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LUIGI RAGGI

RENZO POMINI

I. IMPOSTE DIRETTE

113. - Ricchezza mobile - Cessazione - Chiusura di una fornace di laterizi - Vendita di materiale residuo -

Sgravio-Avvenuta la chiusura di uno stabilimento industriale, nella specie fabbrica di laterizi, si deve far luogo allo sgravio del reddito accertato anche se con­ tinua la vendita dei manufatti prodotti anteriormente alla chiusura.

C»mm. c., 9 giugno 1941, n. 42611 ( lliv. leg. fise., 1942, 378). 114. - Ricchezza mobile - Addetti distributori benzina - Non sono operai.

Gli addetti ai distributori di benzina, per le mansioni che esplicano, deb­ bono considerarsi impiegati e alle loro retribuzioni non è applicabile il tratta­ mento tributario stabilito per le mercedi operaie con circolari ministeriali.

Comm. c., 16 giugno 1941, n. 42902 (Riv. leg. fise., 1942, 379).

115- - Ricchezza mobile - Mutuante, capo di fam iglia numerosa - Clausola rimborso imposta r. m. da parte del mutuatario - Esenzione - Compete.

La clausola contrattuale per cui il mutuatario si obbliga a rimborsare al mu­ tuante l’ imposta di R. M. sugli interessi, non fa perdere a quest’ ultimo il di­ ritto all’ esenzione per famiglia numerosa di cui alla L. 14-VI-1928 n. 1312. Comm. c., 13 ottobre 1941, n. 45802 (Riv. leg. fise., 1942, 531).

116. - Ricchezza mobile - Accertamento reddito professionale - Redditi straordinari - Riserva di accertamento « una tantum ».

La riserva di tassare una tantum i redditi che un professionista (nella fat­ tispecie commercialista) trae da incarichi professionali, non può essere generica, ma va precisata con l'indicazione delle prestazioni escluse dall'accertamento. Comm. c., 21 luglio 1942, n. 59044 (Riv. leg. fise., 1943, 195).

117. - Ricchezza mobile - Tassazione salvo rivalsa - Soggetto passivo - É il lavora­ tore - Capo famiglia numerosa - Onere della prova.

Il datore di lavoro, tenuto all’ imposta dì r. m. salvo rivalsa, non è il sog­ getto passivo dell’ imposta medesima. Spetta, quindi, al lavoratore fare valere le ragioni di esenzione che a lui competono quale capo di famiglia numerosa. Cass., 11 civ., 12 febbraio 1943, est. Petraccone ; Pastore c. Soc. gen. elettrica per la Sicilia.

118. - Ricchezza mobile - Società anonima - Liquidazione - Operazioni distinte - Ac­ certamento « una tantum ».

L’ accertamento di un dato reddito può farsi direttamente o induttivamente, prescindendo dal bilancio, base normale di accertamento per le società anonime, se si tratta di un particolare vantaggio economico ricavato da operazione di­ stinta considerata, con insindacabile apprezzamento di fatto, di carattere stra­ ordinario rispetto all'attività normale e continuativa del contribuente.

Constatato, insidacabilmente, che per patto particolare mia società conces­ sionaria dell’ azienda di altra società abbia assunto l'onere di pagare le inden­ nità di licenziamento al personale della società cedente, sebbene detto personale

non venga assunto dalla società cessionaria, tale accollo di debito costituisce, per la società cedente, reddito tassabile una tantum, indipendentemente dai ri­ sultati del bilancio di liquidazione della società medesima.

Cass., 1 civ., 19 febbraio 1943, est. Profeta; Lettis e Marini, liq.ri Soc. An. di Navig. « Puglia ». c. Finanze ( Riv. leg. fise., 1943, 274).

119. - Tasse e imposte in genere - Enti ecclesiastici - Esenzioni - Seminari - Fine di religione - Personalità giuridica - Riconoscimento.

L art. 29, lett. L, del concordato con la S. Sede, nel parificare, agli effetti tributari, il fine di culto o di religione ai fini di beneficenza e di istruzione, ha pesto in essere un privilegio obiettivo, con riguardo, cioè, allo scopo specifico che si vuole raggiungere con un determinato atto o negozio.

L' applicazione del privilegio, di cui al detto art. 29, è condizionato al rico­ noscimento giuridico dell’ ente che lo richiede.

