EZIO VANONI
129 Nè vale in contrario obiettare che una convenzione verbale non può essere
assoggettata alla registrazione. Invero l’ art. 1, comma 2° della legge del registro (B. D. 30 dicembre 1923, n. 3269) prevede, siccome soggetti a registrazione e a tassa in base a denunzia, non solo i contratti verbali di affitto eco. ma altresì tutti gli altri contratti verbali di cui al comma 3° del citato art. 1. Tra questi ultimi sono inclusi espressamente quelli che servono di base a sentenze di con danna. Nel caso di specie l’ attore mira appunto a fondare sulla convenzione de qua la sentenza di condanna della convenuta al risarcimento dei danni.
Di recente una magistratura di merito (Trib. Torino, 3 aprile 1942, in Dir. e pratica trib., 1942, p. 181) con pronunzia che, peraltro, ha trovato eco contraria in dottrina, basandosi precipuamente su argomenti di indole letterale, ha ritenuto la non applicabilità della disposizione della legge 29 dicembre 1941, n. 1470 alle promesse verbali di vendita di immobili.
Questo Collegio non ritiene che tale indirizzo possa essere seguito perchè, in base alle ragioni sopra esposte, vien fatto di ritenere che la dizione « scrittura privata non autenticata » sia impropria, perchè mal traduce la ratio legis della norma.
Mentre nessun chiarimento può trarsi dalla circolare 19 settembre 1941, n. 104087 del Ministero delle Finanze che, a parte lo scarso valore interpretativo delle circolari ministeriali, non prevede espressamente l’ ipotesi di promesse ver bali di vendita d’ immobili, per evidenti esigenze di logica giuridica e di tecnica legislativa, s’ impone precisare il coordinamento della disposizione in esame con l’ art. 1351 del vigente codice civile.
(talora per legge !) un minor valore, ben altro è stato il loro scopo. E il riferirsi la relazione ministeriale precedente il R. D. alla costituzione di diritto di uso e di usufrutto non ha rilievo, distinguendo chiaramente il Codice i diritti di uso e di usufrutto dalle servitù. L’ unico argomento in contrario d’ un certo valore è quello desunto dalla lettera d) dell’ art. 3, articolo aggiunto in occasione della conversione in legge del R. D. legge, disposizione che escluderebbe dalla comprensione del R. D. gli atti costi tutivi di servitù per il passaggio di condutture elettriche, di gas e di acqua, di condutture telegrafiche, telefoniche etc., il che implicherebbe l’ inclusione degli atti costitutivi di comune servitù nella nullità commi nata dal decreto. Ma, a prescindere dalla confezione non molto sistematica del R. D., si può benissimo controrispondere che l’ esclusione esplicita di tali atti, cui ha avuto mente il legislatore, è una conferma del principio generale che la costituzione di servitù non è trasferimento di diritto im mobiliare. Tanto più quando e la lettera e lo spirito corroborano tale in terpretazione (si ammette perfino, ed è decisivo, come sia difficile imma ginare in pratica una costituzione di servitù per speculazione ; ed è ve rissimo !).
Così altre sentenze (tra cui quella della Cass., 9-IV-1943, in Massimario di questa Rivista, 1943, mass. n. 149 e la sentenza che annotiamo) hanno de ciso in vario senso la questione della nullità o meno delle promesse di ven dita orali non registrate, questione che sorge, dovendosi applicare ancora al proposito il Cod. del 1865, e che non potrebbe sorgere col codice nuovo (a
Tenendo presente quest’ ultima norma si spiega anche l’ impropria dizione usata nel R. D. L. 28 settembre 1941, n. 1015.
Di vero il legislatore, che ha inteso in via generale richiedere l ’ atto scritto per le promesse di vendita di immobili, ha omesso in una norma, anche se inno vativa, pur sempre di indole fiscale, di disciplinare l’ ipotesi di atti di cui era stata sancita la nullità. Infatti giova appena rilevare che se il detto R. D. L. 27 settembre 1941, n. 1015 fu emanato in epoca antecedente alla entrata in vigore del nuovo codice civile, quest’ ultimo già da lungo tempo prima era stato pub blicato nel suo testo definitivo.
Pertanto in accoglimento dell’ eccezione, in via preliminare sollevata dalla convenuta, l’ azione dall’ attore spiegata va dichiarata improponibile. (Omissis).
quindi si può applicare solo nel caso del cap. dell’ art. 1 del R. D. L-) ( )• Nel caso invece la soluzione di non applicazione del R. D. L. del 1941 (che è quella adottata dalla Cassazione) sembraci approvabile (’ ) e per ra gioni pratiche evidenti e perchè pare molto difficile far rientrare una pro messa orale tra « gli atti stipulati per scrittura privata » ( ).
