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Capitolo IV: La responsabilità dell’ente da reato colposo

3. La controversa compatibilità dei reati colposi con il criterio

3.3. L’elaborazione giurisprudenziale in ordine agli artt 5 d.lgs e 25-

3.3.2. L’intervento delle Sezioni Unite: il caso Thyssenkrupp

descritto è opportuno ricordare uno dei casi di cronaca più noti in materia di responsabilità degli enti collettivi: il caso Thyssenkrupp, in particolar modo, la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 38343 del 2014.141

La sentenza riguarda un evento disastroso verificatosi poco dopo la mezzanotte del 5 dicembre 2007 nello stabilimento torinese della ThyssenKrupp acciai speciali Terni S.p.A. (TKAST).142

Dalle indagini, emerse che l’azienda aveva deciso di chiudere lo stabilimento in questione e di trasferire gli impianti a Terni e queste operazioni erano in corso proprio nel momento in cui si verificò l’evento disastroso.

Questa strategia aziendale determinò delle ripercussioni anche sulla salute e sicurezza dei lavoratori poiché erano stati fermati ed accantonati gli investimenti per la sicurezza, determinando di conseguenza un peggioramento delle condizioni di lavoro.143

140 Trib. Monza, 3 settembre 2012, Gescomont s.r.l., in www.olympus.uniurb.it 141 Cass. Sez. Un., 18 settembre 2014, in www.penalecontemporaneo.it

142 Cass. Sez. Un., 18 settembre 2014 cit., p. 2 ss., dalla sentenza emerge che nella sede torinese c’erano solo le fasi a freddo del ciclo produttivo e cioè la laminazione, la ricottura e il decapaggio. Il fatto oggetto della sentenza si è verificato nell’ambito della linea dello stabilimento denominata APL5 che era dedicata alle fasi di ricottura e decapaggio. Come emerge dalla sentenza, tutto ha avuto origine dallo sfregamento per alcuni minuti nel nastro di acciaio in lavorazione contro i bordi dell’impianto posto a 3 metri, c’è stato, poi, un surriscaldamento con scintille, un successivo appiccamento delle fiamme su carta ed olio che si trovava sul pavimento sotto l’impianto, dopodiché queste fiamme sono entrate in contatto con un flessibile di gomma che era protetto da due reti di acciaio e conteneva olio idraulico ad alta pressione che cedeva con proiezione dell’olio nell’aria. In seguito, c’è stata una deflagrazione della miscela nebulizzata con conseguente formazione della c.d. flash fire, cioè nuvola incandescente di olio nebulizzato, che si espanse per 12 metri ed investì gli operai che si erano avvicinati all’incendio con estintori e ne provocò la morte. Emerge, che le misure utilizzate per spegnere l’incendio si sono rivelate inefficaci tanto che esso divampò ulteriormente e fu domato dopo tanto tempo in seguito all’intervento dei vigili del fuoco.

143 Cass. Sez. Un., 18 settembre 2014, cit., p. 4 ss., nella sentenza si legge che “tale compromessa situazione è stata ritenuta la causa prima dei numerosi inadempimenti di prescrizioni cautelari che hanno condotto agli eventi in esame.”

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I giudici di primo grado144 condannarono l'amministratore delegato di ThyssenKrupp Terni S.p.a. per i delitti di omicidio volontario plurimo (artt. 81 comma 1, 575 c.p.), incendio doloso (art. 423 c.p.), e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro aggravata dall'evento (art. 437 comma 2 c.p.), avvinti dall'unicità del disegno criminoso.

Furono condannati anche gli altri cinque imputati, amministratori e dirigenti dell'impresa, anch'essi per il delitto di cui all'art. 437 comma 2 c.p., nonché per omicidio colposo plurimo (art. 589 commi 1, 2 e 3 c.p.) e incendio colposo (art. 449, in relazione all'art. 423 c.p.), questi ultimi entrambi aggravati dalla previsione dell'evento.145

La sentenza fu parzialmente modificata dalla Corte di Assise d’Appello.146

Il reato dell’amministratore delegato fu derubricato in omicidio colposo ai sensi dell’art. 589, comma 2 e 3 c.p., aggravato dalla previsione dell’evento e l’incendio doloso fu anch’esso derubricato in incendio colposo punito dall’art. 449 c.p. aggravato dalla previsione dell’evento. Per tutti gli imputati, poi, fu ritenuto che il reato di omicidio colposo fosse assorbito dall’art. 437 c.p. e cioè rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. Infine, i giudici di secondo grado, ammisero il concorso formale tra il reato di omicidio colposo e quello di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.

