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DEI DIRITTI FONDAMENTAL

IL PRINCIPIO DEL MUTUO RICONOSCIMENTO E LE POSSIBILI TENSIONI CON I DIRITTI FONDAMENTAL

3. Il mutuo riconoscimento e le garanzie processuali.

Sebbene l’ultima relazione della Commissione europea dell’11 aprile 2011 si apra con una valutazione positiva relativamente all’attuazione del mandato d’arresto europeo – che avrebbe, tra l’altro, contribuito a rafforzare la libera circolazione delle persone nell’Unione europea, predisponendo un meccanismo più efficace nell’assicurare che l’apertura delle frontiere non sia sfruttata al fine di eludere la giustizia –, tale giudizio favorevole viene subito ‘ridimensionato’ in considerazione della “preoccupazione” manifestata da Stati membri, da parlamentari europei e

554Relazione della Commissione a norma dell’articolo 34 della decisione quadro del Consiglio,

del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, COM(2005) 63, 23 febbraio 2005, p. 5. Cfr. O. DESCHUTTER, Mutual recognition and mutual trust in the

establishment of the area of freedom, security and justice, in Human Rights in the Web of Governance:

towards a learning-based fundamental rights policy for the European Union, a cura di O. DESCHUTTER– V. MORENOLAX, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 305; C. HEARD– D. MANSELL, The European Arrest

Warrant: the role of judges when humqn rights are at risk, cit., pp. 135-136; N. KEIJZER, The European

Arrest Warrant Framework Decision between past and future, cit., p. 58.

555 Cfr. Conclusioni dell’Avvocato Generale Eleanor Sharpston, presentate il 18 ottobre 2012,

cit., § 83. In tali conclusioni (§§ 82 ss.) viene suggerito alla Corte di Giustizia di non applicare i criteri proposti dalla Corte di Strasburgo, quali la necessità di una violazione «flagrante» e la pretesa di uno

standard probatorio pari all’«oltre ogni ragionevole dubbio»; il primo criterio, viene ritenuto infatti «troppo nebuloso», mentre in relazione alla prova si ritiene più giusto richiedere che la persona ricercata debba «convincere l’autorità chiamata a decidere che le sue obiezioni al trasferimento sono

sostanzialmente fondate» (corsivo aggiunto). Si precisa, inoltre, che le violazioni «sanabili» non possono giustificare il rifiuto di trasferire la persona ricercata allo Stato membro «contravventore» (§ 88).

nazionali, da gruppi della società civile e da privati cittadini, con riferimento all’operatività del mandato d’arresto sotto il profilo dei suoi effetti sui diritti

fondamentali556. Nello specifico, i problemi principali individuati nella relazione riguardano il mancato accesso alla rappresentanza legale nello Stato emittente durante il procedimento di consegna nello Stato di esecuzione; le condizioni di detenzione in taluni Stati membri, alle quali spesso si accompagna una prolungata custodia cautelare per le persone consegnate; l’applicazione non uniforme del controllo di proporzionalità da parte degli Stati emittenti, che conduce a richieste di consegna per reati relativamente minori557.

A tal proposito, si osserva che se da una parte il mandato d’arresto europeo soddisfa indubbiamente l’interesse primario dell’accusato alla celerità della procedura alla quale è sottoposto558 - anche attraverso la previsione di termini ridotti per l’esecuzione della decisione559e per la consegna del ricercato, la cui inosservanza viene espressamente sanzionata560 -, segnando, per tal via, un importante miglioramento a fronte della lentezza del procedimento di estradizione tradizionale, dall’altra parte, questa stessa garanzia rischia di compromettere altri diritti processuali dell’individuo, sacrificati proprio in virtù delle esigenze di urgenza e semplificazione.

Sotto questo profilo, piuttosto insoddisfacenti si rivelano le previsioni contenute agli artt. 11 e 12 della decisione-quadro sul MAE. Il primo articolo, rubricato « Diritti

556Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull’attuazione dal 2007

della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, COM(2011) 175 definitivo, 11 aprile 2011, p. 3.

557Ivi, p. 5.

558 S. COMBEAUD, Implementation of the European Arrest Warrant and the Constitutional

Impact in the Member States, in Constitutional Challenges to the European Arrest Warrant, cit., p. 194; G. TAUPIAC-NOUVEL, Le principe de reconnaissance mutuelle des décisions répressives dans l’Union

européenne, cit., p. 331 ss.; A. WEYEMBERGH, La peine dans l’Union européenne: quel équilibre entre

reconnaissance mutuelle et rapprochement des législations, cit., p. 179.

559Art. 17 della decisione-quadro sul MAE.