Così la Cassazione (15 aprile 1943, in Diritto e pratica tributaria, 1943, II, 230) ha escluso la nullità del patto d’ opzione non tempestiva mente registrato per la compravendita d’ un immobile (anche questa que stione si riferisce al capov. dell’ art. .1) sotto l’ esatto riflesso che non può parlarsi di vendita quando non sussiste ancora l’ accordo sul prezzo di essa, elemento essenziale del contratto di vendita.
l u i g i r a g g i
Prof, di Diritto Amministrativo nell’ Università di Genova 1 2
(1) E la sentenza annotata la risolve proprio in senso contrario a quello della Cassazione.
(
2
) e preferibile a quella seguita dalla sentenza che annotiamo.(») E l'allegata dimenticanza della fattispecie da parte del legislatore (spie gata con 1'esistenza del nuovo Codice Civile e non ancora applicato, che com- mina per conto suo la nullità di dette promesse) non ravvisiamo ragione suffi ciente per estendere in materia fiscale (e per di più transitoria) la legge oltie i casi espressi.
CORTE D ’ APPELLO DI MILANO, Sez. I civ., 4 giugno 1943, est. Grhirardi ; Bianchi e Stoppa c. Cattaneo e Trezzi.
Registro - Promessa di trasferimento - Omessa registrazione dell’atto - Nul lità per fini d’ ordine pubblico - Prove orali - Esclusione - Simulazione dell'atto - Improcedibilità per mancata impugnazione delle parti.
La promessa non registrata di trasferimento di proprietà d’ im mobile cade nel sistema giuridico fiscale stabilito dal R. D. L. 27-9-
1941 n. 1015 per finalità d’ ordine pubblico
f1).
Il valore di una convenzione non può essere conservato in guanto
risultante da prove diverse dalla scrittura, privata non registrata
(*■).
Ogni indagine sulla simulazione della convenzione è preclusa per
mancanza di impugnazione delle parti
(3).
(Omissis). Con atto di citazione 30-8-41, reiterato il 3-11-41 Stoppa Speranza e Bianchi Giuseppe convennero avanti il Tribunale Cattaneo Giov. e Trezzi Er nesta Banfi, e, premesso che essi, nel settembre 1936, avevano mutuato ai coniugi Banfi L. 5.000 da restituirsi entro il biennio coll’ inter. del 5 °/0 ; che il mutuo era stato garantito dalla sig. Galbiati Maria ; che non avendo i debitori fatto fronte alla loro obbligazione, essi mutuanti avevano provocato contro i medesimi e la garante decreto ingiuntivo in data 24-X-38 in base al quale erasi iniziata esecuzione immobiliare sui beni di proprietà della Galbiati e del marito suo ; che dalla perizia eseguita nel corso del giudizio di divisione risultò però che il valore della quota immobiliare di pertinenza della garante era insufficiente a coprire il loro credito ; che in tale condizione essi hanno legittimo interesse a sostituirsi alla Trezzi a sensi dell’ art. 1234 c. civ. 1965 per far valere i diritti alla mede sima derivanti dalla vendita da essa effettuata al Cattaneo con rog. Piccaluga 15-9-37, di uno stabile in Magenta con patto di riscatto entro 5 anni, mediante versamento di L . 20.000 e ciò perchè la predetta, allo scopo di sottrarre detto stabile alla loro azione esecutiva, rifiutava di giovarsi della possibilità del ri scatto, tentava anzi di rivendere lo stabile ad un terzo d'accordo coll’ attuale proprietario ; chiedevano che fosse dichiarato tenuto il Cattaneo a retrocedere ad essi istanti la proprietà dello stabile, di cui al citato rogito Piccaluga, mediante versamento di L. 20.000 oltre interessi e spese che offrivano.
Deducevano prova per interrogatorio e testi che il 15-9-1937 tra il Cattaneo e la Trezzi era stata conclusa una convenzione per il riscatto dello stabile di cui si tratta, del tenore risultante dalla copia fotografica in atti ; che la Trezzi stava conducendo trattative per rivendere lo stabile per L. 36.000.
(’-3) Complementarità di atti registrati e non registrati per unico trasferimento in due tempi rispetto al D. L. 27-IX-1941 n. 1015.