Per quello che concerne la responsabilità dell’ente, già nella sentenza di primo grado del caso Thyssenkrupp S.p.a. fu affrontato il tema dei criteri d’imputazione oggettivi: si affermò la responsabilità della società per le gravissime violazioni della normativa antinfortunistica ed antincendio e le colpevoli omissioni, le quali “sono caratterizzate da un contenuto economico rispetto al quale l'azienda non solo aveva interesse, ma se ne è anche sicuramente avvantaggiata, sotto il profilo del considerevole risparmio economico che ha tratto omettendo qualsiasi intervento nello stabilimento di Torino, oltre che dell’utile contemporaneamente ritratto dalla continuità della produzione”.147

Nel caso di specie, quindi, l’art. 25-septies d.lgs. 231/2001 trovò applicazione già con la sentenza di primo grado, in quanto furono irrogate a carico di TKAST, da un lato, una sanzione pecuniaria di

144 C. Ass. Torino, sez. II, 15 aprile 2011, in www.penalecontemporaneo.it 145 C. Ass. Torino, sez. II, 15 aprile 2011, p. 456ss., in www.penalecontemporaneo.it 146 C. Ass. App. Torino, 23 maggio 2013, in www.penalecontemporaneo.it

147 C. Ass. Torino, sez. II, 15 aprile 2011, Thyssenkrupp Spa., in www.penalecontemporaneo.it

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1.000.000 di euro in base agli artt. 9, 10 e 12, comma 2, lettera a) dello stesso decreto, dall’altro, le sanzioni interdittive della esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi per la durata di sei mesi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata di sei mesi; entrambe le sanzioni previste dall’art. 9, comma 2, rispettivamente alla lettera a ed e del decreto prima richiamato. In aggiunta, fu disposta la confisca del profitto per equivalente, nella misura di 800.000 euro e la pubblicazione della sentenza su tre quotidiani e nell’albo del Comune di Terni.148

Queste stesse sanzioni furono confermate anche nel secondo grado di giudizio, poiché fu ritenuto che i giudici di primo grado avessero adeguatamente applicato i criteri individuati dal Legislatore.

Il ricorso per Cassazione fu presentato anche in relazione alla condanna dell’ente ed essa “rappresenta la prima decisione della giurisprudenza di legittimità in ordine alla responsabilità collettiva da illecito colposo d’evento”.149

Infatti, la Corte di Cassazione si soffermò anche sulla compatibilità tra i reati colposi e il criterio d’imputazione oggettivo previsto dall’art. 5 d.lgs. 231/2001.

Innanzitutto, ha chiarito che non possa essere accolta la tesi in base alla quale il requisito dell’interesse o vantaggio non possa essere applicato ai reati colposi poiché, seguendo questo orientamento si arriverebbe a caducare “un’innovazione normativa di grande rilievo”150. La Suprema Corte ha accolto la teoria maggioritaria dottrinale secondo la quale i criteri dell’interesse o vantaggio “nei reati colposi di evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all’esito antigiuridico”151.

La tesi, affermatasi nella giurisprudenza di merito antecedente al 2014, della assoluta compatibilità fra la commissione di un delitto colposo di evento e la previsione che lo stesso sia stato posto in essere nell'interesse o a vantaggio della società, è per la prima volta recepita dalla S.C., “con ulteriore stabilizzazione (e consacrazione) del diritto vivente”152, e nel caso concreto rigetta il ricorso della persona giuridica Thyssenkrupp S.p.a., confermando le sanzioni irrogate dai giudici di

148 C. Ass. Torino, sez. II, 15 aprile 2011, cit. p. 457, in www.penalecontemporaneo.it 149 A. Gargani, Responsabilità collettiva da delitto colposo d’evento: i criteri di

imputazione nel diritto vivente, in www.lalegislazionepenale.eu, 2016, cit., p. 12. 150 Cass. Sez. Un., 18 settembre 2014, cit., in www.penalecontemporaneo.it 151 Cass. Sez. Un., 18 settembre 2014, cit., in www.penalecontemporaneo.it

152A. Gargani, Responsabilità collettiva da delitto colposo d’evento: i criteri di

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merito, giustificate non solo dalla drammaticità degli eventi, altresì dal grado della colpa e dall’assenza di un modello organizzativo valido.153

In conclusione, la sentenza fa propria la tesi dell’esclusivo rilievo assunto dal criterio del vantaggio sotto forma di risparmio di spesa.