LA MISE EN ŒUVRE DEL PRINCIPIO DEL MUTUO RICONOSCIMENTO NELLO SPAZIO GIUDIZIARIO EUROPEO
5. Il reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive.
Anche la questione relativa al riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di condanna che irrogano pene privative della libertà personale, ha costituito oggetto del Programma di misure del 2000 che, in relazione ad essa, ha indicato come necessaria la valutazione di ‘meccanismi più moderni’ per l’introduzione di un « regime integrale di riconoscimento reciproco delle decisioni definitive di condanna con pene detentive »392 e ha proposto l’estensione dell’applicazione del principio del trasferimento delle persone condannate, alle persone residenti negli Stati membri, nell’ottica di favorire il loro reinserimento sociale393.
I meccanismi di cooperazione tradizionale operanti in materia sono disciplinati, oltre che dalla più volte citata Convenzione europea sull’efficacia internazionale delle sentenze penali del 1970394, dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sul trasferimento delle persone condannate del 1983395, ratificata da tutti gli Stati membri dell’Unione europea, e dal suo Protocollo del 1997396, dalla Convenzione di applicazione degli accordi di Schengen - che completa quest’ultima Convenzione, consentendone l’applicazione nel caso in cui la persona condannata si sia sottratta all’esecuzione delle pena o della misura di sicurezza, fuggendo verso il proprio Paese di cittadinanza (art. 68 CAAS) -, nonché dalla Convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee,
392Misura n. 14. 393Misura n. 16.
394Convenzione europea sull’efficacia internazionale delle sentenze penali del 28 maggio 1970,
entrata in vigore il 26 luglio 1974, cit. Come già messo in evidenza, tale Convenzione ha avuto uno scarso successo dovuto al limitato numero di ratifiche.
395Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, entrata in vigore
l’1 luglio 1985, cit.
396 Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, 18
elaborata nel quadro della Cooperazione Politica Europea, sull’esecuzione delle condanne penali straniere, del 13 novembre 1991397.
Tutti gli strumenti citati sono stati di recente sostituiti, nei rapporti tra gli Stati membri dell’Unione europea, dalla decisione-quadro 2008/909/GAI che, in attuazione delle menzionate misure enunciate dal Programma del 2000, disciplina l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea398.
La decisione-quadro è, nel complesso, uno strumento generale e ambizioso, diretto a stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, deve riconoscere una sentenza ed eseguire la pena399. Il perseguimento di tale fondamentale obiettivo esige la valutazione di taluni ‘indici’ essenziali, che sono identificati, all’interno del considerandum n. 9 della decisione-quadro, con « l’attaccamento della persona allo Stato di esecuzione e il fatto che questa consideri tale Stato il luogo in cui mantiene legami familiari, linguistici,
culturali, sociali o economici e di altro tipo» (corsivo aggiunto).
Oggetto del mutuo riconoscimento sarà ogni decisione definitiva emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, con la quale viene irrogata una pena
397A. WEYEMBERGH, Reconnaissance mutuelle en matière pénale dans l’Union européenne, cit.,
§ 90.
398 Decisione-quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008, relativa
all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, cit.
L’art. 26, che ha fissato al 5 dicembre 2011 la data in cui la decisione-quadro si sarebbe sostituita alle convenzioni citate, dichiara evidentemente impregiudicata l’applicazione di tali strumenti nei rapporti tra gli Stati membri e gli Stati terzi, insieme alla facoltà per gli Stati di continuare ad applicare gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali, nella misura in cui essi consentano di andare oltre gli obiettivi della decisione-quadro e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di esecuzione delle pene, nonché la conclusione di nuovi accordi aventi gli stessi fini.
399Art. 3, § 1. D. FLORE, Droit pénal européen, cit., p. 398. Riconosce, invece, 'un'ambizione
limitata' allo strumento in esame, G. TAUPIAC-NOUVEL, Le principe de reconnaissance mutuelle des
detentiva o una misura privativa della libertà personale, di durata limitata o illimitata, a causa di un reato in seguito ad un procedimento penale400.
La decisione-quadro disciplina sia le situazioni che implicano il trasferimento della persona condannata, sia i casi di esecuzione di una sentenza in uno Stato diverso da quello che l’ha emessa. Tale strumento si applica, infatti, alle situazioni in cui la persona condannata si trovi nello Stato che ha emesso la condanna, come anche ai casi in cui essa si trovi sul territorio di un altro Stato in cui la condanna può essere eseguita.
Con riferimento a tale aspetto, il legislatore europeo, nell’individuare lo Stato al quale la sentenza può essere trasmessa, distingue diverse ipotesi, potendosi trattare: dello Stato membro di cittadinanza e in cui vive la persona condannata; dello Stato membro di cittadinanza che, pur non essendo quello in cui la persona condannata vive, è lo Stato verso il quale essa sarà espulsa, una volta dispensata dall’esecuzione della pena, a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento preso in seguito alla sentenza; di qualsiasi Stato membro diverso dai primi due, la cui autorità competente dia il consenso alla trasmissione401.
Il considerandum n. 17 chiarisce, in particolare, che con il riferimento allo Stato in cui la persona condannata «vive», si intende il luogo a cui tale persona è legata per il fatto che vi soggiorna abitualmente e per motivi quali quelli familiari, sociali o professionali. Come osservato in dottrina402, delle indicazioni interessanti in proposito potrebbero trarsi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, pronunciatasi in relazione alle nozioni di “residenza” e di “dimora”403, rilevanti ai fini dell’applicabilità del mandato d’arresto europeo.
400Art. 1, lett. a) e b).