Un caso particolarmente interessante — anche per la dottrina del diritto processuale tributario e del diritto tributario, nonché d ell’ interpre tazione — emerge d a ll’ esame della decisione della sentenza surriportata della Corte d’ Appello di Milano in merito all’ applicazione del R. D. L.
La Trezzi, comparsa in causa, spiegava che sito marito esercente in Magenta una salumeria nello stabile in questione, essendo caduto in falliménto, era stato espropriato dell’ immobile : che sperando egli di potere un giorno risollevare le sue condizioni economiche e riprendere il commercio, aveva fatto in modo che si rendesse acquirente dello stabile il sig. Partei Arnaldo, con 1 intesa che egli lo avrebbe rivenduto alla Trezzi ; che non avendo essa potuto disporre della somma occorrente erasi effettuata col citato rogito Piccaluga la rivendita al Cat taneo il quelle pero non si evo, reso proprietario dell immobile che solo pei ga rantire la somma che aveva dovuto all’ uopo sborsare, impegnandosi con privata scrittura di pari data a rivenderlo ad essa al prezzo di L 20.000.
Sulla base di tale rapporto, dei quali la Trezzi offriva la prova per inter pello a testi, essa chiedeva che fosse respinta la domanda di surroga, e che da tosi atto dell’ offerta reale già fatta al Cattaneo di L. 20.000 entro il tempo utile del 15-9-1942, fosse tenuto il Cattaneo stesso a retrocedere a lei medesima lo stabile mediante pagamento della predetta somma, che, in difetto di stipulazione dell’ atto di retrocessione, la sentenza costituisse titolo traslativo della proprietà ; che ove non fosse stata accolta tale domanda si dichiarasse spettare l ’ azione di illecito arricchimento contro il Cattaneo per il risarcimento del denaro commisu rato ad un maggior valore dello stabile in confronto alla somma dovuta in L. 20.000. Il Cattaneo eccepiva pregiudizialmente l’ improcedibilità delle domande così degli attori come della Trezzi per violazione dell’ art. 21 della legge del Reg. 30-12-1923 n. 3269, avendo gli attori trascritto nelle loro compere il tenore di una convenzione senza far conto di una sua registrazione, e inoltre la pretesa convenzione contenente promessa di rivendita era nulla a sensi del R. D. L. 27-9- 1941 n. 1015, por non essere stata sottoposta a Reg. nel termine ivi stabilito.
27 settembre 1941 n. 1015, la quale mi sembra da non approvare, con una attenta e corretta considerazione della controversia.
Invero di fronte alla Trezzi, ebe reclama di avere dal Cattaneo il ri lascio della casa da lui comprata per suo conto e interesse, la Corte si oppone a che venga provato il suo diritto risultante dall atto non regi strato, osservando che ogni indagine sulla simulazione della convenzione è preclusa per mancanza di impugnazione delle parti.
Ma è da osservare che, anche senza promuovere un’ azione di simu lazione, l’ impugnazione della legittima conservazione della proprietà del- l’ immobile da parte del Cattaneo era fondata sul documento non registrato in quanto esso non venga considerato come atto complementare dell atto pubblico registrato per l’ acquisto della casa dal Plantel per opera del Cattaneo nell’ interesse della Trezzi.
Invero i due atti non possono essere concepiti separatamente e non hanno bisogno di essere annullati per simulazione, per dire al magistrato e all’ amministrazione finanziaria che la effettiva realtà economica e giuri dica dei due atti fra loro coordinati indica: 1) un acquisto d’ immobile fatto dal Cattaneo per incarico e nell’ interesse della Trezzi; 2) la riten zione in proprietà precaria dell’ immobile da parte del Cattaneo a garanzia che siano pagati gli interessi e le rate d’ imposta e rimborsato il capitale da parte della Trezzi ; 3) il definitivo rilascio alla Trezzi della proprietà dell’ immobile riscattato dal Plantel, una volta effettuato il pagamento del capitale e degli interessi.
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Rilevava in merito che esulava dalla finalità dell’ azione surrogatoria la pos sibilità pel creditore di offrire somme dovute dal debitore, come pure quella di rendersi egli proprietario dello stesso stabile ; che in ogni caso esulavano gli estremi occorrenti per l’ esercizio della surrogatoria ¡(insolvenza del debitore o sua inerzia) che l’ offerta reale compiuta dalla Trezzi era avvenuta ad opera di ufficiale incompetente e non seguita dal deposito del prezzo ; che non era nem meno possibile un ricorso ad una azione per indebito arricchimento, giacché il vantaggio che proveniva al Cattaneo dal mantenere la proprietà dello stabile conseguiva da una natura giuridica che comminava la nullità della promessa di rivendita.
