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Capitolo IV: La responsabilità dell’ente da reato colposo

3. La controversa compatibilità dei reati colposi con il criterio

3.3. L’elaborazione giurisprudenziale in ordine agli artt 5 d.lgs e 25-

3.3.4. Le sentenze di assoluzione

Appare fondamentale, al fine di completare la ricostruzione del significato e del contenuto da attribuire ai criteri di imputazione oggettivi dell’interesse e del vantaggio, analizzare come essi siano stati valutati dalla giurisprudenza nell’emettere pronunce di assoluzione.

Innanzitutto, preme considerare che alla condanna della persona fisica non corrisponde automaticamente la condanna dell’ente collettivo di appartenenza e viceversa. Vige infatti il principio di “autonomia”158 della responsabilità degli enti, sancito all’art. 8 d.lgs. 231/2001159, per cui l’ente può essere sanzionato anche qualora la condotta dell’intraneo persona-fisica non integri le condizioni richieste per la punibilità, ma anche qualora la persona fisica non sia stata

156 Cass. Pen., sez. IV, 23 maggio 2018, n. 38363, cit., in DeJure.

157 A. Gargani, Responsabilità collettiva da delitto colposo d’evento: i criteri di

imputazione nel diritto vivente, in www.lalegislazionepenale.eu, 2016, cit., p. 5. 158 “la funzione politico-criminale dell’art. 8 è individuabile nella comprensibile esigenza di consentire la sanzione dell’ente anche quando le cause che in concreto impediscono la punibilità della persona fisica non giustificano un parallelo effetto esimente sulla responsabilità della societas in relazione alla oggettiva realizzazione di un fatto tipico, cioè della lesione di un bene giuridico che le può essere comunque rimproverata. L’autonomia della responsabilità dell’ente non è tuttavia assoluta ed esclusiva, bensì circoscritta alle ipotesi tipizzate, appunto, dall’art. 8: autore del reato non imputabile, autore non identificato o reato estinto (per cause diverse dall’amnistia)”. Così M. M. Scoletta, La responsabilità da reato delle società: principi generali e criteri imputativi nel d.lgs. n. 231/2001, 2014, cit., p. 926, in Diritto penale delle società (a cura di) D. L. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia.

159 Art. 8, d.lgs. 231/2001:

“1. La responsabilità dell’ente sussiste anche quando:

a) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell’ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l’imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

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identificata in concreto o nel caso in cui il reato si sia estinto per ipotesi diverse dall’amnistia. 160

Il principio è affermato e ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità161, la quale ha statuito che dall'assoluzione di uno degli imputati del reato presupposto, non discende automaticamente l'esclusione della responsabilità dell'ente, dovendo il giudice procedere ad una verifica del reato presupposto alla stregua dell'integrale contestazione dell'illecito formulata nei confronti dell'ente, accertando la sussistenza o meno delle altre condotte poste in essere dai coimputati nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Posta questa premessa, quantomai necessaria, occorre procedere ad esaminare le varie sentenze che hanno ad oggetto l’assoluzione dell’ente, e che nel caso concreto hanno contestualmente determinato la condanna delle persone fisiche imputate.

In particolare, le motivazioni adottate dalla giurisprudenza circa la mancata condanna dell’ente collettivo, è stata fatta discendere dal difetto d’interesse, ora in senso oggettivo, ora in senso soggettivo.162

Nel primo caso, è meritevole di attenzione la pronuncia del Tribunale di Camerino del 9 aprile 2013, in cui è ricostruita “la disputa sulla concezione dell'interesse, e cioè tra concezione oggettiva da una parte, e concezione soggettiva - psicologica dall'altra”163

Secondo quest’ultima ricostruzione, l’interesse “è un elemento interno (mentale) del soggetto che agisce per conto dell'ente (…) cioè, consisterebbe nella finalità della condotta (…)”164, mentre per la prima tesi l’interesse, come il vantaggio, “avrebbe natura oggettiva, nel senso che l'interesse consisterebbe nella funzione oggettiva della condotta del reo, la quale oggettivamente realizza un interesse dell'ente”.165

Nel caso di specie, il giudice, seguendo la concezione oggettiva, ha ritenuto che occorresse “dimostrare che la condotta complessivamente colposa appena sopra sintetizzata corrispondeva oggettivamente (e quindi fu posta in essere per) a un interesse dell'ente”166, giungendo ad escludere la responsabilità dell’ente in

160 Per una puntuale ricostruzione dottrinale del tema si rimanda a M. A. Bartolomucci, L’art. 8 d.lgs. 231/2001 nel triangolo di penrose. 2017, in Dir. Pen. Con. 161 Cass. Pen., sez. VI, 25 luglio 2017, n. 49056, in DeJure; Cfr. Cass., sez. un., 27 marzo 2008, n. 7, caso Impregilo in www.penale.it

162 A. Gargani, Responsabilità collettiva da delitto colposo d’evento: i criteri di

imputazione nel diritto vivente, in www.lalegislazionepenale.eu, 2016, cit., p. 6ss. 163 Trib. Camerino, 9 aprile 2013, cit., in DeJure.