1 Seminarli, quali istituti ecclesiastici, rispondono a fini di religione. I Seminarii, contemplati nelle categorie esistenti anteriormente, alle leggi eversive, hanno, in via generale, personalità giuridica riconosciuta dalla legge.

Tale forma di riconoscimento non può estendersi ad altri Istituti non com­ presi nelle dette categorie, pur avendo carattere di seminario.

II riconoscimento di questi ultimi Istituti può avere luogo o in via diretta e specifica, o mediante il possesso di stato, o implicitamente.

Cass., 11 civ., 18 marzo 1943, est. Oggioni ; Scuola Sup. Armena Cattolica c. Governatorato di Roma.

12 0. - Ricchezza mobile - Istituti di credito - Interessi su mutui - Classificazione in cat. B - O bbligo di denunzia e pagamento salvo rivalsa - Non sussiste. I redditi degli Istituti di credito, che, per statuto, raccolgono depositi da terzi, corrispondendo un interesse, e fanno mutui ad interesse maggiore, vanno classificati in cat. B e non sono, quiudi, soggetti a denunzia e al pagamento della imposta di r. m. salvo rivalsa, da parte del debitore.

Cass., 1 civ., 28 maggio 1943, est. Lorusso-Captiti ; Finanza c. Società Grandi Alberghi Siciliani {Riv. leg. fise., 1943, 499, con nota).

12 1 . - Ricchezza mobile - Mercedi operale - Limitazione - Circolari del Ministero - Forza cogente - Minimo Imponibile.

La circolare del Min. delle Fin, del 22-X1I-1933, n. 12500, confermata dalla successiva del 14-1-1934, n. 600, che limita la tassazione delle paghe degli operai stabili a quelle superiori a !.. 7200 annue, si applica sia agli operai tassati, salvo rivalsa, nei confronti del datore di lavoro, sia agli operai tassati direttamente.

A parte che le dette circolari sono state emanate con poteri legislativi de­ legati, esse hanno forza obbligatoria per I'Amministrazione, costituendo una au­ tolimitazione all'attività di imposizione del tributo mobiliare, insindacabile nauti ¡’ A. G. ordinaria, ed obbligatoria per tutti gli organi dell'Amministrazione.

Cass., I civ., 21 giugno 1943, est. Lorusso; Finanze c. Aries Micone {Riv. leq. fise., 1943, 574).

122. - Imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare - Debiti cambiari - Iscrizione sui beni del defunto per separazione del suo patrimonio da quello dell'erede - Non deducibilità - Codice civile del 1 8 65, art. 2 0 6 0 , 2 0 6 5 - R. D. L. 5 ottobre

1936, n. 17 43, sull'imposta straordinaria immobiliare, art. 8.

I debiti cambiari iscritti sui beni del defunto ai fini della separazione del suo patrimonio da quello dell'erede non sono deducibili agli effetti dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare se a garanzia del pagamento non era stata iscritta ipoteca su detti immobili.

App. Napoli, 21 gennaio 1943, Pres. Ferri, est. Lignola ; Finanze c. Saltano ( Giurispr. ¡tal. 1943, 1, 2a , 127).

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123. - Imposta complementare - Impugnativa giudiziaria prima della pubblicazione del ruolo - Improponibilità - Sanatoria - Inammissibilità.

In materia di imposte dirette, e quindi anche in tema di imposta comple­ mentare, il ricorso all’ A. G. è inammissibile prima della pubblicazione del ruolo, per effetto della quale soltanto il contribuente è costituito debitore del tributo.

Quando (come in tema di imposta complementare sui redditi di cat. D) manchi la forma ordinaria della pubblicazione nell’ albo municipale, il termine di mesi sei per ricorrere all’ A. G. decorre dalla notifica della cartella esatto­ riale, la quale notifica deve ritenersi equivalente alla pubblicazione del ruolo. Cass., S. U. 12 luglio 1943, est. Chieppa; Finanze c. Staffter (Riv. leq. fise.,

1943, 576).

I. - IMPOSTE INDIRETTE

124- - Registro - Enunciazione società di fatto in una denunzia di successione - In- tassabilità.

L ’ enunciazione, da parte di uno degli eredi, della esistenza di una società di fatto in una denunzia di successione, non costituisce enunciazione nel senso prescritto dall art. 62 della legge del registro e come tale non é imponibile di imposta di registro.

Comm. c., 2 7 febbraio 1941, n. 37870 (Riv. leg. fise., 1942, 355).

125. - Registro - Vendita bestiame per utilizzazione agricola - Aliquota ridotta - Applicabilità.

