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Impresa innovativa e rischio d’impresa

3. L’oggetto sociale quale unico, reale, criterio di selezione dell’impresa innovativa

3.7. Impresa innovativa e rischio d’impresa

Volendo ora ricondurre le «innovazioni» (si è usato il plurale non a caso) ad un

minimo comune denominatore, e senza alcuna pretesa definitoria, può osservarsi come

— pur essendo l’innovazione, come si è visto, un fenomeno multiforme e variopinto in

grado di comprendere in sé ogni tipo di progresso in tutti i campi della scienza, della

tecnica e dell’ingegno dell’uomo in generale (

174

) — in ogni fattispecie veramente

innovativa sia sempre presente una caratteristica indefettibile: l’innovazione pone

l’organismo-sistema giuridico in una situazione di inadeguatezza, spingendolo ad

evolversi per non soccombere all’inevitabile cambiamento in atto in un incessante

vortice evolutivo (

175

).

Tanto premesso, sul piano metagiuridico può accogliersi la tradizionale

distinzione elaborata dagli economisti tra invenzione (nuova creazione o idea originale),

(174) BORIA, La nozione di ricerca, cit., 1359, nota che l’oggetto dell’innovazione «può spaziare dall’amministrazione delle attività svolte nelle diverse aree funzionali, per un costante miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione imprenditoriale, passando per il processo produttivo, con la ricerca di nuove tecnologie e fasi di lavorazione, per giungere fino al prodotto o servizio, che può risultare completamente nuovo oppure semplicemente migliorato o adattato rispetto alle conoscenze esistenti» e che, per questa ragione, l’innovazione «rappresenta un fattore determinante per la competitività delle imprese» sia se riferita ai processi produttivi, consentendo «di aumentare la produttività dei fattori della produzione incrementando la resa in termini quantitativi e/o diminuendo i costi» sia se riferita ai prodotti frutto dell’attività d’impresa, permettendo «di aumentare la qualità e/o l’affidabilità e di favorirne la differenziazione rispetto ai prodotti concorrenti, attenuando così la sensibilità alla competizione attraverso costi o prezzi», concludendo come «nell’assetto altamente concorrenziale del mercato attuale, l’innovazione concorre dunque in modo determinante a produrre migliore qualità, migliore efficienza, miglior servizio, ridotti termini di risposta, funzionalità ed ergonomia più adeguata, incremento di sicurezza ed affidabilità».

(175) Secondo SCHUMPETER, Teoria dello sviluppo economico, trad. it., 1934, 49, l’impresa è il luogo dove si fa l’innovazione e l’imprenditore ne è il suo artefice. Egli definisce lo sviluppo economico come «un fenomeno distinto, completamente estraneo a quello che può essere osservato nel flusso circolare e nella tendenza verso l’equilibrio. Esso è lo spontaneo ed improvviso mutamento nei canali del flusso, la perturbazione dell’equilibrio che altera e sposta lo stato di equilibrio precedentemente esistente».

innovazione (realizzazione produttiva dell’idea) e diffusione dell’idea sotto forma di

prodotto o di servizio innovativo perché, a ben vedere, la realizzazione produttiva

dell’idea innovativa resta comunque l’elemento che segna il momento imprenditoriale e

che connota dunque il ciclo produttivo dell’impresa divenendone il fulcro essenziale.

In questa (ancora molto generale) prospettiva sembrerebbe potersi identificare

l’innovazione con il progresso tecnologico: è, questo, un tema che è stato già affrontato

discorrendo di start-up innovative dove — si è detto — il legislatore sembrerebbe aver

inteso l’innovazione in maniera estremamente (forse troppo) ampia, sebbene abbia fatto

ciò con il dichiarato scopo di rilanciare l’economia e attrarre investimenti esteri.

Se è inutile, per il giurista, cercare di dare un’esatta definizione di innovazione

non altrettanto può dirsi però in relazione alla individuazione del momento di rilevanza

giuridica della stessa perché, come affermato da autorevole dottrina, «individuare

funzioni e moventi tipici dell’imprenditore (compito dell’economista)» è cosa ben

diversa dal «fissare i requisiti minimi necessari e sufficienti che devono ricorrere perché

un dato soggetto sia esposto ad una data disciplina» (

176

), disciplina che nel nostro caso

è ovviamente quella dell’impresa innovativa.

Quando però dal piano metagiuridico ci si voglia calare su quello prettamente

giuridico, la tripartizione poco sopra richiamata (invenzione, innovazione e diffusione)

si rivela assolutamente inadatta e rischia di creare un’inaccettabile zona grigia foriera di

notevoli incertezze.

Discorrendo di invenzione industriale, autorevole dottrina ha acutamente

osservato che «il diritto, in quanto complesso di regole di condotta sociale, si interessa

dell’innovazione utile per la civiltà materiale se questa è socialmente percettibile» (

177

).

In verità, però, va detto che se quest’ultimo connotato è agevolmente accertabile quando

si tratti di invenzione brevettabile, lo è molto meno qualora si discorra di innovazione

generalmente intesa.

Come si è visto, se è indubitabile che diritto industriale e disciplina dell’impresa

innovativa risultano fortemente legati, non è tuttavia possibile ri(con)durre per intero

(176) CAMPOBASSO,op. cit., 24.

l’innovazione entro l’alveo dell’invenzione intesa come creazione intellettuale a

contenuto tecnologico utile al soddisfacimento di un bisogno dell’uomo e suscettibile di

applicazione industriale, quindi brevettabile.

