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LA MISE EN ŒUVRE DEL PRINCIPIO DEL MUTUO RICONOSCIMENTO NELLO SPAZIO GIUDIZIARIO EUROPEO

2. Il mandato d’arresto europeo nell’ordinamento giuridico francese.

Il mandato d’arresto europeo è stato introdotto in Francia - come già anticipato – attraverso la legge n. 2004-204 del 9 marzo 2004, c.d. “Loi Perben II” 439, che ha trasposto la decisione-quadro 2002/584/GAI, con solo pochi mesi di ritardo rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2003 fissata dalla strumento europeo440. Tale legge ha aggiunto un nuovo Capitolo IV, all’interno del Titolo X del Libro IV del Codice di procedura penale, intitolato « Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise

entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002», che comprende gli articoli da 695-11 a 695-51.

Nella fase dei negoziati relativi alla decisione-quadro, la Francia aveva assunto una posizione ampiamente favorevole e di supporto allo strumento del MAE, che si è altresì concretizzata, durante lo stato di impasse concernente l’abolizione del requisito della doppia incriminazione, con la proposta di ‘compromesso’ diretta all’adozione della “lista positiva” – in luogo della “lista negativa” di reati proposta dalla Commissione europea e sostenuta, tra gli altri, da Spagna e Gran Bretagna - poi ritenuta come soluzione finale441.

La prima modifica legislativa resa necessaria dalla trasposizione del MAE è costituita da una revisione costituzionale442, seppur di minimo impatto - sulla base di

439Cfr. J. TRICOT, L’intégration européenne et le droit pénal français, in L'intégration pénale

indirecte. Interactions entre droit pénal et coopération judiciaire au sein de l'Union européenne, cit., p. 291 ss., in cui l’A. osserva come l’ampiezza e la portata di questa legge che, di fronte all’obiettivo di introdurre un quadro giuridico specifico in materia di lotta alla criminalità organizzata, ha apportato numerose modifiche al codice di procedura penale, abbia in parte ‘oscurato’ l’impatto esercitato con riferimento al diritto dell’estradizione francese.

440Art. 34, § 1 della decisione-quadro sul MAE.

441Cfr. Rapport d’information déposé par la délégation de l’Assemblée Nationale pour l'Union

européenne, sur la Proposition de décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres (COM(2001)522 final), presentato da P. Brana, A.N. n. 3506, 2001, p. 16 ss., disponibile al sito http://www.assemblee-nationale.fr/europe/rap-info/i3506.pdf.

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un’accertata incompatibilità parziale dello strumento europeo ad opera del Conseil

d’État443 -, che si è concretizzata in una modifica apportata all’art. 88-2, a tenore del quale « La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des

actes pris sur le fundament du Traité sur l’Unione européenne »444.

Sebbene la trasposizione del MAE nell’ordinamento francese abbia senza dubbio segnato un progresso fondamentale sul piano della cooperazione giudiziaria penale, determinando il superamento del diritto dell’estradizione fino ad allora vigente, in favore di una procedura “judiciarisée” di consegna semplificata – per la quale non è più richiesta l’emissione di un décret d’extradition -, non può non rilevarsi come sussistano, ad ogni modo, nella legge di attuazione dello strumento europeo, talune ‘zone d’ombra’ che incidono sulla piena efficacia del principio del mutuo riconoscimento445.

Con riferimento alla raggiunta ‘emancipazione’ del MAE rispetto alla procedura estradizionale di tipo classico, vengono in considerazione due elementi emblematici che segnano tale passaggio: la consegna del cittadino e il superamento della verifica relativa alla doppia incriminazione dei reati.

Il rifiuto della consegna del cittadino, come già osservato, è una condizione tradizionale del diritto dell’estradizione, che trova in genere la sua giustificazione nell’adozione del principio della personalità attiva come criterio di attribuzione della competenza giurisdizionale. Tale rifiuto è stato, tra l’altro, ribadito dalla stessa legge del 9 marzo 2004 con riferimento all’estradizione (artt. 696-2 e 696-4 CPP).

443Avis de l’Assemblée générale du Conseil d’État, 26 settembre 2002, n. 368282, disponibile al

sito http://www.conseil-etat.fr/media/document//avis/368282.pdf.

444Legge costituzionale n. 2003-267 del 25 marzo 2003, in Journal Officiel n.72 del 26 mars

2003. In vista dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la legge costituzionale n. 2008-103 du 4 février 2008, in Journal Officiel n. 30 del 5 febbraio 2008, ha ulteriormente modificato il testo della norma, che attualmente recita « La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application

des actes pris par les institutions de l’Union européenne».