164 Trib. Camerino, 9 aprile 2013, cit., in DeJure. 165 Trib. Camerino, 9 aprile 2013, cit., in DeJure. 166 Trib. Camerino, 9 aprile 2013, cit., in DeJure.

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giudizio poiché nelle condotte colpose contestate “non si vede alcun interesse dell'ente (soprattutto sotto il profilo economico) a porre in essere le condotte in questione. (…) al contrario, (…) pare (…) che le condotte colpose non solo non sono caratterizzate da un interesse oggettivo dell'impresa, ma addirittura la danneggiano.”167

È il Tribunale di Cagliari del 4 luglio 2011168 ad adottare un ragionamento sensibilmente diverso dalla precedente pronuncia, affermando che l’unico criterio compatibile con i reati colposi di evento è l’interesse, il quale va collegato alla condotta e deve essere inteso come una tensione finalistica verso un risparmio di costi.

Dunque, la sentenza fornisce una definizione inequivocabilmente soggettiva della condotta posta in essere nell’interesse dell’ente ai sensi dell’art. 5, d.lgs. n. 231/2001, da valutarsi ex ante.

Basandosi su questa interpretazione, pertanto, l’interesse può riferirsi alle sole condotte poste in essere per colpa generica, per negligenze e imprudenza, ovvero per colpa specifica, purché ci sia la consapevolezza dell’inosservanza e che esse rilevino oggettivamente “una tensione finalistica verso un risparmio di costi aziendali, che può o meno essere effettivamente conseguito.”169

Inoltre, la sentenza attribuisce importanza al nesso causale, affermando che l’evento lesivo che si è realizzato debba essere riconducibile causalmente alla violazione colposa commessa nell’interesse dell’ente.170

Sulla base di queste premesse, l’ente è stato assolto poiché, “le condotte colpose ritenute sussistenti non sono riconducibili ad una scelta di carattere economico della società, quanto piuttosto a carenze nell’impostazione di alcuni profili di un sistema di gestione della sicurezza complessivamente adeguato e non certo impostato in un’ottica di risparmio.”171

Tuttavia, è indubbio che tale soluzione, incentrata su una valutazione in chiave soggettiva del requisito dell’interesse, finisca con il richiedere qualcosa di troppo sul terreno del comportamento della persona fisica, “vale a dire la consapevolezza di violare con la propria

167 Trib. Camerino, 9 aprile 2013, cit., in DeJure.

168 Trib. Cagliari (G.u.p.), 4 luglio 2011, Saras S.p.a., in www.penalecontemporaneo.it 169 Trib. Cagliari (G.u.p.), 4 luglio 2011, Saras S.p.a., cit., in www.penalecontemporaneo.it

170 G. Amarelli, I criteri oggettivi di ascrizione del reato all’ente collettivo ed i reati in

materia di sicurezza sul lavoro, in penale contemporaneo, 2013, cit., p. 28.

171 Trib. Cagliari (G.u.p.), 4 luglio 2011, Saras S.p.a., cit., in www.penalecontemporaneo.it

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condotta le norme cautelari, perché è proprio tale condotta che egli rende funzionale al perseguimento dell’interesse dell’ente.”172

L’orientamento, ora descritto, del GUP del Tribunale di Cagliari è stato confermato anche dal GUP del Tribunale di Tolmezzo173, che, mediante una pronuncia del 23 gennaio 2012, ha affermato come la responsabilità dell’ente sussista solo in caso di condotte tenute dalla persona fisica finalizzate a perseguire un interesse della societas.

Restavano così fuori dal campo tutta una serie di violazioni derivanti dalla semplice imperizia, dalla sottovalutazione dei rischi o anche solo dall’imperfetta esecuzione delle misure preventive previste, in quanto “non frutto di esplicite deliberazioni volitive finalisticamente orientate a soddisfare un interesse dell’ente.”174

Nel caso di specie, l’ente è stato assolto con sentenza di non luogo a procedere poiché la pubblica accusa non è stata capace di dimostrare “lo specifico interesse sociale preso di mira dall’autore dell’inosservanza che ha cagionato l’evento dannoso.”175

La valorizzazione del momento finalistico nell’interesse è consolidata in una successiva sentenza di assoluzione dell’ente collettivo, da parte del Tribunale di Torino, nel caso Magneto Wheels S.p.a.176, in cui partendo dall’affermazione della “natura sostanzialmente penale della responsabilità degli enti”177, si giunge a interpretare i criteri di interesse o vantaggio alla luce del principio di colpevolezza, caratterizzante il rimprovero penalistico, escludendo così l’accesso a “forme più meno implicite di responsabilità oggettiva o da posizione.”178

L’interesse è, dunque, ricostruito come “violazione deliberata di norme cautelari, proiettata finalisticamente ad obbiettivi sociali, con esclusione dalla sfera di responsabilità collettiva di reati d’evento incentrati su condotte colpose di natura occasionale od estemporanea”179. Anche il vantaggio, al fine di evitare surrettizie forme di responsabilità oggettiva, è sottoposto ad un’interpretazione conforme al principio di colpevolezza, ritenendo che

172 T. E. Epidendio e G. Piffer, La responsabilità degli enti per reati colposi, in Le società, Milano, 2011, cit., p.38.

