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BENVENUTO GRIZIOTTI

51 &lt;1¡ imposta in base alla successione testamentaria ha carattere di imposta com

plementare, soggetta all’ osservanza del solve et repele, a nulla rilevando che l ’ imposta stessa sia stata qualificata supplettiva dalla Finanza.

Cass., S. U., 23 gennaio 1943 ; est. Zappulli, Amabile c. Finanza ( Riv. leg. fise., 1943, 189).

IV. - TRIBUTI LOCALI

32. - Imposta di consumo - M ateriali da costruzione - Nuovo edificio colonico - Esenzione.

Gli agricoltori hanno diritto all’ esenzione dell'imposta per le nuove costru­ zioni fatte nel fondo colonico in sostituzione di altre insufficienti o non più ri­ spondenti ad elementari canoni del viver civile.

Per l ' art. 39 Regol. 30 aprile 1936 n. 1138, il cambio di destinazione del preesistente edificio colonico dà luogo al pagamento dell' imposta, solo se si ve­ rifichi entro cinque anni dall’ avvenuta costruzione.

Min. Fin., 3 gennaio 1941, n. 14174 ; S. A. Riscossione lmp. c. decr. Prefetto •di' Lucca.

33. - Imposta di consumo - M ateriali da costruzione - Clausole compromissorie - Am­ bito delle indagini degli arbitri.

Merita censura la sentenza di inerito che abbia omesso che le indagini degli arbitri, in una questione d’ esenzione d ’ imposta, potessero limitarsi al solo rego­ lamento comunale, contrastante con il regolamento generale dello Slato per quanto rifletta la disposiz. dell’ art. 58 r. d. 25 febbr. 1924, n. 540.

Gli enti locali, infatti, hanno una determinata autonomia finanziaria, ma questa si esplica nell’ adottare questo o quel tributo, o nel fissare le aliquote in relazione alle esigenze del loro bilancio, non nella facoltà di creare esenzioni non previste, nè permesse dalla legge.

Cass. 1 civ., 2 giugno 1942, Comune di Pedegliano c. Impresa Comisso. 34. - Imposta di consumo - M ateriali da costruzione - Opere idrauliche appaltate -

Esenzione - Non compete - O bbligo denunzia - Patto - Validità.

Non spetta esenzione soggettiva da imposta consumo sui materiali da costru­ zione ad un Consorzio di 3a categoria, che abbia avuto dallo Stato, la conces­ sione di costruire un'opera idraulica.

Nè gli spetta esenzione oggettiva, giacché tali opere hanno per fine la di­ fesa contro i danni che possono essere cagionati dalle acque pubbliche, e non

possono essere considerate come opere di bonifica o di miglioramento agrario, a meno che non siano dirette alla difesa di terreni coltivabili.

E ’ lecito, nei rapporti fra le parti, il fatto che pone a carico dell’ appalta­ tore l’ obbligo della denunzia.

Cass., 1 civ., 7 luglio 1 9 4 2 ; est. Messina, Soc. costruì, imprese diverse c. Con­ sorzio idraulico Boate.

35. - Imposta di consumo - M ateriali da costruzione - Prescrizione - Decorrenza. La disposizione dell’ art. 1, Iett. c, del R. D. L. 25-11-1939, n. 338, secondo la quale la prescrizione triennale dell' imposta sui materiali per costruzioni edi­ lizie decorre dalla ultimazione dei lavori, ha carattere interpretativo.

Cass., 1 civ., 14 gennaio 1943 ; est. Pasquera, Comune di Vigonza c. Soc. Auto­ strade Venezia e Padova.

36. - Imposta di consumo - Enti ecclesiastici - Circolare ministeriale di esenzione - Valore cogente.

La circolare del Min. delle Fin. n. 5522 del 9-6-1933, con cui gli Enti eccle­ siastici furono dichiarati non soggetti alla imposta di consumo sui materiali da •costruzione, ha efficacia obbligatoria per gli appaltatori di detta imposta e ben

può essere invocata, dai contribuenti interessati, a tutela del proprio diritto. Cass., 1 civ., 14 gennaio 1943 ; est. Lorusso-Caputi, Morabito c. Ditta Trezza.