Sull’ atto di vendita del bestiame, facente parte di un’ azienda agraria ce­ duta in locazione, è applicabile l’ aliquota ridotta dell’ 1 °/0 e non quella nor­ male per la vendita di cose mobili.

Comm. c., 5 marzo 1941, n. 38244 (Riv. leg. fise., 1942, 302). 126. - Registro - Vendita edicola di giornali infissa - Aliquota immobiliare.

Il trasferimento di una edicola in ferro, per la vendita di giornali, infissa al suolo mediante pali di ferro collegati da un cordone di calcestruzzo, va sog­ getto alla imposta immobiliare e non a quella mobiliare.

Comm. c., 10 giugno 1941, n. 42722 (Riv. leg. fise., 1942, 569).

127. - Registro - Espropriazione per debito d'imposta - Verbale di aggiudicazione - Efficacia traslativa subordinata alla condizione si pretium solvatur - Pagamento del prezzo nel termine utile per la registrazione - Imposta proporzionale - Man­ cato pagamento nel termine fisso - Tassa fissa.

II verbale di aggiudicazione dei beni espropriati per debito d’ imposta non è immediatamente traslativo, ma soggetto alla condizione sospensiva del paga­ mento de! prezzo nei tre giorni dal deliberamento.

Verificandosi il pagamento del prezzo nei tre giorni, o successivamente, ma prima che abbia a scadere il termine di 20 giorni per la registrazione, perfezio­ natasi la vendita, il verbale dovrà essere registrato nei venti giorni dalla sua

data col pagamento dell’ imposta proporzionale.

Se invece il pagamento del prezzo non si verifica nei tre giorni e neppure durante il termine utile per la registrazione, il verbale dev’ essere registrato nei venti giorni dalla sua data con applicazione dell’ imposta fissa, salvo l’ ob­ bligo della denunzia dopo verificatasi la condizione.

Comm. c., 8 gennaio 1942, n. 49367, Ufficio Registro di Gorizia c. Istituto Credito Fondiario (Dir. e pratica trib., 1943, 242 con nota).

128. - Registro - Procura speciale allegata a ll'a tto per la cui compilazione venne rilasciata - Tassa fissa.

Le procure speciali allegate ad un atto vanno soggette all’ imposta fissa, anche se tale atto sia quello per la cui compilazione la procura venne rilasciata. 0 omm. c., 16 febbraio 1942, n. 51335 (Dir. e pratiea trib., 1943, 238 con ilota).

129. - Registro - Concessioni - Servizi pubblici - Innaffiamento delle strade - Appalto. Costituisce appalto, e non concessione di servizio pubblico l’ incarico del- 1’ innaffiamento stradale affidato da un Comune ad una ditta privata.

Comm. c„ 16 febbraio 1942, n. 51348 (Le massime, 1943, 128, con nota).

130. - Registro - Cessione d iritti per la realizzazione di filmi - Aliquota mobiliare. La cessione dei diritti d'autore, sceneggiatura e simili, per la realizzazione di filmi, è soggetta all’ imposta proporzionale dei trasferimenti mobiliari, non potendo applicarsi l’ agevolazione di cui all’ art. 14 del r. d. 1. 16 giugno 1938, n. 1061, che si riferisce al filmi già realizzati, nè la minore aliquota prevista per i trasferimenti di merci tra commercianti non potendosi considerare merce l’ opera dell’ ingegno non ancora realizzata.

Comm. c., 20 marzo 1942, n. 53093 (Riv. leg. fise., 1943, 246).

131. - Registro - Piccoli fondi rustici - Enfiteusi - Vendita diretto dominio - Privilegio tributarlo - Inapplicabilità.

Il privilegio tributario stabilito dal r. d. 1. 27 giugno 1935, n. 1227, relativo ai trasferimenti di piccoli fondi rustici, non é applicabile all’ atto di vendita del diretto dominio o dell’ utile dominio di un fondo rustico, anche se il primo venga ceduto all’ utilista.

Comm. c., 25 marzo 1942, n. 53368 (Riv. leg. fise., 1943, 333).

132. - Registro - Società - Scioglimento - Assegnazione di immobili - Società a re­ sponsabilità limitata - Parificazione alle società azionarle.

Le società a responsabilità limitata del nuovo codice hanno maggiore ana­ logia, per l'imposta di registro, con le società anonime ed in accomandita per azioni che coti le altre specie di società contemplate dalla precedente legislazione.