173 Trib. Tolmezzo (G.u.p.), 23 gennaio 2012, in www.penalecontemporaneo.it 174 Trib. Tolmezzo (G.u.p.), 23 gennaio 2012, cit., in www.penalecontemporaneo.it 175 A. Gargani, Responsabilità collettiva da delitto colposo d’evento: i criteri di

imputazione nel diritto vivente, in www.lalegislazionepenale.eu, 2016, cit., p. 8. 176 Trib. Torino, 10 gennaio 2013, MW Italia Spa, in www.penalecontemporaneo.it 177 Trib. Torino, 10 gennaio 2013, MW Italia Spa, cit., in www.penalecontemporaneo.it 178 Trib. Torino, 10 gennaio 2013, MW Italia Spa, cit., in www.penalecontemporaneo.it 179 A. Gargani, Responsabilità collettiva da delitto colposo d’evento: i criteri di

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“il vantaggio dell’ente possa configurare la responsabilità ai sensi dell’art. 5 citato, solo ove sia al contempo riscontrabile un profilo di c.d. “colpa nell’organizzazione”, come descritta dai successivi artt. 6 e 7, giacché appare necessario escludere dal novero delle ipotesi di responsabilità dell’ente tutti quei casi in cui un qualsivoglia vantaggio, si sia realizzato in maniera fortuita.”180

Applicando questi principi al caso concreto, il Tribunale ha escluso la responsabilità dell'ente in ordine all'illecito contestato. Difettava il requisito dell'interesse in quanto la condotta colposa, per quanto imprudente, non era stata però il frutto di una violazione deliberata delle regole cautelari finalizzata al perseguimento dell'interesse della società. Difettava, inoltre, anche il requisito del vantaggio perché “l’operazione non comportò alcun vantaggio alla società in giudizio, né in termini di risparmio di costi o di incremento nella velocità di esecuzione delle prestazioni né di aumento della produttività.”181

A conferma della linea interpretativa seguita dalle precedenti pronunce, è la sentenza di assoluzione del Tribunale di Milano del 26 giugno 2014, con cui sono assolti vari enti collettivi, tra i quali Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., dall’accusa di violazione degli artt. 5, 6, 25-

septies, d.lgs. 231/2001, in relazione al delitto di omicidio colposo (art.

589, comma 2, c.p.), in quanto tale reato sarebbe stato commesso nell'interesse o vantaggio degli enti medesimi, dovuta all’inosservanza degli obblighi di adozione di Modelli organizzativi idonei a prevenire l'infortunio mortale verificatosi.182

Il giudice aderisce alla ricostruzione dell'interesse o vantaggio che la giurisprudenza prevalente ritiene più conciliante con la struttura dei reati colposi in cui difetta la coscienza e volontà.

Nella fattispecie, è stata infatti dimostrata, da un lato, l'assenza del perseguimento di politiche aziendali di risparmio di spesa in presenza dell'obbligo cogente di disporre misure di sicurezza e di prevenzione.

Dall’altro, si è ritenuto che le attività degli enti collettivi imputati non fossero connotate da sistematiche violazioni di norme cautelari ai fini del contenimento degli investimenti in materia di sicurezza in una logica di ottimizzazione dei profitti, ritenendo così non sussistente “un

180 Trib. Torino, 10 gennaio 2013, MW Italia Spa, cit., in www.penalecontemporaneo.it 181 “Infatti quel giorno le linee di lavorazione erano ferme a causa di un guasto, e l’anticipazione al mattino dell’operazione del cambio del tomino fu decisa solo per “non sprecare” quelle ore in cui la lavorazione sarebbe rimasta comunque ferma in attesa della riparazione del guasto sulle linee.” Trib. Torino, 10 gennaio 2013, MW Italia Spa, cit., in www.penalecontemporaneo.it

182 Trib. Milano, 26 giugno 2014, VI Sezione penale, con nota di P. De Martino, in www.penalecontemporaneo.it

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collegamento tra l’incidente ed un tentativo di risparmio sulle spese volte a garantire la sicurezza.”183

3.4. Il criterio “della discriminate economica” e la sopravvenuta