560L’art. 23 della decisione-quadro sul MAE, rubricato «Termine per la consegna», prevede che

se allo scadere dei termini fissati al suo interno, la persona continua a trovarsi in stato di custodia, questa dev’essere rilasciata.

del ricercato », si limita a contemplare una lista ‘minima’ di garanzie, accordate conformemente al diritto interno dello Stato di esecuzione: il diritto del ricercato ad essere informato del mandato d’arresto, del suo contenuto e della possibilità di acconsentire alla consegna561, nonché il diritto ad essere assistito da un consulente legale e da un interprete562. Tale norma dev’essere letta, ad ogni modo, alla luce della previsione contemplata all’art. 5, § 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), che trova certamente applicazione con riferimento alla decisione-quadro. In forza di tale interpretazione, la persona arrestata dovrà essere informata nel più breve tempo possibile e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell’arresto e di ogni accusa formulata a suo carico. A tal fine, l’informazione contenuta nel mandato trasmesso all’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, dovrà essere sufficientemente completa nella descrizione delle circostanze della commissione del reato, nonché nella natura e qualificazione giuridica dello stesso563. L’art. 12 della decisione-quadro stabilisce che quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria competente decide se essa debba o meno rimanere in stato di custodia, conformemente al diritto interno dello Stato di esecuzione, ferma restando la possibilità di disporre, in qualsiasi momento, la libertà provvisoria del soggetto, a condizione che l’autorità competente adotti le misure ritenute necessarie ad evitare che il ricercato si dia alla fuga. Ancora una volta, dal confronto con la ‘corrispondente’ previsione contenuta nella CEDU, ossia l’art. 5, § 4, emerge il carattere frammentario della tutela proposta dallo strumento

561Nel caso in cui il soggetto non dia il consenso alla propria consegna, ha diritto all’audizione a

cura dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione in conformità con il diritto interno di tale Stato membro dell’esecuzione (art. 14 della decisione-quadro sul MAE).

562Così, M. LUGATO, La tutela dei diritti fondamentali rispetto al mandato d’arresto europeo,

cit., p. 39, che sottolinea come nessun riferimento, nello specifico, venga effettuato al diritto al contraddittorio e ai diritti della difesa, garanzie vengano espressamente riconosciute sia dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 6), sia dal Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 14).

563O. DESCHUTTER, Mutual recognition and mutual trust in the establishment of the area of

europeo, mancando ogni riferimento al diritto dell’arrestato alla verifica giudiziale del provvedimento adottato nei suoi confronti564.

Ciò posto, si deve ad ogni modo osservare come la circostanza in base alla quale tutti gli Stati membri dell’Unione europea sono firmatari della CEDU – alla quale, più di recente, si è aggiunta la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che ha acquisito valore giuridico vincolante in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona -, non vale assolutamente ad escludere l’eventualità che si verifichino della violazioni, anche gravi, ai diritti fondamentali dei soggetti coinvolti nei procedimenti penali, come dimostrato dalla cospicua serie di condanne emesse dalla Corte di Strasburgo565.

3.1. La decisione-quadro 2009/299/GAI relativa alle decisioni pronunciate in abstentia.

La necessità di procedere nella direzione di un rafforzamento dei diritti processuali delle persone sottoposte a procedimento penale nel quadro dell’UE, si trova a fondamento dell’adozione della decisione-quadro 2009/299/GAI, che modifica non solo la decisione-quadro relativa al MAE, ma anche gli altri strumenti normativi che applicano il principio del reciproco riconoscimento alle decisioni giudiziarie definitive – relative alle sanzioni pecuniarie, alla confisca, alle pene detentive, alla sospensione condizionale e alle sanzioni sostitutive –, intervenendo a disciplinare la particolare ipotesi delle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo566. Nello

564M. FICHERA, The Implementation of the European Arrest Warrant in the European Union,

cit., pp. 179-180; M. LUGATO, La tutela dei diritti fondamentali rispetto al mandato d’arresto europeo, cit., p. 40.

565Cfr. C. HEARD– D. MANSELL, The European Arrest Warrant: the role of judges when humqn

rights are at risk, cit., p. 135, i quali riferiscono che secondo le informazioni statistiche della Corte europea dei diritti umani, tra il 2007 e il 2010 la Corte ha riscontrato una violazione del diritto all’equo processo, ex art. 6 CEDU, da parte degli Stati membri dell’Unione europea, in 1.696 casi.

566 Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le

specifico, la decisione-quadro mira a precisare i motivi ‘comuni’ per il non riconoscimento delle decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non sia comparso personalmente, in maniera da accordare una esplicita tutela al diritto di difesa567.

Prima di tale modifica legislativa, la decisione-quadro sul MAE contemplava, all’interno dell’art. 5, lett. a), la facoltà per lo Stato di subordinare la consegna del ricercato che è stato giudicato in absentia e non sia stato citato personalmente, né altrimenti informato della data e del luogo dell’udienza che ha portato alla pronuncia della decisione, ad una «garanzia» costituita dalla possibilità per il soggetto stesso di richiedere un nuovo processo nello Stato membro emittente, che gli consentisse di essere presente al giudizio568.