445 M. POELEMANS, Bilan et perspectives du principe de reconnaissance mutuelle en matière

pénale en France, in The future of mutual recognition in criminal matters in the European Union, cit., p. 243 ; V. MALABAT, Observations sur la nature du mandat d’arrêt européen, cit., p. 6 ss.

Nella disciplina di trasposizione del MAE, al contrario, la regola generale è costituita dall’obbligo di consegna (anche) dei propri cittadini, non prevedendo la decisione-quadro – coerentemente al principio di fiducia reciproca, quale asse portante del mutuo riconoscimento - alcun motivo di rifiuto, neppure facoltativo, connesso alla nazionalità del reo. Tale regola ha una portata ‘assoluta’ in relazione ad un MAE emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale, non essendo prevista alcuna possibilità di rifiutarne l’esecuzione446. Con riferimento, invece, ad un MAE rilasciato ai fini dell’esecuzione di una sentenza di condanna ad una pena privativa della libertà personale o ad una misura di sicurezza, la legge di attuazione, avvalendosi della possibilità contemplata dalla decisione-quadro, all’art. 4, § 6 (che per la verità la collega, in maniera più ampia, alla persona ricercata che dimora nello Stato di esecuzione, ne è cittadina o vi risiede)447prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino francese, allorquando le autorità francesi si siano impegnate ad eseguire essi stessi la pena comminata (art. 695-24-2 CPP)448. Invero, tale disposizione non contraddice il principio del mutuo riconoscimento, poiché si limita a sancire l’esecuzione ad opera delle autorità nazionali di una decisione di condanna emessa da un altro Stato membro, che viene quindi riconosciuta in quanto tale.

La legge di trasposizione del MAE soddisfa, altresì, la condizione relativa all’abbandono della verifica del requisito della doppia incriminazione con riferimento alle trentadue categorie di reati elencate all’art. 2, § 2 della decisione-quadro – la cui lista viene riprodotta all’art. 695-23-2 CPP – sempre che siano punibili, secondo la legge dello Stato di emissione del MAE, con una pena privativa delle libertà o una misura di sicurezza pari o superiore nel massimo a tre anni. E’ significativo, tuttavia,

446Ivi, p. 7.

447Cfr. M.-E. CARTIER, “Déplacer le tabouret ou le piano”. Quelques réflexions sur un nouvel

instrument: le mandat d’arrêt européen, in Apprendre à douter. Questions de droit questions sur le droit.

Études offert à Claude Lombois, a cura di J.-P. MARGUÉNAUD– M. MASSÉ– N. POULET-GIBOT-LECLERC, Limoges, Presses Universitaires de Limoges, 2004, pp. 656-657, in cui l’A. critica il riferimento alla cittadinanza, laddove l’intento della direttiva era, piuttosto, diretto a valorizzare il requisito della residenza.

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rilevare come all’interno di tale norma, l’abolizione del controllo relativo alla doppia incriminazione venga esplicitamente qualificata come una “dérogation” al principio generale contenuto nel primo alinéa, secondo il quale l’esecuzione di un MAE deve essere rifiutata se il fatto che ne è alla base non costituisce un reato previsto dal diritto francese.

Quest’ultima previsione segna, tuttavia, un allontanamento dal testo e dagli ‘intenti’ della decisione-quadro che, pur riconoscendo la possibilità di prevedere il rifiuto dell’esecuzione di un MAE in assenza del requisito della doppia incriminazione per i reati “fuori lista”, lo qualifica come un motivo di rifiuto facoltativo, in ogni caso affidato alla discrezionalità dell’autorità giudiziaria competente449.

Questa ‘infedeltà’ della normativa di trasposizione interna alla lettera dello strumento sovrannazionale, si ripete per altri motivi di rifiuto che, pur in ‘origine’ facoltativi, vengono qualificati come motivi obbligatori. E’ il caso della prescrizione dell’azione penale o della pena450, qualora i fatti alla base del MAE fossero perseguibili o giudicabili da una giurisdizione francese, ex art. 695-22-4 CPP, nonché del principio del ne bis in idem con riferimento alle sentenze emesse da uno Stato terzo, ex art. 695- 22-2 CPP.

