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Il mutuo riconoscimento e l’“eccezione” relativa ai diritti fondamentali.

DEI DIRITTI FONDAMENTAL

IL PRINCIPIO DEL MUTUO RICONOSCIMENTO E LE POSSIBILI TENSIONI CON I DIRITTI FONDAMENTAL

2. Il mutuo riconoscimento e l’“eccezione” relativa ai diritti fondamentali.

La decisione-quadro relativa al mandato d’arresto europeo non contiene alcuna previsione che esplicitamente consenta di rifiutare la consegna di un soggetto nell’eventualità in cui l’esecuzione del mandato si traduca, o quanto meno rischi di tradursi, in una violazione dei diritti fondamentali dell’individuo. Tale motivo non viene contemplato né all’interno dell’art. 3, che elenca le cause di non esecuzione obbligatoria, né all’interno dell’art. 4, che contiene la lista dei motivi facoltativi547.

territorialità, cittadinanza e protezione dei diritti fondamentali. Per un commento alla sentenza, cfr. F. GEYER, The European Arrest Warrant in Germany. Constitutional Mistrust towards the concept of

Mutual Trust, in Constitutional Challenges to the European Arrest Warrant, cit., p. 101 ss.; S. MÖLDERS,

European Arrest Warrant is Void. The Decision of the German Federal Constitutional Court of 18 July 2005, in German Law Journal, 2006, p. 45 ss.

547Cfr. S. ALEGRE– M. LEAF, Mutual recognition in european judicial cooperation: a step too

far too soon? Case study – the European Arrest Warrant, in European Law Journal, 2004, pp. 202-203; C. HEARD– D. MANSELL, The European Arrest Warrant: the role of judges when humqn rights are at

risk, in New Journal of European Criminal Law, 2011, pp. 134-135; N. KEIJZER, The European Arrest

Warrant Framework Decision between past and future, in Constitutional Challenges to the European

Arrest Warrant, a cura di E. GUILD, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2006, p. 56; M. LUGATO, La tutela

dei diritti fondamentali rispetto al mandato d’arresto europeo, in Rivista di diritto internazionale, 2003, p. 38.

Tuttavia, in altre parti del testo dello strumento europeo, appaiono diversi riferimenti espliciti ai diritti fondamentali e alla connessa necessità di garantire ad essi tutela. Innanzitutto, viene in rilievo il considerandum n. 12 a tenore del quale « La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea […] », e il successivo considerandum n. 13, che chiarisce come « Nessuna persona dovrebbe essere allontanata, espulsa o estradata verso uno Stato allorquando sussista un serio rischio che essa venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altri trattamenti o pene inumane o degradanti »; inoltre, l’art. 1, § 3 stabilisce che « L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro ». Tale ultima disposizione, inserita nel corpus della decisione-quadro, è stata interpretata quale ‘monito’ diretto a fissare il principio secondo cui il mutuo riconoscimento non potrà in nessun caso essere attuato ‘a detrimento’ dei diritti fondamentali degli individui548. Più in particolare, essa avrebbe avuto la funzione di vincolare i legislatori nazionali ad introdurre, in sede di attuazione della decisione-quadro, una esplicita causa di rifiuto della consegna, fondata sul mancato rispetto dei diritti e dei principi giuridici fondamentali consacrati all’art. 6 TUE549.

A prescindere dal fatto che i legislatori nazionali abbiano deciso di seguire tale via550, si deve osservare come, ad ogni modo, restando fermo l’obbligo in capo alle autorità giudiziarie di interpretare il diritto dell’Unione e le norme interne che ad esso danno attuazione, in maniera conforme ai Trattati e ai principi generali del diritto, sarebbe sempre possibile per esse adottare una decisione di non esecuzione di un

548Così, D. FLORE, Droit pénal européen, cit., p. 437.

549D. FLORE, Le mandat d’arrêt européen: première mise en œuvre d’un nouveau paradigme de

la justice pénale européenne, cit., p. 278 ; M. LUGATO, La tutela dei diritti fondamentali rispetto al

mandato d’arresto europeo, cit., pp. 43-44.

550Tra gli Stati che hanno optato per la trasposizione dell’art. 1, § 3 della decisione-quadro sul

MAE, si annoverano la Germania, l’Austria, il Belgio, Cipro, la Grecia, l’Italia, i Paesi Bassi, il Regno Unito e la Svezia; cfr. sul punto, S. BOT, Le mandat d’arrêt européen, cit., p. 416.

mandato a motivo della ritenuta violazione dei diritti fondamentali. Tale interpretazione dell’art. 1, § 3 della decisione-quadro – diretta a ‘ricostruire’ un obbligo di rifiuto del mandato d’arresto, motivato da ragioni di tutela dei diritti fondamentali -, è stata di recente condivisa dall’Avvocato Generale Sharpston, nella causa Ministerul Public -

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa contro Ciprian Vasile Radu551, che ha affermato come « L’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro indica chiaramente che quest’ultima non incide sull’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione (divenuto, in seguito a modifica, articolo 6 TUE). Ne deriva, secondo me, che il dovere di rispettare tali diritti e principi permea la decisione quadro. È implicito che siffatti diritti

possono essere presi in considerazione come fondamento della decisione di non eseguire un mandato. Interpretare diversamente l’articolo 1, paragrafo 3, rischierebbe di ridurne il significato a nient’altro che ad un elegante luogo comune » (§ 70) (corsivo aggiunto) e che « È evidente, secondo me, che le autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione sono tenute a prendere in considerazione i diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione [europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali] e dalla Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea], nel decidere se dare esecuzione a un mandato d’arresto europeo » (§ 72)552.

E’ agevole individuare, tuttavia, il rischio insito nell’interpretazione proposta, costituito essenzialmente da un’applicazione non uniforme del mandato d’arresto europeo, a causa delle diverse ‘sensibilità’ nazionali in relazione alla tematica delle garanzie fondamentali553. Tale inconveniente potrà, invero, essere limitato soltanto

551Conclusioni dell’Avvocato Generale Eleanor Sharpston, presentate il 18 ottobre 2012, causa

C-396/11, Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa contro Ciprian Vasile

Radu, disponibili al sito www.curia.europa.eu.

552 Questa tesi viene condivisa anche dall’Avvocato generale Mengozzi, nelle conclusioni

presentate il 20 marzo 2012, nella causa C-42/11, João Pedro Lopes da Silva Jorge, § 28, disponibile al sito www.curia.europa.eu.

553Così, M. LUGATO, La tutela dei diritti fondamentali rispetto al mandato d’arresto europeo,

attribuendo un carattere eccezionale a tale ipotesi di rifiuto554. In particolare, con riferimento ai diritti di natura processuale, quali garantiti dagli artt. 5 e 6 della CEDU e dagli artt. 6, 47 e 48 della Carta, si è ritenuto che il rifiuto ad eseguire un MAE possa essere opposto legittimamente – ossia, senza violare gli obblighi sanciti dai Trattati istitutivi e dalle altre norme di diritto dell’Unione - solo in presenza di carenze talmente gravi da compromettere sostanzialmente l’equità del processo555.

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