Il Tribunale, con sentenza 1-10-1942 accoglieva la tesi di nullità del compra tore, per violazione del R. D. L. 27-9-1941 n. 1015. Contro tale giudicato appel lavano sia gli attori che la Trezzi. Lamentavano i primi che il Trib. aveva ri tenuto la nullità della convenzione in base ad una norma fiscale dettata solo per le promesse traslative di proprietà e comunque inapplicabili nella specie dato che lo scritto non è necessario aggiunto ad abundantiam, e che l’ accordo aveva già avuto un principio di esecuzione prima dell’ entrata mj vigore della norma stessa, la quale non poteva nemmeno pregiudicare i diritti da essa anteriormente acquisiti. Riproponevano quindi le conclusioni di primo grado e chiedevano in subordine condanna del Cattaneo al risarcimento dei danni in L. 16.000. Analoghi sono i motivi di gravame della Trezzi.
Il Cattaneo concludeva pregiudizialmente per la dichiarazione di improcedi bilità degli appelli, siccome fondati su nuove domande e deduzioni; chiedeva in merito la conferma della sentenza impugnata ed introduceva altresì appello
inei-In sintesi si può dire che i due atti insieme considerati danno
luogo a un solo trapasso dell'immobile dal Plantel alla Trezzi in due tempi, con l’intervento finanziario del Cattaneo.
Il primo tempo della vendita è indicato dall’ atto pubblico registrato con pagamento dell’ imposta proporzionale sul trasferimento , che non è definitivo perchè compiuto nell’ interesse della Trezzi dal Cattaneo, che tiene intanto l’ immobile in garanzia del pagamento (del capitale, degli interessi e delle rate d’imposta) da parte della Trezzi.
Il secondo tempo della vendita è indicato dall’ atto scritto non regi strato, che si riferisce al rilascio ossia alla consegna (poiché a questo si riduce la vendita promessa nell’ atto non registrato) alla Trezzi dell’im mobile già trasferito dalle mani del Plantel e già sottoposto all’ imposta per l’ unico passaggio di proprietà che l’ operazione organizzata dalla Trezzi con l’ anticipazione finanziaria del Cattaneo ha lo scopo di attuare.
I due atti sono quindi chiaramente complementari per compiere un unico trasferimento dal Plantel alla Trezzi, per via del Cattaneo.
La finanza deve applicare l’ imposta di registro « secondo l’ intrinseca natura e gli effetti degli atti e dei trasferimenti, se anche non corrisponda il titolo o la forma apparente » (art. 8 T. U.) e perciò- deve riconoscere : 1) che i rapporti Plantel-Cattaneo-Trezzi diedero luogo secondo la loro intrinseca natura a un solo trasferimento, sia pure in due tempi, e per esso già si pagò l’ imposta dal Cattaneo per conto della Trezzi, che sarà
dentale condizionato affinchè in caso di riforma della sentenza stessa venissero accolte le sue eccezioni preliminari di primo grado.
Il Consigliere istruttore, constatata la regolarità del contradditorio, ordinò la riunione dei gravami, e fallito il tentativo di conciliazione, rimise le parti al Collegio.
Diritto. - Premesso che la novità di alcune delle domande e prove degli ap pellanti lamentata dal Cattaneo non potrebbe avere come conseguenza 1 impro cedibilità di gravame, ma unicamente la loro riduzione nei limiti della contro versia quali fissati in primo grado ; che non può essere seriamente contestata la configurabilità di una azione di surroga, trattandosi di rapporto meramente patrimoniale, nò il concreto interesse degli attori a esercitarla, data 1 insolvenza della Trezzi e la sua inerzia, cessata solo nel corso dell’ attuale giudizio; che 1 en tità giuridica della convenzione, racchiusa nella privata scrittura 15-9-1937 inter venuta fra la Trezzi ed il Cattaneo, è manifestamente quella di una promessa di vendita e non di un patto di riscatto, come erroneamente prospettato dagli attori nella prima fase della lite ; giacché il riscatto convenzionale esige che la sua pattuizione sia inserita nell’ atto di compravendita come modalità della stessa, mentre nella specie non solo manca tale contestualità ma l’ accordo è persino intervenuto tra persone diverse da quelle che parteciparono al rog. Piccaluga, portante la vendita dell’ immobile di cui si tratta dai sigg. Bettolini e Partei al Cattaneo, la Corte rileva che il sistema giuridico fiscale stabilito dal R. D. L. 27-9-41 n. 1015 (nel cui disposto art. 5 resta assorbito l’ altra eccezione prelimi nare di omessa registrazione dello scritto) non può dar luogo a dubbi fondati : cadono nel regolamento di quelle norme tutti gli atti stipulati per scrittura pri vata aventi per oggetto il trasferimento della proprietà di immobili : questa
so-tenuta al rim borso di essa con aumento di prezzo d ell’ im mobile al mo mento del suo rilascio a se stessa ; 2) che l ’ atto privato non registrato deve essere considerato dalla finanza e dal magistrato nella sua com ple mentarità funzionale al primo atto registrato.
