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Capitolo IV: La responsabilità dell’ente da reato colposo

3. La controversa compatibilità dei reati colposi con il criterio

3.4. Il criterio “della discriminate economica” e la sopravvenuta

Alla luce delle sentenze riportate ed analizzate, è possibile notare come esse presentino un elemento comune, ossia una lettura dell’interesse e del vantaggio in chiave prettamente economica.

Infatti, in esse è affermato che la responsabilità degli enti sussista qualora sia riscontrato, nel caso concreto, l’interesse o il vantaggio da concepire: nell’aver eluso o ridotto i costi per l’adozione degli strumenti e delle procedure necessari a ridurre gli infortuni sul lavoro; per la formazione o l’informazione dei lavoratori, ovvero nell’aver velocizzato i ritmi e i tempi del ciclo produttivo.

Questa interpretazione in chiave economica dei criteri d’imputazione previsti dall’art. 5 d.lgs. 231/2001, permette di evitare di imputare all’ente le ipotesi in cui l’evento lesivo si è verificato, non sulla base di una decisione finalizzata a ridurre i costi o i tempi, bensì a causa di una condotta negligente o imprudente della persona fisica che è tenuta al rispetto delle regole prevenzionistiche.184

Al tempo stesso permette di non ritenere responsabile l’ente anche nel caso in cui la violazione della regola cautelare risulti più gravosa economicamente per la persona giuridica, rispetto all’adempimento della stessa, comportando delle spese inutili che difficilmente sarebbero sostenute in un contesto aziendale, tra le cui caratteristiche principali vi è l’agire razionale.

In questo modo si apre ad una lettura dell’art. 25-septies in chiave garantistica, ampliando l’ipotesi di esenzione da responsabilità degli enti ogni qual volta manchi il nesso di imputazione oggettiva, ma contestualmente vi è il rischio di aumentare le garanzie per l’ente rispetto a quelle della persona fisica, in quanto quest’ultima è responsabile dei reati previsti nell’art. 25-septies anche sulla base della presenza in capo ad essa di una posizione di garanzia.185

183 Trib. Milano, 26 giugno 2014, VI Sezione penale, cit., in

www.penalecontemporaneo.it

184 G. Amarelli, I criteri oggettivi di ascrizione del reato all’ente collettivo ed i reati in

materia di sicurezza sul lavoro, in Dir. Pen. cont., 2013, cit., p. 30ss.

185 G. Amarelli, I criteri oggettivi di ascrizione del reato all’ente collettivo ed i reati in

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Questa interpretazione economicamente connotata, dunque, non può che attrarre molteplici critiche poichétende a lasciare sguarnite di tutela penale situazioni altrettanto meritevoli, escludendo la responsabilità anche quando “il mancato adeguamento alle norme prevenzionali dipenda dalla trascuratezza del complessivo apparato di gestione del rischio e ciò non si traduca in un effettivo risparmio di spesa per l’ente”186; una situazione che appare del tutto irragionevole. Nonostante ciò, come è stato possibile analizzare dalle sentenze citate anzitempo, sia che si tratti di sentenze di condanna, sia che si tratti di pronunzie di assoluzione, il nucleo centrale della motivazione poggia sull’art.5 d.lgs. 231/2001, finendo, di fatto, “per riassumere, assorbire ed esaurire le condizioni per la responsabilità o l’irresponsabilità dell’ente, con evidente ridimensionamento delle funzionalità e potenzialità applicative, sottese agli artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001.”187

Rimane, dunque, esclusa la colpevolezza d’organizzazione, ossia l’inadeguatezza della struttura organizzativa circa la prevenzione di illeciti offensivi di interessi ritenuti meritevoli di tutela.188

Sebbene sia richiamata formalmente, essa non viene approfondita o non è determinante ai fini della valutazione giudiziale, tanto che “la giurisprudenza giunge, con un ragionamento assiomatico, a sostenere che se è stato commesso un reato sussiste un deficit organizzativo, cioè le misure predisposte dall’ente per impedire la realizzazione del reato sono inidonee”.189

Pertanto, qualora sia dimostrato l’interesse o il vantaggio dell’ente nella realizzazione del reato colposo d’evento, le capacità selettive della colpevolezza d’organizzazione sono neutralizzate, finendo per “rendere pressoché obbligata o inevitabile l’affermazione di responsabilità”.190

186 A. Gargani, Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della

sicurezza sul lavoro: responsabile “per definizione” la persona giuridica?, in AA.VV., Studi in onore di Mario Romano, (a cura di) M. Bertolino, L. Eusebi, G. Forti, III, Napoli, 2011, cit., p. 1958.

