5. Il potere di mercato
5.1. Il problema dell’individuazione del mercato rilevante
La nozione di mercato rilevante è fondamentale nel diritto della
concorrenza perché le relative fattispecie (intese, abusi, concentrazioni ecc.)
devono essere sempre definite e valutate, con riferimento ad un particolare e
concreto mercato. Sulle indagini che attribuiscono decisiva importanza alla
quota di mercato incombe poi un altro fattore d’incertezza: quello nascente dalle
difficoltà di individuazione del mercato rilevante. È evidente, infatti, che l’entità
della quota dipende dalle dimensioni del tutto, e spesso la definizione di un
mercato rilevante più ristretto può determinare la constatazione di una posizione
dominante che in un mercato dai confini più ampi sarebbe stata esclusa75. Nei
criteri guida sulle concentrazioni (Merger Guidelines) elaborati dal
Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nel 198476, il mercato rilevante viene
definito come un gruppo di prodotti tale per cui un’ipotetica impresa che fosse
il solo venditore presente e futuro di questi prodotti potrebbe vantaggiosamente
imporre un piccolo, ma significativo e non transitorio, aumento dei prezzi. Per identificare tale mercato in concreto si parte dal prodotto dell’impresa
considerata, si ipotizza un aumento di prezzo e si considera il comportamento
75 Sulla determinazione del mercato rilevante nella giurisprudenza europea invece, cfr. R. Merkin - K. Williams, Competition Law: Antitrust Policy in the United Kingdom and the EEC, 1984, cit., p. 135 ss.; I. Van Bael - J. F. Bellis, Competition Law, 4th ed., 2004, cit., p. 49 ss.; R. Whish, Competition
Law, 7th ed., 2011, cit., p. 212 ss.
76 In generale sui problemi connessi all’accertamento del mercato rilevante cfr. i saggi pubblicati in “Journal of Reprints for Antitrust Law and Economics”, vol. XIV, n. 2, 1984.
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(presumibile) dei consumatori. Se questi si rivolgono (sempre presumibilmente) ad un altro prodotto in misura e con velocità tale da rendere l’aumento non
vantaggioso, si aggiunge al primo prodotto considerato quello che appare il
next-best sostituto e si ripete l’operazione fino a quando non viene identificato
un gruppo di prodotti per i quali un ipotetico monopolista (di tutti i prodotti considerati) potrebbe imporre un aumento di prezzo “piccolo, ma significativo
e non transitorio”. L’insieme di tali prodotti costituisce il mercato rilevante.
Questa definizione, e il relativo procedimento per renderla operativa, sono
stati elaborati per misurare gli effetti di una concentrazione tra più imprese. Non
è dubbio, tuttavia, che i principi sviluppati nei citati Guidelines reggano
ugualmente per altri contesti e, in particolare, nella valutazione del potere di
mercato esercitato da una singola impresa. Del resto, gli stessi organi europei,
pur non avendo elaborato strumenti teorici altrettanto precisi, non possono fare
a meno di attribuire adeguata rilevanza alla velocità di adattamento dei
concorrenti e dei consumatori, fattore sistematicamente valorizzato nel
processo di definizione del mercato rilevante.
Nel diritto europeo la nozione di mercato rilevante è riassunta ed esplicata
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ai fini dell’applicazione del diritto europeo in materia di concorrenza77. La
definizione deve essere duplice: deve indicare il confine merceologico
(categoria di beni o servizi che rientrano in un certo mercato) e il confine
geografico (ambito spaziale che può ritenersi comprensivo di un mercato,
separato da quelli che operano in mercati geografici diversi). La Comunicazione
evidenzia che “il mercato del prodotto rilevante comprende tutti i prodotti e/o
servizi che sono considerati interscambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell’uso al quale
sono destinati”. Siamo di fronte, pertanto, al criterio fondamentale della
sostituibilità del prodotto da parte del consumatore tipico. “Il mercato
geografico rilevante comprende l’area nella quale le imprese in causa
forniscono o acquistano prodotti o servizi, nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere tenuta distinta dalle zone geografiche contigue perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse”. Deve pertanto essere presente un
qualche criterio che consenta di determinare i confini del mercato geografico,
benché questo non sia espresso78. L’indagine tipo della Commissione si articola
77 V. Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini
dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza, 97/C 372/03, in GUCE, n. C372
del 9 dicembre 1997.
78 V. M. Libertini, Principi e concetti fondamentali del diritto antitrust, in Il diritto della concorrenza
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in tre fasi: la definizione del mercato rilevante (ove si discute anche degli
ostacoli che impediscono ai concorrenti di entrare e ai consumatori di utilizzare un prodotto concorrente); l’accertamento della quota detenuta sul mercato
definito; la valutazione, eventuale, di altri “indizi” di dominio (che coinvolge,
di nuovo, l’esistenza di ostacoli all’entrata di nuovi concorrenti).
Nel complesso, l’indagine sull’esistenza della posizione di dominio appare
inutilmente complicata da un’impostazione che assume la forma (anche se non
sempre la sostanza) di un ragionamento induttivo. C’è da chiedersi se un
miglioramento, almeno sul piano della chiarezza, non potrebbe derivare dall’abbandono di un ragionamento in cui l’esistenza di un certo dato (ad es., la
potenza finanziaria) induce a ritenere esistente un altro fatto (il dominio). Se l’esistenza e la solidità di una posizione di dominio dipendono dalle capacità di
reazione dei concorrenti e dei consumatori dell’impresa considerata, ogni
elemento di cui si intenda affermare la rilevanza in questa indagine, dovrebbe
provare la sua idoneità ad incidere su questa capacità di reazione. Esso dovrebbe
essere correttamente valutato nella sua funzione di causa e non di indizio, dell’esistenza di una posizione di dominio.
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Nell’opinione corrente79, si è affermata l’idea secondo cui l’operazione di
definizione del mercato rilevante è diversa a seconda che si tratti di applicare la
norma sulle intese oppure altre norme antitrust. Nel primo caso, la definizione
del mercato rilevante avverrebbe ex post, e quindi sarebbe successiva all’accertamento dell’intesa in concreto e funzionale ad una valutazione dei
possibili, concreti effetti concorrenziali della stessa; viceversa, la definizione del mercato rilevante per l’applicazione delle norme sugli abusi e sulle
concentrazioni, dovrebbe farsi ex ante.
Altre opinioni, invece80, ritengono il criterio della definizione ex post del
mercato rilevante valido per tutto il campo di applicazione delle norme antitrust,
differenziando però la delimitazione dello stesso a seconda che si debba applicare all’abuso ovvero alle concentrazioni.
In materia di abuso, la delimitazione del mercato è tendenzialmente più ristretta, perché deve muovere dall’individuazione di un certo comportamento
che l’impresa compie a proprio vantaggio; quindi, il procedimento di sua
individuazione ha come risultato quello di individuare tutte le altre imprese (nel
caso ci siano) che possono attuare controreazioni al comportamento di cui si
tratta. Così, ad esempio, se il comportamento sospetto è un aumento del prezzo
79 Cfr., per esempio, Cons. St., sez. VI, 1 marzo 2012, n. 1192; Cons. St., sez. VI, 24 settembre 2012, n.5067; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 10 maggio 2007, n. 4252.
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finale, si tratterà di vedere quante altre imprese offrono beni facilmente
sostituibili da parte dei consumatori e possono quindi aumentare la propria
quota di mercato approfittando vantaggio relativo di cui godrebbero con il
mantenere costante la propria offerta di prezzo.