401Art. 4, § 1. Cfr. S. PEERS, EU Justice and Home Affairs Law, cit., p. 727.
402C. AMALFITANO, Premessa - D.lgs. 7.9.2010 n. 161 — Disposizioni per conformare il diritto
interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, in Legislazione Penale, 2011, p. 39.
403V. CGUE, 17 luglio 2008, Kozłowski, causa C-66/08, in Raccolta della giurisprudenza, 2008,
p. 6041, in cui la Corte afferma che « una persona ricercata “risiede” nello Stato membro di esecuzione qualora essa abbia ivi stabilito la propria residenza effettiva, e “dimora” in tale Stato qualora, a seguito di
Quanto ai fattori considerati di primaria importanza per il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza di condanna, la decisione-quadro - coerentemente al fondamentale obiettivo della ‘risocializzazione’ che si propone di raggiungere - richiede che l’autorità competente dello Stato di emissione abbia la « certezza che l’esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione abbia lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata »404. Anche il consenso di quest’ultima, inoltre, è qualificato come una componente essenziale in vista della trasmissione della sentenza, eccetto che in particolari ipotesi previste all'art. 6, § 2 della decisione-quadro. Nello specifico, tale norma esclude la rilevanza del consenso nei casi in cui la sentenza sia trasmessa allo Stato membro di cittadinanza in cui la persona condannata vive, o verso il quale la persona condannata sarà espulsa, una volta dispensata dall’esecuzione della pena, oppure allo Stato membro verso il quale la persona condannata è fuggita o è altrimenti ritornata a motivo del procedimento penale pendente nei suoi confronti nello Stato di emissione o a seguito della condanna emessa in tale Stato.
Coerentemente agli altri strumenti di mutuo riconoscimento, la decisione-quadro abolisce il controllo della doppia incriminazione per la lista delle trentadue categorie di reato, coincidenti con quelle elencate dall'art. 2, § 2 della decisione-quadro sul MAE405. Tuttavia, fortemente criticabile appare la contestuale introduzione, al § 4 dell'art. 7, di una clausola di opt-out, in forza della quale ogni Stato membro potrà riservarsi – tramite apposita dichiarazione notificata al Segretariato generale del Consiglio, al momento
un soggiorno stabile di una certa durata nel medesimo, abbia acquisito con tale Stato legami di intensità simile a quella dei legami che si instaurano in caso di residenza » e che per stabilire se « tra la persona ricercata e lo Stato membro di esecuzione esistano legami che consentono di constatare che tale persona ricade nella fattispecie designata dal termine “dimori” […], l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta a effettuare una valutazione complessiva di un certo numero degli elementi oggettivi caratterizzanti la situazione della persona in questione, tra i quali, segnatamente, la durata, la natura e le modalità del suo soggiorno, nonché i legami familiari ed economici che essa intrattiene con lo Stato membro di esecuzione » (§ 54).
404Art. 4, § 2.
405Anche in questo caso, si richiede che i reati siano punibili nello Stato di emissione con una
pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni (art. 7, § 1).
dell’adozione della detta decisione-quadro o in un momento successivo - la facoltà di reintrodurre pienamente la verifica del requisito della previsione bilaterale del fatto406. Tale previsione, insieme ad altre analoghe clausole di opt-out contenute in successivi strumenti che applicano il principio del mutuo riconoscimento407, testimonia la crescente difficoltà che viene riscontrata durante la fase dei negoziati, con specifico riferimento alla seppur parziale abolizione del requisito della doppia incriminazione408.
Gli Stati membri possono negare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena soltanto nelle tassative ipotesi elencate dall'art. 9 che, disciplinando i motivi (tutti) facoltativi di rifiuto, annovera, inter alia, la presenza di vizi nel certificato, il contrasto con il principio del ne bis in idem e il difetto della doppia incriminazione per i reati non compresi nella lista di cui all'art. 7, § 1.
La decisione-quadro prende, inoltre, in considerazione l’ipotesi in cui la durata o la natura della pena da eseguire siano incompatibili con la legislazione dello Stato di esecuzione, stabilendo, con riferimento alla durata, la possibilità di adattare la pena ove essa sia superiore a quella massima prevista nella sua legislazione nazionale per reati simili, mentre con riferimento alla natura, si prevede la possibilità di adattare la pena a quella prevista dalla propria legislazione, sempre per reati simili. La pena adattata non
406 Recentemente l’Irlanda si è avvalsa di questa clausola, dichiarando che non applicherà
l'articolo 7, § 1 dopo l’entrata in vigore della presente decisione-quadro, in GUUE L 91 del 29 marzo 2012, p. 21.
407 Cfr. la dichiarazione della Germania allegata alla decisione-quadro 2008/978/GAI sul
mandato europeo di ricerca delle prove, che avvalendosi della previsione di cui all’art. 23 della decisione- quadro in esame, si è riservata il diritto di subordinare l’esecuzione di un mandato europeo di ricerca delle prove che richieda una perquisizione o un sequestro, alla verifica del requisito della previsione bilaterale del fatto ove vengano in considerazione determinati reati. Inoltre, l’art. 14, § 4 della decisione-quadro 2009/829/GAI, relativa all’applicazione del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare, prevede che gli Stati membri possano dichiarare che per “motivi di ordine costituzionale” daranno luogo al controllo della doppia incriminazione per tutti i reati.
408A. WEYEMBERGH, Reconnaissance mutuelle en matière pénale dans l’Union européenne, cit.,
potrà, comunque, essere più grave della pena imposta nello Stato di emissione in termini di natura o durata409.
6. Il reciproco riconoscimento delle misure di sospensione condizionale e