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La “prise en considération” delle decisioni di condanna in occasione di un nuovo procedimento penale.

LA MISE EN ŒUVRE DEL PRINCIPIO DEL MUTUO RICONOSCIMENTO NELLO SPAZIO GIUDIZIARIO EUROPEO

7. La “prise en considération” delle decisioni di condanna in occasione di un nuovo procedimento penale.

Il riconoscimento delle sentenze penali pronunciate all’estero, sotto il particolare profilo della loro “prise en considération”, al fine di ricollegare ad esse degli effetti diversi dall’esecuzione della pena principale, viene affrontato, per la prima volta, dalla Convenzione europea sull’efficacia internazionale delle sentenze penali del 1970. Tale convenzione invita gli Stati parte ad adottare le misure legislative ritenute appropriate al fine di consentire che, in occasione di un nuovo procedimento penale, le sentenze pronunciate all'estero, in un periodo anteriore e in relazione ad un altro reato, possano essere prese in considerazione ed esercitare, interamente o in parte, la stessa efficacia che la legge nazionale attribuisce alle sentenze rese nell’ordinamento interno418.

Come si legge nel Rapporto esplicativo della Convenzione419, tale forma di riconoscimento si giustifica nell'ottica relativa all’individualizzazione della sanzione penale, che esigendo la conoscenza della personalità del reo, non può prescindere dalla conoscenza delle sue eventuali condanne precedenti, indipendentemente dallo Stato che le abbia pronunciate. Tali effetti indiretti potranno, nello specifico, riguardare, la dichiarazione di recidiva, la qualifica di delinquente abituale, professionale o per tendenza, incidere sulla concessione della sospensione condizionale, etc.

Sebbene venga esplicitamente riconosciuta la rilevanza e l’opportunità di prendere in considerazione le sentenze precedenti al fine di ricollegarvi gli effetti

417Art. 14, § 1. Cfr. V. MITSILEGAS, The third wave of third pillar law: which direction for EU

criminal justice?, cit., p. 545.

418 Art. 56. L'articolo successivo, contenuto nella stessa sezione dedicata alla "Prise en

considération", si applica, invece, alle decadenze.

419Rapporto esplicativo della Convenzione europea sull’efficacia internazionale delle sentenze

menzionati, la Convenzione europea ha rinunciato a sancire il carattere obbligatorio di tale riconoscimento, a motivo dell’insufficiente livello di armonizzazione delle politiche criminali in Europa420.

La questione relativa all’individualizzazione della sanzione viene affrontata anche all’interno del Programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento del 2000, che in relazione ad essa, fissa l’obiettivo di « pervenire alla presa in considerazione da parte del giudice di uno Stato membro di una condanna pronunciata in un altro Stato membro per valutare il passato criminoso del delinquente e trarne le conseguenze quanto alla condanna dell’interessato » (§1.2). A tal fine, la misura ‘suggerita’ è quella di adottare uno o più strumenti volti ad introdurre il principio in base al quale il giudice di uno Stato membro deve essere in grado di tener conto delle decisioni penali definitive rese negli altri Stati membri, per valutare i precedenti penali del delinquente, prendere in considerazione la recidiva, determinare la natura delle pene e le modalità di esecuzione applicabili (misura n. 2).

Il primo strumento adottato con riferimento alle presa in considerazione di una sentenza in occasione di un nuovo procedimento nell’Unione europea, è costituito dalla decisione-quadro relativa alla falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell’euro421, come modificata dalla decisione-quadro 2001/888/GAI422. Quest’ultimo strumento di modifica, nello specifico, ha introdotto una nuova disposizione, l’art. 9 bis, nel corpus della decisione-quadro del 2000, a tenore della quale « Ciascuno Stato membro ammette il principio della recidiva alle condizioni esistenti nella sua legislazione nazionale e, a tali condizioni, riconosce quali generatrici di siffatta recidiva le sentenze di condanna definitive pronunciate in un altro Stato membro per uno dei

420D. FLORE, Droit pénal européen, cit., p. 505.

421Decisione-quadro 2000/383/GAI del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela

per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro, cit.

422 Decisione-quadro 2001/888/GAI del 6 dicembre 2001, che modifica la decisione quadro

2000/383/GAI relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro, in GUCE L 329 del 14 dicembre 2001, p. 3.

reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente decisione-quadro o per uno dei reati di cui all’articolo 3 della convenzione, a prescindere dalla valuta falsificata »423. In forza di tale disposizione, dunque, lo Stato membro, al fine di dichiarare la recidiva, è tenuto a riconoscere la sentenza di condanna pronunciata in un altro Stato in relazione ad un reato dello stesso tipo, secondo le condizioni esistenti nella sua legislazione nazionale.

