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La pratica amministrativa ha notevolmente ampliato il concetto di spesa di produzione del reddito, fino a comprendervi quegli oneri dipen- (*)

principali valute estere, veniva a determinare un accrescimento monetario della ricchezza nazionale ; acccrescimento che, per quanto riflette, in particolare, il patrimonio della società per azioni, si manifestava in forma concreta nella rivaluta­ zione per conguaglio monetario degli immobili e degli impianti, con la imposta­ zione al passivo del bilancio del fondo relativo.

E qui non sarà fuor di luogo ricordare che, a breve distanza dalla legge di allineamento, intervenne un provvedimento legislativo (E. D. Legge 4 febbraio 1937, n. 163) che volle disciplinare le rivalutazioni per conguaglio monetario degli Enti patrimoniali delle società azionarie, disponendo che tali rivalutazioni potessero essere fatte ai soli fini della determinazione delle quote di deperimento e consumo, col divieto di distribuire comunque i saldi attivi agli azionisti e di passarli a capitale.

Si trattava di bloccare, come vedesi, presso le società i fondi di rivaluta­ zione in difesa della loro compagine economica, in maniera che esse fossero in grado di far fronte ad un possibile cambiamento della congiuntura : ma, intanto lo stato, col E. D. 19 ottobre 1937, n. 1729, interveniva a prelevare a favore dell’ erario una certa quota di questa ricchezza monetaria provocata esclusiva- mente da provvedimenti da esso emanati in ordine al governo della valuta nazionale, e quasi a dimostrare che tale prelevamento era appunto operato sul

denti dalla forma di organizzazione giuridica assunta d all’ impresa, come è nel caso d e ll’ ammessa detrazione d ell’ imposta di negoziazione. Non è necessario approfondire qui l ’ esattezza della soluzione accolta in quel caso. P e r il nostro problema basta ricordare che l ’ imposta straordinaria non è un onere che attiene nè a ll’ attività di produzione nè all’ organizzazione del- l ’ impresa : essa grava in conseguenza del presentarsi presupposto dalla legge, di guadagni di natura monetaria. Contro questo rilievo non regge l ’ assimilazione di cui si com piace la decisione della Commissione distret­ tuale di Torino, tra l ’ imposta straordinaria e le spese sopportate per un im pianto riversibile. In quest’ ultim o caso, la spesa è una vera spesa di produzione del reddito, perchè l ’ ente p ubblico concedente, ponendo come condizione della concessione il passaggio in sua proprietà senza indennizzo d egli im pianti allo scadere del periodo fissato, costituisce il costo degli im ­ pianti come costo della concessione e quindi come elemento del costo di produzione del servizio concesso. L ’ imposta invece non ha riguardo a l­ l ’ esercizio, ma si fonda su un arricchim ento del soggetto, che si ritiene esista e m anifesti una capacità di contribuire.

Non può indurre in errore al riguardo la norma d e ll’ art. 28 della legge d e ll’ imposta straordinaria, la quale impone di ammortizzare il tributo mediante l ’ accantonamento di una quota corrispondente alla quinta parte d egli utili di bilancio, qualora le società non corrispondano l ’ imposta u ti­ lizzando le riserve od im piegando g li utili di bilanci di un solo esercizio. L analogia con 1 ammortamento degli impianti o delle spese di produzione anticipate, resta esteriore e si arresta al momento formale d e ll’ operazione. N ella sua sostanza, l’ art. 28 regola sem plicem ente il modo, che sembra al legislatore più opportuno, per il pagamento d e ll’ imposta, limitando nel tempo la durata delle operazioni di finanziamento per il pagamento

del-68 ^beneficio determinato da siffatti provvedimenti, il decreto sopra citato, con gli ^,rtt. 30 e 31, consentì lo sblocco dei saldi attivi di rivalutazione monetaria, per un ammontare pari al doppio della imposta straordinaria, affinchè le società potessero impiegarli ai fini dell’ assolvimento dell’ onere rappresentato dall’ imposta medesima.

In un simile stato di cose è evidente come l’ onere di detta imposta non possa in verun modo considerarsi come una sopravvenienza passiva che abbia menomato la situazione economica della società al pari di un incendio, una rovina, o un furto, dal momento che essa altro non è che il prelevamento a favore dell’ erario di una certa parte della maggior ricchezza monetaria conseguita dalla società per effetto del cambiamento intervenuto nel contenuto aureo della lira ; maggior ricchezza che lo Stato non ha ritenuto di poter lasciare integralmente a beneficio della società in un momento in cui le esigenze dell’ Erario erano cresciute in modo eccezionale per la conquista e la valorizzazione dell’ Impero e per l’ at­ trezzatura bellica della Nazione.