Quindi l’ assegnazione in immobili delle quote di patrimonio sociale a se­ guito di scioglimento e liquidazione è soggetta in ogni caso alla imposta pro­ porzionale di cui all’ art. 88 n. 1 della tariffa di registro.

Comm. c., 13 aprile 1942, n. 53751 (Le massime, 1943, 127, con nota). 133. - Registro - Concessione illuminazione pubblica e privata - Concessione di pub­

blico

servizio-Anche la fornitura di energia elettrica a privati può formare materia di concessione di pubblico servizio quando faccia parte integrante della concessione del servizio di illuminazione pubblica ed il servizio venga regolato in modo obbligatorio, con tariffe prestabilite e sotte il controllo della pubblica ammini­ strazione concedente, la quale a sua volta munisca il concessionario di agevola­ zioni e di attributi come se il servizio venisse esercitato direttamente dall’ ente. In tal caso, a sensi dell’ art. 56 legge di registro, la imposta va calcolata anche sui proventi lordi dell'esercizio di fornitura ai privati cittadini, indipen­ dentemente dalPimposta che viene corrisposta su ogni singolo contratto con gli utenti, e che va, in definitiva, a incidere sugli utenti stessi.

Comm. c., 20 maggio 1942, n. 55 8 0 8 (Riv, leg. fise., 1943, 384).

134. - Registro - Cooperativa - Assegnazione immobile al soci - Retrocessione di­ sposta dal giudice per inadempimento - Imposta fissa - Applicabilità.

Non può considerarsi volontaria una retrocessione di immobili dal socio alla cooperativa che avviene forzatameute per sentenza che, accertato l’ inadempi­ mento, ne ordini il rilascio, a meno che non si provi la simulazione del processo. Pertanto la sentenza che dichiari risoluto, per inadempimento dell'acqui­ rente, il contratto di compravendita, interceduto tra una Cooperativa edilizia ed il socio, è, in mancanza di detta prova, soggetta all’ imposta fissa di registro. Comm. c., 9 luglio 1942, n. 58420 (Riv. leg. fise., 1943, 390).

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13 5 . - Registro - Cessione permesso ricerca mineraria - Carattere mobiliare. Il permesso di ricerca mineraria è una concessione ad faciendum. La ces­ sione dello stesso non può, quindi, essere tassata con l'aliquota dei trasferi­ menti immobiliari.

Comm. c., 15 luglio 1942, n. 58753 (Riv. log. fise., 1943, 540).

136. - Registro - Famiglie numerose - Acquisto di terreno da parte della mogli# del capo di famiglia - Privilegio tributario - Inapplicabilità.

Il beneficio tributario della imposta fissa di registro e ipotecaria, di cui al- 1 'art. 7 della legge 29 giugno 1940 n. 877, è applicabile solo agli acquisti fatti dal capo di famiglia che sia socio di diritto dell’ Unione fascista per le famiglie, numerose, e non anche agli acquisti fatti dal coniuge del detto capo di famiglia. Comm. c., 27 luglio 1942, n. 59401 (Riv. leg. fise., 1943, 551).

137. - Registro - Promesse verbali di vendita immobiliare - Mancata registrazione - Non sono nulle.

La nullità delle scritture private di trasferimento immobiliare non registrate, dichiarata dal D. L. 27 settembre 1941, n. 1015, non si estende alle semplici promesse verbali di vendita.

App. Palermo, 23 novembre 1942, Zito c. Zito (Le massime, 1943, 87).

138. - Registro - Promesse verbali di vendita immobiliare - Mancata registrazione - Nullità.

La norma della legge 29 dicembre 1941, n. 1470 sulla nullità degli atti pri­ vati aventi per oggetto trasferimenti di beni immobili e diritti immobiliari che non siano stati tempestivamente registrati si applica anche alle promesse ver­ bali di vendita di tali beni e diritti.

Trib. Milano, 7 gennaio 1943, Bolzoni c. Tamburini (Dir. e pratica trib., 1943 222 con nota).

139. » Registro - Società irregolare - Sentenza dichiarativa di fallimento - Enuncia­ zione - Conferimento occulto opificio - Presunzioni - Ammissibilità.

11 conferimento in società 4, per la legge di registro, atto autonomo, per quanto, ai soli fini della tariffa, sia assimilato al trasferimento.

Il conferimento di stabilimento od opificio industriale, sia in proprietà che in semplice godimento od uso, va tassato della imposta di registro prevista dall’ art. 81 lett. b) della legge organica-del registro.

