EZIO VANONI
GIAN ANTONIO MICHELI
II. IMPOSTE INDIRETTE
74. - Registro - Vendita senza II contestuale patto di riscatto - Riscatto pattuito con successivo atto - Rivendita - Imposta di trasferimento e non di quietanza. La vendita di beni immobili, senza il contestuale patto del riscatto, è ven dita pura e semplice che trasmette irrevocabilmente il dominio nel compratore. Pattuendosi il riscatto, con successivo atto privato, sulla rivendita, che si ve rifica da parte del compratore all’ originario venditore, non si rende applicabile la imposta di quietanza, ma quella di trasferimento, sul riflesso che l’ art. 8- della tariffa esige che il riscatto sia stipulato nell atto di vendita.
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75- - Registro - Consegna al legatario di titoli di rendita - Imposta fissa di di scarico e non di quietanza.
Nel caso di consegna di legato di somma o denaro il legatario ha un diritto di credito verso l’ onerato, mentre se oggetto del legato è una cosa determinata il legatario acquista direttamente il diritto di proprietà sulla cosa legata, la quale passa reeia via dal defunto al legatario.
Pertanto sull’ atto che fa constare la consegna di titoli di rendita al le gatario, cioè di cosa determinata, si rende esigibile la imposta fissa di disca rico e non la proporzionale di quietanza, prevista per i legati di somma o denaro.
Comm. c. 3 marzo 1942, n. 52166.
76. - Registro - Conferimento opificio industriale In una società che esercita II com mercio di immobili - Aliquota di favore - Inapplicabilità.
L’ aliquota di favore, prevista dall’ art. 81 lettera b, della tariffa di registro per i conferimenti in società di stabilimenti od opifici industriali, si applica nel caso in cui gli opifici siano stati conferiti in una società avente per oggetto 1 analoga forma di attività industriale nei medesimi locali esercitata.
E’ soggetto, invece, all’ imposta normale di trasferimento il conferimento di stabili attualmente adibiti per industria manifatturiera in una società che abbia come forma di attività il commercio di immobili.
Comm. c „ 10 marzo 1942, n. 52577.
77. - Registra - Assegnazionè ai soci, durante la società, di somme o di altri cespiti sociali, in seguito a riduzione di capitale - Applicabilità dell’ imposta di quie tanza o di trasferimento e non di quella
graduale-Se durante il corso della società si procede ad assegnazioni parziali di somme o di altri cespiti sociali, per riduzione di capitale, è dovuta l'imposta di quie tanza o di trasferimento e non quella graduale, verificandosi il trasferimento di beni della società, ente collettivo autonomo distinto dalle persone dei soci, in favore dei singoli soci, e non la divisione, che presuppone la comunione, che non sorge finché dura la società. Sono pertanto inapplicabili gli art. 88 e 89 della Tariffa All. A alla L. del registro, operante ciascuno in campi di stinti, l’ uno per le assegnazioni ai soci in seguito a scioglimento della società, abbia o meno luogo la liquidazione, l’ altro per la divisione di beni tra eredi ed altri comproprietari.
Comm. c., 24 marzo 1942, n. 53263.
78. - Registro - Edifici scolastici - Acquisto di un fabbricato per essere adattato ad edificio scolastico - Privilegio tributario - Compete.
Il privilegio tributario dell’ art. 44 alleg. B alla legge del registro, relativo alla registrazione con l’ imposta fissa degli atti d'acquisto di area per la costru zione di edifici scolastici, è applicabile anche all’ atto di acquisto di un fabbri cato per essere adibito, previi gli opportuni adattamenti, ad edificio scolastico.
Comm. c., 30 marzo 1942, n. 53519.
79. - Registro - Società a garanzia limitata - È società di capitali - Assegnazione di beni immobili ai soci - Imposta proporzionale - Appiicabiiita.
Le società a garanzia limitata, secondo il diritto austriaco, devono conside rarsi, agli effetti della legge di registro, come società di capitali e non di persone. Pertanto l’ atto di assegnazione ai soci, in seguito a scioglimento e liqui dazione della società, di beni immobili, va soggetto alla imposta proporzionale di cui all’ art. 88 n. 1 della Tariffa allegato A annessa alla legge di registro. Comm. c., 13 aprile 1942, n. 53741.