V. - DIRITTO FORMALE E PROCESSUALE

37. - Spedizione effettuata a mezzo posta l’ ultimo giorno utile direttamente olla Com­ missione Distrettuale - Validità.

Per giudicare della tempestività di un ricorso inviato a mezzo posta iu piego raccomandato, si deve aver riguardo alla data di spedizione.

Il ricorso ¡spedito l’ ultimo giorno utile direttamente alla Commissione Di­ strettuale che era l’ organo istituzionalmente chiamato a deciderlo deve ritenersi tempestivo, non essendovi alcuna norma che vieti la trasmissione diretta dei reclami alle Commissioni di primo grado.

Comm. c., 4 febbraio 1942, n. 50682.

38. - Imposte In genere - Commissione provinciale - Decisione - Mancanza assoluta di motivazione - Nullità.

La motivazione, sia pure sommaria e succinta, costituisce un elemento es­ senziale della pronuncia del giudice e pertanto la sua assoluta mancanza rap­ presenta un vizio procedurale rilevabile anche d’ ufficio.

Comm. c., 11 febbraio 1 942, n. 51078.

39. - Ricchezza mobile - Commissioni amministrative - Audizione personale - Credito - Cessazione - Prova dell’

estinzione-La domanda di audizione personale fatta in primo grado non produce effetti in sede di appello.

La pronunzia sul tasso degli interessi implica la pronunzia sulla esistenza del credito. Qualora la decisione di 1° grado non sia stata impugnata in merito a tale implicita pronunzia, non è consentito eccepire la inesistenza del credito, ostandovi il giudicato.

La estinzione di un credito può essere validamente dimostrata con l’ esibi­ zione, da parte del creditore, dell’ assegno postale o del vaglia bancario, perchè provenendo tali documenti da una pubblica amministrazione e da nn istituto pubblico, presentano sufficiente garanzia per quanto riguarda 1' effettivo paga­ mento e la data relativa.

Comm. c., 19 febbraio 1942, n. 51523.

40. - Ricchezza mobile - Reddito professionale - Prematura dichiarazione - Rettìfica dell’ ufficio - Termine.

Anclie nel caso che il contribuente, prima della scadenza del termine fissato dal 3° comma dell’ art. 3 del R. D. 17 settembre 1931, n. 1068 presenti la di­ chiarazione del proprio reddito (nella specie un mese dopo l ' inizio delia profes­ sione di avvocato), l'azione della Finanza per procedere alla rettifica si prescrive — ai sensi del 1» comma dell’ art. 39 del R. D. L. 7 agosto 1936. n. 1639 — entro il 31 dicembre dell’ anno in cui avvenne la presentazione della dichiarazione stessa, nulla rilevando che «ssa avvenne molto tempo prima della scadenza fis­ sata dal precitato art. 3 detto R. D. del 1931.

Cornili, c., 19 febbraio 1942, n. 51532 (R iv. leg. fise., 1943, 47).

41. - Registro - Imposta suppletiva - Pagamento su semplice Invito - Domanda di rimborso - Prescrizione triennale.

La domanda del contribuente diretta a ¡conseguire il rimborso di mia im­ posta suppletiva di registro che si ritiene illegittimamente applicata e che venne pagata senza che l’ Ufficio l'avesse richiesta con avviso o con ingiunzione rego­ larmente notificati, si deve considerare come una condictio indebiti.

Tale domanda, quindi, è soggetta al termine di prescrizione triennale di cui all'art. 136 del T. U. 30 dicembre 19-8 n. 3269, e non già al termine d i decadenza di 30 giorni di cui all'art. 37 r. d. 1. 8 luglio 1937, u. 1516.

42 - Ricchezza mobile - Accertamento - Mutamento - causa petendi » - Esatta de fi­ nizione negozio giuridico - Vizio di - ultra petitum » - Non sussiste - Responsa­ bilità in proprio degli amministratori cessati - Apprezzamento di fatto.

