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Il riconoscimento di sentenze di adozione pronunciate all’estero

LA CONTINUITA’ TRANSFRONTALIERA DEGLI STATUS FILIATIONIS

3.3 Il riconoscimento di sentenze di adozione pronunciate all’estero

Sempre con riferimento alla problematica riguardante il riconoscimento di rapporti di filiazione costituiti validamente all‟estero, i giudici nazionali si sono trovati a dover decidere se dare ingresso e se riconoscere, o meno, le pronunce straniere disponenti l‟adozione del figlio del partner o l‟adozione congiunta di minori a favore di coppie formate da persone dello stesso sesso.

un deciso intervento a livello europeo e/o internazionale volto a porre precisi limiti al fenomeno della surrogacy che può determinare “selvagge derive”. Il bambino oggetto del caso Paradiso e Campanelli oggi ha quasi sei anni ed ha dovuto affrontare già, nell‟arco della sua giovane vita, la separazione dalla sua madre naturale (la madre surrogata), dai genitori committenti e dalla casa famiglia a cui era stato affidato ed è entrato a far parte di un nucleo familiare definitivo solo all‟età di quattro anni. Vi è quindi la necessità di un intervento legislativo che consenta ai minori, già vittime di una nascita avvenuta in circostanze giuridicamente e moralmente discutibili, di non risultare doppiamente vittime a causa delle inefficienze del sistema giuridico che ancora una volta si mostra impreparato a reagire con certezza e tempestività alle sfide del presente.

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Pesce F., La tutela europea dei diritti fondamentali in materia familiare: recenti sviluppi, in Dir. Umani dir. Internaz., I, 10, 2016, p. 43.

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In particolare, è stata ordinata la trascrizione del provvedimento straniero di adozione della minore, nata da fecondazione eterologa nell‟ambito di un progetto genitoriale condiviso, a favore della partner del genitore biologico386

e la trascrizione delle due sentenze francesi che hanno disposto l‟adozione coparentale incrociata dei figli delle rispettive madri (coniugate in Francia)387. Da ultimo, i giudici di merito hanno riconosciuto piena efficacia, in Italia, all‟adozione congiunta di un minore da parte di due coppie di padri omosessuali388.

Tali pronunce rivestono una notevole importanza e dimostrano ancora una volta che, se il Legislatore non è capace di farsi interprete delle esigenze della società, al contrario i giudici, con le loro pronunce, riescono a garantire una tutela alle situazioni giuridiche che sorgono e che non vengono disciplinate da alcuna norma. In tutti i casi sopra ricordati, l‟autorità giudiziaria si è trovata a dover decidere se dare ingresso o meno, e se riconoscere, provvedimenti riguardanti lo status del bambino emanati all‟estero. E‟ opportuno, pertanto, esaminare, in primis, la normativa italiana regolante tale materia, che si contraddistingue per la significativa “stratificazione” delle

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App. Milano, Sez. Fam., Ord. 1 dicembre 2015 n. 2543 oltre a permettere la trascrizione del provvedimento straniero di stepchild adoption, compie un‟ulteriore innovazione in quanto conferisce a tale adozione gli effetti di un‟adozione piena. Si tratta di una pronuncia rivoluzionaria in quanto, l‟adozione del figlio del partner nel nostro ordinamento, produce effetti non legittimanti.

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App. Napoli, Sez. Fam., Ord. 5 aprile 2016

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Il Tribunale per i Minorenni di Firenze, a poche ore di distanza l‟una dall‟altra, ha infatti riconosciuto, per la prima volta in Italia, la trascrivibilità della sentenza inglese che ha disposto l‟adozione di due fratellini da parte di una coppia di gay (Trib. Min. Firenze, Decr. 7 marzo 2017). Successivamente, ha riconosciuto la pronuncia di adozione di una bambina, emessa a New York, a favore di una coppia di uomini, riconoscendole anche la cittadinanza italiana (Trib. Min. Firenze, Decre. 7 marzo 2017).

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disposizioni di cui è composta e per la conseguente estrema difficoltà ad orientarvisi389.

3.3.1 Normativa italiana in tema di riconoscimento di provvedimenti stranieri di adozione

Quando parliamo di riconoscimento di provvedimenti stranieri di adozione e individuazione della normativa applicabile, dobbiamo tenere ben presente che non esiste un unico tipo di adozione da poter effettuare all‟estero, bensì una molteplicità di tipologie a cui corrispondono differenti discipline normative e distinti procedimenti per la loro trascrivibilità nell‟ordinamento italiano.