80. - Registro - Nettezza urbana - Concessione ad un'impresa mediante un corri spettivo annuo - Diritto dell'ente di percepire canoni dai privati - È appalto e non concessione di pubblico servizio.
il servizio della nettezza urbana e della rimozione delle immondizie a domicilio, mediante un determinato corrispettivo annuo, restando all’ Ente la sorveglianza sul servizio ed il diritto della percezione dai privati utenti dei canoni stabiliti per il servizio stesso, va qualificato appalto e non concessione di pubblico servizio.
Comm. c., 17 aprile 1942, n. 54029.
81. - Registro - Termoslfone - Impianto - Appalto e non vendita.
Il contratto, con il quale viene commesso rim pianto completo di riscalda mento a termosifone per un edificio, deve considerarsi appalto e non vendita.
Comm. c., 20 aprile 1942, n. 54175.
82. - Registro - Bonifica • Atti aventi per Iscopo opera di bonifica - Agevolazioni tributarle - Certificato del Ministero dell’ agricoltura - Efficacia vincolante. Il certificato rilasciato dal Ministero dell’ agricoltura attestante che l’ atto sottoposto a registrazione ai fini dell'applicazione dell’ agevolazione tributaria prevista dall’ art. 40 allegato B della legge di registro, ha scopo di bonifica, è vincolativo sia per l’ Amministrazione delle finanze che per l ’ autorità giudiziaria. Cass. S. U„ 28 dicembre 1942 ; est. De Ficchy, Crisanti c. Finanza (Foro it., 1943, 1, 204).
83. - Registro - Vendita beni fallimentari a trattativa privata - Accertamento maggior valore - Ammissibilità - Metodo analitico.
La vendita a trattativa privata di beni fallimentari, a differenza della ven dita ai pubblici incanti, rende possibile l ’ accertamento del maggior valore ve nale in comune commercio.
Per determinare tale valore i periti possono ricorrere al metodo analitico quando risulti che non possono adottare il metodo comparativo.
Cass., 1 civ., 11 gennaio 1 9 4 3 ; est. Pasquale, Soc. an. polrimoniale immobiliare c. Finanza (Rio. leg. fise. 1943, 252 con nota; Ciur. it., 1943, 1, 1, 124). 84. - Registro - Atti annullati per simulazione fraudolenta - Ripetibilità fra contraenti
- Non compete.
11 contraente non ha azione per ripetere dall’ altro contraente quota di im posta di registro pagata sull’ atto dichiarato nullo per simulazione fraudolenta.
Cass., 1 civ., 12 febbraio 1943 ; est. Lorusso-Capuli, Orsini c. Bartoli.
85. - Imposta successione - Annullamento testamento - Azione per rimborso Imposta pagata con danaro ereditarlo - Legittimazione.
Dichiara giudizialmente, anche nei confronti della Finanza, la nullità di un testamento, in base al quale sia stata corrisposta la imposta di successione con denaro tratto dal patrimonio ereditario, 1 azione per la restituzione dell imposta di successione pagata in più in dipendenza del testamento annullato spetta esclu sivamente a chi sia succeduto nella titolarità del patrimonio depauperato (nella fattispecie, agli eredi legittimi) e non già all’ apparente erede testamentario a nome del quale l ’ imposta fu pagata.
Cass., 1 civ., 4 marzo 1 9 4 3 ; est. Cannada-Bartoli, Finanze c. Dell'Amico e altri ( Riv. leg. fise., 1943, 268 con nota). III. IV.
III. - TRIBUTI SPECIALI E TASSE IV. - TRIBUTI LOCALI
86. - Imposta sul valore locativo - Capacità contributiva - Criteri di commisurazione. Agli effetti dell’ imposta sul valore locativo non può essere preso in consi derazione il fatto che l’ alloggio, occupato per necessità di cose, non risponde alla capacità contributiva del soggetto passivo dell’ imposta.
