altre decisioni del Consiglio richiedono più della metà del numero totale dei voti.

Metodo decisionale

In qualsiasi riunione del Consiglio, il suo Presidente deve tentare di ottenere consenso su una proposta piuttosto che adottare una votazione al riguardo. Tuttavia, il Consiglio adotta decisioni mediante votazione su richiesta di qualsiasi governatore.

Il Presidente del Consiglio comunica l’inizio delle votazioni, dopodiché nessuno è autorizzato a intervenire fino a quando i risultati non sono stati comunicati.

I governatori possono fare brevi dichiarazioni, consistenti esclusivamente nella spiegazione dei loro voti, prima dell’annuncio dell’inizio della votazione o dopo che i risultati della votazione sono stati annunciati.

Le votazioni per appello nominale sono prese secondo l’ordine alfabetico inglese dei nomi dei Paesi Membri, a partire dal nome del Membro estratto a sorte dal Presidente del Consiglio.

Quando un Membro viene chiamato, il suo rappresentante risponderà “sì”, “no” o “astensione”.

Salvo decisione contraria del Consiglio, i voti dei partecipanti all’appello vengono registrati.

Le votazioni segrete sono prese fornendo a ciascun governatore una o più schede elettorali. Ogni governatore può indicare il proprio voto su tutte le schede che riceve e depositarle nelle urne.

Gli scrutinatori nominati dal Presidente del Consiglio provvederanno poi al loro conteggio.

Tutte le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, a meno che il Consiglio decida diversamente in riferimento a un’elezione in cui il numero dei candidati non supera il numero dei posti elettivi da ricoprire.

Numero di voti

Ogni Membro dispone del numero di voti (Tabella 7) che gli viene distribuito secondo le disposizioni contenute nella Sezione 3 dell’art. 6 dell’Accordo, intitolata “Votazione

nel Consiglio dei Governatori”, la quale prevede che il numero totale dei voti nel

Consiglio è composto dai voti originali e dai voti di rifinanziamento.

I voti originali sono composti dai voti legati alla qualità di Paese Membro, che devono essere equamente distribuiti tra tutti i Membri, e dai voti di contribuzione, che sono distribuiti in proporzione ai contributi versati da ciascun Membro.

I voti di rifinanziamento, anch’essi composti dai voti legati alla qualità di Membro e quelli di contribuzione, vengono decisi dal Consiglio ogni volta che richiede contributi aggiuntivi tramite le ricostituzioni periodiche.

In entrambi i casi, il Consiglio stabilisce il numero totale dei voti da assegnare come voti legati alla qualità di Membro e voti di contribuzione. In caso di variazione del numero dei Membri, i voti saranno ridistribuiti.

Ogni governatore ha il diritto di esprimere i voti del Membro che rappresenta. In sua assenza, il supplente nominato, o in mancanza di entrambi, un altro membro della loro delegazione, ha il diritto di esprimere tali voti.

Tabella 7: Numero di voti dei primi 10 Paesi e delle Liste

Paese Lista Voti Percentuale Voti

1. Stati Uniti A 381.740 6.88% 2. Giappone A 239.618 4.32% 3. Germania A 223.775 4.03% 4. Regno Unito A 208.130 3.75% 5. Italia A 202.720 3.65% 6. Paesi Bassi A 200.484 3.61% 7. Svezia A 196.199 3.54% 8. Canada A 182.372 3.29% 9. Francia A 182.178 3.28% 10. Arabia Saudita B 174.120 3.14% Tot. Lista A 2 754.355 49.66% Tot. Lista B 642.183 11.58% Tot. Lista C 2 150.389 38.77% Totale 5 546.927 100.00%

(Fonte: Voting Rights of IFAD Member States, IFAD Document, Roma, 2019.)

Proposte e mozioni

Le proposte, compresi gli emendamenti, sono normalmente presentate per iscritto al Presidente del Fondo, che le farà circolare a tutti i governatori in tutte le lingue. Salvo decisione contraria del Consiglio, queste non potranno essere discusse o messe in votazione prima di 24 ore da tale diffusione.

Un governatore può presentare una delle seguenti mozioni, che il Presidente del Consiglio può mettere ai voti senza una discussione, o con una discussione limitata, e che hanno la precedenza sulle altre: sospendere la riunione, aggiornare la riunione,

aggiornare il dibattito sull’argomento in discussione, chiudere il dibattito sull’argomento in discussione, votare una proposta in discussione.

Il Presidente del Consiglio concede il diritto di risposta a qualsiasi governatore lo richieda, ma può determinare il momento in cui tale diritto può essere esercitato e la durata massima di qualsiasi risposta.

Quando una proposta è stata adottata o respinta non può essere riesaminata nella stessa sessione, a meno che il Consiglio non decida in tal senso dopo aver esaminato una relazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio al riguardo.

Ogniqualvolta il Consiglio prende in considerazioni qualsiasi proposta che possa influire sulle spese amministrative del Fondo, il Presidente dell’IFAD fornisce stime su tali importi, che il Consiglio esamina prima di decidere sulla proposta.

Registrazioni e resoconti

Le registrazioni sonore delle riunioni del Consiglio sono effettuate e conservate dalla Segreteria, così come possono esserlo quelle delle riunioni dei comitati, o degli organi sussidiari, se così deciso dal Consiglio.

Per quanto riguarda le riunioni, o parti di esse, che si svolgono in privato, l’accesso a tali registrazioni è limitato ai rappresentanti degli Stati che erano membri dell’organismo in questione al momento della riunione e agli altri partecipanti alla riunione; tuttavia, il Consiglio può consentire l’accesso anche ai rappresentanti di altri Stati e al pubblico in qualsiasi momento e alle condizioni che decide.

La Segreteria prepara, nelle lingue ufficiali del Consiglio, i resoconti sintetici delle sue riunioni pubbliche, che il Presidente del Fondo trasmette prontamente a ogni Membro. Successivamente pubblica, e allo stesso modo trasmette, eventuali correzioni ai

resoconti che gli vengono comunicate entro un mese dalla loro trasmissione. Qualsiasi disaccordo su tali correzioni sarà risolto dal Presidente del Consiglio.

Salvo decisione contraria del Consiglio, non sono predisposti documenti di sintesi delle sue riunioni private o delle riunioni dei comitati o degli altri organi sussidiari.

L’arabo, l’inglese, il francese e lo spagnolo sono le lingue del Consiglio dei Governatori.

I discorsi pronunciati in una di queste lingue sono interpretati anche nelle altre tre. Un rappresentante può parlare in una lingua diversa purché preveda l’interpretazione in una di tali lingue.

Tutti i documenti, le relazioni e le decisioni formali sono resi disponibili nelle lingue del Consiglio.

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