Tale imposta può essere percepita all'atto della registrazione della sentenza che dichiara il fallimento della società irregolare che possiede l ’ immobile adi­ bito ad opificio, essendo possibile, ai fini del registro, provare con presunzioni il conferimento occulto di un immobile.

Costituiscono presunzioni di conferimento occulto la menzione dell'opificio nel bilancio fallimentare, le dichiarazioni del procuratore in causa, l’ acquisto fatto dai soci in proprio, con patto di indisponibilità, di preferenza, di riscatto, la destinazione dell’ opificio all’ esercizio commerciale della società.

Cass., 1 civ., 12 gennaio 1943, est. Lorusso-Caputi ; Finanza c. D ’Alessandro (Riv. leg. fise., 1943, 257).

14 0. - Registro - Scritture private - Vendita immobiliare - N ullità per omessa regi­ strazione - Ripetizione della caparra - Produzione in giudizio - Ammissibilità. Una scrittura privata di vendita di immobili, di cui sia stata rifiutata la registrazione pel D. L. 27-1X-1941, n. 1015, può prodursi in giudizio allo scopo di agire per la restituzione della caparra o del prezzo anticipato dal compratore. Trib. Verona, 14 gennaio 1943, est. Caracciolo ; Rebotti c. Boi (Le massime, 1943, 125 con nota).

14 1. - Registro - Quietanze rilasciate dai creditori del fallimento in sede di riparto. Il provvedimento con cui il giudice delegato al fallimento rende esecutivo lo stato di riparto non può equipararsi, agli effetti dell’ art. 8 della legge del bollo, alle sentenze.

Le ricevute, pertanto, rilasciate al curatore dai singoli creditori del falli­ mento debbono considerarsi ordinarie oppure non ordinarie (ed in questo caso soggette a registrazione in termine fisso) a seconda che nel primo caso (quie­ tanze ordinarie) non dipendano e nel secondo (quietanze ordinarie) invece di­ pendano originariamente da convenzioni scritte o da sentenze.

Comm. c., 1 febbraio 1943, n. 66722 (R iv. leg. fise., 1943, 392).

14 2. - Registro - Enunciazione società di fatto - Tassabilità - Imponibile - È costi­ tuito dal patrimonio sociale - Appalto direttamente assunto dalla società irrego- golare - Non costituisce apporto sociale.

Enunciata una società irregolare in un contratto di appalto per la riscos­ sione delle imposte di consumo, regolarmente registrato, è dovuta la imposta di registro sulla enunciazione; l’ imponibile tassabile è costituito dal patrimonio sociale esistente al momento della rivelazione (che si presume esistente alla costituzione originaria) con esclusione del valore dell’ appalto direttamente as­ sunto dalla società irregolare.

Comm. c., 17 febbraio 1943, n. 66723 (Riv. leg. fise., 19 4 3 ,3 9 3 e Dir. e pra­ tica trib., 1943, 217 con nota).

143. - Registro - Sentenza Interlocutoria - Obbligo registrazione - Tassa fissa. Agli effetti dell’ applicazione della tassa fissa di registro sono definitive anche le sentenze interlocutorie, le quali negando o ammettendo una prova contrastata fra le parti, risolvono una questione incidentale, e, costituendo, cosi, una preclu­ sione della dotta questione nel medesimo giudizio in cui fu pronunciata, toc­ cano il merito della causa, pregiudicandolo nei confronti di una delle parti. Comm. c., 17 febbraio 1943, n. 66724 (Riv. leg. fise., 1943, 395 e Dir. e pra­ tica trib., 1943, 245 con nota).

144. - Registro - Terzo possessore - Privilegio - Atti interruttivl contro il debitore - Estensione - Maggiore valore accertato - Privilegio delle sole tasse per la parte afferente gli immobili in possesso di terzi.

Gli atti interruttivi della prescrizione nei riguardi del debitore principale valgono anche ad interrompere la prescrizione nei confronti del terzo possessore.

11 privilegio garantisce anche le imposte di registro dovute sul maggior valore accertato a mezzo del giudizio di stima. Tale privilegio, però, si riferisce solo alle imposte di registro, non alle sovratasse.

Il privilegio grava sui mobili o immobili per la parte di imposta che vi si riferisce. Di conseguenza, anche il terzo possessore è tenuto unicamente alle imposte di registro, escluse le sopratasse, afferenti, con privilegio, i soli im­ mobili di cui è in possesso.