E ’ poi anche indifferente che l’ alloggio sia solo in parte fornito di mobili* Comm. c., 25 maggio 1942, n. 56034 (Foro it., 1943, 111, 41 con nota).
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87* - Imposta di consumo - Appalto - Agente daziario - Agente comunale passato alle dipendenze dell'appaltatore - Caratteri del rapporto - Controversie relative - Legittimazione passiva'
Il ricorso dell’ agente daziario comunale passato alle temporanee dipendenze dell’ appaltatore, deve esser proposto contro il Comune e non contro l’ appalta tore, che ha solo l'onere della spesa retribuzioni, ma non è l’ autorità ammini strativa o il corpo amministrativo deliberante di cui possono impugnarsi gli atti avanti il giudice amministrativo.
Cons. di Stato, 5 maggio 1942, est. Miranda ; Fraccascia c. Società finanziaria Trezza ( Foro il., 1943, 111, 64).
88. - Imposta di consumo - Cessione uva dal proprietario al mezzadro - È atto ge neratore d’ imposta.
La cessione di uva da! proprietario al mezzadro, che si sia già trattenuta la quota spettantegli come tale, non è esente dall’ imposta di consumo.
Cass., 1 yen., 9 novembre 1 9 4 2 ; est. Toesco, P. M. c. d'Ippolito {Il Foro trib., 1943, 44).
89* ** Imposta di consumo - Uva e vino - Passaggio tra proprietario del fondo e vi ceversa - Non dà luogo ad imposta quando il prodotto sia destinato al con sumo famigliare dell’ uno o dell’ altro.
Il passaggio tra proprietario e mezzadro e viceversa dell’ uva o del vino non può essere assoggettato ad imposta quando il prodotto venga consumato dall uno o dall’ altro e non venga esportato fuori del fondo per farne commercio.
Cass. I l yen., 2 dicembre 1942; P . M. c. Lombardi Ricciotli (Rass. di leg. per i comuni, 1943, 11, 154).
90. - Imposte di consumo - Materiali da costruzione - Chiese - Esenzione - Circolari ministeriali - Efficacia.
Compete l’ esenzione dall’ imposta di consumo sui materiali da costruzione impiegati per la riparazione di una chiesa, dovendo la circ. del Ministero delle Finanze 9 giugno 1933, n. 5522, che tale esenzione stabilisce, considerarsi ob bligatoria, sia per i Comuni che per gli appaltatori.
Cass., 1 civ., 14 gennaio 1 9 4 3 ; est. Lorusso-Caputi, Palmara c. Ditta Trezza (Il foro trib., 1943, 14 con nota ; tìiur. it., 1943, 1, 1, 159).
91. - Imposta di consumo - Carni - Detrazione sul peso - Legge - Regolamento ese cutivo - Tariffa - A pplicabilità rispetto al tempo.
La tariffa per le imposte di consumo, deliberata dal Comune di Milano il 7 luglio 1936, nella parte concernente la percentuale da detrarre dal peso degli animali macellati in altri Comuni o all’ estero e introdotti non scuoiati nel Co mune di Milano, ha integrato l’ art. 19, del reg. sulle imposte di consumo dei 30 aprile 1936, che a sua volta, ha dato esecuzione alle norme del t. u. sulla fin. locale del 14 settembre 1931, accordanti il beneficio tributario.
La tariffa anzidetta quindi che ha stabilito nel dodici per cento la tara per centuale per i vitelli, si applica anche agli animali introdotti per il consumo dopo l’ entrata in vigore del t. u. sulla finanza locale e prima della pubblica zione del regolamento e della tariffa.
Cass. S. U., 23 gennaio 1943, est. Manca; Comune di Milano c. Gozzi {Foro it., 1943, 1, 516).
92. - Imposta di consumo - Consorzio esercenti - Quota dovuta da uno degli eser centi consorziati - Non costituisce debito d'imposto.