Successivamente, in attuazione della misura prevista nel Programma del 2000 e sulla base di una proposta della Commissione424, il legislatore europeo ha adottato il 24 luglio 2008 la decisione-quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale425.

A differenza delle decisioni-quadro finora analizzate, che come visto sono dirette a disciplinare il riconoscimento e l’esecuzione in uno Stato membro delle decisioni giudiziarie pronunciate all’interno di un altro Stato - abbiano esse ad oggetto una sanzione pecuniaria, un provvedimento di confisca o una pena detentiva -, lo strumento normativo in esame si propone di fissare le condizioni in base alle quali ad una decisione di condanna pronunciata in uno Stato membro, debbano riconoscersi negli altri Stati « effetti equivalenti a quelli attribuiti alle condanne nazionali

423Gli articoli citati della decisione-quadro riguardano le principali fattispecie di produzione e

distribuzione di monete falsificate. Con il riferimento alla Convenzione, deve intendersi la Convenzione internazionale del 20 aprile 1929 per la repressione del falso nummario (c.d. Convenzione di Ginevra).

424 Proposta di decisione-quadro del Consiglio relativa alla considerazione delle decisioni di

condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale, COM(2005) 91 definitivo, 17 marzo 2005. Tale proposta fa seguito al Libro bianco relativo allo scambio di informazioni sulle condanne penali e all’effetto di queste ultime nell’Unione europea (COM(2005) 10 definitivo, 25 gennaio 2005), che ha proceduto ad una verifica delle condizioni di circolazione e di utilizzazione delle informazioni relative alle condanne sul territorio dell’Unione e ha definito le due direttrici della futura azione dell’Unione europea: migliorare la circolazione delle informazioni e assicurarsi che possano avere effetti fuori dallo Stato membro di condanna, in particolare, per prevenire la commissione di nuovi reati e al momento in cui vengono emesse eventuali ulteriori condanne.

425 Decisione-quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008, relativa alla

considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, cit.

conformemente al diritto nazionale, sia che si tratti di effetti di fatto sia che si tratti di effetti di diritto processuale o sostanziale esistenti nel diritto nazionale »426 (corsivo aggiunto).

Siffatto obbligo viene sancito all’interno dell’art. 3 della decisione-quadro, a tenore del quale « gli Stati assicurano che nel corso di un procedimento penale nei confronti di una persona, le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro nei confronti della stessa persona per fatti diversi, […] siano prese in considerazione nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali, e che sono attribuiti ad esse effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto nazionale ». Ne deriva, pertanto, che gli effetti che devono riconoscersi alla sentenza di condanna straniera sono solo quelli che vengono ricollegati alle sentenze di condanna nazionali; una condanna straniera non potrà, quindi, avere degli effetti più incisivi di quelli connessi a tali provvedimenti. In secondo luogo, la presa in considerazione sarà possibile solo in presenza di una equivalenza di effetti tra la decisione straniera e quella che sarebbe stata adottata nel contesto dell’ordinamento interno427.

Tali condizioni possono giustificare la mancata previsione nella decisione- quadro di espliciti motivi di rifiuto – a differenza di quanto era stato previsto nell’originaria proposta della Commissione, che agli artt. 4 e 5 ne contemplava diversi, sia obbligatori che facoltativi428 - relativi alla considerazione delle decisioni di

426Considerandumn. 5.

427Così, D. FLORE, Droit pénal européen, cit., pp. 507-508.

428 L’art. 4 della Proposta della Commissione, COM(2005) 91 definitivo, cit., tra i “Motivi

obbligatori di non considerazione di una decisione di un altro Stato membro”, annoverava la contrarietà al principio del ne bis in idem, l’intervenuta prescrizione dell’azione penale, l’amnistia e il caso in cui la normativa nazionale delle iscrizioni nel casellario giudiziario avrebbe portato alla cancellazione della menzione della condanna. L’art. 5, invece, elencava tra i “Motivi facoltativi di non considerazione di una decisione di condanna di un altro Stato membro”, la mancanza del requisito della doppia incriminazione, con l’eccezione della lista ‘allungata’ delle categorie di reato, analoga a quella prevista dalla decisione- quadro 2005/214/GAI relativa al mutuo riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, nonché il caso in cui il fatto di essere stato oggetto di una condanna in un altro Stato membro avesse come conseguenza un

condanna precedenti. In proposito, il considerandum n. 6 chiarisce, tuttavia, che la decisione-quadro « non prevede alcun obbligo di prendere in considerazione decisioni di condanna precedenti, ad esempio qualora le informazioni ottenute ai sensi degli strumenti applicabili non siano sufficienti, qualora una decisione di condanna nazionale non sia stata possibile riguardo all’atto per cui la condanna precedente è stata emessa, o qualora la pena comminata in precedenza non sia contemplata dall’ordinamento giuridico nazionale »429.