Pertanto l ’ atto non registrato apparentemente relativo a vendita d’ im mobile è validamente producibile in giudizio, non già per la nuova ven dita dissimulata, bensì per la prova di tutte le condizioni r e a li d ell’ e f fettiv o e u nico con tra tto d ’ acquisto com piu to n ell'in teresse d ella T r e z z i; co n tra tto il qu ale risu lta dalla c o n sid era zio n e sim ulto.nea e com p les siva di d ue a tti co m p lem en ta ri, dei quali il primo (pubblico) venne re gistrato, l ’ altro (privato) è da registrare, con piena soddisfazione di ogni legittim a pretesa fiscale che possa risultare dovuta, per ciò che vale, esclusa però l ’ imposta di trasferimento già corrisposta.
I l primo atto pubblico, infatti, già registrato dal Cattaneo, per il tra sferimento compiuto per incarico e n e ll’ interesse della Trezzi soddisfa l ’ imposta d e ll’ u n i c o t r a s f e r i m e n t o inerente al n e g o z i o u n i c o , c h e s i f e c e in d u e t e m p i c o i d u e a t t i , in relazione sia agli effetti dei rapporti fra le parti sia a quella d ell’ imposta di registro.
I l secondo atto privato sarà da registrare senza opposizione della legge 1015 del 1941, perchè non riguarda un n u o v o trasferimento, ma contiene condizioni che provano la complementarità e i due tempi dei due atti
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luzione ampia e comprensiva non consente di distinguere tra atti che trasferi scono subito la proprietà immobiliare e quelli che differiscono tale passaggio ad nn momento successivo, come avviene appunto nelle semplici promesse. Ciò tanto è vero che il capov. dell’ art. 2 di quel Decreto si riferisce in modo specifico alle promesse di vendita stipulate prima della data di sua entr. in vigore, per commi
nare la nullità pel caso che esse anche se già assoggettate a reg. tempestiva (cioè entro il termine fissato dalla prima parte dello stesso art., ma senza il pagamento della tassa proporzionale) non siano seguite dall’ atto traslativo di proprietà, o entro sei mesi da quella data. Aggiunge poi la legge che ove questo atto possa essere stipulato solo dopo determinate autorizzazioni, queste debbono essere chieste entro 60 giorni dall’ entrata in vigore della legge medesima.
Non è dunque vero che esso non abbia voluto contemplare le promesse me ramente obbligo.torie, quale quella in esame, che per non essere stata assoggettata a tempestiva registrazione, è caduta nel nulla giusta il disposto della prima parte del citato art. 2 comprendente cosi le vendite come le promesse, mentre il capo verso si riferisce solo a queste ultime per stabilire, in ordine ad esse, una « ul teriore » causa di nullità per l ’ ipotesi che sebbene registrate a tassa fissa, non siano seguite entro sei mesi dall’ entrata in vigore della legge dall’atto traslativo del diritto reale ; si deve quindi concludere che così le vendite perfette come le promesse cadono nel nulla se. non registrate entro il termine legale, e che per le promesse registrate con tassa fissa vi è in più 1’ obbligo della perfezione della vendita entro i sei mesi dall’ entrata in vigore della legge.
Non è nemmeno possibile scindere, come vorrebbero gli appellanti l’ atto scritto dal suo contenuto, per sostenere che la nullità stabilita dalla legge fiscale
rivolti al compimento di un’ unica operazione traslativa e le quali sono da soddisfare per il completamento del negozio di trasferimento regolato coll’ atto pubblico già registrato. Esso quindi è da conside rare complementare del primo, suscettibile d’ imposta graduale o di tassa fissa, come parrà all’ amministrazione finanziaria, e non d’ imposta di trasferimento, in vista della quale venne promulgata la salomonica legge 1015 del 1941. Altrimenti si avrebbe una duplice imposizione vie tata dalla legge per il pagamento di due imposte di trasferimento per un