Comm. c., 18 febbraio 1943, n. 66798 (Riv. leg. fise., 1943, 553, con nota).

14 5 . - Registro - Esecuzione di lavoro a puro rimborso spese - Non é appalto - Im­ posta di obbligo -

Applicabilità-Nell’ esecuzione di un’ opera contro il puro rimborso delle spese dei mate­ riali e della mano d'opera non può ravvisarsi la figura giuridica del contratto di appalto, di cui è elemento essenziale il rischio e, quindi, il profitto dell’ appal­ tatore, anche se si tratti d’ appalto a prezzo presunto.

Tale convenzione è, invece, assoggettabile alla imposta di obbligazione. Comm. c., 2 2 febbraio 1943, n. 66979 (Riv. leg. fise., 1943, 397, con nota). 146. - Registro - Commissione Centrale - Competenza piena - Divisione - Stralcio di

quota - Perizia limitata alla quota stralciata - Imposta di maggiore assegno - Inammissibilità.

La Commissione Centrale, in materia di imposte dirette, come giudice di secondo grado, ha competenza piena sia in fatto che in diritto.

185 dei condividenti riceva in eccedenza alle proprie ragioni, sull' asse comune. Ma per stabilire una tale eventuale eccedenza occorre periziare non solo la quota stralciata, ma l ’ intero asse comune.

Comm. c., 22 febbraio 1943, n. 66982 (Riv. leg. fise., 1943, 556).

147. - Registro - Mondato e locazione d 'op era - Criteri distintivi - Qualificazione giuridica atti - Appalto - Prestazioni similari.

Anche per il codice civile abrogato deve qualificarsi mandato quel contratto che abbia per oggetto il compimento di un affare nel senso giuridico, mentre deve qualificarsi locazione d'opera quel contratto che abbia per oggetto una prestazione tecnico-intellettuale o manuale.

I contratti devono essere qualificati con riferimento alla intenzione dei con­ traenti dedotta daU’ obbietto del rapporto e dal fine da raggiungere, e non già dal nomen ju ris attribuito al rapporto stesso.

Non è sufficiente la semplice affinità o simiglianza materiale della presta­ zione di un opus determinato con la prestazione propria dell’ appalto, per ren­ dere applicabile ad un contratto l’ art. 52, all. A, della vigente tariffa di regi­ stro, ma è necessario accertare la volontà dei contraeuti e gli elementi obiettivi sia della prestazione dell’ opus determinato che del relativo compenso.

Cass., 1 civ., 22 marno 1943, est. Messina; Comune di Brescia c. Finanze. 148. - Registro - Delibera comunale per assunzione di mutui con rilascio di delega­

zione - Soggezione all'im posta di registro della delibera e alla tassa di bollo semplice della delegazione.

Le delibere di un Comune per assunzione di mutui, con rilascio di delega­ zioni per la estinzione del debito, sono soggette all’ imposta di obbligazione nei termini e modalità consuete, di cui all’ art. 28 della Tariffa, all. A, alla legge del registro e non vale a tale effetto la soggezione delle delegazioni alla tassa di bollo graduale di cui all’ art. 33 della Tariffa di bollo.

Tali delegazioni di pagamento, invero, non sono titolo valido a loro stesse in veste di vere e propria cambiali, in modo da escludere l’ imposta del registro sulle delibere che decidono l’ assunzione dei mutui, ma ripetono esse delegazioni la validità, per la propria esistenza, dalle regolari delibere di assunzione dei mutui. Esse delegazioni vanno pertanto assoggettate alla tassa fissa di bollo, ai sensi dell’ art. 104 della tariffa allegata alla legge sul bollo.

Comm. Prov. Cremona, 1 aprile 1943, n. 1.

149. - Registro - Promesse verbali di vendita immobiliare - Mancata registrazione - Non produce nullità.

La disposizione dell’ art. 1 del R. D. L. 27 settembre 1941. n. 1015, per cui gli atti stipulati per scrittura privata non autenticata, aventi per oggetto tra­ sferimento di beni immobili o di diritti immobiliari non registrati, sono nulli di pieno diritto, non si applica alle promesse verbali di vendita.

Cass., I li civ., 9 aprile 1943 ; est. Gabrieli, Personemi c. Spinola.

150. - Registro - Trasferimento immobile - Valore venale In comune commercio - De­ terminazione - Fattispecie.