La decisione-quadro esclude, infine, qualunque finalità armonizzatrice con riferimento alle conseguenze attribuite dalle diverse legislazioni nazionali all’esistenza di condanne precedenti, che rimangono, per l’appunto, disciplinate dal diritto interno430.

trattamento più sfavorevole per la persona rispetto all’ipotesi in cui la condanna fosse stata pronunciata da un giudice nazionale.

429Cfr. S. PEERS, EU Justice and Home Affairs Law, cit., p. 729. 430Considerandumn. 5.

SEZIONEII: L’attuazione del mutuo riconoscimento negli ordinamenti nazionali:

il “caso” del mandato d’arresto europeo in Francia e in Italia.

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Il mandato d’arresto europeo nell’ordinamento giuridico

francese. - 3. Il mandato d’arresto europeo nell’ordinamento giuridico italiano.

1. Premessa.

L’adozione dell’ormai ‘corposa’ serie di decisioni-quadro che applicano il principio del reciproco riconoscimento nell’Unione europea, richiede l’analisi della loro concreta trasposizione all’interno degli ordinamenti nazionali, al fine di verificare la coerenza complessiva tra i due livelli normativi – europeo e interno – e, per tal via, valutare l’efficienza, i limiti e le prospettive connesse al funzionamento del nuovo paradigma del reciproco riconoscimento nello spazio giudiziario penale. Nello specifico, si è scelto di concentrare l’analisi sulla misura che costituisce la “flagship” del principio del mutuo riconoscimento, ossia il mandato d’arresto europeo, con riferimento a due Stati membri dell’Unione europea, la Francia e l’Italia.

Considerando, in maniera più generale la ‘diligenza’ di questi due Stati con riferimento alla trasposizione degli strumenti normativi di mutuo riconoscimento, si deve evidenziare come tra essi l’Italia abbai senz’altro manifestato una minore ‘operosità’, avendo finora trasposto soltanto due delle rilevanti decisioni-quadro, ossia la decisione-quadro 2002/584/GAI relativa al MAE, con legge n. 69 del 22 aprile del 2005431, e la decisione-quadro 2008/909/GAI relativa alle sentenze penali che irrogano pene detentive, con decreto legislativo n. 161 del 7 settembre 2010432.

431 Legge 22 aprile 2005, n. 69, Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione

quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, in Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2005.

432Decreto Legislativo 7 settembre 2010, n.161, Disposizioni per conformare il diritto interno

La Francia ha, invece, provveduto ad attuare la maggior parte degli strumenti europei in materia. Con particolare riferimento alle decisioni-quadro che hanno costituito oggetto di analisi specifica all’interno del presente lavoro433, vengono in rilievo la decisone-quadro 2002/584/GAI relativa al MAE, trasposta con legge n. 2004- 204 del 9 marzo 2004434; la decisione-quadro 2005/214/GAI sul mutuo riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, trasposta con legge n. 2007-297 del 5 marzo 2007435; la decisione-quadro 2006/783/GAI relativa alle decisioni di confisca, trasposta con legge n. 2010-768 del 9 luglio 2010436; la decisione-quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, trasposta con legge n. 2010-242 del 10 marzo 2010437. Un progetto di legge concernente la trasposizione della decisione-quadro 2008/909/GAI relativa alle pene detentive, è attualmente all’esame del Parlamento francese438.

alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, in Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1 ottobre 2010.

433Cap. II, Sezione I.

434 Loi n. 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la

criminalité, in Journal Officiel n. 59 del 10 marzo 2004.

435Loi n. 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, in Journal Officiel

n. 56 del 7 marzo 2007.

436 Loi n. 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière

pénale, in Journal Officiel n. 158 del 10 luglio 2010.

437 Loi n. 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et

portant diverses dispositions de procédure pénale, in Journal Officiel n. 59 dell’11 marzo 2010.

438 Testo n. 250 (2011-2012) di M. Michel Mercier, Guarda sigilli, Ministro delle giustizia e

delle libertà, depositato al Senato l’11 gennaio 2012, disponibile al sito http://www.senat.fr/leg/pjl11-

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