1. Obbligatorietà-discrezionalità dell’azione penale
1.2. Il compromesso
Molto diversa e più problematica, invece, la questione del «compromesso» previsto dall’art. 29 (20): un istituto simile era stato previsto anche nel Corpus Juris e aveva già allora collezionato aspre critiche (21).
Si è detto che questo strumento ha una natura “ibrida” che si evince già dalla lettura della norma dedicata. Da un lato, si afferma nell’incipit che si ricorre al compromesso «quando il caso non deve essere archiviato e la prosecuzione del procedimento è nell’interesse della buona amministrazione della giustizia». Dall’altro, il raggiungimento del compromesso comporta «l’archiviazione definitiva del caso» (22). Dal
(20) Art. 29: «Compromesso. – 1. Quando il caso non deve essere archiviato e la prosecuzione del procedimento è nell'interesse della buona amministrazione della giustizia, la Procura europea può, previo risarcimento del danno, proporre all’indagato una sanzione pecuniaria forfettaria il cui pagamento comporta l'archiviazione definitiva del caso (compromesso). Se acconsente, l’indagato versa l’importo forfettario all’Unione. 2. La Procura europea controlla la riscossione della pena pecuniaria stabilita nel compromesso.
3. Quando il compromesso è accettato e l’indagato ha pagato, il procuratore europeo archivia definitivamente il caso e ne dà comunicazione ufficiale alle competenti autorità giudiziarie e di polizia nazionali e ne informa le istituzioni, gli organismi e le agenzie dell’Unione interessate.
4. L'archiviazione di cui al paragrafo 3 non è soggetta a controllo giurisdizionale». (21) In argomento, si veda retro, cap. 1, par. 3.
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punto di vista del funzionamento, l’istituto consegue al risarcimento del danno e consiste nell’accordo su una «sanzione pecuniaria forfettaria»: la procura europea propone l’importo e se l’indagato accetta è tenuto a versare la somma pattuita.
Nell’ottica dell’ordinamento italiano, questa transaction solleva diverse perplessità nel quadro del rispetto del principio di obbligatorietà dell’azione penale. Infatti, si tratta di un’ipotesi che muove dal presupposto della commissione colpevole di un fatto da parte dell’indagato riconducibile a una fattispecie penalmente rilevante, in assenza di cause che possano rendere lecito il comportamento: in base all’art. 112 Cost. è un fatto per il quale dovrebbe essere esercitata l’azione penale.
Tuttavia, la proposta della Commissione va letta in un’ottica comparata rispetto alla quale è necessaria una breve premessa: si assiste, da diversi anni ormai, a una crescente convergenza di sistemi imperniati su principi storicamente contrapposti verso soluzioni intermedie. La tradizionale dicotomia tra obbligatorietà e discrezionalità nell’esercizio dell’azione penale assume connotati sempre meno rigidi: molti sistemi, in passato riconducibili con una certa precisione a una determinata famiglia (23), oggi presentano al loro interno «una serie di contaminazioni e di varianti che invoglierebbero piuttosto a descrivere l'attuale panorama europeo come composto di tanti ordinamenti “ibridi”» (24).
Nell’àmbito di questa evoluzione, da una parte, i sistemi ad azione facoltativa tendono nella direzione di una riduzione dei margini di scelta dell’accusa; dall’altra, negli ordinamenti ad azione obbligatoria si registra
(23) Si fanno rientrare nei sistemi retti dal principio di obbligatorietà dell’azione penale Austria, Germania, Grecia, Italia, Spagna, Svezia e Portogallo; sono invece caratterizzati dal canone di opportunità Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Manda, Islanda, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Norvegia e Regno Unito.
(24) Così, L.LUPARIA,Obbligatorietà e discrezionalità dell'azione penale nel quadro comparativo europeo, in Giur. it., 2002, p. 1752.
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una tendenza ad aperture discrezionali per alleviare il carico giudiziario e ovviare alle rigidità del principio di legalità (25).
Se si tiene presente il contesto comparato, quindi, la proposta europea si presenta in linea con alcune esperienze della procedura penale continentale. Anzi, la scelta del compromesso ricorda taluni strumenti introdotti in taluni ordinamenti, e in particolare nei sistemi francese e tedesco.
Nell’ordinamento francese, il parquet aveva di fronte in passato una scelta secca: classement sans suite o poursuite. Per fornire al pubblico ministero una “terza via” sono stati introdotti dei meccanismi che consentono una diversificazione della risposta: la c.d. “archiviazione meritata” (26) che consiste nell’inazione dell’accusa a fronte di precisi adempimenti dell’indagato, tra cui spiccano la composition pénale (27) e
(25) Si veda M.G. AIMONETTO, L’archiviazione “semplice” e la “nuova” archiviazione “condizionata” nell’ordinamento francese: riflessioni e spunti per ipotesi di “deprocessualizzazione”, in Leg. pen., 2000, 99 ss.; L.LUPARIA,Obbligatorietà e discrezionalità dell'azione penale nel quadro comparativo europeo, cit., p. 1751 ss. Si veda, altresì, C.