Un’attenzione particolare merita, poi, la c.d. “clausola di non discriminazione” introdotta all’art. 695-22-5 CPP, a tenore della quale l’esecuzione deve essere rifiutata «

S’il est établi que ledit mandat d’arrêt a été émis dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation ou identité sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette

449V. MALABAT, Observations sur la nature du mandat d’arrêt européen, cit., p. 8; C. MAURO,

Réflexions à propos de la loi introduisant le mandate d’arrêt européen en France, in Le mandat d’arrêt

européen, a cura di M.-E. CARTIER, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 210.

450 Un’influenza determinante sulla scelta compiuta dal legislatore francese, è stata

indubbiamente esercitata dall’Avis de l’Assemblée générale du Conseil d’État del 26 settembre 2002, n. 368282, cit., § 4, che sul punto afferma come la previsione relativa alla prescrizione quale motivo di rifiuto sia essenziale al fine « d’assurer le respect des “conditions essentielles d’exercice de la

personne pour l’une de ces raisons ». Invero, tale disposizione non trova alcuna corrispondenza nell’elenco dei motivi di rifiuto – né obbligatori, né facoltativi – espressamente contemplati dalla decisione-quadro, ma la sua introduzione sarebbe giustificata sulla base di un’‘interpretazione sistematica’ delle previsioni contenute all’interno del considerandum n. 12 e dell’art. 1, § 3 dello strumento europeo451. Non può non rilevarsi, tuttavia, come l’esplicitazione di tale ‘sottinteso’ motivo di rifiuto – tra l’altro annoverato tra le cause obbligatorie di non esecuzione del MAE – possa aprire la via all’ammissione di cause di rifiuto proprie del diritto dell’estradizione, con il rischio di contraddire concretamente i principi della fiducia e del mutuo riconoscimento che dovrebbero ormai governare le relazioni reciproche tra gli Stati facenti parte di un’Unione452.

L’avvenuta trasformazione delle cause di non esecuzione facoltativa del MAE, in motivi di rifiuto obbligatori fissati ex lege, ha certamente ridotto il margine di manovra riconosciuto alle autorità giudiziarie nazionali. Si deve, ad ogni modo, osservare come fin dalle prime pronunce emesse con riferimento al MAE, la Cour de

Cassation abbia mantenuto un atteggiamento particolarmente favorevole al nuovo

strumento, spesso affermando la propria ‘indifferenza’ con riferimento a determinati motivi facoltativi di rifiuto dell’esecuzione453.

451Una tale interpretazione corrisponde a quella indicata nell’Avis de l’Assemblée générale du

Conseil d’État del 26 settembre 2002, n. 368282, cit., § 6. Cfr., J. TRICOT, L’intégration européenne et le

droit pénal français, cit., p. 297.

452 J. TRICOT, L’intégration européenne et le droit pénal français, cit., pp. 297-298; cfr. M.

POELEMANS, Bilan et perspectives du principe de reconnaissance mutuelle en matière pénale en France, cit., p. 246, in cui l’A. osserva come tale clausola sarà di difficile applicazione, poiché implica che l’autorità giudiziaria francese valuti i motivi ‘ufficiosi’ che sono alla base dell’emissione del MAE. Esprime forti riserve critiche su tale disposizione, V. MALABAT, Observations sur la nature du mandat

d’arrêt européen, cit., p. 10. Contra, J. PRADEL, Le mandat d'arrêt européen, un premier pas vers une

révolution copernicienne dans le droit français de l'extradition, cit., pp. 1397-1398, che interpreta con favore la previsione di siffatta clausola ad opera del legislatore francese.

453 V., con riferimento alla clausola territoriale, Cass. crim., 17 gennaio 2007, n. 06-89.257,

inedita e Cass. crim., 20 ottobre 2007, n. 07-86.771, inedita ; v., in relazione alla cittadinanza, Cass. crim., 18 marzo 2008, n. 08-81.266, inedita ; v., con riferimento alla soppressione del requisito della doppia incriminazione, Cass. crim., 5 agosto 2004, n. 04.84.511, in Bull. Crim., 187, 2004; Cass. crim., 7

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, e precisando che per gli ulteriori aspetti non affrontati in questa sede la legge di attuazione del 9 marzo 2004 è complessivamente conforme allo strumento europeo, può dirsi che la disciplina introdotta dal legislatore francese, sebbene non sia pienamente coerente con la decisione-quadro sul MAE, lasciando trasparire una certa méfiance nei confronti dei sistemi giuridici stranieri, ne rispetta in buona parte lo spirito, la lettera e gli obiettivi fissati.

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