Non costituisce domanda nuova, improponibile in appello, la mutazione della motivazione dell’ accertamento fiscale (nella fattispecie, fondando 1’ obbligo della imposta di r. m., non più sulla cessione delle azioni sociali, ma sulla diretta cessione della azienda sociale).

Non incorre nel vizio di ultra petitum il magistrato di merito che, in base agli elementi di causa, stabilisca quale sia stato effettivamente il negozio giu

ridico concluso dall» parti. . . . .

Costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di cassazione, il convincimento del giudice di merito che, in base alle risultanze della causa, abbia ritenuto sussistere la responsabilità personale dell’ amministratore di una società cessata al pagamento dell'imposta di r. m. dovuta alla società stessa, per il suo comportamento colposo.

C ass., I civ. 25 gennaio 1943 ; est. Messina, Palloni c. Finanza.

43. - Ricchezza mobile - Interpretazione contratti - Limiti ai poteri del Giudice di rinvio - Inammissibilità - Apprezzamento incensurabile in Cassazione.

L'avere, il Supremo Collegio, ritenuto che il giudice ordinario fosse com­ petente ad esaminare se un debito (che aveva dato luogo ad accertamento pre­ suntivo di interessi a càrico del creditore) dovesse ritenersi contratto da una piuttosto che da un’ altra persona, allo scopo di desumerne la illegittimità o meno dell’ accertamento degli interessi presunti, non pone alcun limite ai poteii ed agli apprezzamenti del giudice di rinvio che, è pienamente libero di espri­ mere il proprio giudizio sulla natura del rapporto posto in essere tra le pai ti. L’ interpretazione dei contratti rientra nella sfera degli insindacabili poteri del giudice di merito # non e censurabile in Cassazione se non quando non sia sot— retta da congrua motivazione e non abbia seguito le norme di ermeneutica legale. Cass., 1 civ., 4 febbraio 1943 ; est. Profeta, Alfonsi e Lentini c. Finanza. 44. - Ricchezza mobile - Accertamento - Contestazione risultanze contabili - Mancata

notifica motivi di dissenso - Estimazione complessa - Competenza a. g. - O b ­ bligo di notifica - Limiti.

In materia di imposte dirette sono sindacabili dalla giurisdizione oidinaiia tutte le questioni riguardanti la lesione di un diritto materiale e quelle relative all’ inosservanza di forme, se no sia derivata la inesistenza del procedimento, o comunque, la lesione di un diritto subiettivo.

Rientra nella competenza dell’ a. g. la questione dell illegittimità di un ac­ certamento di r. m. per inosservanza dell’ art. 13, c. 2°, r. d. 17 sett. 1931, n.

1608, che fa obbligo all’ Ufficio di comunicare al contribuente i motivi di dis­ senso dalle risultanze dell'ispezione contabile.

Tale obbligo, però, si riferisce alla fase istruttoria anteriore alla formazione dell’ avviso d’ accertamento e non ricorre, quindi, se l ’ accertamento sia stato formato prima dell’ emanazione del decreto che stabiliva l ’ obbligo stesso, a nulla rilevando che l'ispezione sia stata eseguita successivamente sotto l’ impero della nuova disposizione ed in pendenza del reclamo della Commissione di 1 giudo.

Se una decisione amministrativa si riporta al rapporto dell’ Ufficio, il con­ tribuente ha diritto di ottenere, in ogni tempo, copia della decisione e, conse­ guentemente, del rapporto che ne è divenuto parte integrante.

Cass., S. U., 11 febbraio 1 9 4 3 ; est. Lorusso-Caputi, Levi c. Finanza {Riv. leg. fise., 1943, 200 con nota).

VI. - ADEMPIMENTO, RISCOSSIONE ED ESTINZIONE

45. - Riscossione - Rimborso per ^esigibilità - Omessa annotazione verbali registro cronologico - Indagini - Omessa denunzia per

del-sumere l’ autenticità e tempestività dei verbali stessi.