È, piuttosto, possibile, oltre che utile dal punto di vista conoscitivo e ricostruttivo,

ricercare la presenza di un minimo comune denominatore che connoti il ciclo produttivo

dell’impresa innovativa e che sia tale da fungere da criterio di selezione per distinguerla

dalle altre imprese.

Del resto, si comprende facilmente come un tale sforzo sia assolutamente

necessario per il giurista ove solo si consideri come il carattere innovativo dell’impresa

determini già oggi l’applicabilità di regole giuridiche peculiari che introducono regimi

derogatori e di vantaggio — vedi le già esaminate società start-up innovative, per le

quali si è visto come unico criterio di selezione non possa che essere quello dell’oggetto

sociale — che altrimenti rischierebbero di restare lettera morta o, all’opposto, di essere

applicati indiscriminatamente vanificando la ratio stessa delle relative discipline

speciali.

Tanto chiarito, si ritiene possa parlarsi di innovazione in senso stretto solamente

ogniqualvolta, sulla base di un giudizio prognostico condotto ex ante nel momento in

cui l’impresa chiede di essere iscritta nel registro delle imprese, l’idea imprenditoriale si

caratterizzi per l’assoluta incertezza tanto del risultato finale — sia esso

indifferentemente un nuovo prodotto, un nuovo procedimento industriale, un risultato

non brevettabile (

178

) ovvero un modello di business — quanto del ritorno economico

dell’operazione imprenditoriale.

Questo elemento di incertezza connota così profondamente il rischio dell’impresa

innovativa da diversificarlo rispetto a quello «ordinario» che è insito in qualunque

attività d’impresa (

179

), giustificando eventuali discipline di favore.

(178) Proprio perché di risultato incerto, la ricerca volta a ottenere un risultato tutelabile sul piano delle privative industriali non sempre conduce all’obiettivo sperato essendo ben possibile che il risultato, seppur diverso da un trovato brevettabile, sia comunque apprezzabile in termini di progresso rispetto allo stato dell’arte.

(179) Secondo CAMPOBASSO, op. cit., 24, nello svolgimento della funzione intermediaria tra chi dispone dei necessari fattori produttivi e chi domanda prodotti o servizi «l’imprenditore coordina

In altri termini, si è convinti che tutte le volte in cui l’imprenditore sappia già ab

initio quale potrà essere il risultato della propria attività (

180

) e sia in grado pertanto di

organizzare al meglio i fattori produttivi aziendali per ridurre i costi e massimizzare i

profitti, la sua attività d’impresa non possa mai definirsi realmente innovativa, ben

potendo tuttavia essere percepita come tale dal quisque de populo in termini di

progresso in senso lato.

In definitiva, nell’impresa veramente innovativa, oltre al rischio relativo alla

mancanza di domanda o alla contingente situazione di mercato e al rischio finanziario

l’imprenditore assume l’ulteriore, specifico e peculiare rischio connesso alla pressoché

totale incertezza del risultato della propria scommessa imprenditoriale fondata spesso su

una mera intuizione (

181

) e, quindi, anche in una generale incertezza circa il mercato

dell’innovazione.

organizza e dirige, secondo proprie scelte tecniche ed economiche, il processo produttivo (funzione organizzativa) assumendo su di sé il rischio relativo; il rischio cioè che i costi sopportati non siano coperti dai ricavi conseguiti (rischio d’impresa) per la mancanza di domanda o per la situazione di mercato». Cfr. anche GALGANO, Diritto commerciale. L’imprenditore, Bologna, 2013, 9, che sottolinea come sia

essenziale, per identificare la figura dell’imprenditore, il concetto di rischio economico ossia il rischio di non riuscire a coprire il costo dei fattori produttivi impiegati con i ricavi derivanti dai beni o servizi prodotti.

(180) L’eventuale titolarità di un brevetto non assicura di per sé la certezza del risultato economico, per cui non elide l’elemento di incertezza ed anzi né è un indice ancor più evidente perché potrà presumersi che per l’ottenimento della privativa l’imprenditore abbia già affrontato in precedenza i costi di ricerca e sviluppo il cui recupero non può mai darsi per certo.

(181) COSTI, Ignoto tecnologico e rischio d’impresa, in AA.VV., Il rischio da ignoto tecnologico, Milano, 2002, 49, definisce rischio «interno» quello concernente l’organizzazione stessa dell’impresa per diversificarlo poi dal rischio d’impresa (o rischio «esterno») consistente nell’obbligo dell’imprenditore di risarcire i danni subìti dai terzi. Quest’ultimo, in particolare, nonostante l’incertezza scientifica o tecnologica dovrebbe essere sottoposto alle regole di diritto comune sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (o alle specifiche discipline di settore quali quelle sull’inquinamento ambientale e sulla sicurezza sul lavoro). L’A. osserva inoltre che «raramente “l’ignoto” sarà sinonimo di “del tutto sconosciuto”» poiché nella maggior parte dei casi ci si troverà di fronte ad una particolare questione controversa e complessa caratterizzata da un più o meno alto grado di incertezza, sia essa scientifica o tecnologica (rectius tecnica). In particolare, egli si domanda quali siano le regole alle quali debba attenersi l’imprenditore che sia chiamato ad effettuare una scelta d’impresa di fronte ad una situazione di incertezza scientifica e/o tecnologica, non senza aver precisato, a p. 50, che «la conoscenza dei rischi è il presupposto necessario per la loro valutazione e, quindi, per consentire ai soggetti chiamati ad assumere le scelte di impresa di valutare il rischio connesso a ciascuna di esse anche sotto i profili delle incertezze scientifiche e tecnologiche».

3.8. L’attività di ricerca e sviluppo quale elemento indefettibile della vera