La materia in questione viene regolata dalla legge 31 maggio 1995, n. 218390

e dal Titolo terzo della l. 184/1983, che disciplina l‟adozione internazionale. Quest‟ultima, è stata riformata dalla legge che ha autorizzato la ratifica ed esecuzione della Convenzione dell‟Aja del 1993391

, in modo da garantire che le suddette adozioni abbiano luogo nel rispetto dei diritti fondamentali, e in modo da creare un sistema di cooperazione tra gli stati contraenti rivolto a

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Tuo C. E., Riconoscimento degli effetti delle adozioni straniere e rispetto delle diversità culturali, in Riv. Dir. Int. Priv. Proc., 1, 2014, p. 43. L‟A. evidenzia come, la mancanza di chiarezza della normativa, costituisca un disvalore e come essa appaia ancora più grave nella materia delle adozioni internazionali, che, al contrario, dovrebbe risultare chiara e non prestarsi ad incertezze interpretative in quanto il suo obbiettivo primario è quello del soddisfacimento dell‟interesse superiore del minore. Anche Mosconi F. – Campiglio C., Diritto internazionale privato e processuale, II, 3 Ediz., Utet, Milano, p. 209 ritiene che la stratificazione delle diverse disposizioni, a ben vedere scarsamente coordinate tra loro, contribuisce a rendere oltremodo complessa la materia, nella quale dunque è tutt‟altro che agevole orientarsi. È indubbio, secondo gli A. che invece sarebbe necessaria proprio la certezza del diritto per rispondere all‟interesse superiore del minore.

390

L. 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, Capo V, Titolo III.

391

L. 31 dicembre 1998, n. 476, Legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all‟Aja il 29 maggio 1993.

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favorire, nell‟interesse superiore del minore, il riconoscimento delle adozioni costituite nel loro ambito e secondo la Convenzione stessa392.

Nel preambolo di tale Convenzione si indicano alcuni dei principi fondamentali in materia: il diritto del minore di crescere in un ambiente familiare caratterizzato da un clima di felicità, amore e comprensione per lo sviluppo armonioso della sua personalità; l‟esigenza di dare priorità a quelle misure che consentano la permanenza del fanciullo nella sua famiglia di origine, e l‟istituto dell‟adozione internazionale, come ultima misura per garantire una famiglia a quei minori per i quali non possa essere trovata una famiglia idonea nel loro stato d‟origine393

.

La l. 218/1995 e la l. 184/1983 sono strettamente legate tra loro e questo lo si evince dall‟art. 41 II comma della l. 218/1995394

che richiama alcune norme della l. adoz395.

Tale articolo prevede due diverse forme di riconoscimento a seconda che si tratti o meno di adozione internazionale di minori: al primo comma afferma che i provvedimenti in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64, 65, 66 della l. 218/1995; al secondo comma, enuncia che

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Mosconi F. – Campiglio C., Op. Cit., p. 207. La Convenzione dell‟Aja si pone infatti tre obbiettivi: innanzitutto quello di stabilire delle garanzie affinchè le adozioni internazionali si facciano nell‟interesse superiore del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono riconosciuti nel diritto internazionale. Poi quello di instaurare un sistema di cooperazione tra gli stati contraenti al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie e quindi prevenire la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori. Da ultimo, l‟obbiettivo di assicurare il riconoscimento, negli stati contraenti, delle adozioni realizzate in conformità della convenzione. Beghè Loreti A., Voce Adozione Internazionale, in Enciclopedia del diritto, aggiornamento, I, Giuffrè, 1997 ritiene che sia stata proprio la consapevolezza che solo con un sistema concordato sarebbe stato possibile assicurare l‟interesse dell‟adottando e ridurre i conflitti tra le varie legislazioni, a spingere gli stati a creare un nuovo strumento internazionale che prevede controlli pubblicistici sulle adozioni internazionali.

393

Si tratta del principio di sussidiarietà dell‟adozione internazionale.

394

L‟art. 41 della l. 218/1995 è rubricato “riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione”.

395

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restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori, riferendosi così agli articoli 35 e 36 della l. 184/1983.

Nella parte iniziale si prevede un riconoscimento automatico degli atti stranieri, che dovranno essere presentati direttamente all‟ufficiale dello stato civile per la trascrizione e solo in caso di diniego potranno essere impugnati davanti al Tribunale o alla Corte d‟Appello; nella seconda parte si prevede, invece, un riconoscimento subordinato al vaglio del Tribunale dei Minorenni396.