Posto, pertanto, che lo straordinario tributo non rappresenta una perdita rispetto ad una situazione patrimoniale rimasta, al momento della sua applica­ zione, invariata all’ attivo, ma rappresenta l ’ incameramento, da parte dello Stato, di una quota dell’ incremento verificatosi all’ attivo della situazione stessa in

l ’ imposta : perchè, come fu chiarito, l ’ obbligo del prelievo sugli utili « deve funzionare da garanzia per il pagamento d ell’ imposta soprattutto nei casi in cui al pagamento rateale di essa si provveda con danaro tolto a pre­ stito per mezzo delle operazioni bancarie previste e regolate dall’ art. 2 2 » (’ ). D el pari estranea al concetto d ell’ imposta straordinaria è la sua co­ struzione come perdita di gestione. E pacifica giurisprudenza, che sono deducibili in sede di r. m. solo le perdite che hanno attinenza con la pro­ duzione del reddito e non quelle che investono cespiti patrimoniali indi­ pendentemente dalla loro destinazione ad attività produttive (’ ). D ’ altra parte l ’ imposta straordinaria non può intendersi come una perdita, perchè la sua natura è di rappresentare una erogazione di ricchezza, disposta dal legislatore in relazione a ll’ esistenza, vera o supposta, di guadagni della congiuntura monetaria.

5. - La decisione della Commissione Centrale merita adesione anche quando rigetta l ’ argomento tratto dall’ art. 30 della legge istitutiva del tributo straordinario.

L ’ art. 30 del r. d. 1. 19 ottobre 1937 n. 1729 aveva concesso che l ’ im ­ piego di riserve per il pagamento d ell’ imposta straordinaria fosse esente dall’ imposta progressiva sui dividendi, qualora fosse effettuata mediante distribuzione di azioni gratuite di im porto non eccedente il doppio del­ l ’ imposta dovuta e venissero contemporaneamente emesse azioni contro versamento in contanti di un ammontare pari alla metà del valore delle

(») Relazione Olivetti alla Camera, in Le Leggi, 1938, p. 127.

(2) Cfr. da ultimo Cass. 1 dicembre 1936, Finanza, Soo. Industrie del Vetro Mattoi-Carena, in Foro It. 1937, I, p. 3 s., la cui decisione lascia però qualche dubbio intorno all' esattezza dell’ applicazione al caso risolto dei principi aflermati.

dipendenza dei provvedimenti di ordine monetario, ne deriva necessariamente la conseguenza che il pagamento del tributo medesimo deve rimanere nell’ ambito rigoroso del conto patrimoniale, esclusa ogni possibilità di ripercuoterlo nell’ am­ bito del conto economico.

Nè vale osservare che, avendo l’ art. 30 del R. D. 19 ottobre 1937 esonerato dall’ imposta di R. M. le riserve interne impiegate nell’ assolvimento dello straordi­ nario tributo, sarebbe assurdo assoggettare a detta imposta la quota di reddito lordo impiegata a tale fine. Se infatti, le riserve interne destinate al pagamento della imposta straordinaria non sono assoggettate al tributo mobiliare, ciò, a prescindere da ogni altra considerazione circa il trattamento fiscale di tali riserve, avviene perchè, per particolari ragioni che qui non è il caso di ricercare, la legge ha ritenuto di sottrarle all’ applicazione del tributo stesso.

Si è, dunque, di fronte ad una esenzione vera a propria ; il che è assoluta- mente diverso dalla destinazione all’ assolvimento dell’ imposta straordinaria di una quota del reddito lordo dell’ esercizio; destinazione per la quale non è pre­ vista alcuna esenzione e che non ha altro effetto se non di addossare al conto economico quello che, invece, è e vuol essere il prelevamento di parte dell'incre­ mento verificatosi nel patrimonio.

Ritiensi, pertanto, che il ricorso della società si appalesa destituito di qual­ siasi fondamento e deve, quindi, essere respinto. (Omissis).

azioni distribuite. La norma collegata con quella del successivo art. 31

che ammetteva la rivalutazione degli enti patrimoniali per conguaglio mo­

netario, aveva funzione di permettere alla società di rafforzare la loro-

situazione patrimoniale, nello stesso momento in cui facevano fronte al

pagamento dell’ imposta straordinaria sul capitale.

In sede di conversione in legge, fu considerata la possibilità che le