La Finanza, in sede di visto, è tenuta a fornire all'Esattore le notizie ne­ cessarie perchè costui possa espletare le necessarie indagini. Se tali notizie siano incomplete e vengano completate solo in sede di domanda di rimborso, la Finanza deve soprassedere dal decidere sulla domanda stessa in attesa che la •conseguente procedura venga espletata.

L'omessa denunzia del contribuente a causa di morosità, nel prescritto ter­ mine, legittima il rifiuto della domanda di rimborso.

Cotte Conti, 30 aprile 1942, Esattore d'Imbaccavi c. Finanza (Riv. leq. fise., 1943, 57).

46. - Riscossione - Cessione gestione esattoria - Resposabilità del cedente verso gli Enti

interessati-Sebbene abbia ceduto Ingestione dell’ Esattoria, l'Esattore risponde in pro­ prio, anche con la cauzione, dei versamenti agli Enti interessati, se il cessio­ nàrio non vi adempia, salvo rivalsa verso costui non solo pel ricupero delle somme versate, ma anche per i danni avuti per subita esecuzione sulla cauzione.

tass., / civ., 12 giugno 1 9 4 2 ; est. Lorusso, Giangrasso c. Alestra.

47. - Riscossione - Inchiesta contro l’ Esattore - Denunzia a ll’ Autorità penale - Pro­ scioglimento con formula piena - Azione di danno contro la P. A. - Inammissibilità-L'esercizio del potere di inchiesta rientra nell’ attività di controllo della P. A., e si esprime come attività interna che si esaurisce nell’ ambito d ell'or­ ganizzazione statuale. Quando si esteriorizza come base di fatto di una denunzia a ll’ autorità penale, la inchiesta amministrativa non può qualificarsi atto auto­

nomo rispetto alle conseguenze di un processo ingiusto.

Non può, quindi, l’ Esattore, prosciolto in giudizio penale con formula piena, promuovere azione per danni contro l’ Amministrazione che, senza dolo, lo abbia •denunziato in base ad una inchiesta amministrativa fatta dai propri organi, giacché la denunzia costituisce esercizio di un potere-dovere, mentre 1’ ulteriore azione passa nelle mani dell’ A. G. per la quale l’ inchiesta amministrativa as­ sume una semplice funzione di fonte di prova, mentre non é luogo a responsa­ bilità per l’ eventuale errore giudiziario.

Cass., I l i civ., 13 giugno 1942 : est. Gabrieli, Priore c. Finanza.

48. - Riscossione - Giudizio contabile - Solve et repete - Inapplicabilità - Esattore decaduto - Conto fra esattore e Ricevitore provinciale - Competenza della Corte del conti.

Non è applicabile il principio del solve el repete ai giudizi che si svolgono natiti le Giurisdizioni speciali, quale la Corte dei conti.

La Corto dei conti è competente ad esaminare e a giudicare il conto fra Ricevitore provinciale ed Esattore comunale decaduto.

Cass., S. U.. 16 giugno 1 9 4 2 ; est. Porro-Regaño, Ricev. Prov. Messina c. Ca- stelnuovo (Riv. leg. fise., 1942, 733).

49. - Riscossione - Esecuzione immobiliare - Aggiudicazione - Effetti.

Quando trattasi di imposta non gravante 1’ immobile subastato, la esecu­ zione fiscale trasferisce nell'aggiudicatario soltanto i diritti che sull’ immobile appartengono al debitore espropriato.

Se, invece, trattasi di imposta gravante il fondo oggetto di esecuzione, questo i venduto come libero e l ’aggiudicatario acquista la piena proprietà, anche se frazionata con altri diritti reali.

La esecuzione può svolgersi anche contro i soli titolari dei diritti frazionati (usufruttuario, usuario, enfiteuta, ecc.) se questi diritti non siano iscritti a ruolo a sè stanti con un imponibile proprio.

Cass., 1 civ., 30 giugno 1 9 4 2 ; est. Lorusso-Caputi, Macrì c. Capitolo Cattedrale di Gerace (Riv. leg. fise., 1943, 146).

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