I due commi, prevedendo procedure diverse, non possono venire applicati entrambi al medesimo caso, in quanto l‟applicazione della legislazione speciale in materia di adozione dei minori, e quindi il procedimento di delibazione previsto dagli artt. 35 e 36, non può che escludere il riferimento alle norme ordinarie sull‟automatico riconoscimento dei provvedimenti stranieri397.

La procedura di delibazione prevista dalla legge speciale prevale sulle norme ordinarie relative al riconoscimento automatico dei provvedimenti stranieri, le quali dunque sono destinate ad operare solo quando gli artt. 35 e 36 non sono applicabili398.

Come possiamo notare, si tratta di una normativa caratterizzata da molteplici rimandi ad altre leggi e, per questo, risulta di difficile interpretazione da parte dei giudici.

396

In questi casi, quindi, il riconoscimento avviene in seguito alla delibazione del giudice italiano competente. Corte Cost., 7 aprile 2016, n. 76.

397

Corte Cost. 7 aprile 2016, n. 76.

398

Bilotti E., Il riconoscimento in Italia dei provvedimenti stranieri di “stepchild adoption” da parte del coniuge “same sex” del genitore biologico: il Tribunale per i Minorenni di Bologna solleva la questione di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge 184/1983, in Dir. Civ. Cont., 3 dicembre 2014.

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L‟esempio lampante di questa difficoltà è dato dalla pronuncia del Tribunale di Bologna che, nel 2014, ha ritenuto di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale degli art. 35 e 36 della l. 184/1983 nella parte in cui, come interpretati secondo il diritto vivente, non consentono al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all‟interesse del minore adottato il riconoscimento della sentenza straniera che abbia pronunciato l‟adozione in favore del coniuge del genitore, anche laddove il matrimonio in questione sia inidoneo a produrre effetti nell‟ordinamento italiano, trattandosi di matrimonio tra persone dello stesso sesso399.

Il Tribunale di Bologna si è trovato a pronunciare circa la domanda di riconoscimento di una sentenza statunitense che ha disposto l‟adozione piena di una minore, nata negli Stati Uniti a seguito di procreazione medicalmente assistita nell‟ambito di un progetto di genitorialità condivisa, in favore della ricorrente, partner della madre biologica400.

Il giudice, dopo aver accertato la presenza, in astratto, di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento della sentenza401, passa a dover valutare se l‟adozione da parte di genitore omosessuale sia contraria o meno all‟ordine pubblico402. Nella sua ordinanza, il Tribunale bolognese, pur evidenziando il

fatto che la giurisprudenza costante considera come principio di ordine

399

Trib. Min. Bologna, Ord. 10 novembre 2014.

400

La ricorrente, partner sposata della madre biologica, nel caso di specie non richiedeva al tribunale di disporre l‟adozione della figlia della partner (regolata dalla legge all‟art. 44 comma 1 l. 184/1983), giacchè l‟adozione era già avvenuta in America, dove la donna era considerata a tutti gli effetti madre della bambina. Ella, richiedeva, al contrario, il riconoscimento della sentenza americana che aveva pronunciato tale adozione, in modo da essere considerata tale anche nell‟ordinamento italiano.

401

Ovvero accerta che sono state soddisfatte tutte le condizioni di carattere

procedurale e processuale, in quanto si è volto correttamente il procedimento davanti all‟autorità giudiziaria americana secondo norme deputate a garantire il primario interesse del minore.

402

La conformità della sentenza o atto straniero all‟ordine pubblico è richiesta sia dalla normativa speciale contenuta negli art. 35 e 36 della l. 184/1983, sia nella normativa ordinaria contenuta negli art. 64, 65, 66 l. 218/1995.

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pubblico quello secondo cui l‟adozione è consentita solo ai coniugi uniti in matrimonio, ritiene però che questo orientamento non sia ormai più attuale: questo, soprattutto in seguito alla pronuncia del Giudice di legittimità che ha dichiarato il matrimonio omosessuale contratto all‟estero non più inesistente, bensì solo improduttivo di effetti nel nostro ordinamento403, alla pronuncia della Corte Sovrannazionale che ha riconosciuto l‟esistenza di una vita familiare riconducibile all‟art. 8 Cedu anche tra coppie same-sex404

, e alla pronuncia della Corte Costituzionale che ha fatto rientrare tali unioni all‟interno delle formazioni sociali tutelate dall‟art. 2 Cost405

.

Reputa, dunque, che la normativa in materia di riconoscimento dell‟adozione perfezionatesi all‟estero sia da censurare in quanto, per la sola omosessualità dei genitori, ostacola in modo assoluto alla famiglia formatesi all‟estero di continuare ad essere famiglia anche in Italia, e poi perché impedisce al giudice di valutare in concreto cosa corrisponda o meno al best interest of the child.

