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I principi generali e lo statuto del pubblico ministero europeo

Nel documento Ir EW# (pagine 47-50)

3. Le proposte del Corpus Juris

3.1. I principi generali e lo statuto del pubblico ministero europeo

Come anticipato (86) il Corpus Juris esordisce con un preambolo contenente sei principi generali (87), i primi quattro identificati come “tradizionali” e gli ultimi due definiti “nuovi”.

Il primo principio a cui il Corpus dà spazio è quello di legalità: si stabilisce, anzitutto, che le pene si applicano solo ai reati definiti nelle norme dell’articolato; inoltre, viene indicato che in caso di modifica, le disposizioni più sfavorevoli trovano applicazione solo pro futuro; ancora, viene fornita una chiave interpretativa in senso restrittivo per quei precetti che impongono dei sacrifici alla difesa; sempre nell’àmbito esegetico, si afferma la possibilità di «mutamenti interpretativi», ma con il limite della ragionevole prevedibilità; infine, viene sancito il divieto di analogia degli illeciti.

Gli altri canoni “tradizionali” sono rappresentati dal principio di responsabilità personale, da quello di proporzione delle pene in relazione alla gravità del fatto e alla colpevolezza del soggetto agente, e dalla garanzia giudiziaria. Quest’ultimo principio, in particolare, richiede l’intervento di un tribunale indipendente e imparziale per l’accertamento della responsabilità di taluno, nonché nelle fasi preprocessuali per l’autorizzazione di misure lesive della libertà personale.

(85) Sull’importanza di tale articolato, cfr. K.LIGETI,Introduction, in Toward a Prosecutor for the European Union, vol. I, A Comparative Analysis, Oxford – Portland (Oregon), 2013, p. 1,

la quale afferma che «looking back at the Corpus Juris with the historical distance of today

confirms once more how imaginative and ambitious the vision of the authors was».

(86) Si veda il par. 2, in questo capitolo.

(87) Tale preambolo non era contemplato nella prima versione del 1997, ma è stato aggiunto nella versione del 2000.

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Gli ultimi due precetti fondamentali fanno riferimento alla “territorialità europea” e al contraddittorio. Nel dettaglio, si afferma che «the territory of the Member States of the Union constitutes a single area, called

the European judicial area»: ed è in questo “territorio” che si salda la

competenza ratione loci della procura europea e dei giudici chiamati a pronunciarsi sui reati stabiliti dal Corpus Juris. Da questa definizione discende il logico corollario del principio del ne bis in idem, che impone il riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali emessi in qualsiasi Stato membro, in relazione agli illeciti contro le finanze europee. Il principio del contraddittorio, infine, implica l’adozione del metodo dialettico: con riferimento all’accusato viene operato un rinvio ai diritti della difesa (e al contraddittorio) enucleati nelle Carte internazionali, tra le quali assumono una posizione privilegiata la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il Patto internazionale delle Nazioni unite sui diritti civili e politici.

Il portato fortemente innovativo del Corpus Juris risiede nell’idea di istituire una procura europea: un ufficio unitario del pubblico ministero con competenza per i reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione su tutto il territorio europeo. Nelle intenzioni dei compilatori del Corpus, il pubblico ministero europeo sarebbe «responsible for investigation,

prosecution, committal to trial, presenting the prosecution case at trial and the execution of sentences» (art. 18, par. 2).

Si tratterebbe di un’«authority of the European Community […]

independent as regards both National authorities and Community institutions»

(art. 18). La struttura prevista è minima: contempla un procuratore generale europeo (P.G.E.), con sede a Bruxelles, e procuratori europei delegati (P.E.D.) i cui uffici avrebbero sede nei singoli Stati membri di appartenenza, nella capitale o in altra città dove verrebbe individuato il tribunale competente per il giudizio (art. 18, par. 3).

Il Corpus Juris prevede che l’ufficio del pubblico ministero europeo sia retto da due principi: indivisibilità e solidarietà. Sul primo versante, le

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implicazioni si diramano lungo tre direttrici: l’atto compiuto da uno dei membri è attribuito all’intero ufficio; qualsiasi membro può compiere tutti gli atti che spettano alla procura europea; ciascun delegato può operare in qualsiasi Stato membro, in un’ottica, comunque, di stretta collaborazione con gli altri membri dell’ufficio europeo (art. 18, par. 4, lett. a). Sul versante della solidarietà, invece, è imposto un dovere di assistenza tra i procuratori delegati (art. 18, par. 4, lett. b). Nondimeno, anche in capo ai pubblico ministeri nazionali (P.M.N.) è sancito un obbligo di collaborazione e assistenza nei confronti del pubblico ministero europeo (art. 18, par. 5) (88).

Il Corpus propone altresì le procedure di nomina dei membri della procura europea: tanto il procuratore generale quanto i delegati sarebbero nominati dal Parlamento europeo, su proposta, rispettivamente, della Commissione e degli Stati membri. L’incarico avrebbe durata di sei anni, rinnovabile una volta per il procuratore generale, mentre per i delegati è previsto un rinnovo parziale ogni tre anni.

Viene specificamente precisato che il pubblico ministero europeo gode di indipendenza da qualsiasi autorità esterna, sia essa nazionale o comunitaria. L’affermazione riveste una particolare importanza in considerazione della sensibile diversità statutaria dei pubblici ministeri negli Stati membri: si pensi, ad esempio, alla Francia o alla Germania dove

(88) Le disposizioni di attuazione dell’art. 18 specificano il contenuto del dovere di cooperazione delle procure nazionali: i P.M.N. sono tenuti a collaborare alle indagini, a rispondere senza ritardo alle richieste di assistenza e alle ordinanze del «giudice della libertà», organo deputato alla garanzia giudiziaria durante la fase preprocessuale. Tuttavia, M.BARGIS, Il pubblico ministero nella prospettiva di un ordinamento europeo, cit., p. 750, afferma che il dovere di collaborazione dei P.M.N. nei confronti dei P.E.D. «potrebbe creare risvolti problematici nei Paesi in cui ‘le procurer national jouit d’une vraie

indépendance’». Si esprime in termini di «‘primazia collaborativa’ tra inquirente

comunitario ed inquirenti nazionali, ovviamente a vantaggio del primo» M. PANZAVOLTA,Lo statuto del pubblico ministero europeo (ovvero, ologramma di un accusatore continentale), cit., p. 186.

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il parquet o staatsanwalt è legato al potere esecutivo (89). L’art. 18, nelle sue disposizioni di attuazione puntualizza che i membri della procura europea «neither seek nor take instructions from any government or from any body, be it

national or European» e non possono esercitare altre attività professionali

(90).

Nel documento Ir EW# (pagine 47-50)