Sebbene il consorzio esercenti partecipi nei rapporti con gli esercenti con sorziati della natura giuridica della società, esso, di fronte al comune conce dente e di fronte agli esercenti non consorziati, funziona come un ordinario appaltatore delle imposte di consumo e può quindi far ricorso all’ art. 78 del
t. u. per la finanza locale od all’ Ingiunzione prevista dall’ art. 188 regol. 30 aprile 1936, n. 1138, quando trattasi di ricuperare un debito d'imposta. Ma la quota dovuta da uno degli esercenti consorziati al consorzio esercenti in forza della privata convenzione che li lega non ha natura di tributo, onde essa non può formare oggetto d'ingiunzione per il citato art. 188 del regol. di riscossione. Trib. Lecco, 5 marzo 1943, est. Zoppi; Perego c. C o n s o r z i oesercenti d i Cernusco Montevecchio.
93. - Imposte di consumo - Appalto conferito dopo il 10 giugno 1940 - Azione di risoluzione proposta da ll’ appaltatore in forza del disposto d e ll'a rt. 1467 del codice civile - Rigetto.
Se un appalto del servizio di riscossione delle imposte di consumo sia sti- pulato dopo il 10 giugno 1940, non è invocabile dall’ appaltatore l’ art. 1467 del nuovo cod. civ. in azione diretta ad ottenere la rescissione del contratto, sotto il profilo delle eccessività di oneri in conseguenza di avvenimenti straor dinari od imprevedibili, in quanto tale eccessività si sarebbe in ogni caso veri ficata anteriormente all’ entrata in vigore dello stesso codice (21 aprile 1942).
Sebbene l ’ art. 168 delle disposizioni transitorie relative al codice delle ob bligazioni consenta l'applicazione delle norme contenute nell’ art. 1467 anche per i contratti conclusi anteriormente all’ entrata in vigore del codice quando le circostanze e gli eventi da cui deriva l’ eccessiva onerosità si siano verificati dopo, tale condizione non si riscontra evidentemente nel caso in cui, come nella specie, l’ appaltatore, a giustificazione della domanda di risoluzione del contratto assuma di avere avuto un rilevante deficit nella gestione 1941, con che viene a riconoscere che l’ onerosità del contratto si è verificata avanti il 21 aprile 1942, per effetto di eventi e circostanze anteriori a tale data.
Trib. di Bergamo, 27 m arzol943, est. Alitino ; S. A. G. E. di Milano c. Comune
di Parre (Rass.' di leg. per i comuni, 1943, 251). V.
V. - DIRITTO FORMALE E PROCESSUALE
94. Procedimento nantl le Commissioni Rinvio della decisione ad altra udienza -Necessità che II collegio sla composto dagli stessi membri - Decisione redatta da componente diverso dal relatore - Irrllevanza.
Discusso un ricorso, con l’ intervento del contribuente e rinviata la deci sione ad altra udienza, a questa debbono intervenire, per la validità del deli berato, gli stessi membri che presero parte alla discussione.
E’ irrilevante poi che la decisione sia redatta da componente diverso dal relatore.
Comm. c., 5 febbraio 1942, n. 50758 {Le imp. dir., 1943, 18 con nota). 95. - Ricchezza mobile - Rettifica de ll’ ufficio - Termine - N otifica al contribuente
dopo la scadenza - Decadenza - Data di trasmissione al Podestà - Irrllevanza - Rinnovo della notifica - Inammisslbità.
La prova che l’ avviso di rettifica è stato trasmesso al Podestà, per la no tificazione al contribuente, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine assegnato all’ ufficio, non vale — a differenza del caso di notifica delle decisioni __ a sanare la decadenza conseguente della tardività della notificazione : nè questa può essere rinnovata ai sensi dell’ art. 145 del codice di procedura civile. Comm. c., 17 aprile 1942, n. 54006.
96. - Esecuzione mobiliare - Opposizione giudiziaria de! debitore - Solve et repete - Applicabilità.
Il nuovo codice di procedura civile non intese derogare al rigore del pro cesso tributario, di cui è canone assoluto l’ incompetenza del giudice ordinario in ogni controversia d’ imposta senza la prova dell’ eseguito pagamento.
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