La decisione-quadro 2009/299/GAI provvede ad introdurre, con riferimento allo strumento relativo al MAE, un nuovo articolo 4-bis che contempla un ulteriore motivo di rifiuto dell’esecuzione, a carattere facoltativo. Nello specifico, tale norma fissa il principio ‘generale’ secondo il quale l’autorità giudiziaria competente può rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, nel caso in cui l’interessato non sia comparso personalmente al processo conclusosi con la decisione. Nel suo prosieguo, la stessa disposizione provvede ad escludere, tuttavia, una tale eventualità nel caso in cui venga soddisfatta una delle condizioni alternative, dettagliatamente elencate al suo

rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo, in GU L 81 del 27 marzo 2009, p. 24 ss.

567 Considerandum n. 4 della decisione-quadro, al cui interno si chiarisce, altresí, che « La

presente decisione quadro non intende disciplinare le forme e i metodi, ivi compresi i requisiti processuali, utilizzati per raggiungere i risultati specificati nella stessa, i quali interessano il diritto interno degli Stati membri ».

568Con riferimento ai limiti di tale disposizione, considerata inidonea ad apprestare una tutela

adeguata ai diritti dell’individuo nei casi di procedimenti in absentia, specie se messa a confronto con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, cfr. N. KEIJZER, The European Arrest Warrant Framework

Decision between past and future, cit., p. 52-54; S. PEERS, EU Justice and Home Affairs Law, cit., pp. 686-687.

interno, in presenza delle quali il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione pronunciata in absentia non dovrebbe essere rifiutata.

Scendendo più nel dettaglio, tra le condizioni ante iudicium, vi è la circostanza che il soggetto sia stato a tempo debito citato personalmente o sia stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi, della data e del luogo fissati per il processo e che sia stato, altresì, informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio. In alternativa, si richiede che il soggetto abbia conferito mandato ad un difensore - di fiducia o d’ufficio - che l’abbia in effetti patrocinato in giudizio569.

Se in relazione alla prima ipotesi si può apprezzare la sua conformità rispetto alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di procedimenti in absentia, diretta a pretendere una conoscenza personale o una informazione ufficiale del processo570, meno soddisfacente si considera la seconda condizione, nella misura in cui che pare accontentarsi di una conoscenza di fatto, purché sia stata garantita un’assistenza legale concreta ed effettiva571.

Con riferimento alle condizioni post iudicium, viene in considerazione il caso in cui il soggetto, dopo avere ricevuto la notifica della decisione e l’informativa sul suo diritto ad un nuovo processo o ad un ricorso in appello, abbia dichiarato di non opporsi alla decisione, o comunque non abbia richiesto un nuovo processo o presentato un ricorso in appello entro il termine stabilito. In alternativa, si considera l’ipotesi in cui il soggetto non abbia ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma questa gli

569G. DEAMICIS, Mandato d’arresto europeo e sentenze contumaciali: le modifiche introdotte

dalla decisione quadro 2009/299/GAI, in Cassazione Penale, 2009, p. 3614 ss.; F. SIRACUSANO,

Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, procedure di consegna e processo in absentia, in

Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2010, p. 131 ss.

570V., CEDU, 12 giugno 2007, Pititto c. Italie, disponibile al sito http://hudoc.echr.coe.int, § 68,

in cui si afferma che « la Cour a estimé qu’aviser quelqu’un des poursuites intentées contre lui constitue

un acte juridique d’une telle importance qu’il doit répondre à des conditions de forme et de fond propres à garantir l’exercice effectif des droits de l’accusé, et qu’une connaissance vague et non officielle ne saurait suffire».

571 Così, F. SIRACUSANO, Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, procedure di

verrà notificata senza indugio, dopo la consegna, insieme all’informativa relativa al diritto ad un nuovo processo o ad un ricorso in appello e al termine entro il quale esercitare tale diritto.

Si osserva in proposito come l’opzione di equiparare il rimedio della celebrazione di un nuovo processo alla presentazione di un ricorso in appello, se può considerarsi in linea con le indicazioni promananti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani572, rischia ad ogni modo di tradursi nella perdita di un grado di merito per il soggetto573.

Nel complesso, la nuova disposizione introdotta dalla decisione-quadro 2009/299/GAI può ritenersi conforme ai principi fondamentali in materia di processo in

absentia, sebbene appaia criticabile la scelta di configurare la loro violazione non come un motivo di rifiuto obbligatorio, ma soltanto facoltativo574, affidato alla discrezionalità dell’autorità giudiziaria competente.

4. L’armonizzazione delle garanzie processuali: la tabella di marcia per il

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