Ecco allora che la Corte Costituzionale, nel respingere la questione portata alla sua attenzione, contribuisce con la sua pronuncia a chiarire l‟ambito di applicazione delle due diverse tipologie di riconoscimento contemplate dall‟art. 41 della l. 218/1995.

Dobbiamo, innanzitutto, tenere presente che la regola generale è quella contenuta nel secondo comma e che il primo comma, per questa ragione, troverà applicazione solo in via residuale406.

403

Cass. Civ., Sez. I, Sent. 15 marzo 2012, n. 4184.

404

Corte Eur. Dir. Uomo, 24 giugno 2010, Ric. 30141/04, Caso Schalk e Kopf c. Austria.

405

Corte Cost., Sent. 11 giugno 2014, n. 170.

406

Matteini Chiari S., L‟adozione di minori, in Il minore nel processo, a cura di Matteini Chiari S., Milano, Giuffrè, 2014, p. 574.

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La Corte Costituzionale precisa che gli articoli richiamati della l. 184/1983 disciplinano il riconoscimento delle adozioni internazionali407, cioè quelle

adozioni di minori di nazionalità diversa rispetto a quella degli adottanti408 e

che si trovino in stato di abbandono409. L‟ambito di applicazione della l. adoz.

riguarda, dunque, due ipotesi: il caso dell‟adozione di un minore che si trova in Italia in stato di abbandono e l‟adozione di un minore straniero, residente all‟estero, da parte di adottanti residenti in Italia o cittadini italiani residenti all‟estero da meno di due anni.

Quindi nel caso di riconoscimento di provvedimenti esteri di adozione internazionale, anche se in base alla Convenzione dell‟Aja dovrebbe aversi il riconoscimento automatico410, in realtà il provvedimento estero è soggetto ad

un controllo e ad una penetrante valutazione che è affidata al Tribunale per i

407

Le adozioni internazionali non sono disciplinate unicamente dal Titolo III della l. 184/1983: infatti, l‟art. 29 di tale legge dispone che “l‟adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l‟Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata “Convenzione”, a norma delle disposizioni contenute nella presente legge”.

408

Bianca C. M., Diritto civile 2.1. La famiglia, Giuffrè, Milano, V ediz., 2014, p. 446.

409

L‟adozione internazionale presuppone, quindi, che gli aspiranti genitori e il minore risiedano in stati diversi. Bilotti E., Il riconoscimento in Italia dei provvedimenti stranieri di “stepchild adoption” da parte del coniuge “same-sex” del genitore biologico: il Tribunale per i Minorenni di Bologna solleva la questione di legittimità costituzionale degli articoli 35 e 36 della legge 184/1983, in Dir. Civ.

Cont., 3 dicembre 2014 precisa che deve anche sussistere lo stato di abbandono e

quindi per rientrare in tale categoria si deve trattare di provvedimenti adottivi destinati a far cessare qualsiasi rapporto dell‟adottato verso la famiglia d‟origine.

410

L‟art. 23 della Convenzione dispone che l‟adozione certificata conforme alle disposizioni della Convenzione dall‟autorità competente dello Stato ricevente sarà riconosciuta automaticamente tra gli altri stati contraenti.

143

Minorenni411. L‟adozione pronunciata all‟estero produce nell‟ordinamento italiano gli effetti di un‟adozione piena412

.

La procedura si diversifica a seconda che si tratti di riconoscere un‟adozione avvenuta in un paese che abbia ratificato la Convenzione de L‟Aja oppure no413.

L‟art 35 della l. 184/1983 si occupa di disciplinare il riconoscimento delle adozioni avvenute in uno Stato contraente, e distingue tale procedura a seconda che l‟adozione sia stata pronunciata all‟estero prima dell‟arrivo del minore o debba essere pronunciata dopo il suo arrivo.

Nel primo caso, il Tribunale dovrà verificare innanzitutto la presenza, nel provvedimento di adozione straniero, delle condizioni previste per le adozioni internazionali dall‟art. 4 della Convenzione de L‟Aja414 e dovrà

411

Il Legislatore italiano, tuttavia, si è allontanato dall‟ispirazione originaria della convenzione, che dispone il riconoscimento automatico. Infatti secondo Dogliotti M., Adozione di maggiorenni e minori, in Il codice civile commentario, diretto da Busnelli F. D., Milano, Giuffrè, 2002, p. 710 si deve parlare di effetti condizionati all‟intervento del giudice e all‟ordine di trascrizione.