187 A. Gargani, Responsabilità collettiva da delitto colposo d’evento: i criteri di

imputazione nel diritto vivente, in www.lalegislazionepenale.eu, 2016, cit., p. 14. 188 A. Gargani, Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della

sicurezza sul lavoro: responsabile “per definizione” la persona giuridica?, in AA.VV., Studi in onore di Mario Romano, (a cura di) M. Bertolino, L. Eusebi, G. Forti, III, Napoli, 2011, cit., p. 1957.

189 G. Salcuni, La valutazione di idoneità dei modelli ed il requisito dell’elusione

fraudolenta, in Responsabilità da reato degli enti (a cura di R. Borsari), Padova, 2016, cit., p. 111.

190 A. Gargani, Responsabilità collettiva da delitto colposo d’evento: i criteri di

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3.4.1. Un’eccezione giurisprudenziale: il caso “rete ferroviaria S.p.a.”

La prassi giurisprudenziale si è rivelata ostile nel momento in cui deve valutare l’idoneità del modello, dimostrando scarsa fiducia nella fattibilità e sostenibilità applicativa del criterio d’imputazione soggettivo di cui agli artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001, e dunque nella c.d. colpa d’organizzazione.

Fa eccezione una sentenza di assoluzione del Tribunale di Catania concernente la responsabilità di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (RFI) per alcune morti sul lavoro.191

Innanzitutto, il giudice si sofferma necessariamente sul criterio oggettivo d’imputazione, verificando se potesse ritenersi provata la commissione dell’anzidetto reato-presupposto da parte di un soggetto qualificato, nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Nel caso di specie è escluso il nesso d’imputazione, poiché la condotta della persona fisica era stata determinata solo da una motivazione di natura privata per cui essa non poteva iscriversi in una logica funzionale rispetto all’interesse e al vantaggio dell’ente.192

Sebbene il giudice potesse legittimamente limitarsi ad escludere la responsabilità dell’ente sotto il profilo oggettivo, egli invece si è spinto anche ad accertare il requisito della colpa di organizzazione, dimostrando così una particolare attenzione rispetto alle esigenze di colpevolezza nei confronti dell’ente.

Di fatto, il giudice nega la fondatezza del capo di imputazione anche sotto il profilo soggettivo affermando che “l’istruttoria non ha provato che sussistesse, in capo all’ente, il requisito della colpa di organizzazione”193, in quanto, sul punto, RFI si era dimostrata un’impresa particolarmente virtuosa.

Infatti, prima ancora che l’adozione di un sistema prevenzionale a livello di organizzazione complessa venisse imposta da parte delle novelle del 2007-2008, come condizione da rispettare perché l’ente potesse sottarsi a responsabilità, RFI aveva adottato volontariamente il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) in conformità al British Standard OHSAS 18001, secondo quanto attestato da una certificazione ufficiale rilasciata da un ente accreditato.

191 Trib. Catania, sez. IV, 14 aprile 2016, n. 2133, in www.penalecontemporaneo.it 192 A. Orsina, Il caso “rete ferroviaria italiana S.p.a.”: un’esperienza positiva in tema di

organizzazione, in Dir. Pen. con., 2017, p. 32ss.

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Inoltre, la sostanziale corrispondenza del SGSL ai requisiti normativamente richiesti con l’entrata in vigore dell’art. 30 d.lgs. 81/2008, ossia del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (TUSL), è stata confermata dalla circostanza per cui, quando si è reso necessario l’aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG), a seguito dell’entrata in vigore delle novelle del 2007-2008, l’ente ha attuato tale adattamento facendo confluire il preesistente SGSL nel MOG; “per effetto di questa incorporazione, quindi, il SGSL è divenuto quella sezione speciale del MOG da destinare a norma dell’art. 30 TUSL alla tutela della salute e della sicurezza del lavoro”.194

3.5. Un futuro intervento del Legislatore quale soluzione auspicabile