GUARNIERI, Pubblico ministero e sistema politico, Padova, 1984, p. 150 ss.; R.E.KOSTORIS,Per un’obbligatorietà temperata dell’azione penale, in Riv. dir. proc., 2007, p. 875, il quale peraltro
ritiene che la scelta del modello base cui fare riferimento non può considerarsi indifferente: «sarà infatti sempre l’archetipo di partenza, con le sue caratteristiche di fondo, a rappresentare il parametro di “accettabilità” e quindi di negoziabilità di possibili attenuazioni e concessioni»; nonché, R.E. KOSTORIS,Criteri di selezione e moduli deflattivi nelle prospettive di riforma, in II giudice unico nel processo penale, Milano, 2001, p. 72 s.
(26) Dall’espressione «classement mérité» coniata da J.PRADEL,La rapidité de l'istance pénale. Aspects de droit comparé, in Rev. Pén. et de Droit Pén., 1995, p. 216. Si veda L. LUPARIA,
Obbligatorietà e discrezionalità dell'azione penale nel quadro comparativo europeo, cit., p. 1752
ss.
(27) La composizione penale consiste nel riconoscimento da parte dell’indagato della sua responsabilità e nell’adempimento di determinate prescrizioni. Le previsioni sono variegate: tra quelle più generali, si fa riferimento al versamento di un’ammenda all’Erario; allo svolgimento di un lavoro non retribuito a vantaggio della comunità; al divieto di recarsi in taluni luoghi o di incontrare alcune persone come da indicazione del pubblico ministero; alla riparazione del danno eventualmente cagionato. L’accordo raggiunto tra il parquet e l’indagato deve essere convalidato dal giudice e l’esecuzione della composition pénale estingue l’azione penale. Si veda l’art. 41-1 del codice di procedura penale francese.
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l’archiviazione conseguente al risarcimento del danno (28). Con la creazione di questi istituti si è cercato arginare le derive legate al principio di opportunità dell’azione penale. In particolare, si è voluto, da un lato, offrire più spazio agli interessi e ai diritti delle vittime che risultavano sacrificati; dall’altro, diminuire i margini discrezionali del pubblico ministero: infatti, il parquet, per evitare di appesantire le corti provvedeva a una classement sans suite anche nelle ipotesi in cui esistevano gli estremi per il rinvio a giudizio (29). Con la previsione di strumenti di archiviazione “meritata” si consente l’archiviazione del caso, ma subordinata al rispetto di determinate condizioni (30).
Parallelamente, nell’ordinamento tedesco, accanto al principio di legalità dell’azione penale, esistono molte deroghe previste per i casi meno gravi: il pubblico ministero può procedere a una c.d. “archiviazione condizionata”, previa autorizzazione del giudice e consenso dell’indagato, con l’imposizione di obblighi e adempimenti (31). Anche in questo caso, si
(28) Per un’ampia disamina del tema dell’“archiviazione meritata” si rinvia, per tutti a M.G. AIMONETTO, L’archiviazione “semplice” e la “nuova” archiviazione “condizionata” nell’ordinamento francese: riflessioni e spunti per ipotesi di “deprocessualizzazione”, cit., 99 ss.
Con il termine “deprocessualizzazione” l’Autrice intende richiamare quegli istituti di «‘deflazione processuale’», che prevedono un’alternativa al processo (spec. p. 100, nota 3). Si veda, altresì, L.LUPARIA,Obbligatorietà e discrezionalità dell’azione penale nel quadro comparativo europeo, cit., p. 1753 ss.
(29) In questo senso L.LUPARIA,Obbligatorietà e discrezionalità dell’azione penale nel quadro comparativo europeo, cit., p. 1753.
(30) Definisce questi meccanismi «una risposta rapida e diversificata alla domanda di giustizia e […] strumento privilegiato di una politica penale moderna ed efficace» M.G. AIMONETTO, L’archiviazione “semplice” e la “nuova” archiviazione “condizionata” nell’ordinamento francese: riflessioni e spunti per ipotesi di “deprocessualizzazione”, cit., p. 102.
(31) È la previsione dell’art. 153a StPO (Strafprozessordnung) che contempla una serie di condizioni cui subordinare l’archiviazione. Gli obblighi imposti sono simili a quelli presenti nell’ordinamento francese già accennati: ad esempio, il risarcimento del danno; il versamento di una somma di denaro all’Erario; lo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità; l’adoperarsi attivamente per una composizione con l’offeso. Sul punto, si rinvia a L.LUPARIA,Obbligatorietà e discrezionalità dell’azione penale nel quadro comparativo europeo,
cit., p. 1755 ss. Si veda, altresì, E. AMODIO, La fase anteriore al dibattimento nel processo
penale. Indagine comparativa in funzione del nuovo codice di procedura penale, in Quad. giust.,
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tratta di strumenti di rinuncia all’azione penale, in presenza di tutti gli estremi per il suo esercizio, subordinata all’adempimento di oneri sostitutivi.
Il dibattito sulle rigidità e sui limiti dei principi di obbligatorietà e di opportunità dell’azione penale nel panorama europeo ha portato alla creazione di istituti archiviativi con il fine di arginare i risvolti maggiormente problematici dei principi ispiratori. In Italia, invece, nonostante siano indiscusse le criticità sul piano operativo del principio previsto dall’art. 112 Cost., le soluzioni prospettate sembrano avere carattere “temporaneo”.