412

L‟art. 35 I comma della l. 184/1983 afferma che “l‟adozione pronunciata all‟estero produce nell‟ordinamento italiano gli effetti di cui all‟art. 27”, la quale prevede che per effetto dell‟adozione l‟adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome e che con l‟adozione cessano i rapporti dell‟adottato verso la famiglia d‟origine, salvi i divieti matrimoniali.

413

Ad oggi, sono più di novanta gli stati che hanno ratificato la Convenzione. Per una lista completa dei paesi contraenti: https://www.admin.ch/opc/it/classified- compilation/19994569/201403180000/0.211.221.311.pdf

414

Art. 35 II comma l. 184/1983. L‟art. 4 della Convenzione dispone che le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le autorità competenti dello Stato d‟origine: a) hanno stabilito che il minore è adottabile; b) hanno constatato, dopo aver debitamente vagliato le possibilità di affidamento del minore nello Stato d‟origine, che l‟adozione internazionale corrisponde al suo superiore interesse; c) si sono assicurate: 1) che le persone, istituzioni ed autorità, il cui consenso è richiesto per l‟adozione, sono state assistite con la necessaria consulenza e sono state debitamente informate sulle conseguenze del loro consenso, in particolare per quanto riguarda il mantenimento o la cessazione, a causa dell‟adozione, dei legami giuridici fra il minore e la sua famiglia d‟origine; 2) che tali persone, istituzioni ed autorità hanno prestato il consenso liberamente, nelle forme legalmente stabilite e che questo consenso è stato espresso o attestato per iscritto; 3) che i consensi non sono stati ottenuti mediante pagamento o contropartita di alcun genere e non sono stati revocati; e 4) che il consenso della madre, qualora sia richiesto, sia stato prestato solo successivamente alla nascita del minore; e d) si sono

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accertare che l‟adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano, nello Stato, il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore415. Si deve ritenere che, tra questi, vi sia

sicuramente la situazione di abbandono del minore che è stato adottato416, vi

deve essere stata la possibilità, per i genitori biologici, di opporsi all‟adozione417

e gli adottanti devono essere sposati. Oltretutto, se si tratta di un minore che abbia compiuto quattordici anni, c‟è la necessità che egli esprima il suo consenso all‟adozione e, se invece ha compiuto dodici anni o sia di età inferiore ma capace di discernimento, deve essere ascoltato nel procedimento. Inoltre, dovrà accertarsi la presenza della certificazione di conformità dell‟adozione alla Convenzione dell‟Aja e l‟autorizzazione all‟ingresso nello Stato e al soggiorno permanente in Italia per il minore418

. Se invece l‟adozione deve perfezionarsi dopo l‟arrivo del minore in Italia, la procedura da seguire cambia: il Tribunale dovrà riconoscere il provvedimento dell‟autorità straniera come affidamento preadottivo se non

assicurate, tenuto conto dell‟età e della maturità del minore, 1) che questi è stato assistito mediante una consulenza e che è stato debitamente informato sulle conseguenze dell‟adozione e del suo consenso all‟adozione, qualora tale consenso sia richiesto; 2) che i desideri e le opinioni del minore sono stati presi in considerazione; 3) che il consenso del minore all‟adozione, quando è richiesto, è stato prestato liberamente, nelle forme legalmente stabilite, ed è stato espresso o constatato per iscritto; e 4) che il consenso non è stato ottenuto mediante pagamento o contropartita di alcun genere.

415

Art 35 III comma l. 184/1983.

416

Morozzo della Rocca P., Adozione, in Digesto delle discipline privatistiche, Sez. Civile, Agg., I, Torino, Utet, 2003, p. 55; Dogliotti M., Op. Cit. p. 712 afferma che il provvedimento straniero non sarebbe contrario ai principi fondamentali del diritto di famiglia e dei minori solo se contemplasse, tra i suoi presupposti, la situazione di abbandono, la conoscenza, da parte dei genitori di origine, delle conseguenze dei provvedimenti e la loro possibilità di opporsi. .

417

Dogliotti M., Op. Cit. p. 713; Morozzo della Rocca P., Adozione, in Digesto delle

discipline privatistiche, Sez. Civile, Agg., I, Torino, Utet, 2003, p. 55 afferma che

espressione di principi giuridici irrinunziabili sono stati ritenuti, altresì, il rispetto delle regole del contraddittorio e della contestazione, quali regole di un due process

of law, nel procedimento straniero che abbia condotto alla dichiarazione dello stato di

adottabilità del minore.

418